Ordinanza cautelare 13 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/04/2025, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03316/2025REG.PROV.COLL.
N. 07784/2024 REG.RIC.
N. 07937/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7784 del 2024, proposto da
Università degli Studi Genova, in persona del Rettore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
contro
LA TE, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Greco e Francesco Massa, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;
nei confronti
RO MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano D'Ancona e Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni 268/A;
sul ricorso numero di registro generale 7937 del 2024, proposto da
RO MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano D'Ancona e Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni 268/A;
contro
LA TE, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Greco, Francesco Massa, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;
nei confronti
Università degli Studi Genova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 510/2024
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO MI, di LA TE e dell’Università degli Studi Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Rosaria Maria OR e uditi per le parti gli avvocati Ilaria Greco e Stefano D'Ancona
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto 23 marzo 2023 n. 1436 il Rettore dell’Università degli Studi di Genova indiceva tre procedure di valutazione comparativa ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010, di cui una riguardante la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (di seguito, anche DISFOR).
Il Regolamento del DISFOR prevede che uno dei componenti della commissione viene designato direttamente dal Consiglio di dipartimento, mentre i restanti “ sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di nominativi composta da un numero di candidati almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare ” (art. 12 co. 6 Regolamento).
La stessa norma regolamentare prevede che nelle procedure per professori di prima fascia la commissione è composta da 5 membri, che sono professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale (art. 12 co. 1 Regolamento).
In questo quadro normativo, il Consiglio del DISFOR designava quale membro della Commissione RB Poggio professoressa ordinaria presso l’Università di Trento di SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro, stesso settore scientifico disciplinare del concorso di cui al presente giudizio.
Con riferimento agli altri membri della Commissione, nella stessa seduta del 20 luglio il Direttore del DISFOR constatava che, poiché non erano giunte abbastanza disponibilità per procedere al sorteggio in maniera conforme al Regolamento, era stato necessario provvedere a effettuare una richiesta, rivolta a tutti i Professori ordinari del SSD SPS/09, a dare la propria disponibilità per la formazione della Commissione per il concorso oggetto di causa presso l’Università di Genova (email di call del Direttore datata 10 luglio 2023) ad esclusione della Prof.ssa RB Poggio designata come membro interno dal Dipartimento e delle Professoresse Ivana Pais e Alberta Argia Andreotti le quali avevano ritirato la disponibilità in precedenza data (verbale 20 luglio 2023).
Nella stessa seduta del 20 luglio 2023, constatato che a seguito della call del 10 luglio erano giunte le disponibilità di dodici docenti, tutti di sesso maschile e dato atto della oggettiva impossibilità di ottemperare all’art. 12 co. 9 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia riguardo alla presenza, fra gli eleggibili, di almeno un terzo di candidati appartenente al genere minoritario, il Consiglio procedeva al sorteggio di quattro membri della commissione all’interno della rosa dei dodici pervenuta.
Successivamente all’atto di nomina, la Commissione stabiliva i criteri per la valutazione dei candidati, all’esito della quale dichiarava all’unanimità il prof. MI quale candidato maggiormente qualificato con un punteggio complessivo di 85,5, contro un punteggio di 82,4 totalizzato dalla Prof.ssa TE.
Quest’ultima impugnava gli esiti della procedura nonché gli atti presupposti.
Nelle more il Rettore dell’Università degli Studi di Genova con proprio decreto 23 febbraio 2024 n. 927 nominava il prof. RO MI professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Formazione
L’atto veniva impugnato con motivi aggiunti.
All’esito del giudizio con la sentenza impugnata il Tar Liguria - Genova annullava gli atti impugnati in accoglimento del primo motivo di ricorso ritenendo che la commissione giudicatrice fosse stata illegittimamente composta mediante sorteggio da una rosa di cattedratici tutta al maschile, in violazione delle prescrizioni sull’equilibrio di genere dettate dall’art. 12, comma 9, del regolamento di Ateneo e dall’art. 6, comma 9, del bando.
Tanto l’Università di Genova che il Prof. MI impugnavano la sentenza.
Si costituiva in giudizio la Prof.ssa TE la quale riproponeva, ai sensi dell’art. 101 co. 2 c.p.a. i motivi assorbiti in primo grado.
Con ordinanza cautelare n. 4290/24, il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli, accoglieva l’istanza cautelare osservando che l’Università aveva provato a garantire l’equilibrio di genere sia in quanto il Consiglio di Dipartimento aveva individuato quale componente direttamente designato una donna, sia in quanto per i sorteggiati, aveva effettuato una chiamata rivolta a tutti i professori ordinari del settore scientifico disciplinare SPS/09, ottenendo riscontri positivi esclusivamente da docenti di genere maschile.
All’udienza del giorno 8 aprile 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello il Prof. MI deduce eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità; eccesso di potere per violazione del principio di coerenza tra petitum e causa petendi ; violazione dell’art. 40 c.p.a e dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.
Evidenzia che nel giudizio di primo grado aveva eccepito l’inammissibilità/improcedibilità del gravame, con riferimento al primo motivo di impugnazione per mancata impugnazione del verbale che ha dato luogo alla nomina della Commissione, e cioè il verbale 20 luglio 2023 e che, erroneamente, il Tar aveva rilevato che la delibera assunta dal consiglio di dipartimento aveva carattere endoprocedimentale e contenuto di proposta, e quindi era un atto non autonomamente gravabile, bensì censurabile, unitamente al decreto rettoriale di investitura dell’organo valutatore, in sede di impugnazione del provvedimento finale.
Lamenta che la prof.ssa TE non aveva impugnato la delibera del Consiglio di Dipartimento né autonomamente né quale atto presupposto; il Rettore al momento della nomina della Commissione si era limitato a richiamare la determinazione del Consiglio di Dipartimento, quale atto presupposto perfezionato, rinviando tout court si suoi contenuti sicché sarebbe evidente la natura non solo autonomamente lesiva, ma anche preclusiva da attribuire alla determinazione del Consiglio di Dipartimento.
La censura non è fondata.
Il verbale del Consiglio di Dipartimento è un atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo. Come risulta sia dall’art. 11 del Regolamento di Ateneo sia dall’art. 6 del Bando la Commissione giudicatrice “ designata dal consiglio di dipartimento proponente ” è “ nominata con decreto rettorale ”, che costituisce l’atto conclusivo del sub-procedimento di nomina.
Nella specie la Commissione giudicatrice è stata nominata con il decreto rettorale 1° agosto 2023, “ vista la delibera assunta in data 20.7.2023, con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) ha proposto i nominativi dei commissari per la procedura in parola… ”.
La ricorrente in primo grado ha gravato, insieme al provvedimento finale del 3 novembre 2023 n. 5256, “ ogni atto al medesimo antecedente, preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso ” ed espressamente il decreto 1° agosto 2023, atto conclusivo del sub procedimento di nomina della Commissione. Non può davvero ritenersi che la parte ricorrente sia onerata dall’indicare nell’epigrafe del ricorso – pena l’inammissibilità – ogni atto, interno all’Amministrazione intimata, antecedente e/o preparatorio del provvedimento impugnato che sia intervenuto nel corso del procedimento.
In ogni caso il verbale del Consiglio di Dipartimento 20 luglio 2023 n. 10 è stato oggetto delle censure svolte con il primo motivo di impugnativa che sono, rivolte principalmente nei confronti del medesimo.
2.Con il motivo di appello l’Università di Genova deduce error in iudicando . Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del regolamento di ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia e dell’art. 6 del bando; illegittimità, erroneità in diritto e, comunque, ingiustizia manifesta della sentenza resa in prime cure.
Lamenta che il Tar Liguria aveva erroneamente accolto il ricorso sulla base della ritenuta illegittimità della composizione della Commissione, per avere il Consiglio di Dipartimento operato il sorteggio dei quattro professori di prima fascia del SSD SPS/09 da una rosa di docenti tutti di genere maschile, in violazione della regola sull’equilibrio di genere prescritta dal Regolamento di Ateneo e dal bando mentre il Dipartimento avrebbe dovuto estendere la ricerca ad altri settori scientifico disciplinari ricompresi nel settore concorsuale oggetto del bando (SC 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio), sull’assunto che il tenore della norma regolamentare prevede che i docenti da sorteggiare siano preferibilmente, e non esclusivamente, inquadrati nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura bandita.
3.Con il secondo motivo di appello il Prof. MI deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia dell’università degli studi di Genova; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 commi 4,5,6 e 9 del bando di concorso approvato con D.R. n. 1436/2023, nonché dei principi generali di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; eccesso di potere per travisamento del fatto e carenza di istruttoria e manifesta irragionevolezza. violazione dell’art. 112 c.p.c.
4.Con il terzo motivo di appello il Prof. MI deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti sotto altro profilo; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà; eccesso di potere per sviamento e manifesta ingiustizia sotto altro profilo; violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto altro profilo; eccesso di potere per contraddittorietà con il petitum
5.Con il quarto motivo di appello il Prof. MI deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti sotto altro profilo; eccesso di potere per illogicità manifesta e per contraddittorietà sotto altro profilo. eccesso di potere per manifesta irrazionalità.
Le censure che devono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione sono fondate.
L’art. 12 del “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, per quanto qui d’interesse prevede che “ Nelle procedure di prima fascia la commissione è costituita da cinque professori di prima fascia di elevata qualificazione scientifica, di cui almeno quattro non in servizio presso l’Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale ” (comma 1); “ Uno dei componenti della commissione può essere designato direttamente dal consiglio di dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. Nel caso in cui in Ateneo non siano presenti docenti inquadrati nel settore concorsuale, il dipartimento può designare un docente dell’Ateneo anche di altro macrosettore concorsuale o un docente di altro Ateneo appartenente al settore concorsuale ” (comma 5); “ La commissione viene formata garantendo, nella rosa dei nominativi da sorteggiare, che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità ” (comma 9).
Il Consiglio di Dipartimento ha individuato quale componente direttamente designato la prof.ssa RB Poggio, professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare SPS/09 dell’Università di Trento.
All’esito di una prima ricognizione svolta nel giugno del 2023, il Dipartimento, non avendo ottenuto alcuna disponibilità da parte di docenti di genere femminile appartenenti al s.s.d. SPS/09, atteso il ritiro di quelle inizialmente manifestata da parte delle Prof.sse Pais e Andreotti, ha provveduto ad effettuare una call, rivolta a tutti i Professori ordinari del settore scientifico disciplinare SPS/09, ottenendo riscontri positivi esclusivamente da docenti di genere maschile.
Il Tar non ravvisando in ciò un ipotesi di impossibilità oggettiva, ha ritenuto che il Dipartimento avrebbe dovuto estendere la ricerca ad altri settori scientifico disciplinari ricompresi nel settore concorsuale oggetto del bando (SC 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio), sull’assunto che il tenore della norma regolamentare prevede che i docenti da sorteggiare siano preferibilmente, e non esclusivamente, inquadrati nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura bandita.
L’art. 12 co. 1 del Regolamento impone come criterio prioritario nella nomina dei commissari la competenza preferibilmente nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale e solo nel caso in cui in Ateneo non siano presenti docenti inquadrati nel settore concorsuale, il dipartimento può designare un docente dell’Ateneo anche di altro macrosettore concorsuale o un docente di altro Ateneo appartenente al settore concorsuale.
L’afferenza di un docente ad un determinato settore piuttosto che ad uno diverso evidentemente attiene alla selezione dell’esperienza e delle specifiche competenze di ciascun commissario nel settore scientifico-disciplinare oggetto di concorso.
