Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 13/06/2025, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 04483/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02253/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2253 del 2022, proposto da
LE SU, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) del provvedimento di mancata iscrizione, in favore di parte ricorrente, ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/2022, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II;
B) della nota del predetto Ateneo, comunicata al ricorrente in data 8 marzo 2022 (doc. n. 1), di rigetto dell’istanza di trasferimento e/o iscrizione al II anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presentata dal medesimo ricorrente, in data 24 febbraio 2022;
C) dell’omessa valutazione da parte dell’Università degli studi di Napoli Federico II, del curriculum formativo di parte ricorrente;
D) dell’illegittima mancata determinazione, da parte dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, di posti per trasferimento e/o iscrizione ad anno successivo al primo, a valere sul corso di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2021/2022, in quanto non corrispondente alla capacità formativa dell’Ateneo medesimo e priva dell’espletamento di qualsivoglia istruttoria sul punto;
E) di tutti gli atti e/o verbali dell’Università in epigrafe che hanno determinato la decisione di porre a bando alcun posto per il trasferimento, passaggio e/o iscrizione ad anno successivo al primo, presso il corso di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2021/2022; nonché della istruttoria compiuta a tale riguardo;
F) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2021/2022, presso l’Università in epigrafe;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Napoli Federico Ii;
Vista la memoria dell’8 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata il 8 aprile 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti, nonché della richiesta della parte ricorrente, non contestata dalla controparte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO