Ordinanza cautelare 21 aprile 2023
Improcedibile
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01296/2025REG.PROV.COLL.
N. 01992/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2023, proposto da
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
RA UA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maddalena Aldegheri e Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 821/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RA UA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 807/2021 R.R. l’Azienda agricola UA RA impugnava dinanzi al Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, la cartella di pagamento n. 064 2021 00049121 47000 con la quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 288.322,93 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, per le campagne lattiere 1995-1996, 1996-1997, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008.
Il Tar, con sentenza n. 821 del 5 settembre 2022:
- dichiarava il ricorso improcedibile per quanto riguarda le pretese avanzate in relazione alle campagne 1995-1996, 1996-1997 e 2005-2006 poiché gli atti presupposti alla cartella impugnata venivano annullati dal Consiglio di Stato con sentenze n. 3597/2022 e n. 3697/2022 determinando il riavvio del procedimento di calcolo dei prelievi;
- lo accoglieva in parte per quanto concerne le campagne 2000-2001 e 2007-2008 con annullamento della cartella di pagamento, disponendo la rideterminazione del prelievo supplementare.
EA impugnava la sentenza con appello depositato il 1° marzo 2023 chiedendo la riforma della decisione limitatamente a quanto statuito in merito alla campagna 2007/08.
L’appellata si costituiva con memoria depositata il 20 marzo 2023 deducendo l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a. e difetto di interesse, nonché l’infondatezza dei tre motivi di appello.
Contestualmente proponeva appello incidentale « con riferimento a tutti i prelievi portati nella cartella impugnata » censurando la sentenza nella parte in cui respingeva il IV° motivo del ricorso di primo grado con il quale veniva eccepita la prescrizione della pretesa di EA (da ritenersi pregiudiziale poiché, se accolto, determinerebbe l’inesistenza per estinzione del debito).
Con memoria del 17 aprile 2023 EA, ribadito il fondamento del proprio appello, confutava le censure oggetto dell’appello incidentale.
All’esito della camera di consiglio del 20 aprile 2023, con ordinanza n. 1629/2023 veniva respinta l’istanza cautelare.
Con memoria depositata il 2 gennaio 2025 l’appellata rappresentava che il Tar per il Lazio, con sentenza n. 13387 del 22 agosto 2023 (non impugnata), annullava l’imputazione di prelievo relativa all’annualità 2007/08.
In ragione di detta sopravvenienza eccepiva la carenza di interesse all’appello dell’amministrazione avendo l’annullamento dell’imputazione travolto gli atti successivi.
Con note di udienza depositate il 3 febbraio successivo, EA chiedeva la declaratoria di improcedibilità del proprio appello per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per il rigetto del ricorso incidentale proposto da controparte.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 tanto l’appellante principale quanto l’appellante incidentale dichiaravano di rinunziare alle rispettive impugnazioni.
Per quanto precede, non resta al Collegio che prendere atto che alla luce delle richiamate dichiarazioni, entrambi gli appelli sono divenuti improcedibili per carenza di interesse, con compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO