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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/07/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. 453 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. CASTAGNOLI ISABELLA e dall'avv. GAGLIANI NICOLETTA con ricorso depositato in data 25/02/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata il [...] e Persona_1 Per_2 nato il [...]
[...]
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: 1) I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione anagrafica presso la madre in Cesenatico (FC) Via 25 Luglio n.38/a e con suddivisione dei tempi di visita secondo il seguente schema concordato:
- durante la prima settimana, il padre terrà e il martedì dall'uscita Per_1 Per_2 di scuola fino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà nuovamente;
Messo il Pubblico Ministero nelle condizioni di intervenire1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto.
1 Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole.
- il fine settimana successivo, il padre terrà i figli dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì orario d'entrata, andandoli a prendere ed accompagnandoli la mattina del lunedì;
- la settimana successiva, al weekend di sua spettanza, il padre terrà i minori dal mercoledì, sempre uscita da scuola, fino al giovedì alle ore 20:00, quando li accompagnerà a casa della madre dopo cena;
- durante le vacanze scolastiche, il padre terrà e 7 giorni per le Per_1 Per_2 festività Natalizie, 3 giorni per quelle Pasquali, alternandosi tra i genitori, di anno in anno, il Natale, il Capodanno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo i genitori continueranno a seguire il calendario sopra descritto e ciascuno terrà i figli per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra loro entro il mese di maggio di ciascun anno. 2) A titolo di mantenimento ordinario dei figli e il SI. Per_1 Per_2 [...]
verserà alla SI.ra , entro il giorno 05 di ogni mese, un Parte_1 CP_1 assegno di complessivi €.550,00 (€.275,00 per ciascun figlio) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 3) I Sigg.ri e si impegnano a rimborsare l'uno nei CP_1 Parte_1 confronti dell'altro il 50%, delle spese straordinarie sostenute per i figli, da versare entro 15 giorni dalla presentazione delle ricevute di spesa. Sono da considerarsi spese straordinarie quelle così individuate dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare SIlato tra il Tribunale di Forlì-Cesena e il ConSIlio dell'Ordine Avvocati di Forlì-Cesena e precisamente: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro €.75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche oltre €.75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali.
2 Spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici di istruzione di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno); g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Provincie di Forlì-Cesena. Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in Regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella Regione di residenza;
e. baby sitter (se necessaria per la cura del minore); f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private. Spese ludico/sportive/ ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €.100 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i. I genitori convengono che in riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta, l'altro genitore dovrà manifestare tempestivamente per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 4) I Sigg.ri e concordano che l'AUF verrà richiesto CP_1 Parte_1
e trattenuto per intero dalla madre, il SI. si impegna a Parte_1 consegnare tutta la documentazione necessaria ali fini dell'ottenimento dell'assegno e di quella necessaria alla compilazione del modello ISEE.
3 5) I SIg.ri e dichiarano di aver risolto ogni e CP_1 Parte_1 qualsiasi questione patrimoniale e/o economica fra loro esistente e, pertanto, danno reciprocamente atto di nulla aver più a che pretendere, l'una dall'altro, riguardo la pregressa convivenza e unione more uxorio nonché per qualsiasi altro titolo e/o ragione di obbligo che possa esserne derivato anche successivamente.
6) Le parti si impegnano a fornirsi reciproca collaborazione riguardo l'educazione, l'istruzione e le necessità dei figli e fornendo altresì reciproca e Per_1 Per_2 tempestiva informativa in merito a comunicazioni di tipo medico, scolastico e ricreativo riguardanti i minori e contestualmente a rispettare tempi e modalità del diritto di visita e di versamento degli emolumenti indicati a punti 1), 2) e 3) in favore degli stessi.
7) Le parti prestano sin d'ora il consenso, garantendo reciproca collaborazione, l'uno con l'altro, per il rilascio di documenti relativi ai minori per i quali siano necessarie firme, consensi ed autorizzazioni;
in particolare le parti si prestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio sia di ciascun genitore sia dei minori.
