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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/11/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. PP RI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa IA CO Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 800 del Ruolo Generale degli Affari
Civili non contenziosi dell'anno 2025
PROMOSSO DA
nata CEFALÙ (PA), in data 21/08/1971, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cefalù, piazza F. Bellipanni n. 32, presso lo studio dell'avv. TAMBURO SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato in [...], in data [...], CP_1
elettivamente domiciliato in Cefalù, Piazza F. Bellipanni n. 32, presso lo studio dell'avv. TAMBURO SALVATORE , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
R.G. n. 800/2025
- interveniente necessario -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22/10/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto e non opponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 11/01/2016 ;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 16/02/2016;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Le suddette condizioni non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico né all'interesse della prole minorenne.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
- 2 -
R.G. n. 800/2025
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cefalù, in data
22/06/1996, da , nata a [...] in data [...] e da Parte_1
, nato a [...] in data [...], CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 8, parte I,
Uff. 1, dell'anno 1996 , alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del Tribunale,
il 18.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IA CO PP RI
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. PP RI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa IA CO Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 800 del Ruolo Generale degli Affari
Civili non contenziosi dell'anno 2025
PROMOSSO DA
nata CEFALÙ (PA), in data 21/08/1971, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cefalù, piazza F. Bellipanni n. 32, presso lo studio dell'avv. TAMBURO SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato in [...], in data [...], CP_1
elettivamente domiciliato in Cefalù, Piazza F. Bellipanni n. 32, presso lo studio dell'avv. TAMBURO SALVATORE , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
R.G. n. 800/2025
- interveniente necessario -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22/10/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto e non opponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 11/01/2016 ;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 16/02/2016;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Le suddette condizioni non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico né all'interesse della prole minorenne.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
- 2 -
R.G. n. 800/2025
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cefalù, in data
22/06/1996, da , nata a [...] in data [...] e da Parte_1
, nato a [...] in data [...], CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 8, parte I,
Uff. 1, dell'anno 1996 , alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del Tribunale,
il 18.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IA CO PP RI
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