Il Collegio ritiene che nella specie sussistesse la “oggettiva impossibilità” di nominare docenti di sesso femminile, ai sensi del comma 9 art. 12 del Regolamento.
Il Direttore del Dipartimento DISFOR ha, infatti, compiuto ogni adempimento oggettivamente “possibile” per far sì che la Commissione da nominarsi fosse composta da un numero congruo di docenti di sesso femminile.
In particolare ha designato quale membro della Commissione RB Poggio professoressa ordinaria presso l’Università di Trento di SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro, stesso settore scientifico disciplinare del concorso di cui al presente giudizio.
In un primo tentativo di composizione della rosa di sorteggiabili, tra i docenti di cui il Direttore aveva raccolto la candidatura vi erano le professoresse Pais e Andreotti del settore scientifico disciplinare SPS/09: tuttavia entrambe, dopo essersi candidate, si sono dimesse
Il Direttore, ha quindi esteso la “chiamata” a tutti docenti (di genere maschile e femminile) del settore scientifico disciplinare SPS/09 in servizio presso gli Atenei di tutto il territorio nazionale (le donne comprese nella lista erano 6 e nessuna di queste si è resa disponibile a candidarsi).
Non vi è dubbio che insieme all’interesse al rispetto delle pari opportunità tra docenti di genere diverso, si rinviene l’interesse pubblico a che i commissari giudicanti di un concorso universitario siano inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando, ovvero presentino un profilo pienamente congruente con le competenze e conoscenze richieste nell’ambito di procedure concorsuali quali quelle in argomento. Come è evidente, dunque, il Dipartimento, ove avesse operato nella modalità ritenuta corretta dal Giudice di primo grado, avrebbe in realtà determinato il sacrificio dell’interesse a comporre la commissione con esperti della materia.
Come già affermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 3959 del 20 agosto 2015) " la mera circostanza che una commissione non rispetti la proporzione di genere nella composizione della commissione di un concorso non esplica effetti vizianti delle operazioni concorsuali, salvo non denoti una condotta discriminatoria in danno dei concorrenti di sesso femminile ”, che nella fattispecie non è stata rilevata e comunque non è ravvisabile (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3040 dell'11 luglio 2016: " la normativa sulle pari opportunità è preordinata a garantire nel senso più ampio la possibilità di occupazione femminile, sicché la sua violazione non può venir contestata altro che dalle possibili beneficiarie della stessa: in assenza di una espressa disposizione normativa che preveda il contrario, la violazione della normativa di settore non esplica per sé effetti invalidanti sulle operazioni concorsuali ed è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei ricorrenti di sesso femminile ").
Ebbene, nella specie l'originaria ricorrente si limitava a rilevare la suddetta violazione della proporzione di genere nella composizione della commissione, senza addurre alcuna ragione di effettiva discriminazione nei suoi confronti discendente da tale violazione.
Al riguardo, inoltre, va richiamato il pacifico indirizzo secondo cui le censure relative alla composizione e/o alle modalità di designazione della commissione giudicatrice devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dall'allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell'esercizio dell'attività valutativa, posto che, in caso contrario, si risolverebbero in un'astratta pretesa di controllo di legittimità dell'azione amministrativa (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2024, n. 5858; id., sez. VI, 29 luglio 2020, n. 4831;id., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595; id., 5 febbraio 2014, n. 571).
Peraltro le disposizioni sul rispetto della parità di genere nella composizione delle commissioni di concorso sono poste a garanzia non dei candidati, ma di coloro che hanno i titoli per essere nominati commissari; solo questi ultimi sono perciò legittimati a dolersi della violazione delle stesse che li priva della possibilità di accedere all'incarico. La mancanza di componenti femminili in seno ad una commissione esaminatrice non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare solo in presenza di documentati elementi rivelatori di una condotta discriminatoria serbata in danno di una concorrente di sesso femminile.
In ogni caso, anche volendo argomentare diversamente, l’Università ha fatto quanto era nelle sue possibilità per garantire la parità di genere nella composizione della Commissione e, pur non avendo potuto per oggettiva impossibilità inserire docenti di genere femminile tra quelli da sorteggiare, ha designato una docente come membro della commissione.
I motivi di appello esaminati devono essere pertanto accolti.
6. La Prof.ssa TE ha riproposto, in caso di accoglimento dell’appello delle controparti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., i motivi assorbiti nel giudizio di primo grado che devono essere pertanto esaminati.
6.1. Nel ricorso introduttivo notificato in data 2 gennaio 2024, con riguardo al Decreto rettorale n. 3683/2023, al Decreto rettorale n. 5256/2023, ai verbali ed ai giudizi della Commissione l’originaria ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 18 della L. n. 240/2010, dell’art. 6 bis L. n. 241/1990 e dell’art. 6, comma 16, del bando di chiamata emanato con Decreto del Rettore dell’Università di Genova 23 marzo 2023 n. 1436;Violazione dei principî generali in materia di pubblici concorsi e dei principî di imparzialità e di buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione; Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione.
Evidenzia che l’art. 6, comma 16, del bando prescrive che “ dopo la predeterminazione dei criteri, presa visione dell’elenco dei candidati, i componenti della commissione danno atto nel verbale dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto di interessi con i candidati ”. Nella seconda seduta tenutasi il 6 ottobre 2023 i componenti della Commissione avevano dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e l’assenza di conflitti di interessi con i candidati
Lamenta che tra il Presidente della Commissione prof. Maurizio Catino ed il candidato prof. MI, risultato vincitore, esiste un rapporto di stretta colleganza, di vicinanza personale e di frequentazione abituale posto che il prof. Catino è collega di Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (dell’Università Bicocca di Milano) della prof.ssa Giovanna Fullin, ordinaria del settore concorsuale 14/D1 e moglie del prof. MI
La prof.ssa Fullin e il prof. Catino sono entrambi alla Direzione della Rivista “Stato e Mercato”: la prima quale Direttore, il secondo quale membro del Comitato di Direzione. Gli stessi sono docenti, presso l’Ateneo milanese, nell’ambito del medesimo corso di laurea “Analisi dei processi sociali”.
Sussistevano, pertanto, ragioni di incompatibilità non dichiate e non rilevate.
La censura non è fondata.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che “ le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (…) rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2013).
Affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (in questi termini, Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3373; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 gennaio 2020 n. 796).
La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio, tanto più tra un commissario e la consorte del candidato non è certo idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c.
La conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono, infatti, di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali.
Non costituisce, dunque, ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105, relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, la quale cita, ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; id., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; id., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276).
L’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono, infatti, ipotesi frequenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati (Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768).
Nella specie è pertanto irrilevante che il Prof. Catino sia collega della moglie del Prof. MI, che quest’ultima e il Prof. Catino siano membri della direzione della Rivista Stato e Mercato, che siano entrambi docenti nello stesso Corso di Laurea ed infine che il Prof. Catino sia visiting permanente presso la New York University presso la quale è stato visiting anche il Prof. MI.
7. Con il secondo dei motivi riproposti la originaria ricorrente deduce la violazione dell’art. 18 della L. n. 240/2010, dell’art. 15 L. 12 novembre 2011 n. 183, dell’art. 7 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia” approvato con Decreto del Rettore dell’Università di Genova 8 luglio 2021 n. 3066 e s.m.i. e dell’art. 3, del bando di chiamata emanato con Decreto del Rettore dell’Università di Genova 23 marzo 2023 n. 1436. Violazione dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000. Violazione dei principî generali in materia di pubblici concorsi e dei principî di imparzialità e di buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione.
