Articolo 13 della Legge 5 luglio 1982, n. 441
Articolo 12Articolo 14
Versione
31 luglio 1982
Art. 13.
Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.
Entrata in vigore il 31 luglio 1982
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