CA
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/09/2025, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 1304/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025 tra:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quest'ultimo in proprio e nella qualità di procuratore speciale, C.F._2 giusta procura del 7/10/2010 per Notaio (rep. n. 5752, racc. n. 3241), Persona_1 dei Sig.ri (C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._8 Parte_9
), (C.F. , C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_1
(C.F. ), e (C.F. ) sia in
[...] C.F._1 Parte_11 C.F._11 proprio che quale procuratrice generale, in virtù dei poteri ad essa spettanti in forza di procura generale a rogito del Notaio del 21/09/2010, rep. n. 5727/3223, Persona_1 di (C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura Parte_12 C.F._12 speciale estesa su foglio separato da intendersi in calce al ricorso in riassunzione, dagli
Avvocati Raffaele Izzo (C.F. ) e Linda Cilia (C.F. C.F._13
) presso il cui studio in Roma alla Via Boezio 2 sono elett.te dom.ti, C.F._14
- RICORRENTI IN REVOCAZIONE-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) (di seguito Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Ing. CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to Luca Casagni Lippi, del Foro di Firenze giusta
[...] procura speciale rilasciata su documento informatico separato firmato digitalmente con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec
Email_1
(C.F. ), con sede in Roma, via C. Colombo n. 212, in CP_3 P.IVA_2 persona del Presidente pro - tempore rappresentata e difesa, giusta Controparte_4 procura generale alle liti per atto notarile dott. in data 2 maggio 2023 rep. n. Persona_2
15266, dall'Avv. Rita Santo (CF ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._15 la medesima nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma – via Marcantonio Colonna n. 27
(P. IVA C.F. ) con sede legale in , Largo Parte_13 P.IVA_3 Pt_13
Palazzo Colonna n. 1, in persona del legale rapp.te pro tempore Sindaco CP_5 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, l'avv. Paolo Lanzillotta c.f.
e l'avv. c.f. entrambi C.F._16 Parte_14 C.F._17 del Foro di Velletri e facenti parte dell'Avvocatura Comunale sita in Marino (RM) Largo
Palazzo Colonna n. 1
pag. 2/10 - RESISTENTI REVOCAZIONE -
in persona del Sindaco p.t. Controparte_6
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: revocazione avverso la ordinanza della Corte di Appello di Roma n.
9624/2023.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti, nelle loro qualità, hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Ufficio in diversa composizione gli odierni resistenti per ivi sentire revocare la precedente ordinanza emessa dalla Corte di Appello che, sulla opposizione alla indennità di espropriazione, ha così statuito:
“determina l'indennità complessivamente dovuta ai ricorrenti Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di procuratore speciale dei Signori , Pt_2 Parte_11 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e in € Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_1
358.000,00;
- ordina il deposito delle somme, previa detrazione di quanto eventualmente precedentemente già depositato presso il Ministero delle Economia e delle Finanze,
Servizio Gestione Depositi;
- compensa integralmente le spese tra i ricorrenti e e : CP_3 Parte_13
pag. 3/10 - condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione ad delle spese del CP_1 procedimento liquidate in € 15.000,00 oltre Iva, c.a.p. e rimborso forfettario spese generali, ponendo a definitivo carico dei ricorrenti in solido le spese di c.t.u. già liquidate”.
A sostegno della impugnazione hanno posto i seguenti errori ex art. 395 comma 1 n. 4
c.p.c. verosimilmente commessi dal precedente Collegio:
1) Errore di fatto revocatorio ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte erroneamente supposto che il giudizio di opposizione alla stima si è concluso con una rideterminazione in peius dell'indennità.
2) Errore di fatto revocatorio ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte travisato il contenuto materiale di un documento.
3) Errore di fatto revocatorio ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte erroneamente travisato il contenuto materiale di un documento.
Sulla base dei sopra evidenziati errori, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revocare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, in sede rescissoria, in accoglimento del primo motivo, condannare alla restituzione in favore dei Signori e CP_1 Pt_2 di quanto da questi corrisposto in forza della suddetta ordinanza, pari ad € Parte_1
18.510,83, oltre interessi legali dal 26/01/2024, data del pagamento, sino all'effettivo soddisfo, e i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite del giudizio in cui è stata resa l'ordinanza revocanda in favore dei ricorrenti, oltre al rimborso del contributo unificato ivi versato;
- revocare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, in sede rescissoria, in accoglimento del secondo motivo, procedere ad un rinnovato esame del merito della controversia, eventualmente disponendo, ove necessario, una nuova CTU ai fini della quantificazione dell'indennità sulla base del valore di €/mq. 25,00, con condanna di alla CP_1 restituzione in favore dei Signori e di quanto da questi corrisposto in Pt_2 Parte_1 forza della suddetta ordinanza, pari ad € 18.510,83, oltre interessi legali dal 26/01/2024,
pag. 4/10 data del pagamento, sino all'effettivo soddisfo, e dei resistenti in solido al pagamento delle spese di lite del giudizio in cui è stata resa l'ordinanza revocanda in favore dei ricorrenti, oltre al rimborso del contributo unificato ivi versato;
- revocare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, in sede rescissoria, in accoglimento del terzo motivo, rideterminare l'indennizzo dovuto per gli ulivi abbattuti tenuto conto degli ulteriori 126 ulivi considerati da nell'offerta dell'8/04/2016 e, per l'effetto, CP_1 riconoscere ai ricorrenti l'ulteriore indennizzo di € 31.500,00, con condanna di CP_1 alla restituzione in favore dei Signori e di quanto da questi Pt_2 Parte_1 corrisposto in forza della suddetta ordinanza, pari ad € 18.510,83, oltre interessi legali dal
26/01/2024, data del pagamento, sino all'effettivo soddisfo, e dei resistenti in solido al pagamento delle spese di lite del giudizio in cui è stata resa l'ordinanza revocanda in favore dei ricorrenti, oltre al rimborso del contributo unificato ivi versato.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Ferma la proposizione di ogni altro rimedio impugnatorio”.
si è costituita eccependo preliminarmente la tardività della proposta impugnazione CP_1 nonché la sua inammissibilità per difetto di rappresentanza e, comunque, ne ha richiesto il rigetto così concludendo:
“piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza di controparte, respingere integralmente il ricorso per revocazione proposto dai Signori in quanto tardivo, inammissibile e comunque infondato nel Pt_1 merito, con conferma dell'Ordinanza qui impugnata e con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente giudizio da porre a integrale carico di parte Ricorrente”.
La , contestando l'avversa impugnazione, a sua volta così concluso: CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis e per i motivi di cui in premessa, rigettare in toto l'interposto atto per revocazione in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e non provato confermando, per l'effetto, l'impugnata ordinanza n. cron.
9624/2023.
pag. 5/10 Unitamente al presente atto, si deposita la procura generale alle liti e copia informatica del fascicolo di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il , nell'eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e la sua Parte_13 estraneità alla vicenda, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis e per i motivi di cui in premessa, rigettare in toto l'interposto atto per revocazione in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e non provato confermando, per l'effetto, l'impugnata ordinanza n. cron.
9624/2023.
pag. 6/10 Unitamente al presente atto, si deposita la procura generale alle liti e copia informatica del fascicolo di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Non si è costituito il benchè ritualmente convenuto in giudizio Controparte_6 per cui ne va dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 3.6.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da decreto presidenziale.
Va premesso che le due eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di sono infondate CP_1
e vanno respinte.
Quanto alla presunta tardività della impugnazione, rileva il Collegio che l'art. 291 quater c.p.c. è stato abrogato all'esito della c.d. “Riforma Cartabia”, sicchè in relazione alla data di iscrizione del presente procedimento non può che trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 325 c.p.c. e quindi, in assenza della notifica della ordinanza impugnata, trovava applicazione il termine lungo per la impugnazione che è stato certamente rispettato nel caso di specie.
Quanto alla questione del difetto di rappresentanza di nella qualità di Parte_2 procuratore speciale di e altri, come correttamente evidenziato dal Primo Parte_11
Giudice, essa è già stata risolta con effetto di giudicato in virtù della sentenza n. 648/21 del
TAR Lazio che ha respinto il ricorso presentato avverso il decreto di esproprio.
Nel presente giudizio, ancora una volta viene reiterata la medesima eccezione e la conclusione non può che essere, pertanto, la medesima.
Venendo invece al merito dei motivi revocatori, va premesso che è pacifico secondo la ormai consolidata Giurisprudenza di Legittimità, che “l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che pag. 7/10 il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Cass. 16439/2021)”.
E ancora: “L'errore di fatto previsto dall'art. 394 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga ad una errata valutazione delle risultanze processuali” (Cass. 26890/2019).
Prendendo le mosse dai sopra richiamati principi e venendo al caso di specie, osserva la
Corte:
con il primo motivo revocatorio la difesa attorea pone la presunta erroneità della decisione avendo, a suo dire, la Corte male applicato il principio della soccombenza, atteso che contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, ovvero, “tenuto conto dell'esito del giudizio di accertamento dell'indennità dovuta risultata inferiore a quella offerta in sede amministrativa”, effettivamente la somma complessiva frutto della sommatoria delle varie voci relative all'esproprio era pari ad € 332.940,62 e non ad €
364.439,87, tanto più che la impugnazione alla indennità era stata proposta avverso la liquidazione operata nei predetti decreti di esproprio.
In realtà, la Corte ha ben esaminato la documentazione prodotta agli atti e, in particolare, sia l'esito della espletata ctu. e sia le missive inviate da (all. 13 e 14 del fascicolo di CP_1 parti ricorrenti di primo grado) per cui l'importo complessivo delle indennità era effettivamente superiore a quanto indicato dal ctu. con la propria stima.
Ne consegue, pertanto, che il Collegio ha operato una propria espressa valutazione in ordine alla soccombenza che non è certamente censurabile mediante il giudizio di revocazione.
Il secondo errore revocatorio è stato individuato dai ricorrenti “nella attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo (quanto alla loro pag. 8/10 esistenza ed al loro significato letterale)” nella parte in cui in cui si è ritenuto “che in atti è depositata la documentazione dell'Agenzia delle Entrate che effettuava una serie di valutazioni al 2010 per i terreni in questione pervenendo a un valore unitario per terreni agricoli pari a €/mq 15,00. Veniva poi indicato nella medesima documentazione un valore unitario per terreni agricoli di €/mq 25,00 che fa però riferimento a delle proposte di vendita (e non a degli atti traslativi) con evidente inutilizzabilità delle stesse. Pertanto, il c.t.u. ritiene congruo il valore di riferimento pari a €/mq 15,00 riferito alla data del 2010.
Tenuto però conto che dal raffronto tra i Valori Agricoli Medi del 2010 e del 2016 (data dei
Decreti) i valori unitari dei terreni agricoli sono diminuiti di una percentuale che si aggira intorno al 10% può ritenersi congruo un valore unitario di riferimento pari a €/mq 13,50.”
Ebbene, secondo la difesa dei ricorrenti, tuttavia, detta documentazione, peraltro utilizzata dal ctu., aveva ad oggetto un atto di compravendita di un immobile solo in parte simile con quelli oggetto della procedura ablatoria, per cui evidente sarebbe l'errore nel quale sarebbe incorso il Collegio.
Ma, ancora una volta, è evidente che si tratta di una valutazione operata nell'ambito della sua discrezionalità dal Giudice su questioni che hanno costituito punto specifico della controversia tra le parti e che non è, quindi, censurabile in questa sede.
Come ultimo errore evocatorio è stato indicato, infine, il numero delle piante di ulivo e degli alberi rimossi ai fini della liquidazione della indennità.
Ma anche con riferimento a tale circostanza vi è stata discussione tra le parti e il giudice ha deciso all'esito di una sua valutazione che non è ugualmente censurabile come vizio revocatorio.
Per tutti i suesposti motivi, pertanto, la domanda di revocazione va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di revocazione avverso la ordinanza della Corte di Appello di Roma n. 9624/2023 proposto dai ricorrenti come in epigrafe indicati, così provvede:
dichiara la contumacia del Controparte_6
dichiara la domanda inammissibile.
Condanna i ricorrenti in revocazione, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle sole controparti costituite delle spese e competenze del presente grado che liquida in favore di ciascuna, € 20.119,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Nulla sulle spese relative alla parte contumace.
Dà atto della sussistenza nei confronti dei ricorrenti in revocazione dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 10/10
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 1304/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025 tra:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quest'ultimo in proprio e nella qualità di procuratore speciale, C.F._2 giusta procura del 7/10/2010 per Notaio (rep. n. 5752, racc. n. 3241), Persona_1 dei Sig.ri (C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._8 Parte_9
), (C.F. , C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_1
(C.F. ), e (C.F. ) sia in
[...] C.F._1 Parte_11 C.F._11 proprio che quale procuratrice generale, in virtù dei poteri ad essa spettanti in forza di procura generale a rogito del Notaio del 21/09/2010, rep. n. 5727/3223, Persona_1 di (C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura Parte_12 C.F._12 speciale estesa su foglio separato da intendersi in calce al ricorso in riassunzione, dagli
Avvocati Raffaele Izzo (C.F. ) e Linda Cilia (C.F. C.F._13
) presso il cui studio in Roma alla Via Boezio 2 sono elett.te dom.ti, C.F._14
- RICORRENTI IN REVOCAZIONE-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) (di seguito Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Ing. CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to Luca Casagni Lippi, del Foro di Firenze giusta
[...] procura speciale rilasciata su documento informatico separato firmato digitalmente con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec
Email_1
(C.F. ), con sede in Roma, via C. Colombo n. 212, in CP_3 P.IVA_2 persona del Presidente pro - tempore rappresentata e difesa, giusta Controparte_4 procura generale alle liti per atto notarile dott. in data 2 maggio 2023 rep. n. Persona_2
15266, dall'Avv. Rita Santo (CF ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._15 la medesima nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma – via Marcantonio Colonna n. 27
(P. IVA C.F. ) con sede legale in , Largo Parte_13 P.IVA_3 Pt_13
Palazzo Colonna n. 1, in persona del legale rapp.te pro tempore Sindaco CP_5 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, l'avv. Paolo Lanzillotta c.f.
e l'avv. c.f. entrambi C.F._16 Parte_14 C.F._17 del Foro di Velletri e facenti parte dell'Avvocatura Comunale sita in Marino (RM) Largo
Palazzo Colonna n. 1
pag. 2/10 - RESISTENTI REVOCAZIONE -
in persona del Sindaco p.t. Controparte_6
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: revocazione avverso la ordinanza della Corte di Appello di Roma n.
9624/2023.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti, nelle loro qualità, hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Ufficio in diversa composizione gli odierni resistenti per ivi sentire revocare la precedente ordinanza emessa dalla Corte di Appello che, sulla opposizione alla indennità di espropriazione, ha così statuito:
“determina l'indennità complessivamente dovuta ai ricorrenti Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di procuratore speciale dei Signori , Pt_2 Parte_11 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e in € Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_1
358.000,00;
- ordina il deposito delle somme, previa detrazione di quanto eventualmente precedentemente già depositato presso il Ministero delle Economia e delle Finanze,
Servizio Gestione Depositi;
- compensa integralmente le spese tra i ricorrenti e e : CP_3 Parte_13
pag. 3/10 - condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione ad delle spese del CP_1 procedimento liquidate in € 15.000,00 oltre Iva, c.a.p. e rimborso forfettario spese generali, ponendo a definitivo carico dei ricorrenti in solido le spese di c.t.u. già liquidate”.
A sostegno della impugnazione hanno posto i seguenti errori ex art. 395 comma 1 n. 4
c.p.c. verosimilmente commessi dal precedente Collegio:
1) Errore di fatto revocatorio ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte erroneamente supposto che il giudizio di opposizione alla stima si è concluso con una rideterminazione in peius dell'indennità.
2) Errore di fatto revocatorio ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte travisato il contenuto materiale di un documento.
3) Errore di fatto revocatorio ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte erroneamente travisato il contenuto materiale di un documento.
Sulla base dei sopra evidenziati errori, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revocare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, in sede rescissoria, in accoglimento del primo motivo, condannare alla restituzione in favore dei Signori e CP_1 Pt_2 di quanto da questi corrisposto in forza della suddetta ordinanza, pari ad € Parte_1
18.510,83, oltre interessi legali dal 26/01/2024, data del pagamento, sino all'effettivo soddisfo, e i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite del giudizio in cui è stata resa l'ordinanza revocanda in favore dei ricorrenti, oltre al rimborso del contributo unificato ivi versato;
- revocare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, in sede rescissoria, in accoglimento del secondo motivo, procedere ad un rinnovato esame del merito della controversia, eventualmente disponendo, ove necessario, una nuova CTU ai fini della quantificazione dell'indennità sulla base del valore di €/mq. 25,00, con condanna di alla CP_1 restituzione in favore dei Signori e di quanto da questi corrisposto in Pt_2 Parte_1 forza della suddetta ordinanza, pari ad € 18.510,83, oltre interessi legali dal 26/01/2024,
pag. 4/10 data del pagamento, sino all'effettivo soddisfo, e dei resistenti in solido al pagamento delle spese di lite del giudizio in cui è stata resa l'ordinanza revocanda in favore dei ricorrenti, oltre al rimborso del contributo unificato ivi versato;
- revocare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, in sede rescissoria, in accoglimento del terzo motivo, rideterminare l'indennizzo dovuto per gli ulivi abbattuti tenuto conto degli ulteriori 126 ulivi considerati da nell'offerta dell'8/04/2016 e, per l'effetto, CP_1 riconoscere ai ricorrenti l'ulteriore indennizzo di € 31.500,00, con condanna di CP_1 alla restituzione in favore dei Signori e di quanto da questi Pt_2 Parte_1 corrisposto in forza della suddetta ordinanza, pari ad € 18.510,83, oltre interessi legali dal
26/01/2024, data del pagamento, sino all'effettivo soddisfo, e dei resistenti in solido al pagamento delle spese di lite del giudizio in cui è stata resa l'ordinanza revocanda in favore dei ricorrenti, oltre al rimborso del contributo unificato ivi versato.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Ferma la proposizione di ogni altro rimedio impugnatorio”.
si è costituita eccependo preliminarmente la tardività della proposta impugnazione CP_1 nonché la sua inammissibilità per difetto di rappresentanza e, comunque, ne ha richiesto il rigetto così concludendo:
“piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza di controparte, respingere integralmente il ricorso per revocazione proposto dai Signori in quanto tardivo, inammissibile e comunque infondato nel Pt_1 merito, con conferma dell'Ordinanza qui impugnata e con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente giudizio da porre a integrale carico di parte Ricorrente”.
La , contestando l'avversa impugnazione, a sua volta così concluso: CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis e per i motivi di cui in premessa, rigettare in toto l'interposto atto per revocazione in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e non provato confermando, per l'effetto, l'impugnata ordinanza n. cron.
9624/2023.
pag. 5/10 Unitamente al presente atto, si deposita la procura generale alle liti e copia informatica del fascicolo di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il , nell'eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e la sua Parte_13 estraneità alla vicenda, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis e per i motivi di cui in premessa, rigettare in toto l'interposto atto per revocazione in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e non provato confermando, per l'effetto, l'impugnata ordinanza n. cron.
9624/2023.
pag. 6/10 Unitamente al presente atto, si deposita la procura generale alle liti e copia informatica del fascicolo di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Non si è costituito il benchè ritualmente convenuto in giudizio Controparte_6 per cui ne va dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 3.6.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da decreto presidenziale.
Va premesso che le due eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di sono infondate CP_1
e vanno respinte.
Quanto alla presunta tardività della impugnazione, rileva il Collegio che l'art. 291 quater c.p.c. è stato abrogato all'esito della c.d. “Riforma Cartabia”, sicchè in relazione alla data di iscrizione del presente procedimento non può che trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 325 c.p.c. e quindi, in assenza della notifica della ordinanza impugnata, trovava applicazione il termine lungo per la impugnazione che è stato certamente rispettato nel caso di specie.
Quanto alla questione del difetto di rappresentanza di nella qualità di Parte_2 procuratore speciale di e altri, come correttamente evidenziato dal Primo Parte_11
Giudice, essa è già stata risolta con effetto di giudicato in virtù della sentenza n. 648/21 del
TAR Lazio che ha respinto il ricorso presentato avverso il decreto di esproprio.
Nel presente giudizio, ancora una volta viene reiterata la medesima eccezione e la conclusione non può che essere, pertanto, la medesima.
Venendo invece al merito dei motivi revocatori, va premesso che è pacifico secondo la ormai consolidata Giurisprudenza di Legittimità, che “l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che pag. 7/10 il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Cass. 16439/2021)”.
E ancora: “L'errore di fatto previsto dall'art. 394 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga ad una errata valutazione delle risultanze processuali” (Cass. 26890/2019).
Prendendo le mosse dai sopra richiamati principi e venendo al caso di specie, osserva la
Corte:
con il primo motivo revocatorio la difesa attorea pone la presunta erroneità della decisione avendo, a suo dire, la Corte male applicato il principio della soccombenza, atteso che contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, ovvero, “tenuto conto dell'esito del giudizio di accertamento dell'indennità dovuta risultata inferiore a quella offerta in sede amministrativa”, effettivamente la somma complessiva frutto della sommatoria delle varie voci relative all'esproprio era pari ad € 332.940,62 e non ad €
364.439,87, tanto più che la impugnazione alla indennità era stata proposta avverso la liquidazione operata nei predetti decreti di esproprio.
In realtà, la Corte ha ben esaminato la documentazione prodotta agli atti e, in particolare, sia l'esito della espletata ctu. e sia le missive inviate da (all. 13 e 14 del fascicolo di CP_1 parti ricorrenti di primo grado) per cui l'importo complessivo delle indennità era effettivamente superiore a quanto indicato dal ctu. con la propria stima.
Ne consegue, pertanto, che il Collegio ha operato una propria espressa valutazione in ordine alla soccombenza che non è certamente censurabile mediante il giudizio di revocazione.
Il secondo errore revocatorio è stato individuato dai ricorrenti “nella attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo (quanto alla loro pag. 8/10 esistenza ed al loro significato letterale)” nella parte in cui in cui si è ritenuto “che in atti è depositata la documentazione dell'Agenzia delle Entrate che effettuava una serie di valutazioni al 2010 per i terreni in questione pervenendo a un valore unitario per terreni agricoli pari a €/mq 15,00. Veniva poi indicato nella medesima documentazione un valore unitario per terreni agricoli di €/mq 25,00 che fa però riferimento a delle proposte di vendita (e non a degli atti traslativi) con evidente inutilizzabilità delle stesse. Pertanto, il c.t.u. ritiene congruo il valore di riferimento pari a €/mq 15,00 riferito alla data del 2010.
Tenuto però conto che dal raffronto tra i Valori Agricoli Medi del 2010 e del 2016 (data dei
Decreti) i valori unitari dei terreni agricoli sono diminuiti di una percentuale che si aggira intorno al 10% può ritenersi congruo un valore unitario di riferimento pari a €/mq 13,50.”
Ebbene, secondo la difesa dei ricorrenti, tuttavia, detta documentazione, peraltro utilizzata dal ctu., aveva ad oggetto un atto di compravendita di un immobile solo in parte simile con quelli oggetto della procedura ablatoria, per cui evidente sarebbe l'errore nel quale sarebbe incorso il Collegio.
Ma, ancora una volta, è evidente che si tratta di una valutazione operata nell'ambito della sua discrezionalità dal Giudice su questioni che hanno costituito punto specifico della controversia tra le parti e che non è, quindi, censurabile in questa sede.
Come ultimo errore evocatorio è stato indicato, infine, il numero delle piante di ulivo e degli alberi rimossi ai fini della liquidazione della indennità.
Ma anche con riferimento a tale circostanza vi è stata discussione tra le parti e il giudice ha deciso all'esito di una sua valutazione che non è ugualmente censurabile come vizio revocatorio.
Per tutti i suesposti motivi, pertanto, la domanda di revocazione va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di revocazione avverso la ordinanza della Corte di Appello di Roma n. 9624/2023 proposto dai ricorrenti come in epigrafe indicati, così provvede:
dichiara la contumacia del Controparte_6
dichiara la domanda inammissibile.
Condanna i ricorrenti in revocazione, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle sole controparti costituite delle spese e competenze del presente grado che liquida in favore di ciascuna, € 20.119,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Nulla sulle spese relative alla parte contumace.
Dà atto della sussistenza nei confronti dei ricorrenti in revocazione dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 10/10