Evidenzia che, ai sensi dell’art. 3 del bando i candidati dovevano produrre, a corredo della domanda, il curriculum della propria attività scientifica e didattica e copia delle pubblicazioni scientifiche ritenute utili ai fini della selezione, con relativo elenco, dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il medesimo art. 3 precisava ed aggiungeva che “ le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 … dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato ” (comma 8), che “… i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ” (comma 9) e che “ L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, sia a campione, sia in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia ”.
Lamenta che il provvedimento rettorale 3 novembre 2023, con il quale il prof. MI è stato individuato quale vincitore della procedura selettiva sulla base dei punteggi attribuiti e dei giudizi formulati dalla Commissione, era illegittimo in quanto fondato su dichiarazioni non veritiere rese dal candidato medesimo.
Il motivo è fondato nei limiti che si vanno a precisare.
7.1. La ricorrente evidenzia che il prof. MI aveva dichiarato di essere stato co-coordinatore di un progetto di ricerca finanziato dal DAAD. Questa dichiarazione gli era valsa l’attribuzione da parte della Commissione giudicatrice di 4 punti (su 5) con riguardo al criterio B (Attività di ricerca scientifica), sottocriterio B.2 (Responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi). In realtà, quello indicato dal controinteressato non era un progetto di ricerca, ma un mero evento di scambio con la Germania del quale era unico coordinatore, nonché promotore, il prof. WA.
A fondamento di tale tesi la ricorrente ha prodotto una dichiarazione del prof. Andreas WA in data 16-20 dicembre 2023 (doc. n. 15) e il report finale relativo all’evento (doc. n. 16) da quale si evincerebbe che quello indicato dal prof. MI non era un progetto di ricerca, ma un mero evento di scambio con la Germania del quale era unico coordinatore, nonché promotore, il prof. WA.
Inoltre, coordinatore del team italiano non era il prof. MI ma il prof. RO Palumbo.
La ricorrente lamenta, altresì che nel proprio curriculum il prof. MI aveva dichiarato in merito alla partecipazione a “ Seminari e interventi a convegni nazionali e internazionali su invito ”: - “ Critical Transitions: constellations of social inequality and policy responses about transitions between education and employment in Germany and Italy. Workshop funded under the DAAD programme “Dialogue between German and Southern European Universities” Frankfurt am Main, 23-26 febbraio 2015. Invited Speaker”; - “Critical Transitions: constellations of social inequality and policy responses regarding transitions between education and employment in Germany and Italy. Workshop funded under the DAAD programme “Dialogue between German and Southern European Universities”, Genova 7-10 giugno 2015 Key note Speaker ”.
Evidenzia che si tratta di dichiarazioni che non trovano riscontro: nel workshop a Frankfurt l’odierno controinteressato non era invited speaker , ma uno dei membri del team di scambio (come la prof.ssa TE) né era key note speaker in quello di Genova (come ancora attesta la dichiarazione del prof. WA). Anche in questo caso la non veritiera dichiarazione avrebbe contribuito all’assegnazione al prof. MI del punteggio massimo (3 punti) con riguardo al sub criterio B5 (Partecipazione in qualità di relatore (invitato e non) a congressi e convegni di interesse nazionale ed internazionale).
Ancora, con riguardo al sottocriterio B.2. (Responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi), la Commissione giudicatrice ha attribuito al prof. MI 4 punti (su 5) in quanto “ Il candidato dichiara di aver coordinato il progetto “Rigenerare la città” (Fondazione San Paolo) per conto del suo dipartimento (2023) e il progetto “Critical transitions (DAAD)”.
Evidenzia con riferimento al progetto di ricerca “ Rigenerare la città ” che alla data di presentazione della domanda (9/11 maggio 2023) il progetto non era stato approvato né finanziato e conseguentemente l’attività di ricerca era stata svolta, sicchè nulla il prof. MI poteva, a quella data, aver coordinato.
La ricorrente, ha a tal proposito eccepito fondatamente che non è stata fornita alcuna prova di una graduatoria pubblicata ad aprile 2023.
7.2. Nella procedura concorsuale che occupa la selezione del vincitore avviene esclusivamente sulla base della valutazione del curriculum presentato da ciascun candidato: la procedura è, infatti, per legge (art. 18 della legge 30 dicembre 2010) affidata alla " valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi ".
In procedure così strutturate le dichiarazioni dei candidati contenute nei curricula , che involgono tutti i profili indicati dalla disposizione normativa riportata, assumono rilevanza determinante in quanto costituiscono l'unico elemento su cui si fonda la valutazione, non essendo previste prove concorsuali dalle quali, anche, desumere la idoneità del candidato e stabilire la prevalenza dell'uno sull'altro.
Ne discende che la "dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nel curriculum vitae (datata, firmata e in formato PDF) e degli indicatori relativi alla propria produzione scientifica complessiva prescritta dal bando, nel caso di specie, assume valore dirimente, dovendo la Commissione esaminatrice valutare ogni candidato esclusivamente sulla base di quanto dallo stesso autodichiarato.
Né, diversamente da quanto avviene, di norma, sia nelle procedure concorsuali, sia nelle gare ad evidenza pubblica, è previsto che la proclamazione del vincitore e, quindi, l'affidamento dell'incarico sia subordinato alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti o dei titoli autodichiarati.
Nella procedura in esame, come già visto, a tenore del bando l'amministrazione si riserva la mera facoltà di procedere a controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
A fronte delle circostanziate contestazioni della prof. TE ne discende l'essenzialità dell'autocertificazione e della verifica dei titoli dichiarati.
7.3. Né può ritenersi che la verifica dei titoli censurati sarebbe irrilevante per mancato superamento della prova di resistenza.
Nel caso di specie le dichiarazioni rese dal prof. MI hanno incontestabilmente influito sull’esito della procedura concorsuale.
Con riguardo al sottocriterio B.2 (Responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi), la Commissione giudicatrice ha attribuito al prof. MI 4 punti (su 5) in quanto “Il candidato dichiara di aver coordinato il progetto “Rigenerare la città” (Fondazione San Paolo) per conto del suo dipartimento (2023) e il progetto “Critical transitions (DAAD)”.
Sulla base delle griglie di valutazione, sono gli unici due progetti di ricerca ritenuti dalla Commissione meritevoli di considerazione e valorizzati in sede di attribuzione del relativo punteggio.
Non può ritenersi nemmeno che vi sia contraddizione tra i giudizi analitici e il giudizio collegiale complessivo che cita il ruolo di Task Leader del prof. MI.
Infatti la Commissione giudicatrice ha espressamente considerato e valorizzato il progetto “ PNRR RAISE ” e il ruolo in esso rivestito dal prof. MI (“ persona di riferimento del dipartimento per lo Spoke 1, 2022 ”) nell’ambito del sub-criterio B.1 (con riguardo al quale ha attribuito all’appellante il punteggio massimo).
Il motivo di ricorso non è fondato nella parte in cui si sostiene che il candidato avrebbe dovuto essere escluso per la falsità delle dichiarazioni, in quanto assume qui rilievo l’assenza di adeguata istruttoria e di motivazione sulla valutabilità di titoli che il candidato ha ascritto al criterio B.2 e che al massimo potevano non essere ritenuti coerente dalla Commissione, senza alcun effetto escludente.
La Commissione dovrà dunque procedere alla verifica dei titoli dichiarati dal prof. MI per il criterio B.2 alla luce della documentazione prodotta nel presente giudizio e di ogni altra documentazione che i candidati intenderanno sottoporre.
8. Con l’ultimo dei motivi riproposti la ricorrente deduce la violazione dell’art. 18 L. n. 240/2010 e degli artt. 14, 16, 17, 18 e 20 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia” approvato con Decreto del Rettore dell’Università di Genova 8 luglio 2021 n. 3066 e s.m.i. Violazione del bando di chiamata emanato con Decreto del Rettore dell’Università di Genova 23 marzo 2023 n. 1436 e dei criteri stabiliti dalla Commissione giudicatrice. Violazione dei principî generali in materia di pubblici concorsi e dei principî di imparzialità e di buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Travisamento. Contraddittorietà. Disparità di trattamento.
Lamenta che gli atti gravati sono illegittimi anche perché il maggior punteggio attribuito al prof. MI (punti 85.5) rispetto a quello riconosciuto alla odierna ricorrente (punti 82.4) nella valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca scientifica e delle attività gestionali è errato, contraddittorio e frutto di travisamento, come ingiustificato, immotivato, errato ed illogico è il conclusivo giudizio di prevalenza espresso a favore del prof. MI.
Ferma restando la necessaria verifica dei titoli dichiarati dal professore MI di cui al motivo che precede, la censura non è fondata.
Con il quarto motivo di ricorso assorbito la Prof.ssa TE rivendica la propria superiorità scientifica rispetto al Prof. MI. Per dimostrare tale tesi, passa in rassegna tutte le attività relative alla didattica, l’attività scientifica compresa quella convegnistica nonché le pubblicazioni prodotte.
Va rammentato al riguardo come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso circa la classificazione dei titoli nelle singole categorie, secondo la natura dei titoli stessi e in conformità ai criteri predeterminati, e l'assegnazione del relativo punteggio, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o disparità di trattamento.
In particolare, le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici seppure qualificabili quali analisi di fatti (giudizio sui titoli posseduti, correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio ...) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati. (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11).
A tale fine deve essere data continuità alla costante giurisprudenza di questo Consiglio, il quale ha rilevato che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili in giudizio in modo oggettivo sulla base delle allegazioni delle parti e che, come già ricordato, il punteggio numerico vale come sintetica motivazione in presenza di criteri predeterminati (cfr.Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629; nonché Corte Cost., 8 giugno 2011, n. 175).
Su queste basi, la giurisprudenza più recente (Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2020, n. 5742) nella specifica materia delle procedure concorsuali - in relazione alla connotazione che assume l'esercizio del potere esercitabile da parte della procedente Amministrazione - è potuta giungere ad importanti approdi soprattutto in ordine al necessario equilibrio da assumere nello svolgimento della funzione giurisdizionale amministrativa, per garantire, da un lato, la effettiva e piena giustiziabilità delle posizioni vantabili dai soggetti che, partecipando alle selezioni pubbliche, si sottomettono alla valutazione altamente discrezionale delle commissioni valutatrici competenti; dall'altro, per scongiurare il pericolo che l'attività giurisdizionale, sfuggendo al ruolo che l'ordinamento vigente le assegna, possa trasformarsi in una sostanziale rinnovazione della valutazione già effettuata in sede amministrativa, ovvero in un'autonoma verifica da parte del giudice del grado del livello culturale che si reputa necessario dimostrare da parte del candidato per il conseguimento del giudizio migliore.
In conclusione gli appelli devono essere accolti e la sentenza riformata.
In parziale accoglimento del terzo motivo riproposto della professoressa TE il Collegio dispone che la Commissione, nella medesima composizione la cui legittimità è stata in questa sede verificata, provveda, sulla base degli stessi criteri dalla stessa prefissati ed applicati, alla verifica dei titoli dichiarati dal prof. MI, con riferimento alle documentate contestazioni della ricorrente sopra richiamate.
In considerazione della reciproca soccombenza parziale le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, in riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente il terzo motivo del ricorso originario della professoressa TE, riproposto in appello, disponendo che la Commissione, nella medesima composizione, provveda sulla base degli stessi criteri prefissati ed applicati, alla verifica dei titoli dichiarati dal prof. MI di cui in parte motiva.
Respinge il primo motivo di appello del professore MI e gli altri motivi riproposti del ricorso originario della professoressa TE.
Compensa le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria OR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria OR | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO