Articolo 3 della Legge 22 agosto 1985, n. 444
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 settembre 1985
Art. 3. (Formazione delle liste)

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione delle regioni indicate nel precedente articolo 1 porteranno a conoscenza dei lavoratori delle aziende di cui al primo comma del medesimo articolo 1, individuati dalla competente commissione regionale dell'impiego con propria deliberazione, le disponibilita' di posti indicate nell'unita tabella A) mediante bando pubblico da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.
I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 1, dovranno - presentare, entro 30 giorni dal bando suddetto, domanda di assunzione in carta libera all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, anche attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, indicando l'Amministrazione e la qualifica o categoria prescelta. Dalla domanda dovranno altresi' risultare, accanto ai dati anagrafici completi, il titolo di studio e la qualifica professionale o di mestiere posseduti, oltre il possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi, attestati in base ad esplicita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilita' dall'aspirante all'impiego. La firma di sottoscrizione e la dichiarazione vanno autenticate nelle forme previste dalle norme vigenti sulla documentazione amministrativa.
A cura dei predetti uffici regionali del lavoro e della massima occupazione saranno compilate, entro trenta giorni dal termine di scadenza del bando di cui sopra, su determinazione della competente commissione regionale dell'impiego, distinte liste per Amministrazione e per qualifica o categoria richiesta, contenenti una graduatoria degli aspiranti formulata sulla base dell'anzianita' di cessazione dell'attivita' lavorativa e dello stato di bisogno rilevabile dalla composizione del nucleo familiare a carico; a parita' degli altri requisiti prevale l'eta'.
Nei successivi trenta giorni le Amministrazioni e Aziende interessate procederanno, sulla base delle liste loro trasmesse dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, ad avviare i lavoratori ai corsi di riqualificazione di cui al successivo articolo 4 secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili.
Le Amministrazioni o Aziende che non abbiano coperto integralmente i posti sono tenute a darne comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, che dovra' darne immediata pubblica informazione mediante nuovo bando con le formalita' di cui al precedente primo comma: A detti posti possono accedere i lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione per difetto dei requisiti specifici o perche' non rientranti nel numero dei posti disponibili nell'Amministrazione prescelta. A tal fine, gli interessati devono presentare domanda, con le formalita' di cui al precedente secondo comma, entro trenta giorni dalla data del nuovo bando.
Entrata in vigore il 8 settembre 1985