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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1195/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 6 febbraio 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] ( C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Franco Campo, con domicilio digitale all'indirizzo
Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
in persona del Direttore Generale (cod. fisc. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Biagio Bosco ed elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Arimondi n. 2/Q presso lo studio legale dell'avv. Maria Danila Cumbo
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore in riassunzione: come in atti;
Per la convenuta in riassunzione: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Trapani, l' Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, consistito nello scontro tra la autovettura da lui condotta e quella procedente nell'opposto senso di marcia ed ascritto a responsabilità anche dell'ente, ex art. 2051 c.c., poichè occorso a causa della presenza di fango e materiale di riporto sulla sede stradale. Precisava tuttavia che la compagnia Controparte_2
assicuratrice del veicolo antagonista, gli aveva già liquidato il 50% dei danni subiti, per un totale di
Euro 250.000.
Instaurato il contraddittorio il tribunale, accertata la responsabilità dell' nella causazione del CP_1
sinistro nella misura del 30%, la condannava al pagamento in favore dello . della somma di Pt_1
Euro 154.849,85, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Con la sentenza oggetto di ricorso per Cassazione, la Corte d'appello di Palermo, in accoglimento del gravame interposto dall' aveva invece integralmente rigettato la domanda, ritenendo il CP_1
credito risarcitorio già interamente estinto dalle somme versate ante causam dalla compagnia assicuratrice.
Osservava la Corte di Appello che avendo il primo giudice attribuito allo il 70% di Pt_1
responsabilità nel determinismo del sinistro e avendo determinato il danno complessivo a lui provocato nell'importo di Euro 509.504,42, era inevitabile la conclusione che la somma già ricevuta dall'odierno appellato superava di gran lunga il danno che poteva concretamente essergli risarcito, il quale ammontava al 30% della somma avanti indicata.
In altri termini, la somma riconoscibile allo era ben inferiore a quella da questi già percepita Pt_1
dalla compagnia assicurativa, così da doversi ritenere che, con il pagamento da parte di questa, egli fosse stato già integralmente risarcito del danno subito.
Avverso tale decisione lo proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui Pt_1
resisteva l' depositando controricorso. CP_1
Osservava la Cassazione che costituivano dati pacifici in causa, espressamente richiamati sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello, che: a) il sinistro addebitato (anche) a responsabilità dell' ex art. 2051 c.c., era consistito in uno scontro tra il veicolo condotto dall'attore e altro CP_1
veicolo assicurato per la r.c.a. dalla b) quest'ultima aveva già corrisposto ante Controparte_3
causam allo la somma di Euro 250.000,00, pari a circa il 50% dei danni lamentati;
c) questi Pt_1
aveva quindi promosso il giudizio nei soli confronti dell' onde ottenere il risarcimento della CP_1 4
restante parte del danno;
d) il tribunale aveva riconosciuto la fondatezza di tale domanda nei limiti del 30% del danno complessivamente considerato ed aveva conseguentemente pronunciato condanna dell' al pagamento della somma di Euro 154.849,85; tutto ciò posto, non era dato comprendere CP_1
per quale ragione, dato tale svolgimento, pacifico, dei fatti, la Corte di Appello abbia ritenuto che il pagamento ricevuto ante causam fosse interamente satisfattivo e anzi persino eccedente il risarcimento spettante.
Non era dato in altre parole comprendere per quale motivo, dato per pacifico il coinvolgimento nel sinistro di un terzo soggetto del quale la compagnia assicuratrice aveva di fatto già riconosciuto la responsabilità nella misura del 50%, provvedendo al risarcimento nei limiti di tale percentuale, e considerata la finalizzazione del giudizio allo scopo di ottenere da la parte restante del CP_1
risarcimento preteso, il riconoscimento da parte del tribunale della fondatezza di tale domanda nella sola misura del 30% dell'intero ammontare del danno, doveva intendersi, in assenza di alcuna precisazione al riguardo, come limite della pretesa risarcitoria nel suo complesso considerata, come se cioè la somma posta dal primo giudice ad oggetto di condanna di (Euro 154.849,85) CP_1
delimitasse l'intero risarcimento pretendibile nei confronti di tutti i responsabili (compresi il conducente del veicolo antagonista e la sua assicurazione) e non invece nei soli confronti di CP_1
fermo quanto già ottenuto stragiudizialmente dalla compagnia assicuratrice del terzo.
Ricorreva dunque il vizio di motivazione apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori (error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), il quale, come è noto, è configurabile quando la motivazione, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. ex multis : Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232 ; Cass. 23/05/2019, n. 13977 ).
Il ricorso meritava, pertanto, accoglimento, restando assorbito l'esame dei restanti motivi.
La sentenza impugnata doveva conseguentemente essere cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale andava anche demandato il regolamento delle spese del presente procedimento.
provvedeva a riassumere la causa, rilevando che la decisione della Corte di Appello Parte_2
era manifestamente errata, come rilevato dalla Corte di Cassazione, perché stravolgeva la decisione del Tribunale di Trapani che in nessuna parte, contrariamente a quanto affermato da CP_1
gli aveva attribuito una responsabilità per il sinistro del 70% e che, invece, aveva imputato ad
[...] 5
una responsabilità del 30% concorrente con quella del conducente dei veicolo antagonista CP_1
e riconosciuta dalla sua compagnia di assicurazioni per il 50%.
Invero la sentenza emessa dalla Corte di Appello non consentiva di comprendere la ragione per la quale il riconoscimento da parte del Tribunale della fondatezza della sua domanda nei confronti di nella sola misura del 30% dell'intero ammontare del danno, doveva intendersi, in Controparte_1
assenza di alcuna precisazione al riguardo, come limite della pretesa risarcitoria nel suo complesso considerata, come se cioè la somma posta dal primo giudice ad oggetto della condanna di (€ CP_1
154.894,85) delimitasse l'intero risarcimento pretendibile nei confronti di tutti i responsabili
(compreso il conducente del veicolo antagonista e la sua assicurazione) e non invece nei soli confronti di fermo quanto già ottenuto stragiudizialmente dalla compagnia assicuratrice del terzo. CP_1
In effetti era incontestabile ed incontestato che nel sinistro che lo aveva interessato era coinvolto un terzo soggetto, la cui compagnia assicuratrice aveva già riconosciuto la responsabilità nella misura del 50%, provvedendo al conseguente risarcimento nei limiti di tale percentuale e, pertanto, la Corte di Appello, contrariamente a quanto asserito dalla controparte, non poteva che riconoscere l'esattezza delle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale di Trapani.
In definitiva il 30% era la quota di responsabilità che il Giudice di prime cure aveva attribuito ad nella provocazione dell'incidente per non avere correttamente adempiuto agli oneri Controparte_1
di manutenzione della sede stradale che sulla stessa gravavano;
in nessun passaggio della sua decisione, invece, lo stesso Giudice gli aveva attribuito l'altra parte percentuale (70%) della responsabilità della determinazione dell'incidente.
L'asserzione in tal senso formulata da nell'appello proposto contro la decisione di primo CP_1
grado era radicalmente ingiustificata e frutto di una lettura della stessa completamente disancorata da qualsiasi elemento fattuale e giuridico, essendo basata sul ragionamento fuorviante che se il
Tribunale aveva ascritto ad il 30% di responsabilità, il rimanente 70% andrebbe a lui CP_1
imputato.
Eccepiva che la Corte di appello, in violazione dell'art.115 c.p.c., aveva fondato la propria decisione su prove, quelle relative alla sussistenza di una responsabilità del 70% in capo allo stesso nelle verificazione dell'incidente, che l' non aveva mai dedotto e che non erano mai state CP_1
assunte.
Aggiungeva che la sentenza impugnata era errata anche perché difettava il presupposto giuridico del ragionamento sul quale la stessa era fondata, ossia la sussistenza di una solidarietà passiva tra la 6
e in considerazione della quale l'adempimento della Parte_3 CP_1
compagnia di assicurazione avrebbe estinto l'obbligazione risarcitoria anche nei confronti dell'ente proprietario della strada ove era avvenuto l'incidente.
Ed invero, se la compagnia assicurativa aveva eseguito il pagamento in ragione della responsabilità che gravava sul suo assicurato ai sensi dell'art. 2054 c.c., la responsabilità di , CP_1
accertata in esito alle prove assunte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani, si fondava sulle previsioni di cui all'art. 2051 c.c., ovvero l'omessa osservanza delle norme che imponevano all'Ente proprietario, quale custode della strada, di provvedere ad eliminare, o quanto meno a segnalare, la presenza di fango e detriti lungo i margini destro e sinistro della carreggiata della S.S. 113 in cui si era verificato l'incidente tra i veicoli condotti da e . Parte_1 Controparte_4
L'art. 1292 c.c. non poteva quindi essere applicato nel caso di specie, perché l'obbligazione risarcitoria sorta in capo alla compagnia assicurativa e quella di non erano fondate sul medesimo CP_1
titolo.
Precisava, infine, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. di non poteva essere esclusa Controparte_1
perché la situazione che aveva poi concorso a causare l'incidente si era verificata nei giorni precedenti ed era stata segnalata alla società da altro utente della strada con lettera a.r..
L' , dunque, aveva conoscenza della situazione di pericolo che era insorta ma non aveva CP_1
provveduto a porvi tempestivo e adeguato rimedio.
