Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1347/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
C.F. , parte nata a SIRETEL (ROMANIA) in [...] Parte_1 C.F._1
01/01/1969, rappresentata e difesa dall'avv. CIANFRONE LILIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
C.F. , parte nata a IASI (ROMANIA) in [...] CP_1 C.F._2
16/07/1967
- RESISTENTE contumace – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 09/07/2024 parte ricorrente Parte_1 ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie CP_1 chiedendo la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
[...]
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 03/08/2021;
- i figli nati dalla loro unione, (nato il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]), sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
[...]
- da tempo la relazione di coppia attraversa un inesorabile malessere sfociato ormai in una vera e propria crisi, con assoluto disagio e distanza relazionale, che si esplica con manifestazioni di incomprensioni, con mancanza di intimità e comunione;
- il ricorrente non presta alcuna attività lavorativa e non è titolare di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati né su quote sociali;
- l'immobile presso il quale si è svolta la vita familiare non è di proprietà dei coniugi;
- la situazione patrimoniale delle parti è paritetica. All'esito della rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita la parte resistente. Ne va, dunque, dichiarata la contumacia. All'udienza del 5.12.2024, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti per la mancata comparizione di parte resistente, non sussistendo l'esigenza di adottare provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione
2.1 Si premette che sussiste la giurisdizione del giudice adito in relazione a tale domanda. Infatti, ai sensi dell'art. 3 Regolamento CE n. 2201/2003, c.d. Bruxelles II bis, competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova:
- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del convenuto, o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.
Si è in presenza di criteri di giurisdizione alternativi e concorrenti, senza alcun ordine di preferenza gerarchico;
coesistenza di più fori ugualmente competenti in posizione pari ordinata. Dall'autonomia dei criteri di giurisdizione fondati sulla residenza abituale (lett. a), rispetto a quello fondato sulla cittadinanza comune dei coniugi (lett. b), consegue che la residenza abituale (di uno o di entrambi i coniugi) in uno Stato membro costituisce titolo sufficiente a radicare la giurisdizione in forza del Regolamento n. 2201/2003, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti.
Sotto tale profilo, la residenza del ricorrente è certamente idonea a fondare la giurisdizione del giudice adito.
2.2. Quanto, poi, alla legge applicabile, il Regolamento UE n. 1259/2010, c.d. Roma III, relativo all'attuazione della cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, all'art. 5 apre la possibilità per le parti del giudizio di scegliere la legge applicabile – nei limiti indicati dalla norma – nella sola ipotesi di accordo.
In mancanza d'accordo, trova applicazione l'art. 8, che individua, con una tecnica “a cascata” quale sia la legge applicale secondo un ordine gerarchico: solo in difetto dei criteri indicati opererà quello residuale della legge del Giudice adito. Il Regolamento in esame ha di fatto abrogato l'art. 31, l. n. 218/1995, sostituendolo integralmente con la propria disciplina. Nella specie, considerato che l'art. 8 prevede quale primo criterio oggettivo quello secondo cui il divorzio e la separazione personale siano disciplinati dalla legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, rilevato che i coniugi sono entrambi residenti in
Italia, deve ritenersi, in base a tale criterio, applicabile in relazione alla domanda di separazione proprio la legge italiana.
2.3 Tanto premesso, a mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole. Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e Pag. 3 di 3
della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi. Essendo la prole maggiorenne nulla va disposto in relazione all'affidamento, né alcuna domanda di contributo economico - per sé o per i figli - è stata formulata da parte ricorrente.
3. Il regime delle spese Considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, può disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
B. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile per le relative annotazioni di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.1.2025
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò