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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3577/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3577/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 6 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. BONFIGLIUOLI ROBERTO in sost. dell'avv. RUSTICHELLI MONICA per parte ricorrente
Parte_2
per parte resistente l'avv. OTTOLINA ANDREA.
[...] Controparte_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3577/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. RUSTICHELLI MONICA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. GALBUSERA PAOLO e dall'Avv. OTTOLINA ANDREA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: rapporto di agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Parte ricorrente ha agito in giudizio per sentire accertare la insussistenza della giusta causa del recesso rassegnato dalla società resistente in forza di clausola risolutiva espressa e per la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto (calcolata in pagina 2 di 11 applicazione della normativa codicistica in via principale e in forza dell'AEC, in via subordinata).
Costituendosi, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza del ricorso, rilevando come nessuna censura potrebbe muoversi nei confronti della clausola contrattuale e della sussistenza delle condizioni di operatività della stessa, contestando, dunque, l'an delle pretese, ma anche la quantificazione effettuata da controparte.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa alla presente udienza.
B) La questione centrale del presente giudizio attiene alla valutazione in ordine alla validità e operatività della clausola risolutiva espressa apposta al contratto di agenzia stipulato tra le parti.
Nello specifico, l'art. 8 del contratto in parola (cfr., doc. 3, fasc. ricorrente e doc.
3, fasc. resistente) dispone che «In relazione alla potenzialità di mercato, la Società considera come quota minima per la Vostra Zona una vendita media mensile per la linea Prodotti “Oil” a marchio pari a 5000 UVR/mese. Il mancato raggiungimento Pt_3
del livello di vendite così stabilito per la Linea Prodotti “OIL” autorizzerà la nostra
Società a dichiarare la risoluzione di diritto del contratto».
Il successivo art. 16, poi, prevede che «Sono, fatto salvo il nostro eventuale diritto di risarcimento del danno, cause di possibile risoluzione di pieno diritto del contratto a norma dell'art. 1456 c.c.: […]. 2) Il mancato raggiungimento del quantitativo minimo garantito di vendite di cui all'art. 8».
Non vi sono dubbi circa la possibilità per le parti di prevedere, all'interno del contratto di agenzia, una clausola risolutiva espressa, con esonero, in detta ipotesi, di ogni valutazione da parte del giudice circa la rilevanza dell'inadempimento (cfr., Corte appello Milano, sez. lav., 16/02/2023, n. 120: «Anche nel rapporto di agenzia può essere validamente prevista una clausola risolutiva espressa che esonera il giudice dal compiere qualsivoglia indagine sull'entità dell'inadempimento rispetto all'interesse della controparte, essendo a lui demandato il solo compito di accertare se l'inadempimento
pagina 3 di 11 sia imputabile al soggetto obbligato: la clausola risolutiva espressa attribuisce dunque al contraente il diritto di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza»), dovendosi, piuttosto, incentrare l'attenzione in ordine alla validità, nel singolo caso concreto, di una determinata clausola e della esistenza, in ogni modo, di un inadempimento imputabile all'agente (cfr., Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n. 18030: «Il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'articolo 1751, comma 2, Cc. In caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa - che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa -, pertanto, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell' articolo
2119 Cc , tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia»).
C) Nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce che la clausola in oggetto sarebbe nulla per indeterminatezza, o, in ogni modo, perché posta solo per eludere norme imperative.
La prima eccezione avanzata deve essere condivisa.
Infatti, come evidente dal testo contrattuale, la clausola indica espressamente un limite minimo (5.000 UVR) che deve essere garantito come media mensile.
Il ricorso al concetto di media mensile necessita obbligatoriamente, quale parametro, di un determinato e specifico lasso temporale entro il quale calcolare la media mensile, in difetto del quale si rimetterebbe all'arbitrio della preponente la statuizione in merito alla ricorrenza, o meno, del presupposto di operatività della clausola.
pagina 4 di 11 Nel caso oggetto del presente giudizio, non vi è una espressa indicazione dell'arco temporale di riferimento sul quale procedere al calcolo della media e, dunque, la clausola così come formulata, deve considerarsi nulla.
In merito a detto aspetto, la difesa della parte resistente evidenzia che, in realtà, l'arco temporale dovrebbe essere semestrale, argomentando in via interpretativa sul presupposto che, nelle altre ipotesi contrattuali in cui viene in rilievo una media mensile di vendita, espressamente è stato individuato proprio il semestre come periodo di rilievo del calcolo.
Il riferimento è, in particolare, agli istituti dei premi semestrali (cfr., doc. 2a, fasc. resistente) e del concorso alle spese di trasporto (cfr., doc. 2b, fasc. resistente).
Secondo la ricostruzione della società resistente, allora, il dato del periodo semestrale dovrebbe integrare, in una interpretazione complessiva del negozio, la clausola risolutiva espressa di cui agli art. 8 e 16 del contratto di agenzia.
D) La soluzione rappresentata non può trovare condivisione.
Infatti, l'arco di tempo semestrale è preso in considerazione dagli allegati e dalle circolari (parti integranti del contratto), per il riconoscimento di istituti premiali.
Al contrario, non può sottacersi che una clausola risolutiva espressa svolge una funzione non solo completamente diversa, ma con esiti estremamente gravi per l'agente, con la conseguenza che ogni sua specificazione non può essere lasciata ad una interpretazione analogica, soprattutto se il dato con cui si pretende di riempire la lacuna, trova la sua collocazione in pattuizioni che rispondono ad una logica e ad una funzione completamente diverse dalla cessazione del rapporto.
In altre parole, un conto è prevedere un arco temporale al fine di riconoscere un premio, o un beneficio per il contraente, altro è individuare un periodo al fine di permettere una valutazione di produttività, che potrebbe portare a risolvere l'intero contratto senza riconoscimento di preavviso e di altre indennità di cessazione del rapporto.
pagina 5 di 11 Si tratta di elementi negoziali talmente divergenti, che il ricorso ad una interpretazione analogica, al fine di colmare il vuoto contrattuale, si presenterebbe del tutto incongrua.
Peraltro, le norme premiali richiamate individuano non solo il dato semestrale, ma anche i mesi di inizio e fine della valutazione, con precisi oneri di comunicazioni in specifici mesi ed un effetto premiale che si andrà a verificare nel semestre successivo
(aprile-settembre; ottobre -marzo).
La stessa parte resistente, invece, nel richiamare prima l'inadempimento (doc. 4, fasc. ricorrente) e, poi, nel comunicare il recesso (dunque, nel far valere il preteso deficit di produttività media mensile, cfr., doc. 5, fasc. ricorrente) non ha tenuto certo conto dei riferimenti temporali suddetti, con ciò dimostrando nei fatti, di non ritenere rilevante quanto previsto sede premiale.
E) In tale situazione, dunque, considerando la nullità della clausola risolutiva espressa, non vi sono dubbi che un inadempimento imputabile alla parte ricorrente non vi sia stato, in quanto lo scarso rendimento oggettivo (pur dimostrato in sede giudiziale), al fine di rilevare quale causa che renda impossibile la prosecuzione del rapporto, avrebbe dovuto avere i caratteri dell'imputabilità in capo all'agente, prova che, viceversa, non è stata fornita in corso di causa (cfr., sul punto, Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021: «Va premesso che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia
- in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata»), mancando sufficienti allegazioni circa il fatto che il calo di vendite fosse collegabile ad uno scarso impegno del sig. , Pt_1
pagina 6 di 11 ovvero ad altre sue condotte specifiche e anche volendo ritenere che, per il contratto di agenzia, sarebbe potuto essere sufficiente un fatto di minore consistenza per integrare la giusta causa (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2009, n. 16772: «In tema di rapporto di agenzia, non integra gli estremi del vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, nel valutare la gravità dell'inadempimento contestato all'agente, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c., con riferimento alle obbligazioni fondamentali incombenti anche durante il periodo di preavviso, prima fra tutte la promozione degli affari mediante regolare visita ai clienti, abbia considerato
l'elevato scostamento dei risultati raggiunti dall'agente nel periodo di preavviso, comparati alla media nazionale e a quelli raggiunti nell'anno precedente dal medesimo agente, nonché la mancata visita di alcuni clienti, quali elementi obiettivamente significativi del sostanziale disinteresse dell'agente nella cura della zona affidata, ove la parte, nel censurare la motivazione in sede di legittimità, non abbia dedotto e rappresentato i punti della controversia autonomamente dotati di forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o determinare radicali incompatibilità»).
F) Nel caso di specie, allora, il ricorso dell'agente risulta fondato nel merito certamente con riferimento al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per un totale di euro 9.937,34, considerando corretto il calcolo effettuato dalla parte resistente, con riferimento alle provvigioni dell'anno 2022.
Per quanto concerne l'importo richiesto a titolo di indennità suppletiva di clientela alla luce della disciplina prevista dall'art. 1751 c.c. e, in subordine, dagli accordi collettivi del 2002, è opportuno evidenziare quanto segue.
Con la disciplina pattizia del 2002 è stato previsto un correttivo nella quantificazione delle indennità di fine rapporto: queste si compongono di una indennità di risoluzione (art. 10 AEC) e di una suppletiva di clientela (art. 12 AEC), la prima ancorata alla durata del rapporto, la seconda prettamente meritocratica.