Per le suesposte considerazioni chiedeva che, in conformità alle statuizioni adottate dalla Corte di
Cassazione, andava confermata integralmente la sentenza del Tribunale .
L si costituiva in giudizio e riproponeva l' eccezione di prescrizione biennale rigettata CP_1
dal primo giudice con la motivazione che la domanda di danni dell'attore era formulata ex art.2051
c.c. per omessa custodia e per tale ipotesi la prescrizione era quinquennale, trattandosi di illecito civile.
Invero l'eccezione sollevata in tal senso dall' trovava fondamento nel dettato di cui Controparte_1
all'art.2946, comma II, cod. civ. che disponeva che la prescrizione biennale per il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale decorreva dal giorno in cui il sinistro si era verificato ed, a tal riguardo, il termine prescrizionale di due anni relativo alle domande di parte attrice risultava già compiuto al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, senza che vi fossero stati atti interruttivi idonei, da parte dell'attore, essendo emerso dagli atti che l'evento dannoso si era verificato il giorno 1.3.2005 e la citazione era stata notificata il giorno 16.2.2010. 7
Sollevava nuovamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' sulla quale il CP_1
Tribunale non si era pronunciato. Invero la proprietà pubblica delle strade provinciali competeva in virtù di legge all'ente locale di appartenenza geografica dell'area, ossia, nel caso di specie, alla
Provincia Regionale di Trapani.
Nel merito affermava che nei confronti di non era applicabile l'art. 2051 c.c., per i Controparte_1
danni derivanti da omessa o insufficiente manutenzione, in quanto la strada provinciale teatro dell'incidente era oggetto di un uso generale e diretto ed aveva un'estensione tale da non consentire una vigilanza idonea ad evitare l'insorgenza di situazione di pericolo.
Esponeva che la lamentata presenza di fango e detriti sul tratto stradale interessato da abbondanti piogge non integrava certo una situazione di pericolo occulto per l'attore il quale aveva la possibilità di percepirla, avvistarla e prevederla con l'ordinaria diligenza, in considerazione delle abbondanti piogge della giornata, nonché per la conformazione di tale tratto stradale che si presentava rettilineo nel punto in cui si era verificato l'incidente, come si evinceva dai rilevamenti effettuati dall'Autorità intervenuta a seguito del sinistro, ma soprattutto l'attore avrebbe potuto evitare l'evento dannoso se solo avesse osservato il segnale che indicava “strada sdrucciolevole” proprio nel tratto stradale in cui era verificato il sinistro e collocato nella corsia di marcia in cui procedeva lo stesso, come espressamente attestato nel verbale di rilevamento tecnico-descrittivo dell'incidente.
Escludeva, quindi, che a carico della stessa fosse configurabile una violazione del generale principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c. atteso che la presenza di fango e detriti sulla strada in cui si era verificato il sinistro de quo non integrava una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto) ma, al contrario, poteva essere prevista ed evitata dall'attore con l'uso della ordinaria prudenza e diligenza e con l'osservanza delle norme del codice della strada e della segnaletica collocata dalla amministrazione convenuta.
Sotto diverso profilo, che interessava l'infondatezza della domanda risarcitoria, evidenziava che il
Tribunale, avvalendosi dell'espletata CTU, giungeva alla quantificazione complessiva del danno lamentato dall'attore, patrimoniale e non patrimoniale, fissando (pagina 9), con le personalizzazioni anche tabellari, il tetto massimo risarcibile del danno in € 426.981,00 che poi devalutato e rivalutato, con applicazione degli interessi anno per anno, giungeva alla somma complessiva di € 509.504,42
(di cui € 82.523,42 per interessi dalla data del sinistro alla sentenza).
Il Tribunale aveva riconosciuto all'attore il solo 30% di detto importo per la ritenuta responsabilità concorrente dell' e tale 30% ammontava ad € 154.849,85. Controparte_1 8
Le obiezioni al riguardo erano due e non riguardavano né la CTU né la quantificazione del danno eseguita dal Giudice.
Se il Giudice aveva riconosciuto all'attore il 70% di responsabilità per il sinistro non poteva che averglierla attribuita per la sua condotta di guida (negligente ed imprudente in relazione alle circostanze di tempo e di luogo) e quindi connessa alla circolazione stradale dei due veicoli e quindi valeva appieno la sollevata eccezione di prescrizione biennale ex art.2946 c.c..
