Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2408/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
31/10/2014 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2408/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentata e difesa da se stessa;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, in data 5/2/2024 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di RM NC, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento civile
RG n. 5696/2022 (prot. 2022/15337 del 30/5/2022);
1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
la ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 600,00 (già ridotta ex art. 130 Dpr n. 115/2002), deduce
1) la mancata determinazione dei compensi e delle spese processuali nella misura prevista dal protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data
07/03/2022;
2) la violazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi fissati dall'art. 4 del DM 55/2014 (aggiornato al DM
147/2022);
3) il mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria;
rilevato che a sostegno delle suesposte censure e quale prova dell'attività difensiva espletata, l'avv. produce il ricorso in materia Parte_1
previdenziale, la sentenza n. 423/2024 e i verbali delle udienze, chiedendo, quindi, revocarsi il decreto di liquidazione impugnato e dichiararsi il proprio diritto a percepire la somma complessiva di € 2.050,00 (determinata dal
Protocollo), o in subordine, la somma di € 2.6970,00 (determinata secondo i parametri del DM 55/2014), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A e C.P.A.; ritenuto che il ricorso sia fondato;
rilevato che il “Protocollo” non è vincolante per il Giudice, il quale può disattendere la richiesta di adeguamento del compenso al medesimo Protocollo, com'è accaduto nel caso in esame (sulla efficacia non vincolante ma “persuasiva” dei Protocolli vedi Cass. Ord. n. 29184/2023); rilevato, tuttavia, che il compenso liquidato è inferiore ai minimi inderogabili fissati dal DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022); considerato che, in applicazione dell'art. 4 del DM n. 55 del 2014, così come modificato dal DM n. 37/2018 (secondo cui “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore
2 dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali (possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento)” e sulla scorta delle allegazioni della ricorrente, la liquidazione deve attestarsi sui valori medi diminuiti del 50 per cento per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02); rilevato che è fondata anche la terza censura, atteso che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell'art. 4 d.m. n.
55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (in tal senso Cass. Ordinanza n.
28627/2023 e Cass. 8561/2023); rilevato pertanto che deve essere liquidato il compenso anche per la fase istruttoria e/o trattazione, avendo l'avv. allegato i verbali delle Pt_1
udienze svolte (allegati 11, 12, 13 e 14 del ricorso); rilevato conclusivamente che il compenso va quantificato in € 1.348,50
(competenza cause di previdenza, valore della causa da € 5.201 a € 26.000, valore minimo per tutte le 4 fasi svolte, con riduzione del 50 % per gratuito patrocinio;
rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, considerando: competenza
Tribunale, scaglione sino a € 1.100,00 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: €
1.348,50 – € 600,00) senza fase di istruzione (non svolta), valori medi, oltre €
125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
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P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, in data 5/2/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi professionali Parte_1
per l'attività difensiva svolta in favore di RM NC, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento civile RG n.
5696/2022 - la somma di € 1.348,50, oltre rimborso spese forfettario, CPA e
IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 2/1/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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