Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Decreto presidenziale 13 settembre 2023
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2023, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzina Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Comune di Scilla, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’interdittiva antimafia prot. n. 0132293 del 16 novembre 2022, notificata il 18 novembre 2022, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria su istanza del Comune di Scilla;
- dell’ordinanza di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2022, notificata in data 13 dicembre 2022, con cui il Comune di Scilla ha disposto la revoca dell’autorizzazione e/o concessione comunque denominata relativa allo svolgimento di attività commerciale della ditta ricorrente;
- di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Scilla e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RO AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Con ricorso notificato in data 14.01.2023 e depositato in data 16.01.2023, la società ricorrente, con sede legale ubicata in -OMISSIS-, avente quale dichiarato oggetto sociale, “ lo scopo di favorire lo sviluppo del turismo e dei servizi ad esso collegati e la valorizzazione del territorio ”, ha impugnato:
a) l’informativa antimafia di segno interdittivo prot. n. 0132293 del 16/11/2022 emessa, a suo carico, dalla Prefettura di Reggio Calabria;
b) l’ordinanza prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2022, con la quale il Comune di Scilla, richiamato il disposto di cui all’art. 92 comma 3 D.lgs. n. 159/2011, si è, genericamente, determinato alla “ REVOCA dell’autorizzazione e/o concessione comunque denominata relativa allo svolgimento di attività commerciale della ditta ”.
2. Il gravame risulta affidato a plurimi motivi di diritto tra cui quello, preliminare ed assorbente, relativo al deficit di contraddittorio procedimentale, in violazione del disposto di cui comma 2-bis dell’art. 92 D.lgs. n. 159/2011.
3. Il Ministero dell’Interno si è inizialmente costituito con memoria di mera forma, corredata da corposa documentazione.
4. Il Comune di Scilla ha contestato la fondatezza del gravame, evidenziando il carattere dovuto e vincolato dei non meglio precisati “ provvedimenti di revoca […] ed ogni altro provvedimento interruttivo dei rapporti, in termini di concessioni ed autorizzazioni, con la ricorrente società raggiunta da informazione interdittiva antimafia” (così a pag. 4 della memoria depositata in data 31.03.2023).
5. Con ordinanza n. 34 del 9.02.2023, non appellata, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, previa delibazione del fumus della censura relativa alla violazione dell’art. 92 comma 2-bis D.lgs. n. 159/2011.
6. La Prefettura di Reggio Calabria, così conformandosi alle statuizioni di cui alla summenzionata decisione cautelare, ha rieditato il procedimento e, previa comunicazione dell’avviso di cui al citato art. 92 comma 2 bis, ha adottato l’interdittiva antimafia prot. n. 0079891 del 14/07/2023, successivamente impugnata, innanzi a questo Tribunale, con ricorso assunto al n. 473/2023.
7. Con memoria difensiva depositata in data 7.10.2023, il Ministero dell’Interno, tenuto conto della rinnovazione del procedimento interdittivo, conclusosi con l’adozione dell’ulteriore informativa prot. n. 0079891/2023, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. All’udienza pubblica del 22.11.2023, l'avv. Leone ha chiesto un rinvio della causa, al fine di meglio determinarsi in ordine alla persistenza dell'interesse alla decisione del ricorso nel merito. Stante la mancata opposizione delle altre parti, il ricorso è stato, dunque, rinviato.
9. Alla successiva udienza pubblica del 22.10.2025, l’avv. Leone, pur avendo evidenziato che l’oggetto sociale della società ricorrente – illo tempore sottoposta a controllo giudiziario - è estraneo all’esercizio di qualsivoglia attività commerciale, ha, comunque, insistito per l'accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al provvedimento di revoca adottato dal Comune di Scilla. L'avvocato dello Stato ha ribadito l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a cui il difensore delegato del Comune di Scilla ha aderito. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
10. Con ordinanza collegiale n. 673 del 23.10.2025, al fine di valutare l’esistenza/persistenza dell’interesse ad ottenere l’annullamento giurisdizionale dell’ordinanza comunale prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2022, il Tribunale ha disposto, a cura del Comune di Scilla, la produzione in giudizio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio di attività commerciale, oggetto dell’impugnata revoca, rinviando all’esito ogni decisione, in rito e nel merito.
10.1 Tale incombente istruttorio è rimasto inevaso.
11. In occasione della pubblica udienza dell’11.03.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il ricorso è, in parte, improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ed in parte inammissibile, per carenza di interesse.
13. Per come eccepito dalla difesa erariale, parte ricorrente non ha più interesse all’annullamento dell’interdittiva prot. n. 0132293 del 16 novembre 2022.
Tale informativa risulta, infatti, confermata dall’ulteriore informazione antimafia prot. n. 0079891 del 14/07/2023, quest’ultima consolidatasi, per intervenuta estinzione del ricorso n. 473/2023, giusto Decreto Presidenziale n. 136 del 29.11.2024.
Dall’eventuale annullamento giurisdizionale dell’informativa oggetto dell’odierno gravame (n. 0132293 del 16 novembre 2022), parte ricorrente non trarrebbe, dunque, alcun vantaggio, con conseguente improcedibilità del ricorso, in parte qua , per sopravvenuta carenza di interesse.
13.1 Ed invero, non risulta in giudizio che, quale conseguenza degli effetti interdittivi dell’informativa in epigrafe, siano stati adottati provvedimenti amministrativi sfavorevoli, idonei ad incidere negativamente sulla sfera giuridica dell’odierna istante.
Del resto, né la ricorrente né tantomeno il Comune di Scilla a ciò onerato, hanno prodotto il non meglio identificato provvedimento di autorizzazione all’esercizio di attività commerciale che il predetto Comune, con l’ordinanza prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2022, parimenti oggetto di gravame, avrebbe revocato.
Più in generale, non vi è evidenza che a decorrere dalla data in cui l’informativa in contestazione è stata adottata (12.12.2022) alla data in cui la stessa è stata confermata dalla Prefettura (14.07.2023), siano stati adottati, quale conseguenza immediata e diretta dei relativi effetti interdittivi, provvedimenti di revoca/ritiro/recesso concretamente lesivi della sfera giuridica dell’istante.
13.2 Piuttosto, per come già rilevato in sede cautelare, dalle complessive allegazioni di parte nonché dall’esame dei documenti versati al fascicolo processuale, sembrerebbe che il procedimento antimafia culminato con l’adozione dell’informativa prot. n. 0132293 del 16 novembre 2022 abbia tratto origine dall’istanza presentata dalla società ricorrente nel 2019 al fine di ottenere il permesso di costruire per la realizzazione di un edificio da destinare ad albergo; permesso rilasciato in data 4/8/2022 ma del cui eventuale, sopravvenuto ritiro, da parte del Comune di Scilla, non vi è traccia agli atti di causa.
14. Quanto, invece, alla domanda di annullamento dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2022 con cui il Comune di Scilla ha revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale, la stessa è inammissibile per carenza di interesse.
Per come sopra evidenziato, malgrado lo specifico incombente istruttorio disposto con l’ordinanza collegiale n. 673 del 23.10.2025, nessuna delle parti ha prodotto in giudizio il provvedimento di autorizzazione all’esercizio di attività commerciale oggetto della contestata revoca, la quale, pertanto, non può che ritenersi tam quam non esset .
Lo stesso procuratore di parte ricorrente, audito in occasione della pubblica udienza del 22.10.2025, ha reso dichiarazioni incompatibili con l’esistenza stessa di siffatta autorizzazione, avendo evidenziato come l’oggetto sociale della persona giuridica ricorrente sarebbe estraneo all’esercizio di qualsivoglia attività commerciale.
Ne consegue l’inesistenza, ab imis , in capo alla società istante, ad ottenere l’annullamento di un provvedimento di revoca di fatto inidoneo a vulnerare la relativa sfera giuridica.
15. In conclusione, la domanda di annullamento dell’ordinanza di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale, prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2022, adottata dal Comune di Scilla, è inammissibile per carenza di interesse. La domanda di annullamento dell’interdittiva antimafia prot. n. 0132293 del 16 novembre 2022, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
16. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e, nella restante parte, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
RO AZ, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RO AZ | NA IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.