Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2024, proposto da OM TE & NI S.r.l., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Cossu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Yawee Street Bar di RO CH, non costituito in giudizio;
l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del rigetto espresso comunicato a mezzo pec in data 26/09/2024 dall’Amministrazione intimata (Ufficio Polizia Locale), preposta al rilascio delle autorizzazioni ai camion bar o apebar, alla vigilanza sull’attività degli operatori commerciali, all’assegnazione dei posteggi per il commercio itinerante e comunque nel possesso degli atti oggetto di accesso;
nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata all’esibizione degli atti amministrativi accessibili, ivi compresa la licenza amministrativa rilasciata alla controinteressata.
e per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza di accesso agli atti entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina si d’ora di un Commissario ad acta che ponga fine al comportamento illegittimo del Comune di Calasetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calasetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la OM TE & NI RL ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del diniego dell’accesso agli atti avvenuto con nota dell’Ufficio della Polizia locale del Comune di Calasetta del 27/8/2024 (comunicata in data 26/9/2024) in relazione all’istanza trasmessa a mezzo pec in data 26/8/2024.
2 La società ricorrente ha esposto di svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande (servizio di catering) in tutto il territorio nazionale, tra cui in alcuni immobili ubicati nel Comune di Calasetta e di avere già concluso accordi con proprietari di immobili siti nel medesimo Comune al fine di ampliare la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande. La ricorrente ha, inoltre, affermato che nel mese di agosto del 2024 aveva avuto conoscenza del fatto che un operatore economico concorrente esercitava la medesima attività di somministrazione di tipo “ apebar ” nello stesso bacino di utenza e, pertanto, aveva presentato al Comune di Calasetta un’istanza di accesso agli atti al fine di ottenere l’ostensione dei seguenti documenti: “ documenti inoltrati al Comune di Calasetta dal titolare della ditta YAWE ivi inclusa l’immatricolazione dell’ape car come veicolo speciale; autorizzazione rilasciata dal Comune di Calasetta; contratto di concessione del posteggio; comunicazione di inizio attività; relazione tecnica dell’ impianto acustico utilizzato sulla scogliera in data 24/08/2024; comunicazione alla Polizia Locale dell’intrattenimento danzante” .
3. In data 27/8/2024 (con nota comunicata in data 26/09/2024) l’istanza veniva rigettata dal Comune di Calasetta.
4. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento deducendo, in sostanza, l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione, affermando che l’interesse della ricorrente all’ostensione degli atti sarebbe un interesse personale e concreto, non riconducibile a mera curiosità e collegato a una situazione giuridicamente rilevante, posto che la ricorrente intende svolgere nello stesso bacino d’utenza la stessa attività che la “ Yawe street bar di AL CH ” già svolge. L’utilità (anche solo potenziale) che il richiedente potrebbe ricavare dalla conoscenza dei documenti richiesti sarebbe legata all’intenzione dell’istante di ampliare la propria attività di somministrazione per mezzo di un’apecar, con conseguente interesse a conoscere la normativa di riferimento indicata sull’autorizzazione rilasciata alla ditta controinteressata. Inoltre, la ricorrente assume di avere una potenziale utilità (e, quindi, un interesse) alla conoscenza della documentazione “ afferente ai posteggi assegnati alla controinteressata ” in relazione alle “ scelte commerciali e di ubicazione del veicolo similare … che la resistente intende utilizzare nello stesso bacino di utenza magari rinunciando a quel posteggio, laddove il contratto del posteggio abbia una lunga scadenza, o comunque richiedendo altro posteggio, in osservanza alle normativa comunale che, a seguito del rigetto, non è dato di conoscere ”. In definitiva, la ricorrente ha dedotto di essere titolare di un interesse “ commerciale e concorrenziale ” nonché di un interesse personale e concreto in relazione alla tutela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti a fronte di possibili lesioni della sua posizione qualificata e differenziata “ di controinteresse rispetto all’illegittimo utilizzo del suolo demaniale adiacente agli immobili già oggetto di accordi commerciali, nonché con riferimento allo stesso bacino di utenza ”.
5. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente che ha instato per la reiezione del ricorso in quanto irricevibile oltre che infondato.
6. All’udienza camerale dell’11 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Occorre, preliminarmente, soffermarsi sull’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione resistente.
Deduce quest’ultima, in particolare, che l’istanza di accesso rigettata sarebbe meramente ripetitiva di una precedente istanza, già espressamente rigettata con provvedimento dell’1/8/2024, mai impugnato dalla ricorrente e che pertanto il presente ricorso sarebbe tardivo in quanto notificato oltre il termine di 30 giorni dal primo provvedimento di diniego.
7.1. L’eccezione è infondata.
7.1.1. Si osserva, infatti, che l’istanza di accesso rigettata con il provvedimento del 1/8/2024 (doc. 1 Comune) era stata presentata da un soggetto formalmente diverso (la Gruppo Clipper s.r.l.) rispetto all’odierna ricorrente (la OM TE & NI RL). Di conseguenza, il provvedimento impugnato nel presente procedimento non può essere considerato quale atto meramente confermativo del precedente rigetto tale da determinare l’irricevibilità dell’odierno ricorso per sua tardività.
8. Ciò premesso, il ricorso si rivela, tuttavia, infondato.
8.1. Nel caso di specie, l’amministrazione resistente ha rigettato la richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente con la seguente motivazione: “Si riscontra la nota in oggetto stentando a credere che una ditta regolarmente iscritta abbia bisogno di copiare l’operato di una concorre(n)te per esercitare la propria attività. Si rammenta che il diritto di accesso deve essere sorretto da reali bisogni. In caso contrario si traduce in un inutile aggravio per la PA”.
Con tale motivazione, sia pur succinta, l’amministrazione ha contestato l’interesse della ricorrente all’accesso e la medesima contestazione è stata effettuata anche nel presente procedimento, sostenendo che non fosse sufficiente al fine di ottenere l’ostensione dei documenti richiesti l’interesse della ricorrente a conoscere la normativa relativa alle autorizzazioni rilasciate al controinteressato al fine di posizionare un esercizio commerciale simile a quello oggetto dell’attività della controinteressata.
8.2. Occorre rammentare che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a tutti i soggetti “interessati ”, per tali intendendosi “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ” (art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990).
L’interesse che deve sorreggere la richiesta di accesso agli atti, dunque oltre che personale, concreto e attuale, deve corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è chiesta l’ostensione.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “ Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990, l'interesse del soggetto che chiede di accedere ai documenti amministrativi deve essere personale e concreto, quindi serio, cioè non riconducibile a mera curiosità, e collegato con una situazione giuridicamente rilevante la quale non deve coincidere necessariamente con una posizione di interesse legittimo o diritto soggettivo” (in termini, Cons. Stato, Sez. V, Sent., 17/05/2023, n. 4927). Inoltre, con particolare riferimento all’esercizio di attività commerciale la sentenza da ultimo citata ha ricordato che il titolare di una autorizzazione amministrativa vanta un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti a conoscere gli atti amministrativi concernenti l’esercizio, da parte dell'ente pubblico, del potere autorizzatorio relativo al medesimo settore di attività commerciale, con riferimento all’ambito territoriale all'interno del quale si radica la posizione giuridica del richiedente, a fronte di possibili lesioni (ancorché non attuali) della sua posizione, qualificata e differenziata, di controinteresse all’illegittimo allargamento della concorrenza (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 31.5.2021, n. 355).
8.3. Il caso sottoposto all’attenzione del Collegio, tuttavia, differisce dalle ipotesi prese in considerazione da tale giurisprudenza dal momento che la ricorrente non è attualmente titolare di alcuna autorizzazione amministrativa per lo svolgimento, nel medesimo bacino di utenza, di attività commerciale inerente al medesimo settore di quella del controinteressato. Essa, pertanto, non può allo stato vantare quella “posizione, qualificata e differenziata, di controinteresse all’’illegittimo allargamento della concorrenza” richiesta dalla giurisprudenza ai fini della legittimazione al diritto di accesso agli atti.
8.3.1. La ricorrente ha, infatti, esposto, peraltro in modo piuttosto generico, di svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande sottoforma di “servizio di catering” e di avere soltanto intenzione di svolgere la medesima attività del controinteressato (somministrazione in forma “itinerante tramite apecar”) nel territorio del Comune di Calasetta, nonché di avere a tal fine asseritamente stipulato un contratto di comodato d’uso di un immobile sito nelle vicinanze del luogo ove il controinteressato svolge la propria attività.
8.3.2. Tali circostanze e il correlato interesse della ricorrente all’ostensione dei documenti richiesti al fine di orientare le proprie scelte economico-commerciali, tuttavia, non sono sufficienti al fine di individuare un interesse differenziato e protetto dall’ordinamento, serio e non meramente emulativo, quale necessario presupposto per l’esercizio del diritto di accesso.
8.3.3. La giurisprudenza ha, infatti, ribadito che per l'accesso difensivo devono sussistere un interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie, un collegamento certo tra atti richiesti e difese anche da apprestare (Consiglio di Stato, Sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2773; Sez. IV, 22 novembre 2022, n. 10277), in quanto l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4/2021).
8.3.4. Se, dunque, corrisponde al vero che il richiedente l’accesso agli atti non debba necessariamente provare la lesione di una posizione giuridica, essendo sufficiente anche la potenziale utilità che possa trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l’esibizione, il diritto d’accesso deve essere comunque esercitato in connessione con un interesse giuridicamente rilevante, che nella specie non si ritiene sussistente, non essendo a tal fine sufficiente il mero interesse all’orientamento delle proprie scelte economico-commerciali in relazione all’intenzione di ampliare la propria attività commerciale (sempre che tale interesse possa dirsi effettivamente collegato rispetto alla conoscenza dei documenti di cui si è chiesta l’ostensione, come richiesto da Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2012, n. 7).
8.4. Alla luce di quanto osservato, non appare pertanto pertinente il richiamo effettuato dalla ricorrente alla finalità difensiva dell’istanza di accesso agli atti.
In ogni caso, il fatto che la ricorrente non svolga attualmente, nel medesimo bacino di utenza, alcuna attività in concorrenza con quella della controinteressata esclude che la prima possa vantare un interesse attuale e concreto all’accesso agli atti di autorizzazione (nonché agli ulteriori atti richiesti) rilasciati al terzo controinteressato.
8.5. Infine, si osserva che la finalità, asseritamente perseguita dall’istante, di conoscenza della normativa di riferimento richiamata dalle autorizzazioni del controinteressato, non richiede per il suo soddisfacimento l’ostensione di autorizzazioni e altri documenti rilasciati a un terzo, essendo la stessa normativa agevolmente reperibile aliunde, attraverso gli ordinari mezzi di pubblicità giuridica.
9. In tale contesto, deve quindi ritenersi immune dalle censure proposte il diniego ostensivo frapposto dall’amministrazione, che ha negato la sussistenza di un idoneo interesse dell’istante quale presupposto del diritto di accesso, con conseguente infondatezza del ricorso.
10. La particolarità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO