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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3638/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 11/07/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3638 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
[...] giusta procura in atti
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
TO AN come da procura in atti
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9795/2024, pubblicata in data 29/11/2024
Corte di Appello di Roma
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, depositato il 18.10.2023, impugnava il licenziamento Controparte_1 intimatogli da deducendo che il provvedimento espulsivo era stato Pt_1 assunto in violazione delle norme sul procedimento disciplinare, in assenza di validi e comprovati motivi nonché appariva sproporzionato rispetto alla commissione dei fatti contestati.
Il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze di dal Pt_1
1.11.2009 al 13.6.2023 (data del licenziamento) come operaio specializzato con inquadramento nel livello 4A del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, e di essere stato addetto al VRD (impianto di
Valorizzazione Raccolta Differenziata) IN di Pomezia. Deduceva di aver ricevuto in data 16.5.2023 la contestazione disciplinare dei seguenti addebiti: “Premesso che Lei in qualità di operaio specializzato, nonché occasionalmente preposto facente funzione di coordinatore turno presso l'impianto VRD
IN, è tenuto a svolgere attività di movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera presenti nell'impianto e che il Responsabile ha fornito a tutti gli addetti istruzioni operative, facendole sottoscrivere agli stessi per presa visione ed accettazione, con le quali, tra le altre cose, vietava espressamente la cernita manuale sul nastro NT 108.
A seguito di verifiche svolte nel periodo intercorrente dal 18/01/2023 al 01/02/2023, è emerso in generale uno scarso impegno, incuria e superficialità nello svolgimento dell'attività lavorativa, entrando nello specifico:
In data 18/01/2023, in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), Lei entra alle ore 13.00 all'interno della sala cernita e osserva i colleghi e che si Parte_2 Persona_1 dedicavano alla raccolta del materiale di interesse personale e facilmente commerciabile che transitava sui nastri NT 108 e NT 115.
Interruzione anticipata turno di lavoro: già dalle ore 17.38, ad impianto fermo, Lei rimaneva inoperoso fino alla fine del turno prevista per le ore 18.40.
In data 19/01/2023, in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), Lei interrompeva qualsiasi attività per conto già dalle ore 17.50. Parte_1
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In data 20/01/2023, in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), con il ruolo di preposto facente funzione di coordinatore turno, Lei per una presunta carenza di personale presente, decideva autonomamente di non avviare l'impianto in violazione delle istruzioni operative. Inoltre, non impegnava i colleghi in attività alternative e permetteva alla collega di dedicarsi alla pulizia della propria automobile con l'uso di beni Persona_2 aziendali. Lei rimaneva inoperoso per tutta la durata del turno ed inoltre risultava già vestito con abiti personali alle ore 18.20, in attesa della fine del turno prevista alle ore
18.40.
In data 21/01/2023, in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), a causa di questioni organizzative interne, l'impianto non veniva avviato e Lei, con il ruolo di preposto facente funzione di coordinatore turno, permetteva al personale di rendersi inoperoso già dalle
17.40. In data 25/01/2023, in servizio turno mattina (06:00/12:20), Lei nonostante la mansione di operaio specializzato, effettuava cernita manuale sul nastro NT 108, per la raccolta illecita di materiale di Suo interesse, coadiuvato dalla collega Persona_3
In data 28/01/2023 in servizio turno mattina (06:00/12:20), con il ruolo di preposto facente funzione di coordinatore turno, Lei non organizzava il lavoro del personale presente e alternava momenti di pausa prolungati alla gestione degli scarichi. Inoltre, immotivatamente fermava l'impianto nonostante il numero dei dipendenti fosse sufficiente a permetterne il funzionamento. Interruzione anticipata turno di lavoro: già dalle ore 11.40, Lei rimaneva inoperoso fino alla fine del turno prevista per le ore 12.20. In data 01/02/2023, in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40) con il ruolo di preposto facente funzione di coordinatore turno, immotivatamente interrompeva più volte il funzionamento dell'impianto. Invece di svolgere le mansioni a Lei assegnate, collaborava in sala cernita con i colleghi e alla selezione del materiale di Persona_1 Parte_2 interesse personale dai nastri NT 108 e NT 115.
Contravvenendo alle disposizioni aziendali in quanto preposto e più in alto in grado, Lei consentiva l'ingresso in impianto di persona esterna non autorizzata, senza il rispetto della normativa sulla sicurezza. Nello stesso periodo 18/01/2023 al 01/02/2023, Lei, con connivente tolleranza, assisteva anche all'espletamento di condotte palesemente illecite da parte dei Suoi colleghi.
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Tali Suoi comportamenti e condotte (di cui ciascuna riveste autonoma e gravissima rilevanza disciplinare) hanno causato evidenti disservizi nell'ambito delle funzioni a Lei assegnate e, oltre a integrare violazione delle più elementari regole e dei generali obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e fedeltà derivanti dal rapporto di lavoro, costituiscono altresì palese inosservanza della disciplina di legge vigente, delle procedure e normative aziendali, determinando inefficienza dei processi e ingenti danni economici e all'immagine aziendale, anche in considerazione del rapporto fiduciario che dovrebbe legare il lavoratore al suo datore di lavoro, della fondamentale importanza degli obblighi violati, dell'entità, della natura delle descritte condotte e dell'elemento psicologico con cui sono state poste in essere le violazioni”. Premesso di aver vanamente presentato le proprie difese avverso gli addebiti mossi nei suoi confronti, rilevava di aver ricevuto in data 12.6.2023 lettera di licenziamento per le condotte contestate poste in essere nel periodo dal 18.1.2023 al 1.2.2023, da cui emergeva uno scarso impegno, incuria e superficialità nello svolgimento dell'attività lavorativa. Assumeva l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 4 L. 300/1970, per violazione del diritto di difesa e per insussistenza dei fatti contestati evidenziandone, inoltre, il carattere discriminatorio. Concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare illegittimo, privo di effetto, nullo e/o annullabile nonché inefficace il licenziamento comunicato da con lettera datata 12.06.203, per i motivi esposti e per l'effetto Parte_1 condannare la resistente (…), alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la qualifica maturata ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed accessori a far data dall'intervenuto licenziamento e quindi dalla corresponsione dell'ultima retribuzione sino a quella dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
Condannare la società convenuta (…) al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione;
in via subordinata: Condannare la società resistente al pagamento dell'indennità di preavviso secondo quanto previsto dal CCNL di categoria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”. Si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il Pt_1 rigetto. In particolare, esponeva: che il ricorrente, quale palista, era addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera ed
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occasionalmente svolgeva mansioni di coordinatore turno presso la sala cernita;
che il responsabile dell'impianto agli inizi del 2022 aveva rinvenuto la presenza di contenitori e sacche contenenti materiali di facile commercializzazione (ferro, ottone, rame, ecc.), ingenerando così il sospetto che alcuni addetti alla sala cernita sottraessero il materiale aziendale;
che in data 20.7.2022 aveva imposto il divieto, sottoscritto dai lavoratori per presa visione, di operare in prossimità del nastro NT 108 destinato al transito di tali materiali;
che pertanto era stato affidato alla Controparte_2
l'incarico di effettuare le verifiche;
che solo in data 24.2.2023 la società di investigazione aveva consegnato la relazione corredata dalle riprese video dalle quali emergevano le condotte contestate;
che solo alcuni fotogrammi erano stati mostrati al lavoratore durante l'audizione orale, stante la pendenza del procedimento penale a seguito della denuncia querela sporta da
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale, in accoglimento del ricorso, annullava il licenziamento intimato il 13.6.2023 e condannava alla Pt_1 reintegrazione del ricorrente nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra, compensando integralmente le spese processuali fra le parti.
Il Tribunale disattendeva la deduzione della società resistente secondo cui le indagini effettuate costituivano “controlli difensivi in senso stretto” avviati all'esito del fondato sospetto emerso agli inizi del 2022 osservando che dalla documentazione in atti risultava come l'attività di videosorveglianza dei lavoratori era iniziata già con determina n. 13 del 27.1.2021. Riteneva dunque insussistente l'intento difensivo ed invasivo il controllo, protrattosi dall'ottobre 2021 al febbraio 2023, non circoscritto al “fondato sospetto” di condotte illecite, ma esteso all'intera attività lavorativa dei dipendenti, tanto più che oggetto di contestazione non era solo la commissione di fatti illeciti, ma anche lo scorretto adempimento della prestazione lavorativa. Infine, rilevava che, sebbene nel processo civile non sia prevista la categoria dell'inutilizzabilità della prova o dell'atto processuale, nel caso di specie l'illiceità delle informazioni si riverberava, prima ancora che su quello
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processuale, sul piano disciplinare determinando l'impossibilità di sanzionare un comportamento accertato sulla base di dati inutilizzabili.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Pt_1 formulando due articolati motivi di gravame. Con il primo motivo deduce erroneità della sentenza gravata per violazione dell'art. 4 L. 300/1970, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs n. 151/2015 che ha eliminato il divieto di controllo a distanza della prestazione lavorativa. Assume l'appellante che il
Giudice di prime cure non avrebbe sufficientemente valorizzato il contesto in cui si sono svolti i c.d. “controlli difensivi”, non essendo questi ultimi stati svolti in modo indiscriminato o in violazione delle regole. Aggiunge che i lavoratori erano al corrente dell'attenzione che riponeva sull'impianto di
Pomezia, avendo l'azienda predisposto una nota contenente “Informazioni Operative Gestione Impianto VRD Pomezia” che era stata sottoscritta per conoscenza da tutti i lavoratori applicati al sito (anche dall' ) che CP_1 prevedeva il divieto assoluto per tutti i dipendenti di svolgere qualsiasi attività in prossimità del nastro NT 108, nastro ove transitava il materiale commerciabile.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di inutilizzabilità dei dati tecnologici, in violazione della normativa di cui al D.Lgs n. 196/2003. Assume l'appellante che la relazione investigativa, i filmati e i fotogrammi tratti da questi ultimi siano conformi alla legge sul trattamento dei dati personali, processualmente utilizzabili e costituiscano valida prova della sussistenza dei fatti oggetto di contestazione.
Secondo la tesi dell'appellante, le regole tratte dalla normativa settoriale sulla privacy non possono trovare applicazione nel caso di specie posto che le suddette regole avrebbero valore integrativo e non abrogativo delle norme processuali dettate a perimetrazione delle regole di giudizio a riguardo dell'ammissibilità delle prove.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di “Accertare e dichiarare: 1) la legittimità del licenziamento comminato da il 12.6.2023 nei Pt_1 confronti del sig. per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
2) rigettare integralmente le domande tutte formulate dal sig. nel Controparte_1 giudizio di prime cure;
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3) tenere ferme le statuizioni del Tribunale di Roma inerenti il rigetto della domanda relativa al licenziamento discriminatorio;
4) condannare il sig. alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle somme da quest'ultimo corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
6) condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge oltre alla refusione del costo del contributo unificato”.
Si è costituito eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza. Ha inoltre proposto appello incidentale limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che secondo il consolidato orientamento della S.C. “… le disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l'intervento in questione non solo per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 8373 del 2018); inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero
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adempimento dell'obbligazione (Cass. n. 9167 del 2003). Invero, i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento (o inadempimento) della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 (ex aliis, Cass. n. 6174 del 2019, Cass n. 8373 del 2018; Cass. nn. 10636 e 26682 del 2017; Cass. n. 9167 del
2023; Cass. nn. 27610 e 30079 del 2024)” (così da ultimo Cass. n. 8710 del
02/04/2025).
Secondo i principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica «Occorre distinguere, anche per comodità di sintesi verbale, “tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e 'controlli difensivi' in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro”; questi ultimi “controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore”, si situano, ancora oggi, “all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4” (Cass. n.
25732/2021 cit., punti 31 e 32).
Per non avere ad oggetto una “attività –in senso tecnico– del lavoratore”, il controllo
“difensivo in senso stretto” deve essere “mirato” ed “attuato ex post”, ossia “a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto”, perché solo a partire “da quel momento” il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili (Cass. n. 25732/2021 cit., punti 40 e 44).
Tuttavia, anche “in presenza di un sospetto di attività illecita”, occorrerà, nell'osservanza della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, “assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto” (Cass. n.
25732/2021 cit., punti 36 e 38, in cui si richiama Cass. n. 26682 del 2017). (…)
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Non può dubitarsi che incomba sul datore di lavoro l'onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, considerato che solo tale “fondato sospetto” consente al datore di lavoro di porre la sua azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 St. lav. e tenuto altresì conto del più generale criterio legale ex art. 5 l. n. 604 del 1966 che grava la parte datoriale dell'onere di provare il complesso degli elementi che giustificano il licenziamento.
Allegazione e prova che devono riguardare anche circostanze temporalmente collocate, atteso che le stesse segnano il momento a partire dal quale i dati acquisiti possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare e, successivamente, in giudizio, non essendo possibile
l'esame e l'analisi di informazioni precedentemente assunte in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St. lav., estendendo “a dismisura” l'area del controllo difensivo lecito (cfr.
Cass. n. 25732/2021 cit., punto 41), considerato che non può essere reso retroattivamente lecito un comportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto.
Una volta consegnati al contraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce a fondamento dell'iniziativa di controllo tecnologico, spetterà al giudice valutare, mediante
l'apprezzamento delle circostanze del caso, se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, idonei a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti. Perché solo la sussistenza di essi costituisce riscontro oggettivo dell'autenticità dell'intento difensivo del controllo, non diretto, quindi, ad un generale monitoraggio dell'attività lavorativa di dipendenti, quanto piuttosto “mirato” ad accertare prefigurate condotte contra ius, non attinenti al mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione lavorativa.
Proprio nella materia che qui occupa, poi, la giurisprudenza della Corte EDU (nel caso e altri c. Spagna, 17 ottobre 2019) ha ritenuto che costituisca una Persona_4 giustificazione legittima del controllo “l'esistenza di un ragionevole sospetto circa la commissione di illeciti”, mentre “non è accettabile la posizione secondo cui anche il minimo sospetto di appropriazione illecita possa autorizzare l'installazione di strumenti occulti di videosorveglianza”. Al “ragionevole sospetto dell'esistenza di condotte lesive di beni estranei all'adempimento dell'obbligazione lavorativa” si richiama anche Cass. n. 26682 del 2017 già citata.
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2.4. La perdurante ammissibilità di controlli datoriali di tipo difensivo sottratti all'operatività della disciplina dello Statuto dei lavoratori, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 4, è riconosciuta da questa Corte anche in sede penale. (…)
2.5. Nel caso in cui il datore di lavoro non riesca a fornire la prova che i dati di matrice tecnologica posti a fondamento della procedura disciplinare siano stati legittimamente acquisiti, la sanzione prevista dall'ordinamento discende dalla previsione generale in materia di protezione della privacy secondo cui “i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati” (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti).
La radicale inutilizzabilità delle informazioni assunte in violazione della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore è già stata affermata da questa Corte - avuto riguardo alla precedente stesura dell'art. 4 St. Lav. - in ipotesi di dati volti a provare l'inadempimento contrattuale del dipendente in sede disciplinare (v. Cass. n. 19922 del
2016 e Cass. n. 16622 del 2012).
Anche successivamente la Corte di Strasburgo si è mossa nella medesima prospettiva, non riscontrando la violazione dell'art. 8 della Convenzione nel caso c. Per_5
, deciso con sentenza sezionale del 13 dicembre 2022, caso in cui un lavoratore Per_6 era stato licenziato sulla base di dati raccolti da un sistema di geolocalizzazione installato sul veicolo che il datore di lavoro gli aveva messo a disposizione per l'espletamento di compiti di rappresentante medico. Nella specie si è ritenuto che le autorità giurisdizionali nazionali avessero adeguatamente bilanciato gli interessi in gioco, da una parte il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e, dall'altra, lo scopo legittimo perseguito dalla società di controllare le spese risultanti dall'uso dei veicoli affidati ai suoi dipendenti, giungendo alla conclusione che il Paese contraente non fosse venuto meno agli obblighi positivi sanciti dall'art. 8 della Convenzione.
Ciò ha fatto sulla base degli elementi che la stessa Corte EDU, a partire dal caso
c. Romania, nella sentenza della Grande Camera del 5 settembre 2017, ha Per_7 indicato ai giudici nazionali per valutare i contrapposti interessi, affinché sia garantito che
“l'attuazione da parte del datore di lavoro di misure di sorveglianza che violano il diritto al rispetto della vita privata sia proporzionata e accompagnata da adeguate e sufficienti garanzie contro gli abusi” (§ 120)» (così Cass. n. 18168 del 26/06/2023).
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In sintesi, i principi affermati dalla Corte di legittimità e condivisi da questo Collegio, che qui devono ritenersi integralmente richiamati anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., sono i seguenti:
i controlli tramite agenzie investigative sono legittimi, sempreché non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria (riservata dall'art. 3, legge n. 300/1970 al datore di lavoro), in presenza del sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione e devono comunque essere limitati agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione;
i “controlli difensivi” in senso stretto, cioè diretti ad accertare specificamente condotte illecite dei dipendenti, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non rientrano nell'ambito del perimetro applicativo dell'art. 4, legge n. 300/1970; quindi i controlli difensivi devono essere “mirati” ed “attuati ex post”, ossia “a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto”, perché solo a partire da quel momento il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili;
grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post;
sono inutilizzabili le informazioni assunte in violazione della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore.
Nell'originaria memoria difensiva l' aveva specificamente dedotto che “Il Responsabile dell'impianto (sino al 17 febbraio 2023), ing.
[...]
a seguito di verifiche effettuate all'interno della sala cernite all'inizio del Persona_8
2022 aveva riscontato l'anomala presenza di contenitori / buste / sacche non in uso presso
l'impianto che contenevano materiali quali ferro, ottone, rame, comunque materiale di facile commercializzazione, pronti per essere asportati da ignoti. Aveva quindi il sospetto che alcuni addetti alla sala cernita sottraessero illegittimamente ad materiale da Parte_1 destinare alla vendita a terzi” (vd. cap. 9, pag. 5 della memoria difensiva di primo grado). Trattasi di circostanza non contestata dall'allora ricorrente che pertanto deve ritenersi provata. Invero, nel rito del lavoro “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma
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deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore
o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. n. 12636/2005).
E' documentale ed incontroverso che, come accertato dal Tribunale, l' ha affidato alla società “… le attività Controparte_3 di supporto specialistico in materia di investigazione e protezione di beni societari” per complessive 90 giornate (vd. determinazione n. 13 del
27.1.2021) e tale agenzia investigativa ha svolto attività di videosorveglianza delle attività espletate dai lavoratori nei pressi dei nastri trasportatori dal
17.10.2021 al 17.2.2022. Le risultanze di tale attività di videosorveglianza, indubbiamente inutilizzabili ed illegittime (non avendo neppure dedotto la preesistenza di un “fondato sospetto”) esulano del tutto dalla contestazione disciplinare. Con successiva determinazione n. 100 del 1.4.2022 “… in considerazione della complessità e della tipologia dell'attività di indagine ancora in corso …” ha deliberato l'ulteriore affidamento alla medesima agenzia investigativa di attività di videosorveglianza ampliate dapprima, nel periodo dal 1.6.2022 al 14.9.2022, ai locali ove sono ubicati gli armadietti dei lavoratori e poi, dal 18.1.2023 al 1.2.2023, anche all'area esterna prospiciente l'impianto. Oggetto di contestazione disciplinare sono esclusivamente le condotte tenute dal lavoratore nel periodo dal 18.1.2023 al 1.2.2023, cioè le risultanze della videosorveglianza effettuata dalla società di vigilanza privata per verificare l'effettiva sussistenza delle condotte illecite dopo l'insorgenza del fondato sospetto emerso a seguito del rinvenimento nell'impianto di contenitori riempiti con materiale commerciabile agli inizi del 2022. Dunque, i filmati dai quali emerge la sussistenza dei fatti posti a fondamento del
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licenziamento sono sati realizzati indubbiamente dopo l'insorgere del fondato sospetto di commissione di illeciti, sono limitati a sole due settimane e risultano rispettosi del diritto alla riservatezza nonché adottati con le modalità meno invasive possibili. L'appellato non ha mai lamentato alcuna violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali, ma giova rilevare che nel bilanciamento di interessi, per i motivi già illustrati, prevale quello del datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale.
Pertanto, pur apparendo condivisibili le argomentazioni del Tribunale sulla illegittimità della videosorveglianza realizzata prima del 2022 e sulla conseguente inutilizzabilità delle relative risultanze ispettive, tali motivazioni non sono estensibili alle condotte oggetto di contestazione, poste in essere nel limitato periodo dal 18.1.2023 al 1.2.2023, allorquando aveva il fondato sospetto della commissione di illeciti da parte dei lavoratori addetti alla cernita ed in particolare dell'appropriazione da parte degli stessi di materiale aziendale commerciabile. Invero, il sospetto ha riguardato proprio l'operato dei dipendenti all'interno dell'area cernita in cui sono state messe in funzione le telecamere, tra cui l' , ed era pienamente giustificato dal CP_1 rinvenimento, agli inizi del 2022, di contenitori con metalli ed altro materiale commerciabile pronti per essere trafugati. Le riprese visive operate non sono altro che la conseguenza della legittima reazione ad un pregresso comportamento dei lavoratori stessi, divenuti destinatari delle predette riprese.
L'installazione di telecamere è stata infatti funzionale ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili, in base a concreti indizi, ai singoli dipendenti, senza che possa rilevare che tale indagine ha riguardato lo svolgimento della prestazione lavorativa, visto che la condotta illecita si è perpetrata proprio nel corso di esecuzione della stessa.
Anche a voler limitare la legittimità delle risultanze ispettive e l'utilizzabilità delle videoriprese ai soli fatti illeciti con esclusione delle circostanze relative all'adempimento della prestazione, osserva la Corte che dal supporto digitale depositato in data 7.12.2023 su autorizzazione del Tribunale emerge che: in data 18.1.2023 l' alle ore 13 entrava in sala cernita e rimaneva CP_1 ad osservare i colleghi che si dedicavano alla sottrazione del materiale
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commerciabile che transitava sui nastri NT 108 e NT 115, senza informarne la società; in data 21.1.2023, anziché svolgere le proprie mansioni di operaio specializzato, si occupava invece di raccogliere e sottrarre dal nastro NT 108 materiale commerciabile insieme alla collega Per_2
in data 1.2.2023, durante il servizio come coordinatore turno, collaborava con i colleghi e alla selezione di materiale dai nastri NT 108 e Per_1 Pt_2
NT 115 per appropriarsene.
Si tratta di condotte sistematiche e organizzate finalizzate alla sottrazione di materiale commerciabile dai nastri trasportatori al fine di appropriarsene che risultano comprovate dal filmato prodotto in atti.
Già solo le condotte poste in essere nei giorni 18.1.2023, 25.1.2023 e 1.2.2023, consistenti nell'appropriazione del materiale commerciabile che transitava sul nastro NT 108, sono idonee a giustificare l'adozione del provvedimento espulsivo. Infatti, la società appellante, con istruzioni operative impartite in data 20.7.2022 e sottoscritte dai lavoratori per presa visione (ivi compreso l' , come risulta dal doc. 2a allegato CP_1 all'originaria memoria difensiva ove si legge “In nessun caso è permesso ai lavoratori di effettuare cernita sul nastro NT108”) aveva fatto espresso divieto di effettuare la raccolta sul nastro NT 108 mentre la sottrazione del materiale raccolto per commercializzarlo costituisce una palese violazione del codice penale.
Sebbene l'appellato non abbia riproposto le censure di violazione del diritto di difesa e del principio di tempestività nonché quelle di sproporzione della sanzione (che devono pertanto ritenersi rinunciate ai sensi dell'art. 346
c.p.c.) per mera completezza osserva la Corte che nel procedimento disciplinare risulta pienamente rispettato il diritto di difesa del lavoratore che ha potuto fornire le proprie giustificazioni in relazione agli specifici ed articolati addebiti mossigli mediante l'assistenza del proprio sindacalista e dopo aver preso visione di alcuni fotogrammi dei filmati (vd. doc. 7 allegato all'originario ricorso introduttivo). Inoltre, i fatti contestati sono relativi al periodo dal 18 gennaio al 1° febbraio 2023 e la relazione investigativa risulta
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consegnata ad il 24.2.2023, talché non può dubitarsi della tempestività della contestazione disciplinare, ricevuta dall' in data 16.5.2023. CP_1
Infine, il comportamento posto in essere dall' , oltre a configurare CP_1 un'ipotesi di reato, costituisce una grave violazione dei doveri gravanti sul lavoratore tale da determinare il venir meno il vincolo fiduciario. Invero, per consolidata giurisprudenza, la sottrazione di beni aziendali, a prescindere dal valore degli stessi, costituisce una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, e specialmente dell'elemento essenziale della fiducia, trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento del lavoratore in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto agli obblighi lavorativi (vd. fra le tante Cass. n. 5633 del 17/04/2001). Di particolare rilevanza è che le condotte in esame sono state poste in essere dal lavoratore anche allorquando rivestiva il ruolo di coordinatore del turno presso la sala cernita.
In conclusione, in riforma della gravata sentenza, devono trovare rigetto le domande formulate con l'originario ricorso introduttivo mentre resta assorbito l'appello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, assorbito l'appello incidentale, così provvede: rigetta le domande formulate da con l'originario Controparte_1 ricorso introduttivo;
condanna al pagamento delle spese processuali che Controparte_1 liquida quanto al primo grado in € 3.700,00 e quanto all'appello in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, il 11/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL ME
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 11/07/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3638 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
[...] giusta procura in atti
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
TO AN come da procura in atti
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9795/2024, pubblicata in data 29/11/2024
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___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, depositato il 18.10.2023, impugnava il licenziamento Controparte_1 intimatogli da deducendo che il provvedimento espulsivo era stato Pt_1 assunto in violazione delle norme sul procedimento disciplinare, in assenza di validi e comprovati motivi nonché appariva sproporzionato rispetto alla commissione dei fatti contestati.
Il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze di dal Pt_1
1.11.2009 al 13.6.2023 (data del licenziamento) come operaio specializzato con inquadramento nel livello 4A del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, e di essere stato addetto al VRD (impianto di
Valorizzazione Raccolta Differenziata) IN di Pomezia. Deduceva di aver ricevuto in data 16.5.2023 la contestazione disciplinare dei seguenti addebiti: “Premesso che Lei in qualità di operaio specializzato, nonché occasionalmente preposto facente funzione di coordinatore turno presso l'impianto VRD
IN, è tenuto a svolgere attività di movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera presenti nell'impianto e che il Responsabile ha fornito a tutti gli addetti istruzioni operative, facendole sottoscrivere agli stessi per presa visione ed accettazione, con le quali, tra le altre cose, vietava espressamente la cernita manuale sul nastro NT 108.
A seguito di verifiche svolte nel periodo intercorrente dal 18/01/2023 al 01/02/2023, è emerso in generale uno scarso impegno, incuria e superficialità nello svolgimento dell'attività lavorativa, entrando nello specifico:
In data 18/01/2023, in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), Lei entra alle ore 13.00 all'interno della sala cernita e osserva i colleghi e che si Parte_2 Persona_1 dedicavano alla raccolta del materiale di interesse personale e facilmente commerciabile che transitava sui nastri NT 108 e NT 115.
Interruzione anticipata turno di lavoro: già dalle ore 17.38, ad impianto fermo, Lei rimaneva inoperoso fino alla fine del turno prevista per le ore 18.40.
In data 19/01/2023, in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), Lei interrompeva qualsiasi attività per conto già dalle ore 17.50. Parte_1
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In data 20/01/2023, in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), con il ruolo di preposto facente funzione di coordinatore turno, Lei per una presunta carenza di personale presente, decideva autonomamente di non avviare l'impianto in violazione delle istruzioni operative. Inoltre, non impegnava i colleghi in attività alternative e permetteva alla collega di dedicarsi alla pulizia della propria automobile con l'uso di beni Persona_2 aziendali. Lei rimaneva inoperoso per tutta la durata del turno ed inoltre risultava già vestito con abiti personali alle ore 18.20, in attesa della fine del turno prevista alle ore
18.40.
In data 21/01/2023, in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40), a causa di questioni organizzative interne, l'impianto non veniva avviato e Lei, con il ruolo di preposto facente funzione di coordinatore turno, permetteva al personale di rendersi inoperoso già dalle
17.40. In data 25/01/2023, in servizio turno mattina (06:00/12:20), Lei nonostante la mansione di operaio specializzato, effettuava cernita manuale sul nastro NT 108, per la raccolta illecita di materiale di Suo interesse, coadiuvato dalla collega Persona_3
In data 28/01/2023 in servizio turno mattina (06:00/12:20), con il ruolo di preposto facente funzione di coordinatore turno, Lei non organizzava il lavoro del personale presente e alternava momenti di pausa prolungati alla gestione degli scarichi. Inoltre, immotivatamente fermava l'impianto nonostante il numero dei dipendenti fosse sufficiente a permetterne il funzionamento. Interruzione anticipata turno di lavoro: già dalle ore 11.40, Lei rimaneva inoperoso fino alla fine del turno prevista per le ore 12.20. In data 01/02/2023, in servizio in turno pomeriggio (12:20/18:40) con il ruolo di preposto facente funzione di coordinatore turno, immotivatamente interrompeva più volte il funzionamento dell'impianto. Invece di svolgere le mansioni a Lei assegnate, collaborava in sala cernita con i colleghi e alla selezione del materiale di Persona_1 Parte_2 interesse personale dai nastri NT 108 e NT 115.
Contravvenendo alle disposizioni aziendali in quanto preposto e più in alto in grado, Lei consentiva l'ingresso in impianto di persona esterna non autorizzata, senza il rispetto della normativa sulla sicurezza. Nello stesso periodo 18/01/2023 al 01/02/2023, Lei, con connivente tolleranza, assisteva anche all'espletamento di condotte palesemente illecite da parte dei Suoi colleghi.
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Tali Suoi comportamenti e condotte (di cui ciascuna riveste autonoma e gravissima rilevanza disciplinare) hanno causato evidenti disservizi nell'ambito delle funzioni a Lei assegnate e, oltre a integrare violazione delle più elementari regole e dei generali obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e fedeltà derivanti dal rapporto di lavoro, costituiscono altresì palese inosservanza della disciplina di legge vigente, delle procedure e normative aziendali, determinando inefficienza dei processi e ingenti danni economici e all'immagine aziendale, anche in considerazione del rapporto fiduciario che dovrebbe legare il lavoratore al suo datore di lavoro, della fondamentale importanza degli obblighi violati, dell'entità, della natura delle descritte condotte e dell'elemento psicologico con cui sono state poste in essere le violazioni”. Premesso di aver vanamente presentato le proprie difese avverso gli addebiti mossi nei suoi confronti, rilevava di aver ricevuto in data 12.6.2023 lettera di licenziamento per le condotte contestate poste in essere nel periodo dal 18.1.2023 al 1.2.2023, da cui emergeva uno scarso impegno, incuria e superficialità nello svolgimento dell'attività lavorativa. Assumeva l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 4 L. 300/1970, per violazione del diritto di difesa e per insussistenza dei fatti contestati evidenziandone, inoltre, il carattere discriminatorio. Concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare illegittimo, privo di effetto, nullo e/o annullabile nonché inefficace il licenziamento comunicato da con lettera datata 12.06.203, per i motivi esposti e per l'effetto Parte_1 condannare la resistente (…), alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la qualifica maturata ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed accessori a far data dall'intervenuto licenziamento e quindi dalla corresponsione dell'ultima retribuzione sino a quella dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
Condannare la società convenuta (…) al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione;
in via subordinata: Condannare la società resistente al pagamento dell'indennità di preavviso secondo quanto previsto dal CCNL di categoria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”. Si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il Pt_1 rigetto. In particolare, esponeva: che il ricorrente, quale palista, era addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera ed
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occasionalmente svolgeva mansioni di coordinatore turno presso la sala cernita;
che il responsabile dell'impianto agli inizi del 2022 aveva rinvenuto la presenza di contenitori e sacche contenenti materiali di facile commercializzazione (ferro, ottone, rame, ecc.), ingenerando così il sospetto che alcuni addetti alla sala cernita sottraessero il materiale aziendale;
che in data 20.7.2022 aveva imposto il divieto, sottoscritto dai lavoratori per presa visione, di operare in prossimità del nastro NT 108 destinato al transito di tali materiali;
che pertanto era stato affidato alla Controparte_2
l'incarico di effettuare le verifiche;
che solo in data 24.2.2023 la società di investigazione aveva consegnato la relazione corredata dalle riprese video dalle quali emergevano le condotte contestate;
che solo alcuni fotogrammi erano stati mostrati al lavoratore durante l'audizione orale, stante la pendenza del procedimento penale a seguito della denuncia querela sporta da
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale, in accoglimento del ricorso, annullava il licenziamento intimato il 13.6.2023 e condannava alla Pt_1 reintegrazione del ricorrente nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra, compensando integralmente le spese processuali fra le parti.
Il Tribunale disattendeva la deduzione della società resistente secondo cui le indagini effettuate costituivano “controlli difensivi in senso stretto” avviati all'esito del fondato sospetto emerso agli inizi del 2022 osservando che dalla documentazione in atti risultava come l'attività di videosorveglianza dei lavoratori era iniziata già con determina n. 13 del 27.1.2021. Riteneva dunque insussistente l'intento difensivo ed invasivo il controllo, protrattosi dall'ottobre 2021 al febbraio 2023, non circoscritto al “fondato sospetto” di condotte illecite, ma esteso all'intera attività lavorativa dei dipendenti, tanto più che oggetto di contestazione non era solo la commissione di fatti illeciti, ma anche lo scorretto adempimento della prestazione lavorativa. Infine, rilevava che, sebbene nel processo civile non sia prevista la categoria dell'inutilizzabilità della prova o dell'atto processuale, nel caso di specie l'illiceità delle informazioni si riverberava, prima ancora che su quello
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processuale, sul piano disciplinare determinando l'impossibilità di sanzionare un comportamento accertato sulla base di dati inutilizzabili.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Pt_1 formulando due articolati motivi di gravame. Con il primo motivo deduce erroneità della sentenza gravata per violazione dell'art. 4 L. 300/1970, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs n. 151/2015 che ha eliminato il divieto di controllo a distanza della prestazione lavorativa. Assume l'appellante che il
Giudice di prime cure non avrebbe sufficientemente valorizzato il contesto in cui si sono svolti i c.d. “controlli difensivi”, non essendo questi ultimi stati svolti in modo indiscriminato o in violazione delle regole. Aggiunge che i lavoratori erano al corrente dell'attenzione che riponeva sull'impianto di
Pomezia, avendo l'azienda predisposto una nota contenente “Informazioni Operative Gestione Impianto VRD Pomezia” che era stata sottoscritta per conoscenza da tutti i lavoratori applicati al sito (anche dall' ) che CP_1 prevedeva il divieto assoluto per tutti i dipendenti di svolgere qualsiasi attività in prossimità del nastro NT 108, nastro ove transitava il materiale commerciabile.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di inutilizzabilità dei dati tecnologici, in violazione della normativa di cui al D.Lgs n. 196/2003. Assume l'appellante che la relazione investigativa, i filmati e i fotogrammi tratti da questi ultimi siano conformi alla legge sul trattamento dei dati personali, processualmente utilizzabili e costituiscano valida prova della sussistenza dei fatti oggetto di contestazione.
Secondo la tesi dell'appellante, le regole tratte dalla normativa settoriale sulla privacy non possono trovare applicazione nel caso di specie posto che le suddette regole avrebbero valore integrativo e non abrogativo delle norme processuali dettate a perimetrazione delle regole di giudizio a riguardo dell'ammissibilità delle prove.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di “Accertare e dichiarare: 1) la legittimità del licenziamento comminato da il 12.6.2023 nei Pt_1 confronti del sig. per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
2) rigettare integralmente le domande tutte formulate dal sig. nel Controparte_1 giudizio di prime cure;
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3) tenere ferme le statuizioni del Tribunale di Roma inerenti il rigetto della domanda relativa al licenziamento discriminatorio;
4) condannare il sig. alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle somme da quest'ultimo corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
6) condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge oltre alla refusione del costo del contributo unificato”.
Si è costituito eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza. Ha inoltre proposto appello incidentale limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che secondo il consolidato orientamento della S.C. “… le disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l'intervento in questione non solo per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 8373 del 2018); inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero
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adempimento dell'obbligazione (Cass. n. 9167 del 2003). Invero, i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento (o inadempimento) della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 (ex aliis, Cass. n. 6174 del 2019, Cass n. 8373 del 2018; Cass. nn. 10636 e 26682 del 2017; Cass. n. 9167 del
2023; Cass. nn. 27610 e 30079 del 2024)” (così da ultimo Cass. n. 8710 del
02/04/2025).
Secondo i principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica «Occorre distinguere, anche per comodità di sintesi verbale, “tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e 'controlli difensivi' in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro”; questi ultimi “controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore”, si situano, ancora oggi, “all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4” (Cass. n.
25732/2021 cit., punti 31 e 32).
Per non avere ad oggetto una “attività –in senso tecnico– del lavoratore”, il controllo
“difensivo in senso stretto” deve essere “mirato” ed “attuato ex post”, ossia “a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto”, perché solo a partire “da quel momento” il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili (Cass. n. 25732/2021 cit., punti 40 e 44).
Tuttavia, anche “in presenza di un sospetto di attività illecita”, occorrerà, nell'osservanza della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, “assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto” (Cass. n.
25732/2021 cit., punti 36 e 38, in cui si richiama Cass. n. 26682 del 2017). (…)
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Non può dubitarsi che incomba sul datore di lavoro l'onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, considerato che solo tale “fondato sospetto” consente al datore di lavoro di porre la sua azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 St. lav. e tenuto altresì conto del più generale criterio legale ex art. 5 l. n. 604 del 1966 che grava la parte datoriale dell'onere di provare il complesso degli elementi che giustificano il licenziamento.
Allegazione e prova che devono riguardare anche circostanze temporalmente collocate, atteso che le stesse segnano il momento a partire dal quale i dati acquisiti possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare e, successivamente, in giudizio, non essendo possibile
l'esame e l'analisi di informazioni precedentemente assunte in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St. lav., estendendo “a dismisura” l'area del controllo difensivo lecito (cfr.
Cass. n. 25732/2021 cit., punto 41), considerato che non può essere reso retroattivamente lecito un comportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto.
Una volta consegnati al contraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce a fondamento dell'iniziativa di controllo tecnologico, spetterà al giudice valutare, mediante
l'apprezzamento delle circostanze del caso, se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, idonei a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti. Perché solo la sussistenza di essi costituisce riscontro oggettivo dell'autenticità dell'intento difensivo del controllo, non diretto, quindi, ad un generale monitoraggio dell'attività lavorativa di dipendenti, quanto piuttosto “mirato” ad accertare prefigurate condotte contra ius, non attinenti al mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione lavorativa.
Proprio nella materia che qui occupa, poi, la giurisprudenza della Corte EDU (nel caso e altri c. Spagna, 17 ottobre 2019) ha ritenuto che costituisca una Persona_4 giustificazione legittima del controllo “l'esistenza di un ragionevole sospetto circa la commissione di illeciti”, mentre “non è accettabile la posizione secondo cui anche il minimo sospetto di appropriazione illecita possa autorizzare l'installazione di strumenti occulti di videosorveglianza”. Al “ragionevole sospetto dell'esistenza di condotte lesive di beni estranei all'adempimento dell'obbligazione lavorativa” si richiama anche Cass. n. 26682 del 2017 già citata.
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2.4. La perdurante ammissibilità di controlli datoriali di tipo difensivo sottratti all'operatività della disciplina dello Statuto dei lavoratori, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 4, è riconosciuta da questa Corte anche in sede penale. (…)
2.5. Nel caso in cui il datore di lavoro non riesca a fornire la prova che i dati di matrice tecnologica posti a fondamento della procedura disciplinare siano stati legittimamente acquisiti, la sanzione prevista dall'ordinamento discende dalla previsione generale in materia di protezione della privacy secondo cui “i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati” (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti).
La radicale inutilizzabilità delle informazioni assunte in violazione della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore è già stata affermata da questa Corte - avuto riguardo alla precedente stesura dell'art. 4 St. Lav. - in ipotesi di dati volti a provare l'inadempimento contrattuale del dipendente in sede disciplinare (v. Cass. n. 19922 del
2016 e Cass. n. 16622 del 2012).
Anche successivamente la Corte di Strasburgo si è mossa nella medesima prospettiva, non riscontrando la violazione dell'art. 8 della Convenzione nel caso c. Per_5
, deciso con sentenza sezionale del 13 dicembre 2022, caso in cui un lavoratore Per_6 era stato licenziato sulla base di dati raccolti da un sistema di geolocalizzazione installato sul veicolo che il datore di lavoro gli aveva messo a disposizione per l'espletamento di compiti di rappresentante medico. Nella specie si è ritenuto che le autorità giurisdizionali nazionali avessero adeguatamente bilanciato gli interessi in gioco, da una parte il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e, dall'altra, lo scopo legittimo perseguito dalla società di controllare le spese risultanti dall'uso dei veicoli affidati ai suoi dipendenti, giungendo alla conclusione che il Paese contraente non fosse venuto meno agli obblighi positivi sanciti dall'art. 8 della Convenzione.
Ciò ha fatto sulla base degli elementi che la stessa Corte EDU, a partire dal caso
c. Romania, nella sentenza della Grande Camera del 5 settembre 2017, ha Per_7 indicato ai giudici nazionali per valutare i contrapposti interessi, affinché sia garantito che
“l'attuazione da parte del datore di lavoro di misure di sorveglianza che violano il diritto al rispetto della vita privata sia proporzionata e accompagnata da adeguate e sufficienti garanzie contro gli abusi” (§ 120)» (così Cass. n. 18168 del 26/06/2023).
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In sintesi, i principi affermati dalla Corte di legittimità e condivisi da questo Collegio, che qui devono ritenersi integralmente richiamati anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., sono i seguenti:
i controlli tramite agenzie investigative sono legittimi, sempreché non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria (riservata dall'art. 3, legge n. 300/1970 al datore di lavoro), in presenza del sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione e devono comunque essere limitati agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione;
i “controlli difensivi” in senso stretto, cioè diretti ad accertare specificamente condotte illecite dei dipendenti, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non rientrano nell'ambito del perimetro applicativo dell'art. 4, legge n. 300/1970; quindi i controlli difensivi devono essere “mirati” ed “attuati ex post”, ossia “a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto”, perché solo a partire da quel momento il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili;
grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post;
sono inutilizzabili le informazioni assunte in violazione della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore.
Nell'originaria memoria difensiva l' aveva specificamente dedotto che “Il Responsabile dell'impianto (sino al 17 febbraio 2023), ing.
[...]
a seguito di verifiche effettuate all'interno della sala cernite all'inizio del Persona_8
2022 aveva riscontato l'anomala presenza di contenitori / buste / sacche non in uso presso
l'impianto che contenevano materiali quali ferro, ottone, rame, comunque materiale di facile commercializzazione, pronti per essere asportati da ignoti. Aveva quindi il sospetto che alcuni addetti alla sala cernita sottraessero illegittimamente ad materiale da Parte_1 destinare alla vendita a terzi” (vd. cap. 9, pag. 5 della memoria difensiva di primo grado). Trattasi di circostanza non contestata dall'allora ricorrente che pertanto deve ritenersi provata. Invero, nel rito del lavoro “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma
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deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore
o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. n. 12636/2005).
E' documentale ed incontroverso che, come accertato dal Tribunale, l' ha affidato alla società “… le attività Controparte_3 di supporto specialistico in materia di investigazione e protezione di beni societari” per complessive 90 giornate (vd. determinazione n. 13 del
27.1.2021) e tale agenzia investigativa ha svolto attività di videosorveglianza delle attività espletate dai lavoratori nei pressi dei nastri trasportatori dal
17.10.2021 al 17.2.2022. Le risultanze di tale attività di videosorveglianza, indubbiamente inutilizzabili ed illegittime (non avendo neppure dedotto la preesistenza di un “fondato sospetto”) esulano del tutto dalla contestazione disciplinare. Con successiva determinazione n. 100 del 1.4.2022 “… in considerazione della complessità e della tipologia dell'attività di indagine ancora in corso …” ha deliberato l'ulteriore affidamento alla medesima agenzia investigativa di attività di videosorveglianza ampliate dapprima, nel periodo dal 1.6.2022 al 14.9.2022, ai locali ove sono ubicati gli armadietti dei lavoratori e poi, dal 18.1.2023 al 1.2.2023, anche all'area esterna prospiciente l'impianto. Oggetto di contestazione disciplinare sono esclusivamente le condotte tenute dal lavoratore nel periodo dal 18.1.2023 al 1.2.2023, cioè le risultanze della videosorveglianza effettuata dalla società di vigilanza privata per verificare l'effettiva sussistenza delle condotte illecite dopo l'insorgenza del fondato sospetto emerso a seguito del rinvenimento nell'impianto di contenitori riempiti con materiale commerciabile agli inizi del 2022. Dunque, i filmati dai quali emerge la sussistenza dei fatti posti a fondamento del
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licenziamento sono sati realizzati indubbiamente dopo l'insorgere del fondato sospetto di commissione di illeciti, sono limitati a sole due settimane e risultano rispettosi del diritto alla riservatezza nonché adottati con le modalità meno invasive possibili. L'appellato non ha mai lamentato alcuna violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali, ma giova rilevare che nel bilanciamento di interessi, per i motivi già illustrati, prevale quello del datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale.
Pertanto, pur apparendo condivisibili le argomentazioni del Tribunale sulla illegittimità della videosorveglianza realizzata prima del 2022 e sulla conseguente inutilizzabilità delle relative risultanze ispettive, tali motivazioni non sono estensibili alle condotte oggetto di contestazione, poste in essere nel limitato periodo dal 18.1.2023 al 1.2.2023, allorquando aveva il fondato sospetto della commissione di illeciti da parte dei lavoratori addetti alla cernita ed in particolare dell'appropriazione da parte degli stessi di materiale aziendale commerciabile. Invero, il sospetto ha riguardato proprio l'operato dei dipendenti all'interno dell'area cernita in cui sono state messe in funzione le telecamere, tra cui l' , ed era pienamente giustificato dal CP_1 rinvenimento, agli inizi del 2022, di contenitori con metalli ed altro materiale commerciabile pronti per essere trafugati. Le riprese visive operate non sono altro che la conseguenza della legittima reazione ad un pregresso comportamento dei lavoratori stessi, divenuti destinatari delle predette riprese.
L'installazione di telecamere è stata infatti funzionale ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili, in base a concreti indizi, ai singoli dipendenti, senza che possa rilevare che tale indagine ha riguardato lo svolgimento della prestazione lavorativa, visto che la condotta illecita si è perpetrata proprio nel corso di esecuzione della stessa.
Anche a voler limitare la legittimità delle risultanze ispettive e l'utilizzabilità delle videoriprese ai soli fatti illeciti con esclusione delle circostanze relative all'adempimento della prestazione, osserva la Corte che dal supporto digitale depositato in data 7.12.2023 su autorizzazione del Tribunale emerge che: in data 18.1.2023 l' alle ore 13 entrava in sala cernita e rimaneva CP_1 ad osservare i colleghi che si dedicavano alla sottrazione del materiale
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commerciabile che transitava sui nastri NT 108 e NT 115, senza informarne la società; in data 21.1.2023, anziché svolgere le proprie mansioni di operaio specializzato, si occupava invece di raccogliere e sottrarre dal nastro NT 108 materiale commerciabile insieme alla collega Per_2
in data 1.2.2023, durante il servizio come coordinatore turno, collaborava con i colleghi e alla selezione di materiale dai nastri NT 108 e Per_1 Pt_2
NT 115 per appropriarsene.
Si tratta di condotte sistematiche e organizzate finalizzate alla sottrazione di materiale commerciabile dai nastri trasportatori al fine di appropriarsene che risultano comprovate dal filmato prodotto in atti.
Già solo le condotte poste in essere nei giorni 18.1.2023, 25.1.2023 e 1.2.2023, consistenti nell'appropriazione del materiale commerciabile che transitava sul nastro NT 108, sono idonee a giustificare l'adozione del provvedimento espulsivo. Infatti, la società appellante, con istruzioni operative impartite in data 20.7.2022 e sottoscritte dai lavoratori per presa visione (ivi compreso l' , come risulta dal doc. 2a allegato CP_1 all'originaria memoria difensiva ove si legge “In nessun caso è permesso ai lavoratori di effettuare cernita sul nastro NT108”) aveva fatto espresso divieto di effettuare la raccolta sul nastro NT 108 mentre la sottrazione del materiale raccolto per commercializzarlo costituisce una palese violazione del codice penale.
Sebbene l'appellato non abbia riproposto le censure di violazione del diritto di difesa e del principio di tempestività nonché quelle di sproporzione della sanzione (che devono pertanto ritenersi rinunciate ai sensi dell'art. 346
c.p.c.) per mera completezza osserva la Corte che nel procedimento disciplinare risulta pienamente rispettato il diritto di difesa del lavoratore che ha potuto fornire le proprie giustificazioni in relazione agli specifici ed articolati addebiti mossigli mediante l'assistenza del proprio sindacalista e dopo aver preso visione di alcuni fotogrammi dei filmati (vd. doc. 7 allegato all'originario ricorso introduttivo). Inoltre, i fatti contestati sono relativi al periodo dal 18 gennaio al 1° febbraio 2023 e la relazione investigativa risulta
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consegnata ad il 24.2.2023, talché non può dubitarsi della tempestività della contestazione disciplinare, ricevuta dall' in data 16.5.2023. CP_1
Infine, il comportamento posto in essere dall' , oltre a configurare CP_1 un'ipotesi di reato, costituisce una grave violazione dei doveri gravanti sul lavoratore tale da determinare il venir meno il vincolo fiduciario. Invero, per consolidata giurisprudenza, la sottrazione di beni aziendali, a prescindere dal valore degli stessi, costituisce una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, e specialmente dell'elemento essenziale della fiducia, trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento del lavoratore in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto agli obblighi lavorativi (vd. fra le tante Cass. n. 5633 del 17/04/2001). Di particolare rilevanza è che le condotte in esame sono state poste in essere dal lavoratore anche allorquando rivestiva il ruolo di coordinatore del turno presso la sala cernita.
In conclusione, in riforma della gravata sentenza, devono trovare rigetto le domande formulate con l'originario ricorso introduttivo mentre resta assorbito l'appello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, assorbito l'appello incidentale, così provvede: rigetta le domande formulate da con l'originario Controparte_1 ricorso introduttivo;
condanna al pagamento delle spese processuali che Controparte_1 liquida quanto al primo grado in € 3.700,00 e quanto all'appello in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, il 11/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL ME
( F.to dig.te)
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