In realtà, all'interno di quest'ultima è possibile ulteriormente distinguere due voci distinte: l'indennità suppletiva di clientela in senso stretto («Se il contratto a
pagina 7 di 11 tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto») e poi un'indennità meritocratica («In aggiunta a quanto disposto al capo I
(Indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo II (Indennità suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente accordo prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. L'indennità
"meritocratica" aggiuntiva spetta, in tal caso, in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ.»), ancorata ai presupposti previsti dall'art. 1751 c.c.
Alla luce di ciò, allora, le valutazioni circa una non corrispondenza dei criteri per le indennità previste dalla Legge e dalla disciplina pattizia valeva solo per la normativa precedente al 2002 (cfr., Cassazione civile sez. II 21 febbraio 2014 n.
4202: «A seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 23 marzo 2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva
86/653, ai fini della quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente nel regime precedente all'accordo collettivo del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l''indennità meritocratica", ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, comma 1,
c.c., è necessario verificare se - fermi i limiti posti dall'art. 1751, comma 3, c.c. -
pagina 8 di 11 l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo del 27 novembre 1992, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità. (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che, in adesione all'orientamento precedente alla citata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, aveva ritenuto la prevalenza del criterio previsto dalla contrattazione collettiva rispetto al criterio legale di cui all'art.
1751 c.c.)»), mentre nel caso oggetto di giudizio, con l'attuale regolamentazione, è possibile effettuare una valutazione comparativa (cfr., Cassazione civile sez. lav. 01 aprile 2014 n. 7567: «L'art. 1751, comma 6, c.c. si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, poiché la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive»; nonché, per il merito, Tribunale Reggio Emilia sez. II 11 febbraio 2014 n. 236: «In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 17 della direttiva n. 86/653/Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo
2006, c-465/04, nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto prevista dalla citata direttiva non può essere sostituita da un'indennità contrattualmente determinata secondo criteri diversi, a meno che quest'ultima non assicuri all'agente un trattamento più favorevole, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità, tramite la complessiva corresponsione di quanto comunque spettante sulla base della previsione di cui all'art. 1751 c.c.»).
G) Nel caso di specie, considerando che parte ricorrente non ha allegato e dimostrato in maniera specifica la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'indennità ai sensi dell'art. 1751 c.c., in quanto, in effetti, le prove richiesta a sostegno sono estremamente generiche e contrastano, in ogni modo, con le risultanze documentali pagina 9 di 11 (cfr., doc. 16, fasc. ricorrente e doc. 17 e 18, fasc. resistente, da cui emerge che molti clienti non sono più in carico alla resistente), non sarà necessario procedere ad alcuna valutazione comparativa tra la disciplina pattizia (sicuramente più vantaggiosa per la presenza di elementi oggettivi circa la sussistenza parziale), così come non potrà riconoscersi la componente meritocratica prevista dall'AEC 2002 (cfr., Cassazione civile sez. II 22 maggio 2014 n. 11369: «Al fine della quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente, ove risultino provate e accertate in concreto le circostanze di fatto previste dall'art. 1751 comma 1 c.c., il giudice è tenuto
a verificare se nei limiti posti dall'art. 1751 comma 3 c.c. la quantificazione dell'indennità calcolata sulla base dei criteri posti dall'accordo economico collettivo del
30 ottobre 1992 sia corrispondente al canone di equità prescritto dal medesimo art.
1751 comma 1 c.c. tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti, e, ove non la ritenga tale, deve, in mancanza di una specifica disciplina collettiva, riconoscere all'agente il differenziale necessario per riportarla a equità»).
Allora, passando alla quantificazione della indennità suppletiva di clientela, si deve concordare sulla ricostruzione di parte ricorrente per euro 12.449,48, poiché le eccezioni della parte resistente sui calcoli sono estremamente generiche (così, in comparsa: «si contesta la quantificazione di tale indennità operata da controparte, in quanto basata su un totale di provvigioni maturate in corso di rapporto non corretta»).
Certamente, poi, non spetta l'indennità di risoluzione del rapporto di cui al capo
I dell'art. 10 AEC, che infatti non è oggetto di domanda.
In definitiva, non spettando, come detto, la componente meritocratica, parte resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente l'importo di euro
22.386,82 a cui devono aggiungersi gli interessi e la rivalutazione dal giorno del recesso al saldo effettivo.
H) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto nella non effettuazione della fase istruttoria.
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P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 22.386,82 oltre accessori dal dovuto al saldo effettivo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
4.450,00 per onorari, euro 118,50 per spese, oltre spese forfetarie, IVA e CAP.
Bologna il 06/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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