Articolo 1695 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1689Articolo 1696
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9 ottobre 2010
Art. 1695. Qualifica di primo capitano 1. I capitani che hanno raggiunto l'anzianita' stabilita per i capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano. 2. Per il conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del titolo VII del libro IV. 3. La qualifica di primo capitano e' conferita per determinazione del presidente dell'Associazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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