Inoltre se il primo Giudice aveva fissato il danno massimo risarcibile in € 509.504,42 e la quota spettante all'attore per concorso nel solo 30% era pari ad € 154.849,85, il risarcimento riconosciuto in concorso dalla di € 250.000 aveva esaurito il quantum spettante all'attore poiché Controparte_2
di importo ben maggiore di quello statuito dal Giudice, non potendosi pretendere da parte dell'attore due risarcimenti per lo stesso evento dannoso.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, il rigetto delle domande di parte attrice formulate in primo grado ( ) e tutte le domande e deduzioni ulteriori Parte_2
contenute e/o richiamate nell'atto di riassunzione del presente giudizio, poiché inammissibili, improcedibili ed infondate sia in fatto che in diritto, con la condanna di conseguenza del lo
[...]
alla restituzione delle somme pagate da nelle more del giudizio di appello, Pt_2 Controparte_1
secondo il principio solve et repete, per l'impugnata sentenza di primo grado (€ 163.530,18), maggiorati degli interessi legali dalla data di eseguito pagamento allo . Pt_1
Il 6 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
E' da rilevare, preliminarmente, che sono inammissibili le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione riproposte dall' in questo giudizio di rinvio. CP_1
Trattasi, infatti, di eccezioni che sono state respinte dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1217 /2018 con statuizioni che non sono state contestate in via incidentale nel giudizio di cassazione e sono, quindi, coperte da giudicato. Ne consegue l'inammissibilità della loro riproposizione nel presente giudizio.
Va poi rilevato che la sussistenza della responsabilità dell' -che invece afferma che la presenza CP_1
di fango e detriti sulla strada in cui si era verificato il sinistro de quo non integrava una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto) ma, al contrario, poteva essere prevista ed evitata dall'attore con l'uso della ordinaria prudenza e diligenza e con l'osservanza delle norme del codice della strada e della segnaletica collocata dalla amministrazione convenuta- è circostanza affermata dal primo 9
giudice ( v. pg. 6 della sentenza ), sulla quale si è formato il c.d. giudicato interno, in assenza di impugnazione di tale capo della sentenza innanzi al giudice di appello.
Per quanto attiene al contenuto dell'appello proposto dall' nei confronti dello CP_1 Pt_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 15 aprile 2014 va in primo luogo rilevato che – contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n.
1217/2018- non risulta affatto che nella sentenza impugnata dal Tribunale di Trapani si affermi che al sia stata attribuita la colpa concorrente nella causazione del sinistro nella misura del 70 Parte_4
%, emergendo piuttosto dagli atti del giudizio che gli è stata attribuita dalla , Controparte_2
compagnia assicuratrice del veicolo con il quale il veicolo dello si era scontrato,la somma di Pt_1
euro 250.000,00 ( pari al 50% circa dei danni a lui cagionati) e che la responsabilità concorrente dell' nella determinazione del sinistro era pari al 30% ( v pg.2 e 10 della sentenza di primo CP_1
grado ).
Nell'affermare il giudice di appello che la somma ricevuta dallo supera il danno che può Pt_1
essergli risarcito, con la conseguenza che il risarcimento di euro 154.849,85 liquidato da Tribunale a carico dell' non era dovuta, commette quindi indubbiamente un errore. CP_1
Infatti il risarcimento del danno liquidato dal Tribunale in favore dello e a carico dell' Pt_1 CP_1
trova corrispondenza nella percentuale di responsabilità determinata a carico di quest'ultima.
Per le suesposte considerazioni, va confermata la sentenza resa dal Tribunale di Trapani il 15 aprile
2014.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché di questo giudizio di rinvio e di quello del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e, fermo restando la CP_1
liquidazione effettuata dal Tribunale di Trapani nella misura di euro 5.635,00, oltre I.V.A, CPA e spese generali nella misura del 15 %, si liquidano per il giudizio di appello in euro 4.800,00, oltre I.V.A,
CPA e spese generali nella misura di legge, e per il giudizio di Cassazione in euro 3.500,00, oltre
I.V.A, CPA e spese generali nella misura di legge, e per questo giudizio di rinvio in euro 5.000,00, oltre I.V.A, CPA e spese generali nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
10349/21, in data 9 dicembre 2020/20 aprile 2021, rigetta l'appello proposto dall' nei Controparte_1
confronti di , avverso la sentenza resa in data 15 aprile 2014 dal Tribunale di Trapani. Parte_2 10
Condanna l' al pagamento in favore di delle spese di entrambi i Controparte_1 Parte_2
gradi del giudizio, nonché di questo giudizio di rinvio e di quello del giudizio di Cassazione - ferma restando la liquidazione effettuata dal Tribunale di Trapani nella misura di euro 5.635,00, oltre I.V.A.
e CPA e spese generali nella misura del 15 %- che liquida per il giudizio di appello in euro 4.800,00, oltre I.V.A, CPA e spese generali nella misura di legge, per il giudizio di Cassazione in euro 3.500,00, oltre I.V.A, CPA e spese generali nella misura di legge, e per questo giudizio di rinvio in euro
5.000,00, oltre I.V.A, CPA e spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Palermo il 2 luglio 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1195/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 6 febbraio 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] ( C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Franco Campo, con domicilio digitale all'indirizzo
Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
in persona del Direttore Generale (cod. fisc. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Biagio Bosco ed elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Arimondi n. 2/Q presso lo studio legale dell'avv. Maria Danila Cumbo
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore in riassunzione: come in atti;
Per la convenuta in riassunzione: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Trapani, l' Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, consistito nello scontro tra la autovettura da lui condotta e quella procedente nell'opposto senso di marcia ed ascritto a responsabilità anche dell'ente, ex art. 2051 c.c., poichè occorso a causa della presenza di fango e materiale di riporto sulla sede stradale. Precisava tuttavia che la compagnia Controparte_2
assicuratrice del veicolo antagonista, gli aveva già liquidato il 50% dei danni subiti, per un totale di
Euro 250.000.
Instaurato il contraddittorio il tribunale, accertata la responsabilità dell' nella causazione del CP_1
sinistro nella misura del 30%, la condannava al pagamento in favore dello . della somma di Pt_1
Euro 154.849,85, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Con la sentenza oggetto di ricorso per Cassazione, la Corte d'appello di Palermo, in accoglimento del gravame interposto dall' aveva invece integralmente rigettato la domanda, ritenendo il CP_1
credito risarcitorio già interamente estinto dalle somme versate ante causam dalla compagnia assicuratrice.
Osservava la Corte di Appello che avendo il primo giudice attribuito allo il 70% di Pt_1
responsabilità nel determinismo del sinistro e avendo determinato il danno complessivo a lui provocato nell'importo di Euro 509.504,42, era inevitabile la conclusione che la somma già ricevuta dall'odierno appellato superava di gran lunga il danno che poteva concretamente essergli risarcito, il quale ammontava al 30% della somma avanti indicata.
In altri termini, la somma riconoscibile allo era ben inferiore a quella da questi già percepita Pt_1
dalla compagnia assicurativa, così da doversi ritenere che, con il pagamento da parte di questa, egli fosse stato già integralmente risarcito del danno subito.
Avverso tale decisione lo proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui Pt_1
resisteva l' depositando controricorso. CP_1
Osservava la Cassazione che costituivano dati pacifici in causa, espressamente richiamati sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello, che: a) il sinistro addebitato (anche) a responsabilità dell' ex art. 2051 c.c., era consistito in uno scontro tra il veicolo condotto dall'attore e altro CP_1
veicolo assicurato per la r.c.a. dalla b) quest'ultima aveva già corrisposto ante Controparte_3
causam allo la somma di Euro 250.000,00, pari a circa il 50% dei danni lamentati;
c) questi Pt_1
aveva quindi promosso il giudizio nei soli confronti dell' onde ottenere il risarcimento della CP_1 4
restante parte del danno;
d) il tribunale aveva riconosciuto la fondatezza di tale domanda nei limiti del 30% del danno complessivamente considerato ed aveva conseguentemente pronunciato condanna dell' al pagamento della somma di Euro 154.849,85; tutto ciò posto, non era dato comprendere CP_1
per quale ragione, dato tale svolgimento, pacifico, dei fatti, la Corte di Appello abbia ritenuto che il pagamento ricevuto ante causam fosse interamente satisfattivo e anzi persino eccedente il risarcimento spettante.
Non era dato in altre parole comprendere per quale motivo, dato per pacifico il coinvolgimento nel sinistro di un terzo soggetto del quale la compagnia assicuratrice aveva di fatto già riconosciuto la responsabilità nella misura del 50%, provvedendo al risarcimento nei limiti di tale percentuale, e considerata la finalizzazione del giudizio allo scopo di ottenere da la parte restante del CP_1
risarcimento preteso, il riconoscimento da parte del tribunale della fondatezza di tale domanda nella sola misura del 30% dell'intero ammontare del danno, doveva intendersi, in assenza di alcuna precisazione al riguardo, come limite della pretesa risarcitoria nel suo complesso considerata, come se cioè la somma posta dal primo giudice ad oggetto di condanna di (Euro 154.849,85) CP_1
delimitasse l'intero risarcimento pretendibile nei confronti di tutti i responsabili (compresi il conducente del veicolo antagonista e la sua assicurazione) e non invece nei soli confronti di CP_1
fermo quanto già ottenuto stragiudizialmente dalla compagnia assicuratrice del terzo.
Ricorreva dunque il vizio di motivazione apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori (error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), il quale, come è noto, è configurabile quando la motivazione, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. ex multis : Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232 ; Cass. 23/05/2019, n. 13977 ).
Il ricorso meritava, pertanto, accoglimento, restando assorbito l'esame dei restanti motivi.
La sentenza impugnata doveva conseguentemente essere cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale andava anche demandato il regolamento delle spese del presente procedimento.
provvedeva a riassumere la causa, rilevando che la decisione della Corte di Appello Parte_2
era manifestamente errata, come rilevato dalla Corte di Cassazione, perché stravolgeva la decisione del Tribunale di Trapani che in nessuna parte, contrariamente a quanto affermato da CP_1
gli aveva attribuito una responsabilità per il sinistro del 70% e che, invece, aveva imputato ad
[...] 5
una responsabilità del 30% concorrente con quella del conducente dei veicolo antagonista CP_1
e riconosciuta dalla sua compagnia di assicurazioni per il 50%.
Invero la sentenza emessa dalla Corte di Appello non consentiva di comprendere la ragione per la quale il riconoscimento da parte del Tribunale della fondatezza della sua domanda nei confronti di nella sola misura del 30% dell'intero ammontare del danno, doveva intendersi, in Controparte_1
assenza di alcuna precisazione al riguardo, come limite della pretesa risarcitoria nel suo complesso considerata, come se cioè la somma posta dal primo giudice ad oggetto della condanna di (€ CP_1
154.894,85) delimitasse l'intero risarcimento pretendibile nei confronti di tutti i responsabili
(compreso il conducente del veicolo antagonista e la sua assicurazione) e non invece nei soli confronti di fermo quanto già ottenuto stragiudizialmente dalla compagnia assicuratrice del terzo. CP_1
In effetti era incontestabile ed incontestato che nel sinistro che lo aveva interessato era coinvolto un terzo soggetto, la cui compagnia assicuratrice aveva già riconosciuto la responsabilità nella misura del 50%, provvedendo al conseguente risarcimento nei limiti di tale percentuale e, pertanto, la Corte di Appello, contrariamente a quanto asserito dalla controparte, non poteva che riconoscere l'esattezza delle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale di Trapani.
In definitiva il 30% era la quota di responsabilità che il Giudice di prime cure aveva attribuito ad nella provocazione dell'incidente per non avere correttamente adempiuto agli oneri Controparte_1
di manutenzione della sede stradale che sulla stessa gravavano;
in nessun passaggio della sua decisione, invece, lo stesso Giudice gli aveva attribuito l'altra parte percentuale (70%) della responsabilità della determinazione dell'incidente.
L'asserzione in tal senso formulata da nell'appello proposto contro la decisione di primo CP_1
grado era radicalmente ingiustificata e frutto di una lettura della stessa completamente disancorata da qualsiasi elemento fattuale e giuridico, essendo basata sul ragionamento fuorviante che se il
Tribunale aveva ascritto ad il 30% di responsabilità, il rimanente 70% andrebbe a lui CP_1
imputato.
Eccepiva che la Corte di appello, in violazione dell'art.115 c.p.c., aveva fondato la propria decisione su prove, quelle relative alla sussistenza di una responsabilità del 70% in capo allo stesso nelle verificazione dell'incidente, che l' non aveva mai dedotto e che non erano mai state CP_1
assunte.
Aggiungeva che la sentenza impugnata era errata anche perché difettava il presupposto giuridico del ragionamento sul quale la stessa era fondata, ossia la sussistenza di una solidarietà passiva tra la 6
e in considerazione della quale l'adempimento della Parte_3 CP_1
compagnia di assicurazione avrebbe estinto l'obbligazione risarcitoria anche nei confronti dell'ente proprietario della strada ove era avvenuto l'incidente.
Ed invero, se la compagnia assicurativa aveva eseguito il pagamento in ragione della responsabilità che gravava sul suo assicurato ai sensi dell'art. 2054 c.c., la responsabilità di , CP_1
accertata in esito alle prove assunte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani, si fondava sulle previsioni di cui all'art. 2051 c.c., ovvero l'omessa osservanza delle norme che imponevano all'Ente proprietario, quale custode della strada, di provvedere ad eliminare, o quanto meno a segnalare, la presenza di fango e detriti lungo i margini destro e sinistro della carreggiata della S.S. 113 in cui si era verificato l'incidente tra i veicoli condotti da e . Parte_1 Controparte_4
L'art. 1292 c.c. non poteva quindi essere applicato nel caso di specie, perché l'obbligazione risarcitoria sorta in capo alla compagnia assicurativa e quella di non erano fondate sul medesimo CP_1
titolo.
Precisava, infine, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. di non poteva essere esclusa Controparte_1
perché la situazione che aveva poi concorso a causare l'incidente si era verificata nei giorni precedenti ed era stata segnalata alla società da altro utente della strada con lettera a.r..
L' , dunque, aveva conoscenza della situazione di pericolo che era insorta ma non aveva CP_1
provveduto a porvi tempestivo e adeguato rimedio.
Per le suesposte considerazioni chiedeva che, in conformità alle statuizioni adottate dalla Corte di
Cassazione, andava confermata integralmente la sentenza del Tribunale .
L si costituiva in giudizio e riproponeva l' eccezione di prescrizione biennale rigettata CP_1
dal primo giudice con la motivazione che la domanda di danni dell'attore era formulata ex art.2051
c.c. per omessa custodia e per tale ipotesi la prescrizione era quinquennale, trattandosi di illecito civile.
Invero l'eccezione sollevata in tal senso dall' trovava fondamento nel dettato di cui Controparte_1
all'art.2946, comma II, cod. civ. che disponeva che la prescrizione biennale per il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale decorreva dal giorno in cui il sinistro si era verificato ed, a tal riguardo, il termine prescrizionale di due anni relativo alle domande di parte attrice risultava già compiuto al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, senza che vi fossero stati atti interruttivi idonei, da parte dell'attore, essendo emerso dagli atti che l'evento dannoso si era verificato il giorno 1.3.2005 e la citazione era stata notificata il giorno 16.2.2010. 7
Sollevava nuovamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' sulla quale il CP_1
Tribunale non si era pronunciato. Invero la proprietà pubblica delle strade provinciali competeva in virtù di legge all'ente locale di appartenenza geografica dell'area, ossia, nel caso di specie, alla
Provincia Regionale di Trapani.
Nel merito affermava che nei confronti di non era applicabile l'art. 2051 c.c., per i Controparte_1
danni derivanti da omessa o insufficiente manutenzione, in quanto la strada provinciale teatro dell'incidente era oggetto di un uso generale e diretto ed aveva un'estensione tale da non consentire una vigilanza idonea ad evitare l'insorgenza di situazione di pericolo.
Esponeva che la lamentata presenza di fango e detriti sul tratto stradale interessato da abbondanti piogge non integrava certo una situazione di pericolo occulto per l'attore il quale aveva la possibilità di percepirla, avvistarla e prevederla con l'ordinaria diligenza, in considerazione delle abbondanti piogge della giornata, nonché per la conformazione di tale tratto stradale che si presentava rettilineo nel punto in cui si era verificato l'incidente, come si evinceva dai rilevamenti effettuati dall'Autorità intervenuta a seguito del sinistro, ma soprattutto l'attore avrebbe potuto evitare l'evento dannoso se solo avesse osservato il segnale che indicava “strada sdrucciolevole” proprio nel tratto stradale in cui era verificato il sinistro e collocato nella corsia di marcia in cui procedeva lo stesso, come espressamente attestato nel verbale di rilevamento tecnico-descrittivo dell'incidente.
Escludeva, quindi, che a carico della stessa fosse configurabile una violazione del generale principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c. atteso che la presenza di fango e detriti sulla strada in cui si era verificato il sinistro de quo non integrava una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto) ma, al contrario, poteva essere prevista ed evitata dall'attore con l'uso della ordinaria prudenza e diligenza e con l'osservanza delle norme del codice della strada e della segnaletica collocata dalla amministrazione convenuta.
Sotto diverso profilo, che interessava l'infondatezza della domanda risarcitoria, evidenziava che il
Tribunale, avvalendosi dell'espletata CTU, giungeva alla quantificazione complessiva del danno lamentato dall'attore, patrimoniale e non patrimoniale, fissando (pagina 9), con le personalizzazioni anche tabellari, il tetto massimo risarcibile del danno in € 426.981,00 che poi devalutato e rivalutato, con applicazione degli interessi anno per anno, giungeva alla somma complessiva di € 509.504,42
(di cui € 82.523,42 per interessi dalla data del sinistro alla sentenza).
Il Tribunale aveva riconosciuto all'attore il solo 30% di detto importo per la ritenuta responsabilità concorrente dell' e tale 30% ammontava ad € 154.849,85. Controparte_1 8
Le obiezioni al riguardo erano due e non riguardavano né la CTU né la quantificazione del danno eseguita dal Giudice.
Se il Giudice aveva riconosciuto all'attore il 70% di responsabilità per il sinistro non poteva che averglierla attribuita per la sua condotta di guida (negligente ed imprudente in relazione alle circostanze di tempo e di luogo) e quindi connessa alla circolazione stradale dei due veicoli e quindi valeva appieno la sollevata eccezione di prescrizione biennale ex art.2946 c.c..
Inoltre se il primo Giudice aveva fissato il danno massimo risarcibile in € 509.504,42 e la quota spettante all'attore per concorso nel solo 30% era pari ad € 154.849,85, il risarcimento riconosciuto in concorso dalla di € 250.000 aveva esaurito il quantum spettante all'attore poiché Controparte_2
di importo ben maggiore di quello statuito dal Giudice, non potendosi pretendere da parte dell'attore due risarcimenti per lo stesso evento dannoso.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, il rigetto delle domande di parte attrice formulate in primo grado ( ) e tutte le domande e deduzioni ulteriori Parte_2
contenute e/o richiamate nell'atto di riassunzione del presente giudizio, poiché inammissibili, improcedibili ed infondate sia in fatto che in diritto, con la condanna di conseguenza del lo
[...]
alla restituzione delle somme pagate da nelle more del giudizio di appello, Pt_2 Controparte_1
secondo il principio solve et repete, per l'impugnata sentenza di primo grado (€ 163.530,18), maggiorati degli interessi legali dalla data di eseguito pagamento allo . Pt_1
Il 6 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
E' da rilevare, preliminarmente, che sono inammissibili le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione riproposte dall' in questo giudizio di rinvio. CP_1
Trattasi, infatti, di eccezioni che sono state respinte dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1217 /2018 con statuizioni che non sono state contestate in via incidentale nel giudizio di cassazione e sono, quindi, coperte da giudicato. Ne consegue l'inammissibilità della loro riproposizione nel presente giudizio.
Va poi rilevato che la sussistenza della responsabilità dell' -che invece afferma che la presenza CP_1
di fango e detriti sulla strada in cui si era verificato il sinistro de quo non integrava una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto) ma, al contrario, poteva essere prevista ed evitata dall'attore con l'uso della ordinaria prudenza e diligenza e con l'osservanza delle norme del codice della strada e della segnaletica collocata dalla amministrazione convenuta- è circostanza affermata dal primo 9
giudice ( v. pg. 6 della sentenza ), sulla quale si è formato il c.d. giudicato interno, in assenza di impugnazione di tale capo della sentenza innanzi al giudice di appello.
Per quanto attiene al contenuto dell'appello proposto dall' nei confronti dello CP_1 Pt_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 15 aprile 2014 va in primo luogo rilevato che – contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n.
1217/2018- non risulta affatto che nella sentenza impugnata dal Tribunale di Trapani si affermi che al sia stata attribuita la colpa concorrente nella causazione del sinistro nella misura del 70 Parte_4
%, emergendo piuttosto dagli atti del giudizio che gli è stata attribuita dalla , Controparte_2
compagnia assicuratrice del veicolo con il quale il veicolo dello si era scontrato,la somma di Pt_1
euro 250.000,00 ( pari al 50% circa dei danni a lui cagionati) e che la responsabilità concorrente dell' nella determinazione del sinistro era pari al 30% ( v pg.2 e 10 della sentenza di primo CP_1
grado ).
Nell'affermare il giudice di appello che la somma ricevuta dallo supera il danno che può Pt_1
essergli risarcito, con la conseguenza che il risarcimento di euro 154.849,85 liquidato da Tribunale a carico dell' non era dovuta, commette quindi indubbiamente un errore. CP_1
Infatti il risarcimento del danno liquidato dal Tribunale in favore dello e a carico dell' Pt_1 CP_1
trova corrispondenza nella percentuale di responsabilità determinata a carico di quest'ultima.
Per le suesposte considerazioni, va confermata la sentenza resa dal Tribunale di Trapani il 15 aprile
2014.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché di questo giudizio di rinvio e di quello del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e, fermo restando la CP_1
liquidazione effettuata dal Tribunale di Trapani nella misura di euro 5.635,00, oltre I.V.A, CPA e spese generali nella misura del 15 %, si liquidano per il giudizio di appello in euro 4.800,00, oltre I.V.A,
CPA e spese generali nella misura di legge, e per il giudizio di Cassazione in euro 3.500,00, oltre
I.V.A, CPA e spese generali nella misura di legge, e per questo giudizio di rinvio in euro 5.000,00, oltre I.V.A, CPA e spese generali nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
10349/21, in data 9 dicembre 2020/20 aprile 2021, rigetta l'appello proposto dall' nei Controparte_1
confronti di , avverso la sentenza resa in data 15 aprile 2014 dal Tribunale di Trapani. Parte_2 10
Condanna l' al pagamento in favore di delle spese di entrambi i Controparte_1 Parte_2
gradi del giudizio, nonché di questo giudizio di rinvio e di quello del giudizio di Cassazione - ferma restando la liquidazione effettuata dal Tribunale di Trapani nella misura di euro 5.635,00, oltre I.V.A.
e CPA e spese generali nella misura del 15 %- che liquida per il giudizio di appello in euro 4.800,00, oltre I.V.A, CPA e spese generali nella misura di legge, per il giudizio di Cassazione in euro 3.500,00, oltre I.V.A, CPA e spese generali nella misura di legge, e per questo giudizio di rinvio in euro
5.000,00, oltre I.V.A, CPA e spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Palermo il 2 luglio 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE