Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5198/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA BONANNO n. 100, presso lo studio dell'Avv. NORRITO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in PALERMO, VIA BONANNO N. 110, presso lo studio dell'Avv.
MESSINA ANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 14/11/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 10/09/2020).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 7 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1 Separazione. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2 Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione economica. ”
Unitamente alle note scritte le parti ha specificato che “l'unico rapporto di natura economica esistente tra le parti oggetto del punto n.3 dell'originario ricorso congiunto e riconducibile al contratto di finanziamento n. 26088825 del
30.06.2022 è stato definitivamente estinto dal Sig. che ha Parte_1 provveduto in tal senso mediante proprie risorse patrimoniali. L'anzidetto rapporto di natura economica non costituisce più motivo di contesa del presente procedimento con conseguente liberazione della sig.ra dall'obbligo CP_1 di contribuire al pagamento delle rate in quanto trattasi di finanziamento estinto. Non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande a esse connesse ”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 55 P. 2, S. A, Anno 2020) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
2 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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