Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6355/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. SIMONE MANNA, quale nuovo difensore, Parte_1 elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n. 28 RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLA NUTI, elettivamente domiciliata nello studio CP_1 del difensore in Gubbio, Via B. Ubaldi Centro Polifunzionale I Tigli RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Separazione giudiziale con domanda di addebito
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14.1.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I coniugi nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Pollenza (MC) in data 5.5.2012 (atto di matrimonio trascritto al nr. 3, parte 2, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2012). La coppia ha intrapreso un percorso adottivo dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, concluso nel 2016 con l'adozione del minore nato in [...] il [...], riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità Persona_1
pagina 1 di 9
di aver subito, nel gennaio 2013, a seguito della morte del padre, importanti conseguenze negative, e di non aver ricevuto dalla moglie il giusto sostegno;
di essere stato seguito da febbraio 2013 a ottobre 2017 dal CSM di Perugia;
che la sig.ra sin dall'inizio della relazione, teneva un comportamento prevaricante nei suoi CP_1 confronti, escludendolo dalle decisioni importanti riguardo l'indirizzo della vita familiare e Per_ manipolandolo al fine di vedere realizzati i propri personali intenti;
che a seguito dell'adozione di , la sig.ra dirottava tutte le attenzioni verso il figlio senza consentirgli di prendere alcuna decisione CP_1
o esprimere la propria opinione;
che la sua funzione all'interno della famiglia era relegata al semplice adempimento dei compiti operativi assegnati dalla moglie. Il ricorrente ha aggiunto di aver ricevuto nel 2015 da sua madre una donazione di €. 490.000,00, utilizzati per l'acquisto della casa coniugale, intestata ad entrambi i coniugi;
di aver versato nel 2019 l'importo di € 150.000,00, quale guadagno della propria società Cerere srl, sul c/c cointestato con la moglie, successivamente investiti in fondi per un controvalore di € 166.079,34. Ha riferito che da settembre 2018 a giugno 2019 la coppia ha seguito un percorso con la dott.ssa
[...] di Perugia;
di aver subito un'ulteriore esclusione, da parte della moglie, dal rapporto madre- Per_2 figlio, a seguito di visite specialistiche del 2019, che confermavano l'esistenza di una patologia grave da pregiudicarne la crescita. Il ricorrente ha poi riferito che il 7.7.2019 la moglie, lamentando una condotta violenta da parte sua, richiedeva l'intervento dei Carabinieri, per poi rivolgersi ad un centro antiviolenza e denunciare il marito;
che a seguito della denuncia veniva avviato un procedimento penale, nel quale veniva emesso decreto di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 572, 582, 61 n. 11 quinquies c.p.. L'evento del 07.07.2019 determinava inoltre l'apertura di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, che dapprima sospendeva entrambi i coniugi dalla responsabilità genitoriale Per_ nominando un tutore per (decreto del 25/07/2019); vietava, poi, al padre di telefonare e mandare messaggi alla moglie e disponeva il collocamento del minore presso una comunità educativa (decreto del Per_ 13/08/2019); successivamente, revocava l'ordine di collocamento di in comunità e autorizzava la madre a trasferirsi in un comune dell'Umbria con collocamento del minore presso di sé (decreto del 21/11/2019); in seguito, ordinava l'immediato riavvio degli incontri protetti padre-figlio, rappresentando la scarsa collaborazione della madre a riguardo (decreto del 11/06/2020); infine, revocava la sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, archiviando il procedimento (decreto del 21/01/2021). Ha concluso chiedendo, quanto alle condizioni accessorie l'affidamento esclusivo del figlio minore, o in via subordinata l'affidamento condiviso con collocamento presso il padre, ovvero in ulteriore subordine presso una struttura idonea;
contributo materno di mantenimento per il figlio di euro 500,00 mensili, regolamentazione del diritto di visita della madre;
nonché accertamento in suo favore del diritto di proprietà della casa coniugale con esclusione dalla comunione legale dei beni;
accertamento in suo favore della proprietà della somma di € 150.000,00 presente sul c/c cointestato;
accertamento dei danni subiti dallo stesso e dal minore a causa della moglie, con condanna al pagamento della relativa somma in via equitativa.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra contestando i presupposti CP_1 per la pronuncia di addebito a proprio carico riferendo di essersi prodigata in ogni modo per aiutare il marito, e contestando di avergli mai imposto alcuna decisione relativa alla vita familiare. Ha esposto: di pagina 2 di 9 aver subito condotte violente e minatorie da parte del marito, tanto da essere stata costretta a sporgere denuncia nei suoi confronti per lesioni e maltrattamenti in famiglia, trovando rifugio, nel periodo successivo alla denuncia, presso una casa di emergenza di Pesaro, mentre il ricorrente veniva sottoposto a un TSO e inserito in una comunità psichiatrica. Dopo aver ripercorso le tappe fondamentali del procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, ha riferito di aver mutato atteggiamento, da gennaio 2021, nei confronti del marito, nonostante le violenze subite, al fine di supportare il rapporto padre-figlio, rendendosi disponibile a collaborare con i servizi sociali;
che nonostante ciò, da maggio 2021, il padre interrompeva gli incontri col figlio, per poi rendersi nuovamente disponibile a dicembre 2021, fino a febbraio 2022, quando li interrompeva definitivamente, a seguito del rifiuto opposto dalla stessa di far pernottare il figlio dal padre;
che su segnalazione dei servizi sociali veniva aperto un nuovo procedimento dinnanzi al Tribunale dei minorenni a causa del persistere della conflittualità tra i coniugi, soprattutto con riguardo agli incontri tra padre e figlio;
di essere l'unica persona idonea a prendersi cura del figlio. Ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo pronuncia di addebito a carico del marito, affido esclusivo del figlio minore, regolamentazione degli incontri padre-figlio in maniera protetta, sospensione della responsabilità genitoriale ove necessario;
assegnazione al ricorrente della casa coniugale disponendo il pagamento in suo favore della somma di € 200,00 per il canone di locazione;
contributo di mantenimento in favore del figlio pari a € 1.200,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
autorizzazione al prelievo di somme per euro 12.964,67 per le necessità e i bisogni del minore;
rigetto della domanda di esclusione dalla comunione legale della casa coniugale;
in caso di mancata donazione da parte ricorrente della somma di euro 166.079,34, corrispondente al saldo attivo presso la Banca Etica di Perugia, autorizzazione al prelievo del 50% della somma per effetto della comunione de residuo.
All'udienza presidenziale del 31.5.2022 è comparsa la sola resistente che ha dichiarato, tra l'altro, di aver sempre partecipato agli incontri di mediazione proposti dai servizi sociali per migliorare il rapporto con l'ex marito, fino all'interruzione per volontà di quest'ultimo; che gli incontri padre-figlio erano organizzati dai servizi sociali a seguito dell'udienza dinnanzi al Tribunale per i minorenni, articolati in due giorni settimanali alla presenza dell'educatrice; di lavorare come impiegata all'Università per Stranieri con un guadagno di circa 1.300 euro mensili;
di dover affrontare per il figlio spese aggiuntive non coperte dall'esenzione ticket;
di essere d'accordo col marito di prelevare il contributo versato dall'INPS in favore del figlio di circa 500 euro. Alla successiva udienza del 16.6.2022 è stato sentito il ricorrente che ha riferito, tra l'altro, di essere socio unico e amministratore della Cerere srl, in fase di chiusura, di vivere del denaro derivante dalla successione dei genitori per complessivi € 1.500.000,00, investito in azioni e obbligazioni, con rendita di circa 45/50.000 € annui, pari a circa 3.000 € al mese;
di vedere il figlio due giorni a settimana, di voler essere parte attiva nella sua vita e di volersene occupare non solo sotto il profilo economico;
di aver chiesto alla moglie la documentazione medica relativa al figlio ma di non averla ricevuta. All'esito, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati;
disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre, disponendo il ripristino degli incontri tra il padre e il minore, ove interrotti, presso l'abitazione familiare alla presenza degli Assistenti Sociali;
prevedendo un contributo paterno di mantenimento del figlio minore pari a € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
invitando i genitori ad addivenire quanto prima ad un accordo circa la disponibilità delle somme presenti nel c/c intestato al minore, disponendo l'aggiornamento da parte dei Servizi specialistici in relazione alla valutazione sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori.
I Servizi Sociali hanno fatto pervenire relazioni nelle quali è emersa l'espressa volontà del ricorrente di interrompere gli incontri con il figlio, nonostante l'andamento positivo registrato fino all'incontro del 18.6.2022.
pagina 3 di 9 Acquisite pertanto le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e del Servizio sociale aziendale
[...] sulle competenze genitoriali, la causa, all'udienza del 14.1.2025, trattata nelle forme di cui CP_2 all'art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183). Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
3. La domanda di addebito della separazione a carico della moglie, formulata nel ricorso introduttivo da parte ricorrente, non è stata riproposta nelle note di trattazione contenenti la precisazione delle conclusioni, ove si chiede di “pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e disponendo ogni provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse del minore”; pertanto, deve considerarsi abbandonata dal ricorrente. Non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere su tale statuizione. Parte resistente, a sua volta, ha chiesto pronunciarsi separazione con addebito a carico del marito, indicando quali fatti determinanti dell'irreversibile crisi familiare, le condotte violente che lo stesso avrebbe tenuto, negli anni, nei confronti suoi e del figlio minore, consistenti in costanti atteggiamenti di condotte maltrattanti anche di natura fisica. In via generale si ricorda che l'art. 151 c.c. consente la possibilità di dichiarare, su richiesta, l'addebito della separazione al coniuge che, con i suoi comportamenti, abbia violato i doveri matrimoniali, rendendo perciò intollerabile la convivenza o recando grave pregiudizio all'educazione della prole. I comportamenti riferibili ad un coniuge variano dall'aver adoperato maltrattamenti, all'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge richiedente l'addebito, all'ipotesi dell'infedeltà coniugale cui dovrà però accompagnarsi una modalità particolarmente offensiva (ad esempio la divulgazione pubblica tra i consociati comportante discredito o umiliazione). Alla pronuncia di addebito conseguono effetti che attengono alla sfera patrimoniale e che determinano la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti successori (art. 548 del c.c.) in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione. La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprorevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione pagina 4 di 9 dell'affectio coniugalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cass. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “...essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa...” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130). Il giudice può dichiarare la separazione con addebito a carico di uno dei coniugi soltanto laddove la violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. sia stata causa ma non effetto della crisi familiare e della intollerabilità della convivenza, tenuto conto del comportamento precedente anche nei confronti dei figli e avuto riguardo alla condotta dell'altro coniuge, irrilevante, invece, in caso di aggressione ai diritti fondamentali, quali l'integrità e l'incolumità fisica, sociale o morale. Per quanto attiene all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda” (Cass. civ., Sez. I, 14/02/2012 n. 2059). In applicazione di tali principi nel caso di specie la domanda di addebito deve essere accolta posto che alla luce della documentazione acquisita in giudizio emergono plurimi elementi indiziari di condotte maltrattanti poste in essere dal coniuge nei confronti della resistente. Si richiamano, intanto, il contenuto delle denunce presentate in sede penale a far data dal mese di luglio del 2019 (con successive integrazioni) che hanno condotto al rinvio a giudizio del ricorrente nell'ambito del procedimento penale iscritto al nr. 3253/2010 RG, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 572, 582, 61 n. 11 quinquies c.p.. Dagli esami degli atti del procedimento penale emergono plurimi elementi confermativi di condotte di gravi minacce e condotte violente poste in essere dal ricorrente nei confronti della moglie, costretta letteralmente a scappare il 7.7.2010 perché spaventata a causa del comportamento del marito, come confermato dalle s.i.t. rese dagli operatori della comunità “Piccoli Fratelli” di Spello presso cui ha trovato temporaneamente rifugio la resistente nell'immediatezza dei fatti. A titolo esemplificato si fa riferimento alle dichiarazioni rese dai sig.ri (che ha riferito “Lei CP_3 era molto spaventata e temendo che potesse venire a cercarla da noi decideva di partire con Pt_1 il bambino senza dirci dove sarebbe andata”; ed ancora “[…] Sicuramente ho percepito la sua paura. Era terrorizzata dal comportamento di ”) e (che ha riferito “[…] lei mi ha confidato Pt_1 Tes_1 che effettivamente più di una volta aveva usato violenza contro di lei. In una circostanza le Pt_1 aveva rotto una costola ed era ricorsa al pronto soccorso […]. Un'altra volta l'avrebbe spinta facendola cadere a terra per poi prenderla a calci”), (cfr. doc. 1 allegato a nota di deposito del 15.2.2024 parte resistente). Il tenore delle dichiarazioni è da ritenersi idoneo a confermare le dichiarazioni rese dalla resistente con riguardo a condotte gravemente lesive della sua incolumità psico – fisica, libertà morale e dello stato di paura vissuto dalla stessa quale conseguenza dei fatti avvenuti, sia nel corso della vita matrimoniale, sia il giorno del suo allontanamento dalla casa coniugale. Ed ancora nell'ambito del procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni lo stesso ricorrente ha confermato di aver tenuto condotte aggressive nei confronti di moglie e figlio (riferendo infatti che
“Nell'ultimo anno ero sotto stress e quella volta, anzichè prendere la porta come spesso facevo, me la sono presa con il bambino e con mia moglie. Mia moglie ha dovuto sopportare tutto questo e me ne dispiace”; cfr. verbale udienza 24.10.2019, all. 25 al ricorso introduttivo). Nell'ambito del procedimento penale è stata disposta consulenza psichiatrica sulle condizioni del sig. e il CTU , con relazione depositata in data 13.10.2023 ha evidenziato che “ … all'epoca dei Pt_1 fatti contestati il periziando era .. affetto da .. Disturbo della personalità e per di più senza la partecipazione a Cure periodiche, regolari ed efficaci, come è occorso a partire dal 2020, […] Più recentemente la letteratura Medico – Scientifico Psichiatrica ha documentato Alterazioni Anatomo- pagina 5 di 9 Patologico Strutturali nei Pazienti affetti da Disturbo Borderline di Personalità, proprio in quelle Aree Celebrali che presiedono al Controllo degli Impulsi e alle Regolazione delle Emozioni, come si può constatare all'Allegato dedicato a cui si rimanda, che oltre ai Sintomi tipici di un Disturbo non trattato, hanno ad una significativa attenuazione della Capacità di Intendere e di Volere all'epoca dei fatti contestati” (cfr. doc. 5 allegato a nota di deposito del 15.2.2024 parte resistente). La circostanza tuttavia che le condotte del ricorrente siano state poste in essere in una stato di parziale attenuazione della capacità di intendere e di volere non elide, comunque, il disvalore delle condotte maltrattanti né l'elemento soggettivo dell'illecito ( in sede civile) quanto meno sotto il profilo colposo, non avendo il ricorrente provato di aver seguito, nel corso della convivenza coniugale, percorsi di cura e trattamento dirette a contenere gli agiti della sua patologia nei confronti di terzi e, nello specifico, anche della moglie e del Per_ figlio adottivo . Si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione a carico del ricorrente.
4. In via generale si ricorda che il regime “ordinario” di affidamento condiviso dei figli minori può essere derogato solo laddove risulti, nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come, a titolo esemplificativo anche nei casi di obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593). Per_ Nel caso in esame la mancanza di un qualsivoglia rapporto continuativo tra il ricorrente e il figlio , il rifiuto opposto all'intervento disposto in via giudiziale, con l'intervento dei Servizi Sociali, funzionale proprio a consentire il recupero graduale del rapporto con il minore, e, infine, la sostanziale ammissione anche da parte del padre di condotte aggressive nei confronti del minore, come dallo stesso dichiarato nel corso del procedimento dinnanzi al Tribunale dei Minorenni (cfr. verbale udienza 24.10.2019, all. 25 al ricorso introduttivo), oltre a costituire violazione degli obblighi di assistenza e cura della prole minore di età, sono elementi sintomatici di inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nella relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Gubbio depositata il 4.8.2022 (non stata contestata dal ricorrente) che, a seguito dell'udienza del 31.3.2022 dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, hanno organizzato incontri protetti padre-figlio alla presenza di un educatore al fine di favorire la ripresa dei rapporti, è emerso che il sig. nonostante un andamento positivo degli incontri registrato fino Pt_1 al 18.6.2022, ha manifestato la volontà di interrompere gli incontri con il figlio. Nella relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Gubbio depositata il 22.3.2022, è emerso che il sig. dopo aver manifestato la volontà di riprendere gli incontri con il figlio, non ha poi Pt_1 dato seguito alle proprie intenzioni, opponendosi alle modalità di ripresa proposte dai servizi -peraltro concordate anche con il medico che seguiva il sig. la dott.ssa che prevedevano la Pt_1 Per_3 ripresa graduale presso uno spazio neutro. Nella relazione trasmessa dal Servizio Sociale Aziendale Usl Umbria 1, se da un lato si conferma l'adeguatezza della madre nell'assolvimento delle sue funzioni genitoriali, “avendo la stessa già dato Per_ prova di essere sufficientemente in grado di prendersi cura del figlio , nonché di accudirlo adeguatamente anche viste le sue problematiche socio-sanitarie”; dall'altro lato, si registra il rifiuto opposto dal sig. a sottoporsi alla valutazione delle proprie competenze genitoriali, avendo lo Pt_1 stesso manifestato di “voler rinunciare alla genitorialità”. È stata quindi proposta la conferma dell'affido esclusivo del minore alla madre, riservando l'eventuale ripresa dei rapporti padre-figlio in modalità inizialmente osservata e regolata dai servizi sociali e previa manifesta volontà del padre stesso;
Per_
“fermo restando che il minore , proprio in virtù delle sue problematiche, necessita di programmazione e figure di riferimento stabili, motivo per cui eventuali atteggiamenti ambivalenti o relazioni affettive caratterizzate da incertezza ed altalenanza non risultano funzionali”.
pagina 6 di 9 È evidente, dunque, che le plurime criticità mostrate dal ricorrente nei rapporti con il figlio e la dichiarata volontà di non voler riprendere un percorso di recupero delle responsabilità genitoriali non possono che giustificare l'adozione del regime di affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa del potere di adottare anche le scelte di maggior rilevanza per la vita del figlio, come peraltro richiesto dallo stesso resistente in sede di precisazione delle conclusioni, modificando l'originaria richiesta di affidamento a sé del minore. La madre, infatti, è risultata adeguata e in grado di provvedere alle esigenze di cura e crescita del minore, e alla stessa deve anche essere attribuito il potere di adottare le decisioni di maggior rilevanza per la vita del minore, comprese le scelte in materia scolastica, sanitaria e educative.
Per quanto riguarda i rapporti di visita e frequentazione tra il padre e il minore il Tribunale non può che prendere atto di quanto dichiarato dal ricorrente e dunque del suo rifiuto ad incontrare il figlio. Si ritiene tuttavia di condividere la proposta del Servizio Sociale Aziendale Usl Umbria 1 prevedendosi che laddove il sig. manifesti la volontà di ripresa dei rapporti, e ci sia il consenso della Parte_1 madre del minore, i Servizi Sociali del Comune di Gubbio possano organizzare – sulla base di calendario da predisporsi in accordo con la madre - incontri in modalità osservata, secondo un criterio di necessaria gradualità che tenga conto delle esigenze del minore, che necessita di programmazione e figure di riferimento stabili.
5. Si ricorda che il dovere di mantenimento dei figli è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Applicando tali criteri al caso di specie nel corso del giudizio è emerso che delle esigenze di cura ed assistenza materiale del minore si stia occupando, di fatto, la sola madre, mentre il sig. ha Pt_1 espresso la volontà di non riprendere i rapporti col figlio, pur contribuendo economicamente al solo mantenimento ordinario disposto in fase presidenziale. Inoltre, è emerso dagli atti di causa che il sig. vive del denaro derivante dalla Parte_1 successione dei propri genitori per complessivi € 1.500.000,00, investito in azioni e obbligazioni, con rendita di circa 45/50.000 € annui, pari a circa 3.000 € al mese, come dallo stesso dichiarato;
mentre la sig.ra impiegata presso l'Università per Stranieri, ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile CP_1 di € 1.300,00, di essere gravata da un canone di locazione per € 350,00 mensili, lamentando inoltre la mancata contribuzione del padre alle spesse straordinarie sostenute per il figlio, che tra l'altro segue una dieta GFCF (gluten free caseine free), in precedenza concordata dai genitori e confermata da uno specialista. Alla luce di tali elementi, si stima congruo quantificare il contributo di mantenimento a carico del padre in euro 700,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale ISTAT a far data dalla pronuncia (confermandosi per il passato quanto disposto in sede presidenziale). Le spese straordinarie, per la cui regolamentazione in concreto si richiama “per relationem” il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016, dovranno essere suddivise tra le parti in misura pari al 50%. pagina 7 di 9 Vanno, infine, dichiarate inammissibili, trattandosi di questioni riguardanti i pregressi rapporti tra le parti e che in ogni caso integrano pretese creditorie disciplinate da altro rito e di competenza del giudice monocratico, le domande formulate dal ricorrente di accertamento in suo favore della proprietà della casa coniugale e degli arredi, con esclusione dalla comunione legale, o in subordine, di condanna della resistente alla corresponsione di somma pari alla metà del valore dell'immobile e degli arredi;
di accertamento della proprietà in suo favore della somma presente sul conto corrente cointestato. Parimenti inammissibili sono le altre domande formulate da parte resistente con le quali ha chiesto che sia disposto contributo del ricorrente al pagamento del canone di locazione , il rimborso di spese straordinarie anticipate o di somme dovute e non versate a titolo di mantenimento per il figlio ed ulteriori domande afferenti la “ comunione de residuo” tra le parti.
Quanto, alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, ponendole dunque a carico del ricorrente, cui è da addebitarsi la separazione. Per la quantificazione delle dette spese deve aversi riguardo ai parametri previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa con applicazione dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria che si è svolta in via essenzialmente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Pollenza (MC) in data 5.5.2012 (atto di matrimonio trascritto al nr. 3, parte 2, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2012);
2. DICHIARA che la separazione è addebitabile a Parte_1
3. DICHIARA cessata la materia del contendere sulla richiesta formulata dal ricorrente di pronuncia di addebito della separazione a carico della coniuge;
4. il minore nato in Ucraina il [...] in [...] esclusiva alla madre con CP_4 Persona_1 collocamento residenziale presso la madre alla quale attribuisce l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte di maggior rilevanza per la vita del minore;
5. DISPONE che in caso di ripresa dei contatti tra il padre e il figlio minore, e sempre tenendo conto della volontà di quest'ultimo, il padre possa vedere ed incontrare il minore esclusivamente in presenza della madre e secondo tempi e modalità da concordarsi con la stessa e sotto la vigilanza diretta dei Servizi Sociali del Comune di Gubbio.
Per_
6. PONE a carico di contributo di mantenimento per il figlio minore , di euro Parte_1 700,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente a far data dalla pronuncia (confermandosi per il passato quanto disposto in sede presidenziale), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”.
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7. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi euro 6713,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%.
8. DICHIARA inammissibili le ulteriori domande delle parti per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 4.6.2025 – 27.6.2025
Il Presidente
Loredana Giglio
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