8) Le spese tutte della presente procedura sono interamente compensate fra le parti. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 25/02/2025 e riportato in parte motiva. Spese come da accordo Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 13/07/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – p.m. avvisato in data 3.3.2025
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. CASTAGNOLI ISABELLA e dall'avv. GAGLIANI NICOLETTA con ricorso depositato in data 25/02/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata il [...] e Persona_1 Per_2 nato il [...]
[...]
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: 1) I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione anagrafica presso la madre in Cesenatico (FC) Via 25 Luglio n.38/a e con suddivisione dei tempi di visita secondo il seguente schema concordato:
- durante la prima settimana, il padre terrà e il martedì dall'uscita Per_1 Per_2 di scuola fino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà nuovamente;
Messo il Pubblico Ministero nelle condizioni di intervenire1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto.
1 Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole.
- il fine settimana successivo, il padre terrà i figli dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì orario d'entrata, andandoli a prendere ed accompagnandoli la mattina del lunedì;
- la settimana successiva, al weekend di sua spettanza, il padre terrà i minori dal mercoledì, sempre uscita da scuola, fino al giovedì alle ore 20:00, quando li accompagnerà a casa della madre dopo cena;
- durante le vacanze scolastiche, il padre terrà e 7 giorni per le Per_1 Per_2 festività Natalizie, 3 giorni per quelle Pasquali, alternandosi tra i genitori, di anno in anno, il Natale, il Capodanno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo i genitori continueranno a seguire il calendario sopra descritto e ciascuno terrà i figli per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra loro entro il mese di maggio di ciascun anno. 2) A titolo di mantenimento ordinario dei figli e il SI. Per_1 Per_2 [...]
verserà alla SI.ra , entro il giorno 05 di ogni mese, un Parte_1 CP_1 assegno di complessivi €.550,00 (€.275,00 per ciascun figlio) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 3) I Sigg.ri e si impegnano a rimborsare l'uno nei CP_1 Parte_1 confronti dell'altro il 50%, delle spese straordinarie sostenute per i figli, da versare entro 15 giorni dalla presentazione delle ricevute di spesa. Sono da considerarsi spese straordinarie quelle così individuate dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare SIlato tra il Tribunale di Forlì-Cesena e il ConSIlio dell'Ordine Avvocati di Forlì-Cesena e precisamente: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro €.75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche oltre €.75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali.
2 Spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici di istruzione di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno); g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Provincie di Forlì-Cesena. Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in Regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella Regione di residenza;
e. baby sitter (se necessaria per la cura del minore); f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private. Spese ludico/sportive/ ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €.100 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i. I genitori convengono che in riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta, l'altro genitore dovrà manifestare tempestivamente per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 4) I Sigg.ri e concordano che l'AUF verrà richiesto CP_1 Parte_1
e trattenuto per intero dalla madre, il SI. si impegna a Parte_1 consegnare tutta la documentazione necessaria ali fini dell'ottenimento dell'assegno e di quella necessaria alla compilazione del modello ISEE.
3 5) I SIg.ri e dichiarano di aver risolto ogni e CP_1 Parte_1 qualsiasi questione patrimoniale e/o economica fra loro esistente e, pertanto, danno reciprocamente atto di nulla aver più a che pretendere, l'una dall'altro, riguardo la pregressa convivenza e unione more uxorio nonché per qualsiasi altro titolo e/o ragione di obbligo che possa esserne derivato anche successivamente.
6) Le parti si impegnano a fornirsi reciproca collaborazione riguardo l'educazione, l'istruzione e le necessità dei figli e fornendo altresì reciproca e Per_1 Per_2 tempestiva informativa in merito a comunicazioni di tipo medico, scolastico e ricreativo riguardanti i minori e contestualmente a rispettare tempi e modalità del diritto di visita e di versamento degli emolumenti indicati a punti 1), 2) e 3) in favore degli stessi.
7) Le parti prestano sin d'ora il consenso, garantendo reciproca collaborazione, l'uno con l'altro, per il rilascio di documenti relativi ai minori per i quali siano necessarie firme, consensi ed autorizzazioni;
in particolare le parti si prestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio sia di ciascun genitore sia dei minori.
8) Le spese tutte della presente procedura sono interamente compensate fra le parti. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 25/02/2025 e riportato in parte motiva. Spese come da accordo Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 13/07/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – p.m. avvisato in data 3.3.2025