Articolo 1676 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1676. Procedimento disciplinare di stato 1. Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni di disciplina di cui agli articoli 1672 e 1674 e il procedimento dinanzi alle stesse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro IV. 2. Il quesito da porsi in votazione e' cosi' formulato: <..................... (grado, categoria, cognome e nome dell'inquisito) e' meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana?>>. 3. Il presidente nazionale dell'Associazione o il comandante del centro di mobilitazione, esaminati gli atti della commissione di disciplina, si assicura che nello svolgimento della procedura sono state osservate tutte le disposizioni regolamentari e decide con provvedimento definitivo. Egli puo' discostarsi dal parere della commissione soltanto a favore dell'inquisito. 4. Per la cancellazione dai ruoli degli appartenenti al personale della Croce rossa italiana e' applicato l'articolo 1667, commi 2 e 3.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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