TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 12277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12277 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 56332/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace
Tommaso Del Litto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia civile iscritta al n.56332/2019 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi vertente
T R A
(P.IVA , con sede in Atri (TE) alla Parte_1 P.IVA_1
Fraz.ne Casoli di Atri - Zona Industriale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Giovanni Paolo Pannini n. 19 presso lo studio dell'avvocato Mario Di Luzio, rappresentata e difesa dall'avvocato Lanfranco Belfiore del Foro di Teramo, con studio in Pineto (TE) alla Via G. D'Annunzio n. 2 07, giusta procura in calce all'atto introduttivo. ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( , elettivamente domiciliati in Roma alla
[...] CodiceFiscale_2 via Francesco Siacci 38 presso lo studio degli a vvocati Francesco IC e
Orsola Milani che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._3 in Roma alla via Francesco Siacci 38 presso lo studio degli avvocati
Francesco IC e Orsola Milani che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.
pagina 1 di 17 TERZO CHIAMATO
Oggetto: Azione revocatoria ex art.2901 c.c.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come in atti nel verbale di udienza del 19.2.2024, riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, , Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e CP_1 [...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“accertare e dichiarare la inefficacia, nei confronti di , Parte_1 dell'atto di cessione di immobili (individuati in Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 1017, particella 674, subalterni 507, 508 e 509) stipulato in data 02/08/2018 per at to pubblico rep. n. 124523/14327,
Notaio , trascritto il 03/08/2018, poiché avvenuto in Persona_1 frode ai creditori, con ogni ulteriore statuizione in ordine alla simulata separazione personale dei coniugi;
dichiarare l'avvenuta estinzione, al momento della stipula dell'atto di cessione di immobili del 02/08/2018 per atto pubblico rep. n. 124523/14327, Notaio trascritto Persona_2 il 03/08/2018, del preesistente vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 21/03/2014 iscritto pe r atto pubblico Notaio , rep. n. Persona_3
42/34; dichiarare in ogni caso la nullità del vincolo di destinazione ex art.
2645-ter c.c. del 21/03/2014 iscritto per atto pubblico Notaio Per_3
, rep. n. 42/34, perché simulato ovvero privo di causa ex art.
[...]
1418/2, c.c. e/o di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322/2, c.c. ovvero ancora per illiceità dei motivi. Con vittoria di spese e compensi”.
L'attrice deduceva che, intrattenendo rapporti commerciali con la CP_4
aveva maturato, alla data del 15.3.2013, verso quest'ultima per
[...]
Con forniture di merci un credito pari ad euro 32.842,74 per Ri. scadute e di ConCon euro 80.635,01 di a scadere, che alla medesima data le quote della società venivano acquistate da ci in ragione Controparte_4 Parte_2 del 65% e dal di lui figlio, in ragione del 35%, che i nuovi Controparte_3 soci della le avevano richiesto una dilazione di Controparte_4 pagamento del debito sociale in attesa che venissero rilanciate le vendite,
pagina 2 di 17 che la dilazione veniva accordata senza però ottenere il pagamento del dovuto, che quindi aveva dovuto agire in monitorio nei confronti della società debitrice per euro 94.474,19 oltre interessi, ottenendo dal Tribunale di Teramo il decreto ingiuntivo n.1127/2016 emesso in data 11.8.2016, che successivamente, in data 13.10.2017, era intercorsa con la società debitrice una scrittura privata transattiva, con cui da un lato aveva rinunciato ad una parte del credito, dall'altro aveva concesso alla debitrice di dilazionare il pagamento della residua somma di euro 68.000,00 nell'arco di due anni, scrittura che veniva garantita da cambiali avallate da e CP_1 sottoscritta anche dai legali delle parti che raccoglievano le firme dei rispettivi assistiti, che tuttavia venivan o onorati soltanto i primi pagamenti, venendo protestati i titoli cambiari con scadenza 10/08/2018, 10/09/2018 e
10/10/2018 di € 7.900,00 ciascuno, sicchè residuava in suo favore un credito di € 47.500,00, oltre a € 513,20 per le spese di insoluti e protes ti, che nel mese di agosto 2018 l'avvocato Francesco IC aveva assicurato che le cambiali sarebbero state onorate e la transazione intercorsa sarebbe stata rispettata, che pertanto aveva concesso nuovamente fiducia alla società debitrice e alla famiglia IC ma in assenza di pagamenti anche parziali, si vedeva costretta a risolvere la transazione del 13/10/2017 per decadenza dal beneficio del termine, agendo in monitorio contro CP_1
socio e avallante delle cambiali, non essendo più possibile agire nei
[...] confronti della società che, nelle more, era stata Controparte_4 cancellata dal Registro delle Imprese da oltre un anno, circostanza questa scoperta solo successivamente, unitamente all'altra che la sottoscrizione della transazione da parte della era stata apposta dal Controparte_4 liquidatore e dagli avvocati Francesco IC e Orsola Controparte_7
Milani soltanto 21 giorni dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, che il Tribunale di Roma con decreto dichia rato provvisoriamente esecutivo n.3045/2019 del 06/02/2019 (R.G.5455/2019) ingiungeva all'avallante di pagare immediatamente la somma di €
47.500,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, che a seguito di ispezione dei Registri Immobiliari av eva contezza che, in data
02/08/2018, cioè qualche giorno prima che andasse insoluta una delle cambiali, in esecuzione degli accordi assunti nell'ambito della CP_1
pagina 3 di 17 separazione dal coniuge e all'esito nella Controparte_2 negoziazione assistita, aveva ceduto a titolo gratuito tutti i suoi beni immobili a quest'ultima – con atto per Notaio (Rep. Persona_2
124523 - Racc.14327) trascritto in data 03.08.2018, che pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 2929 bis c.c., aveva notificato il titolo esecutivo e il precetto nei confronti di e del terzo CP_1 proprietario, , ma quest'ultima aveva spiegato Controparte_2 opposizione, eccependo la insussistenza dei presupposti per procedere esecutivamente ex art. 2929 bis c.c. in quanto gli immobili erano già gravati da vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., costituito con atto pubblico in data 21.03.2014 e per tutta la durata della vita della beneficiaria dal marito nonché dal figlio c he pertanto era Controparte_3 palese l'iter fraudolento di il quale - anche in caso di CP_1 mancato pagamento delle cambiali poi avallate – a garanzia del debito della
(oramai cancellata dal Registro delle Imprese) non Controparte_4 avrebbe comunque corso il rischio di vedersi aggredito il proprio patrimonio immobiliare che aveva appunto preventivamente “blindato”, unitamente al figlio per i beni di sua proprietà, con l'apposizione del vincolo in CP_3 favore della moglie, che inoltre veniva accertat o da un lato che la
[...]
già prima dell'apposizione del predetto vincolo, disponeva di un CP_2 sufficiente patrimonio immobiliare, dall'altro che l'intervenuta separazione tra i coniugi era soltanto simulata, emergendo dal rapporto investigativo e dalle allegate riproduzioni fotografiche che i due coniugi continuavano a coabitare insieme e condividevano le quotidiane attività di vita, mentre era fittizia la residenza di presso l'appartamento sito in Roma alla CP_1 via Courmayeur 25/M SC. 1 IN. 21, di proprietà del figlio, il Controparte_3 quale anch'egli aveva costituito il vincolo di destinazione in favore della madre.
Ciò premesso in fatto, l'attrice in diritto deduceva l'inefficacia degli atti di separazione personale dei coniugi e dell'a tto con cui aveva CP_1 ceduto alla moglie la proprietà del proprio patrimonio immobiliare perche' simulati e comunque inefficace ex art.2901 c.c. perché teso a vanificare il suo diritto di credito sussistendone i presupposti, stante l'esistenza d i un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti di credito CP_1
pagina 4 di 17 sorto il 13/10/2017 con l'avallo alle cambiali rilasciate a garanzia dei pagamenti che avrebbe dovuto eseguire la di cui era Controparte_4 socio, poste a fondamento del decreto ingiuntivo n.3045/2019 del
06/02/2019 non opposto, che tra l'altro la transazione del 13/10/2017 era stata sottoscritta fraudolentemente ben 21 giorni dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, nella consapevolezza del IC che il debitore principale (la società all'epoca non era già Controparte_4 più esistente e, quindi, era l'unico che poteva onorare il CP_8 debito, che l'atto di cessione era pregiudizievole stante l'assenza di altri beni nella titolarità di ed era avvenuto a titolo gratuito, CP_1 atteso che la separazione era stata simulata al solo scopo di vanificare ogni garanzia patrimoniale e la , già beneficiaria del vincolo di CP_2 destinazione su due di quegli stessi immobili, era già comproprietaria di altri immobili commerciali e di un terreno oltre che proprietaria esclusiva dell'abitazione di ben 6,5 vani sita in Roma alla Via Michelini Tocci 25, ove aveva sempre convissuto con il marito, che tra l'altro – ove fosse stata ipotizzabile una cessione onerosa – la non poteva non sapere CP_2 che il coniuge era debitore dell' , dal momento che le uniche Parte_1 entrate della famiglia provenivano dall'attività del marito, sussistendo quindi la sua conoscenza del pregiudizio ar recato dal debitore alle ragioni del creditore, che infine il vincolo ex art. 2645 ter c.c. non le era opponibile in quanto a seguito della cessione alla il vincolo si era estinto CP_2 per confusione nello stesso soggetto della qualità di beneficiar ia e proprietaria, in ogni caso era nullo perché simulato ovvero privo di causa e/o di meritevolezza ai sensi dell'art.1322/2 c.c. ovvero ancora per illiceità dei motivi, in quanto preordinato soltanto ad elidere la garanzia patrimoniale del IC e avente un effetto puramente segregativo dei beni immobili sottraendoli alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Con comparsa di risposta depositata in data 05.01.2020 si costituivano i convenuti e , i quali rassegnavano le CP_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità insanabile dell'atto di citazione, notificato dalla per i Parte_1 motivi sopra esposti;
in subordine, ancora in via preliminare,
l'improcedibilità delle domande formulate dalla ai Pt_1 Parte_1
pagina 5 di 17 sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, per i motivi sopra esposti;
nel merito, rigettare in ogni caso le domande tutte formulate dalla
siccome infondate in fatto ed in diritto, per i mot ivi Parte_1 sopra esposti. Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
I convenuti eccepivano in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per mancanza della chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie, non essendo stato convenuto in giudizio anche che, al pari del Controparte_3 padre, aveva costituito il vincolo ex aert.2645 ter c.c. in favore della madre, sempre in via preliminare l'assenza della condizione di procedibilità del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di media zione ex art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010 trattandosi di controversia relativa ai diritti reali, nel merito deducevano che non era veritiera l'affermazione secondo cui l'esposizione debitoria sarebbe aumentata a seguito dell'acquisizione delle quote societarie da parte della famiglia IC e che l'atto di destinazione sarebbe stato preordinato ad eludere le pretese creditorie dell'attrice, che infatti al momento della stipulazione dell'atto di destinazione l'esposizione della società era pari, ad aprile 2014, ad euro
1.817,35, come si evinceva dalla comunicazione della Parte_1 del 18.05.2016, né poteva ritenersi la consapevolezza in capo al CP_1 di arrecare un asserito pregiudizio alle ragioni del creditore, in quanto
[...] all'epoca della stipulazione dell'atto di destinazione era solamente socio di minoranza della e non era debitore verso l'attrice, che la Controparte_4 pretesa estinzione del vincolo di destinazione per confusione era infondata dal momento che riguardava l'estinzione dei diritti reali minori oppure i rapporti obbligatori e non già l'art.2645 ter c.c., che era meritevole il fine del vincolo che era quello di consentire alla di avere CP_2 un'esistenza dignitosa ed autonoma, giustificato dal dovere di rec iproca assistenza materiale, morale e spirituale che intercorre tra coniugi, che la non svolgeva alcuna attività lavorativa, non era beneficiaria di CP_2 alcun trattamento pensionistico, e non disponeva di altre fonti di reddito, risultando soltanto proprietaria esclusiva della casa di abitazione, mentre gli altri immobili erano in comproprietà, tanto che per trarre una fonte di reddito aveva stipulato un contratto di locazione relativo agli immobili oggetto dell'atto di destinazione, contratto il cu i canone era stato ridotto pagina 6 di 17 un anno dopo, che il successivo atto di cessione in favore della dei CP_2 beni, già gravati dal vincolo ex art.2645 ter c.c. non era una liberalità, trattandosi di una convenzione ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo
1987, n. 74, a seguito della negoziazione assistita con cui, in sede di separazione tra coniugi, aveva trasferito anche la proprietà CP_1 dei beni per adempiere all'obbligo di mantenimento in favore della moglie priva di entrate, che non vi era motivo - a fronte di un patrimonio già indisponibile da oltre cinque anni - simulare una separazione e un trasferimento immobiliare, con relativi costi, allo scopo di ottenere un risultato già consolidato da anni, che tra l'altro la convenzione in esecuzione della quale era stata effettuata la predetta cessione, era stata sottoscritta in data 20.03.2018, mentre l'inadempimento ascritto a CP_1 riguarda titoli cambiari in scadenza dal 10.08.2018 e quindi al
[...] momento della stipulazione della convenzione la non Controparte_4 risultava, pertanto, in alcun modo inadempiente, che infine era inconferente il rapporto investigativo e le riproduzioni fotografiche prodotte ex adverso che non dimostravano che si trattasse dei convenuti.
All'udienza del 8.1.2020 il Giudice assegnatario del procedimento Dott.ssa
Antonella Izzo - rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti di
- ne ordinava l'integrazione per l'udienza del 20 maggio Controparte_3
2020, poi differita per l'emergenza pandemica al 2.12.202 0, poi autorizzando – su istanza di rimessione in termini dell'attrice -
l'integrazione del contradditorio per l'udienza del 2.12.2020.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.11.2020 si costituiva il quale rassegnava le seguenti co nclusioni: “rigettare in Controparte_3 ogni caso le domande tutte formulate dalla siccome Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti. Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Il litisconsorte necessario eccepiva in vi a preliminare la tardività dell'integrazione del contraddittorio in quanto l'attrice aveva atteso dal
5.2.2020 sino al momento dell'istanza di rimessione in termini del
28.5.2020 senza compiere alcuna attività, mentre avrebbe potuto effettuare un nuovo tentativo di notifica per rispettare il provvedimento emesso all'udienza del 8 gennaio 2020, prima della pubblicazione del decreto legge pagina 7 di 17 che aveva sospeso i termini processuali a causa dell'emergenza pandemica, nel merito riproduceva le medesime difese già sv olte dai convenuti.
Con ordinanza del 2.12.2020 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza di rimessione in termini, assegnando alle parti i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 11.03.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 11.03.2021 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, ritenuta l'irrilevanza dei mezzi di prova richiesti dalle parti ai fini della decisione, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 marzo 2022.
All'udienza cartolare del 2 marzo 2022 il Gop Dott.ssa Ferrari, in sostituzione del Giudice togato, r inviava la causa in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 ottobre 2022, in quanto la controversia non rientrava tra le controversie che potevano essere definite dai giudici onorari, poi differita per la medesima motivazione dapprima a l 5 aprile
2023 e poi al 20 settembre 2023.
Con decreto del 3.5.2023 del Presidente di Sezione Dottoressa Raffaella
Tronci il presente procedimento, previa variazione tabellare, veniva assegnato, in sostituzione del precedente GOP, al sottoscritto, il qual e con decreto del 9.5.2023 fissava per la precisazione delle conclusioni innanzi a sé l'udienza del 25.9.2023.
All'udienza del 25.9.3023 il codifensore dei convenuti chiedeva un breve rinvio a seguito del decesso dell'avvocato Francesco IC per va lutare l'opportunità di formulare una proposta transattiva alla controparte e la causa, stante la mancata opposizione dell'attrice, veniva rinviata per bonario componimento della lite all'udienza del 18 dicembre 2023, poi rinviata d'ufficio del 15 gennaio 2024.
All'udienza del 15 gennaio 2024 la causa, in assenza di alcuna proposta transattiva formulata all'attrice, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 febbraio 2024, udienza in cui veniva poi, sulle conclusioni delle parti, introitata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
pagina 8 di 17 Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per difetto di contraddittorio, atteso che l'eccepito vizio è stato sanato con l'integrazione del contraddittorio ordinato dal Giudice, e che tra l'altro il medesimo giudicante con decreto del 30.5.2020 ha – nel rimettere in termini l'attrice - autorizzato la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confron ti di per cui Controparte_3 anche l'eccezione di tardività della notifica sollevata dal litisconsorte è destituita di ogni fondamento.
Quanto all'eccezione sollevata dai convenuti di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura d i mediazione obbligatoria ex
D.Lgs 28/2010 e successive modifiche, essa è infondata, atteso che la giurisprudenza di legittimità , e anche quella di merito, (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. 2 Ordinanza n. 25855 del 23/09/2021; Sentenza
Tribunale di Venezia n.1725/2025) escludono che l'azione revocatoria – proprio perché non incide sulla validità dell'atto tra le parti originarie , ma opera esclusivamente sul piano dell'opponibilità nei confronti del creditore, che ne risulta leso – sia soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, non incidendo sui diritti reali oggetto dell'atto dispositivo e limitando esclusivamente gli effetti nei confronti del creditore procedente.
Quanto all'azione revocatoria promossa dall'attrice , va in primo luogo rilevata che la giurisprudenza non ha ma dubitato dell'ammissibilità dell'azione ex art.2901 c.c. avverso gli atti traslativi riversati negli accordi di separazione o di divorzio congiunto, allorchè tali atti siano pregiudizievole delle ragioni del creditore dell'alienante (Cfr. Cassazione
Sez.I 23/03/2004 n.5741; Cass. Sezione III 26.07.2005 n.15603;
Cassazione Sez.I 10.4.2013 n.8678; Cassazione Sez.III 5.7.2018 n.17612).
Ciò posto, sussistono nel caso di specie i presupposti dell'azione revocatoria.
Quanto all'esistenza del credito si rileva alla data del 11.10.2017 CP_1 aveva già assunto l'obbligo di pagare le cambiali emesse dalla società
[...] mediante avallo, che resta valido anche in caso di nullità -salvo i vizi di forma - dell'obbligazione cambiaria dell'emittente, atteso che alla data del pagina 9 di 17 11.10.2017 la società era già stata cancellata dal Registro delle Imprese , credito poi portato dal decreto ingiuntivo n.3045/2019 del 06/02/2019 .
Sicchè, a nulla vale osservare che al momento del l'atto dispositivo del
2.8.2018 non potesse ritenersi inadempiente, dal momento CP_1 che l'inadempimento si è conclamato solo con il mancato pagamento del primo dei titoli cambiari in scadenza al 10.8.2018, atteso che – come detto
– da un lato l'obbligazione assunta dal IC risale al 11.10.2017, cioè al momento in cui ha avallato i titoli cambiari, dall'altro è altresì pacifico come la giurisprudenza in tema di revocatoria accolga una nozione lata di credito che comprende anche la mera aspettat iva, la ragione di credito ovvero un credito eventuale, condizionale o futuro.
Sussiste altresì la consapevolezza in capo a che il CP_1 trasferimento di tutti i suoi beni alla moglie in data 2.8.2018 fosse pregiudizievole per le ragioni creditor ie, e ciò sia perché il IC era – a ben vedere - l'unico debitore verso l'attrice, stante la cancellazione della società dal Registro delle Imprese già in data 22.9.2017, ed CP_4 essendo già socio della era consapevole che la società Controparte_4 era stata già cancellata, sia perché spogliandosi della totalità dei suoi beni , tra l'altro in epoca successiva all'obbligazione assunta e prossima al primo effetto cambiario poi insoluto, il IC si è reso nullatenente per conculcare le ragioni creditorie dell'attrice . Pt_1
Anche prescindendo dalla natura effettiva o simulata della separazione personale tra e e dal rapporto CP_1 Controparte_2 investigativo prodotto dall'attrice a sostegno della natura soltanto simulata della separazione, la ritenuta ammissibilità dell'esercizio dell'azione revocatoria avverso l'atto dispositivo compiuto da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazion e consensuale non trova ostacolo né nell'omologa dell'accordo , né nel fatto che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole (cfr. Cassazione Civ. sez. III, 15/04/2019, n.10443) , ed implica – ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria - la verifica delle sussistenza dell'obbligo di mantenimento e modalità di assolvimento dell'obbligo, anche alla luce dei pagina 10 di 17 rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidi ana convivenza matrimoniale.
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. III Sezione
Civile sentenza n. 26127/2024) ha affermato che “già da tempo, le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili attuate negli accordi di sistemazione dei rapporti tra i coniugi in occasione della separazione, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio, e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa l'assenza di un prezzo corri sposto); tali attribuzioni – secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità – svelano una loro tipicità, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, ai fini della pi ù particolare e differenziata disciplina di cui all'art.2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione
“solutorio – compensativo” più ampia e complessiva di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati solo riflessi patrimoniali, maturati n el corso della quotidiana convivenza matrimoniale (cosi Cass. Sez. I
23.03.2024 n.5741; Cass. Sez. II 25.10.2019 n.27409; Cass. Sez. IIII
30.12.2023 n.36562).
L'onerosità dell'attribuzione patrimoniale – continua la Cassazione – non può dunque farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare e ristorare il contributo apportato dal coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione.
Ne consegue che la qualificazione dell'atto dispositivo come atto oneroso o gratuito – accertamento che se congruamente motivato e immune da vizi logico-giuridici sfugge al sindacato di legittimità – dipende allora dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustificasse lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.
Orbene, sotto tale profilo va da un lato ribadito che con il trasferimento del
2 agosto 2018 il IC si sia reso – addirittura – nullatenente per pagina 11 di 17 adempiere al mantenimento della moglie nell'ambito della separazione coniugale, dall'altro che la non solo era già titolare di un suo CP_2 patrimonio ma, per di più, era stata costituita dal marito e dal figlio beneficiaria, a far data dal 21.3 .2014, di un vincolo di Controparte_3 destinazione sui beni di proprietà del marito e anche su quelli del figlio, proprio - per quanto si legge nell'atto del 2014 - per le sue esigenze di mantenimento.
Sicchè alla luce dei rapporti patrimoniali già maturati, l'atto disp ositivo del
2018 è da ritenersi ultroneo rispetto alle già soddisfatte esigenze di mantenimento della , e di contro solo pregiudizievole sia per lo CP_2 stesso il IC resosi addirittura nullatenente, sia per le ragioni di credito dell' , e conseguentemente va ritenuto come atto a titolo di gratuito in Pt_1 favore della . CP_2
Non sussisteva in concreto alcun causa, neppure solutoria -compensativa, per procedere all'attribuzione patrimoniale in favore della , né CP_2
l'esigenza di provvedere al suo mantenimento, tenuto conto del quadro già maturato tra i coniugi dei loro rapporti patrimoniali.
Del resto, in ordine alla gratuità dell'atto dispositivo milita anche la volontà delle parti emergente dall'atto (non previsione della corresponsione di alcuna somma) e la stessa nota di trascrizione in cui l'atto di trasferimento
è menzionato come atto a titolo gratuito.
Ne consegue che, in tema di azione revocatoria di atto a titolo gratuito, si applica il principio secondo cui è irrilevante lo stato soggettivo del terzo, rilevando esclusivamente l'eventus damni (cioè che l'atto dispositivo che comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, oppure che determini una variazione soltanto qualitativa del suo patrimonio o che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito) e la scientia damni (che si risolve invece nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto), non occorrendo anche la partecipatio fraudis del terzo (cfr. ex multis Corte di Cassazione
Civile sentenza n. 34256 del 7 dicembre 2023; Tribunale di Torino sentenza 25.06.2020 n.1993).
pagina 12 di 17 Ciò posto in ordine alla fondatezza dell'azione revocatoria, va esaminat o la sorte del vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.c., costituito in data
21.3.2014, da e sui beni immobili di loro proprietà CP_1 Controparte_3 in favore, rispettivamente, della moglie e della madre, anche alla luce dell'atto dispositivo del 2018.
Sotto tale profilo, si osserva che l'azione proposta dall'attrice, con cui si richiede in primo luogo la declaratoria di estinzione del citato vincolo alla luce degli effetti dell'atto dispositivo del 2.8 .2018, da contenersi limitatamente ai soli beni immobili di cui la è divenuta CP_2 proprietaria, appare fondata e merita accoglimento.
L'accoglimento della domanda sul punto richiede che venga indagata la natura giuridica del diritto che sorge in capo al beneficiario con la costituzione del vincolo di destinazione.
E' stato significativamente osservato in dottrina che con il vincolo di destinazione si realizza una dissociazione tra il diritto di proprietà (che resta in capo al conferente per coloro che ammettono l'atto di destinazione puro senza trasferimento dei beni destinati ovvero deve necessariamente essere trasferita ad un terzo che l'acquista con il vincolo di destinazione, per coloro che invece ritengono ammissibile solo l'atto di destinazione traslativo della proprietà destinata ad uno sc opo meritevole di tutela in favore del beneficiario) e il valore economico del bene destinato che viene attribuito al beneficiario della destinazione.
La costituzione del vincolo quindi non crea un diritto reale diverso dalla proprietà, anche se il vincolo presenta i caratteri della realità insistendo sul bene, per la sua ambulatorietà e l'opponibilità ai terzi.
La destinazione comporta piuttosto la nascita di una obbligazione in capo al costituente, il quale è obbligato a tenere un comportamento idoneo a realizzare lo scopo dichiarato, come è confermato dal riconoscimento dell'azione per l'attuazione della destinazione a qualunque interessato.
Quanto alla posizione del beneficiario della destinazione, nonostante l'opponibilità ai terzi assicurata dalla tr ascrizione, non può essere inquadrata tra i diritti reali, atteso che la principale distinzione tra diritti reali e diritti di credito è fondata sulla possibilità per il titolare del diritto reale di esercitare facoltà e poteri direttamente sul bene, senza la necessita pagina 13 di 17 di cooperazione da parte di terzi, non dipendendo – in altri termini – il dominio del titolare del diritto reale da obblighi di fare altrui.
Laddove il beneficiario della destinazione ott iene il risultato economico previsto dal costituente, soltanto attraverso l'attività di amministrazione del soggetto attuatore/conferente, e pertanto il beneficiario diviene titolare di un diritto di credito che vanta nei confronti del conferente/gestore affinchè venga realizzata e rispettata la destinazione del bene in suo favore.
La tesi della natura obbligatoria del vincolo di destinazione è quella prevalente e anche la Cassazione ha escluso la tesi del diritto reale (cfr.
Cassazione 15 novembre 2019 n.29727).
Orbene tirando le fila di quanto innanzi consid erato, appare evidente che laddove nell'originario beneficiario del vincolo di destinazione si riunisca la qualità di proprietario, detto vincolo non può che estinguersi per confusione: essendo il beneficiario divenuto proprietario del bene non esiste più l'altro soggetto (conferente o gestore) chiamato a cooperare per garantire il soddisfacimento dello scopo destinato, e non è certamente pensabile che il diritto di credito del beneficiario venga esercitato verso sè stesso, non potendosi ritenere che un medesimo soggetto sia al contempo creditore e debitore di sè stesso.
Calando siffatta ricostruzione nel caso di specie, per effetto del trasferimento dell'agosto del 2018 eseguito da in favore della CP_1 moglie limitatamente ai beni già di sua proprietà il precedente vincolo di destinazione si è estinto, essendo la divenuta proprietaria, e CP_2 dunque titolare del diritto reale di godimento e di disposizione in maniera piena ed esclusiva sui beni trasferitigli (limitatamente a quelli già di proprietà di . CP_1
Siffatta conclusione non stride con la revoca dell'atto di trasferimento del
2018, atteso che è pacifico che l'atto revocato resta valido ed efficace tra le parti, tanto che il bene oggetto dell'atto revocato non rientra ne l patrimonio del debitore, ma consente al creditore vittorioso in revocatoria di soddisfarsi sui beni trasferiti, nel caso di specie per quanto innanzi detto liberati dal vincolo di destinazione oramai estintosi.
pagina 14 di 17 Sulla scorta di quanto sopra e in base al p rincipio della ragione più liquida, resta assorbito l'altra domanda dell'attrice volta alla declaratoria di simulazione o di nullità del vincolo per i vari motivi dedotti, atteso il citato effetto estintivo del vincolo di destinazione, sia pure limitatamen te ai beni già appartenenti a CP_1
Venendo infine all'eccezione di giudicato esterno sollevata dai convenuti e dal litisconsorte, e ritenutane l'ammissibilità in quanto l'esistenza del giudicato (sia esso interno od esterno) può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cassazione SS.UU.n.13916/2006) valgano le considerazioni che seguono.
L'invocata sentenza resa dal Tribunale di Roma del 11.5.2021 n.8388/2021 in sede di opposizione all'esecuzione, spiegata dalla vverso CP_9
l'esecuzione promossa dall'attrice ai sensi dell'art.2929 bis c.c. non può essere ritenuta idonea a precludere ogni altra esecuzione promossa dall'attrice ai danni della , né tantomeno a ritenere che la CP_2 presente sentenza sia inutilter data.
Va difatti osservato che l'art.2929 bis c.c. è norma speciale e di favore per il creditore leso da un vincolo di destinazione ovvero da un atto di trasferimento (entrambi a titolo gratuito) compiuto dal debitore in favore di un terzo, dopo l'insorgere del credito, consentendogli di agire direttamente in executivis verso il terzo, senza dover esperire precedentemente l'azione revocatoria o altra azione ammissibile a tutela del suo diritto di credito, purchè ricorrano determinati presupposti (in particolare la trascrizione del pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole).
Ciò posto, la sentenza invocata in primo luogo non ha deciso sull'azione revocatoria contro l'atto di disposizione del 2018 (che non era oggetto del giudizio come si evince dalla stessa sentenza) e quindi nessun effetto preclusivo può ad essa riconnettersi in ordine alla successiva esperibilità in un separato giudizio della predetta azione.
Ne' può ritenersi che la ritenuta insussistenza del diritto a procedere all'espropriazione forzata contro il terzo proprietario per assenza dei presupposti ai sensi dell'art.2929 bis c.c. , per quanto concerne il vincolo di destinazione del 2014, produca effetti al di fuori del giudizio svoltosi .
pagina 15 di 17 La predetta sentenza produce effetti per la sola procedura esecutiva oggetto di quel giudizio di opposizione (appunto sulla scorta dell'art.2929 bis c.c.) ma non implica il riconoscimento dell'inesistenza in assoluto del diritto di agire esecutivamente, e non preclude , né può paralizzare una nuova azione esecutiva contro il terzo, fondata sì sullo stesso credito ma alla luce della intervenuta revoca dell'atto del 2018 e dell'accertata estinzione del vincolo di destinazione (cfr. Tribunale di Taranto Sezione II
Sentenza 12 giugno 2014, n. 1922) .
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Quanto alle spese di lite tra l'attrice e il litisconsorte, l'assorbimento di ogni altra domanda, anche di nullità, in ordine all'atto di costituzione del vincolo, giustifica la compensazione integrale delle spese tra l'attrice e
Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma X Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.56332/2019 promossa da contro e Parte_1 CP_1 CP_2
, nonché così provvede:
[...] Controparte_3
- accoglie la domanda dell'attrice ex art.2901 c.c. e , per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di , dell'atto di cessione di Parte_1 immobili, individuati in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio
1017, particella 674, subalterni 507, 508 e 509) stipulato in data
02/08/2018 per atto pubblico Rep. n. 124523/14327 per Notaio Persona_1
, trascritto in data 03/08/2018;
[...]
- dichiara estinto il vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.c. costituito per atto pubblico Notaio del 21/03/2014 Rep. n. 42/34, Persona_3 trascritto in data 1.4.2014, limitatamente ai beni già di proprietà di CP_1 poi trasferiti a con l'atto di cessione del
[...] Controparte_2
02/08/2018 per atto pubblico rep. n. 124523/14327 per Notaio Persona_1
, trascritto il 03/08/2018.
[...]
pagina 16 di 17 - dichiara assorbita dalla presente decisione ogni altra domanda proposta dall'attrice;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle spese e degli onorari di lite che si liquidano – secondo i criteri medi di cui al DM 55/2014 – in complessivi € 8.195,87, di cui euro 579,87 per spese ed euro 7.616,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e Controparte_3
Cosi deciso in Roma, in data 5 settembre 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
Tommaso Del Litto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace
Tommaso Del Litto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia civile iscritta al n.56332/2019 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi vertente
T R A
(P.IVA , con sede in Atri (TE) alla Parte_1 P.IVA_1
Fraz.ne Casoli di Atri - Zona Industriale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Giovanni Paolo Pannini n. 19 presso lo studio dell'avvocato Mario Di Luzio, rappresentata e difesa dall'avvocato Lanfranco Belfiore del Foro di Teramo, con studio in Pineto (TE) alla Via G. D'Annunzio n. 2 07, giusta procura in calce all'atto introduttivo. ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( , elettivamente domiciliati in Roma alla
[...] CodiceFiscale_2 via Francesco Siacci 38 presso lo studio degli a vvocati Francesco IC e
Orsola Milani che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._3 in Roma alla via Francesco Siacci 38 presso lo studio degli avvocati
Francesco IC e Orsola Milani che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.
pagina 1 di 17 TERZO CHIAMATO
Oggetto: Azione revocatoria ex art.2901 c.c.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come in atti nel verbale di udienza del 19.2.2024, riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, , Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e CP_1 [...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“accertare e dichiarare la inefficacia, nei confronti di , Parte_1 dell'atto di cessione di immobili (individuati in Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 1017, particella 674, subalterni 507, 508 e 509) stipulato in data 02/08/2018 per at to pubblico rep. n. 124523/14327,
Notaio , trascritto il 03/08/2018, poiché avvenuto in Persona_1 frode ai creditori, con ogni ulteriore statuizione in ordine alla simulata separazione personale dei coniugi;
dichiarare l'avvenuta estinzione, al momento della stipula dell'atto di cessione di immobili del 02/08/2018 per atto pubblico rep. n. 124523/14327, Notaio trascritto Persona_2 il 03/08/2018, del preesistente vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 21/03/2014 iscritto pe r atto pubblico Notaio , rep. n. Persona_3
42/34; dichiarare in ogni caso la nullità del vincolo di destinazione ex art.
2645-ter c.c. del 21/03/2014 iscritto per atto pubblico Notaio Per_3
, rep. n. 42/34, perché simulato ovvero privo di causa ex art.
[...]
1418/2, c.c. e/o di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322/2, c.c. ovvero ancora per illiceità dei motivi. Con vittoria di spese e compensi”.
L'attrice deduceva che, intrattenendo rapporti commerciali con la CP_4
aveva maturato, alla data del 15.3.2013, verso quest'ultima per
[...]
Con forniture di merci un credito pari ad euro 32.842,74 per Ri. scadute e di ConCon euro 80.635,01 di a scadere, che alla medesima data le quote della società venivano acquistate da ci in ragione Controparte_4 Parte_2 del 65% e dal di lui figlio, in ragione del 35%, che i nuovi Controparte_3 soci della le avevano richiesto una dilazione di Controparte_4 pagamento del debito sociale in attesa che venissero rilanciate le vendite,
pagina 2 di 17 che la dilazione veniva accordata senza però ottenere il pagamento del dovuto, che quindi aveva dovuto agire in monitorio nei confronti della società debitrice per euro 94.474,19 oltre interessi, ottenendo dal Tribunale di Teramo il decreto ingiuntivo n.1127/2016 emesso in data 11.8.2016, che successivamente, in data 13.10.2017, era intercorsa con la società debitrice una scrittura privata transattiva, con cui da un lato aveva rinunciato ad una parte del credito, dall'altro aveva concesso alla debitrice di dilazionare il pagamento della residua somma di euro 68.000,00 nell'arco di due anni, scrittura che veniva garantita da cambiali avallate da e CP_1 sottoscritta anche dai legali delle parti che raccoglievano le firme dei rispettivi assistiti, che tuttavia venivan o onorati soltanto i primi pagamenti, venendo protestati i titoli cambiari con scadenza 10/08/2018, 10/09/2018 e
10/10/2018 di € 7.900,00 ciascuno, sicchè residuava in suo favore un credito di € 47.500,00, oltre a € 513,20 per le spese di insoluti e protes ti, che nel mese di agosto 2018 l'avvocato Francesco IC aveva assicurato che le cambiali sarebbero state onorate e la transazione intercorsa sarebbe stata rispettata, che pertanto aveva concesso nuovamente fiducia alla società debitrice e alla famiglia IC ma in assenza di pagamenti anche parziali, si vedeva costretta a risolvere la transazione del 13/10/2017 per decadenza dal beneficio del termine, agendo in monitorio contro CP_1
socio e avallante delle cambiali, non essendo più possibile agire nei
[...] confronti della società che, nelle more, era stata Controparte_4 cancellata dal Registro delle Imprese da oltre un anno, circostanza questa scoperta solo successivamente, unitamente all'altra che la sottoscrizione della transazione da parte della era stata apposta dal Controparte_4 liquidatore e dagli avvocati Francesco IC e Orsola Controparte_7
Milani soltanto 21 giorni dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, che il Tribunale di Roma con decreto dichia rato provvisoriamente esecutivo n.3045/2019 del 06/02/2019 (R.G.5455/2019) ingiungeva all'avallante di pagare immediatamente la somma di €
47.500,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, che a seguito di ispezione dei Registri Immobiliari av eva contezza che, in data
02/08/2018, cioè qualche giorno prima che andasse insoluta una delle cambiali, in esecuzione degli accordi assunti nell'ambito della CP_1
pagina 3 di 17 separazione dal coniuge e all'esito nella Controparte_2 negoziazione assistita, aveva ceduto a titolo gratuito tutti i suoi beni immobili a quest'ultima – con atto per Notaio (Rep. Persona_2
124523 - Racc.14327) trascritto in data 03.08.2018, che pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 2929 bis c.c., aveva notificato il titolo esecutivo e il precetto nei confronti di e del terzo CP_1 proprietario, , ma quest'ultima aveva spiegato Controparte_2 opposizione, eccependo la insussistenza dei presupposti per procedere esecutivamente ex art. 2929 bis c.c. in quanto gli immobili erano già gravati da vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., costituito con atto pubblico in data 21.03.2014 e per tutta la durata della vita della beneficiaria dal marito nonché dal figlio c he pertanto era Controparte_3 palese l'iter fraudolento di il quale - anche in caso di CP_1 mancato pagamento delle cambiali poi avallate – a garanzia del debito della
(oramai cancellata dal Registro delle Imprese) non Controparte_4 avrebbe comunque corso il rischio di vedersi aggredito il proprio patrimonio immobiliare che aveva appunto preventivamente “blindato”, unitamente al figlio per i beni di sua proprietà, con l'apposizione del vincolo in CP_3 favore della moglie, che inoltre veniva accertat o da un lato che la
[...]
già prima dell'apposizione del predetto vincolo, disponeva di un CP_2 sufficiente patrimonio immobiliare, dall'altro che l'intervenuta separazione tra i coniugi era soltanto simulata, emergendo dal rapporto investigativo e dalle allegate riproduzioni fotografiche che i due coniugi continuavano a coabitare insieme e condividevano le quotidiane attività di vita, mentre era fittizia la residenza di presso l'appartamento sito in Roma alla CP_1 via Courmayeur 25/M SC. 1 IN. 21, di proprietà del figlio, il Controparte_3 quale anch'egli aveva costituito il vincolo di destinazione in favore della madre.
Ciò premesso in fatto, l'attrice in diritto deduceva l'inefficacia degli atti di separazione personale dei coniugi e dell'a tto con cui aveva CP_1 ceduto alla moglie la proprietà del proprio patrimonio immobiliare perche' simulati e comunque inefficace ex art.2901 c.c. perché teso a vanificare il suo diritto di credito sussistendone i presupposti, stante l'esistenza d i un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti di credito CP_1
pagina 4 di 17 sorto il 13/10/2017 con l'avallo alle cambiali rilasciate a garanzia dei pagamenti che avrebbe dovuto eseguire la di cui era Controparte_4 socio, poste a fondamento del decreto ingiuntivo n.3045/2019 del
06/02/2019 non opposto, che tra l'altro la transazione del 13/10/2017 era stata sottoscritta fraudolentemente ben 21 giorni dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, nella consapevolezza del IC che il debitore principale (la società all'epoca non era già Controparte_4 più esistente e, quindi, era l'unico che poteva onorare il CP_8 debito, che l'atto di cessione era pregiudizievole stante l'assenza di altri beni nella titolarità di ed era avvenuto a titolo gratuito, CP_1 atteso che la separazione era stata simulata al solo scopo di vanificare ogni garanzia patrimoniale e la , già beneficiaria del vincolo di CP_2 destinazione su due di quegli stessi immobili, era già comproprietaria di altri immobili commerciali e di un terreno oltre che proprietaria esclusiva dell'abitazione di ben 6,5 vani sita in Roma alla Via Michelini Tocci 25, ove aveva sempre convissuto con il marito, che tra l'altro – ove fosse stata ipotizzabile una cessione onerosa – la non poteva non sapere CP_2 che il coniuge era debitore dell' , dal momento che le uniche Parte_1 entrate della famiglia provenivano dall'attività del marito, sussistendo quindi la sua conoscenza del pregiudizio ar recato dal debitore alle ragioni del creditore, che infine il vincolo ex art. 2645 ter c.c. non le era opponibile in quanto a seguito della cessione alla il vincolo si era estinto CP_2 per confusione nello stesso soggetto della qualità di beneficiar ia e proprietaria, in ogni caso era nullo perché simulato ovvero privo di causa e/o di meritevolezza ai sensi dell'art.1322/2 c.c. ovvero ancora per illiceità dei motivi, in quanto preordinato soltanto ad elidere la garanzia patrimoniale del IC e avente un effetto puramente segregativo dei beni immobili sottraendoli alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Con comparsa di risposta depositata in data 05.01.2020 si costituivano i convenuti e , i quali rassegnavano le CP_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità insanabile dell'atto di citazione, notificato dalla per i Parte_1 motivi sopra esposti;
in subordine, ancora in via preliminare,
l'improcedibilità delle domande formulate dalla ai Pt_1 Parte_1
pagina 5 di 17 sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, per i motivi sopra esposti;
nel merito, rigettare in ogni caso le domande tutte formulate dalla
siccome infondate in fatto ed in diritto, per i mot ivi Parte_1 sopra esposti. Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
I convenuti eccepivano in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per mancanza della chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie, non essendo stato convenuto in giudizio anche che, al pari del Controparte_3 padre, aveva costituito il vincolo ex aert.2645 ter c.c. in favore della madre, sempre in via preliminare l'assenza della condizione di procedibilità del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di media zione ex art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010 trattandosi di controversia relativa ai diritti reali, nel merito deducevano che non era veritiera l'affermazione secondo cui l'esposizione debitoria sarebbe aumentata a seguito dell'acquisizione delle quote societarie da parte della famiglia IC e che l'atto di destinazione sarebbe stato preordinato ad eludere le pretese creditorie dell'attrice, che infatti al momento della stipulazione dell'atto di destinazione l'esposizione della società era pari, ad aprile 2014, ad euro
1.817,35, come si evinceva dalla comunicazione della Parte_1 del 18.05.2016, né poteva ritenersi la consapevolezza in capo al CP_1 di arrecare un asserito pregiudizio alle ragioni del creditore, in quanto
[...] all'epoca della stipulazione dell'atto di destinazione era solamente socio di minoranza della e non era debitore verso l'attrice, che la Controparte_4 pretesa estinzione del vincolo di destinazione per confusione era infondata dal momento che riguardava l'estinzione dei diritti reali minori oppure i rapporti obbligatori e non già l'art.2645 ter c.c., che era meritevole il fine del vincolo che era quello di consentire alla di avere CP_2 un'esistenza dignitosa ed autonoma, giustificato dal dovere di rec iproca assistenza materiale, morale e spirituale che intercorre tra coniugi, che la non svolgeva alcuna attività lavorativa, non era beneficiaria di CP_2 alcun trattamento pensionistico, e non disponeva di altre fonti di reddito, risultando soltanto proprietaria esclusiva della casa di abitazione, mentre gli altri immobili erano in comproprietà, tanto che per trarre una fonte di reddito aveva stipulato un contratto di locazione relativo agli immobili oggetto dell'atto di destinazione, contratto il cu i canone era stato ridotto pagina 6 di 17 un anno dopo, che il successivo atto di cessione in favore della dei CP_2 beni, già gravati dal vincolo ex art.2645 ter c.c. non era una liberalità, trattandosi di una convenzione ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo
1987, n. 74, a seguito della negoziazione assistita con cui, in sede di separazione tra coniugi, aveva trasferito anche la proprietà CP_1 dei beni per adempiere all'obbligo di mantenimento in favore della moglie priva di entrate, che non vi era motivo - a fronte di un patrimonio già indisponibile da oltre cinque anni - simulare una separazione e un trasferimento immobiliare, con relativi costi, allo scopo di ottenere un risultato già consolidato da anni, che tra l'altro la convenzione in esecuzione della quale era stata effettuata la predetta cessione, era stata sottoscritta in data 20.03.2018, mentre l'inadempimento ascritto a CP_1 riguarda titoli cambiari in scadenza dal 10.08.2018 e quindi al
[...] momento della stipulazione della convenzione la non Controparte_4 risultava, pertanto, in alcun modo inadempiente, che infine era inconferente il rapporto investigativo e le riproduzioni fotografiche prodotte ex adverso che non dimostravano che si trattasse dei convenuti.
All'udienza del 8.1.2020 il Giudice assegnatario del procedimento Dott.ssa
Antonella Izzo - rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti di
- ne ordinava l'integrazione per l'udienza del 20 maggio Controparte_3
2020, poi differita per l'emergenza pandemica al 2.12.202 0, poi autorizzando – su istanza di rimessione in termini dell'attrice -
l'integrazione del contradditorio per l'udienza del 2.12.2020.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.11.2020 si costituiva il quale rassegnava le seguenti co nclusioni: “rigettare in Controparte_3 ogni caso le domande tutte formulate dalla siccome Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti. Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Il litisconsorte necessario eccepiva in vi a preliminare la tardività dell'integrazione del contraddittorio in quanto l'attrice aveva atteso dal
5.2.2020 sino al momento dell'istanza di rimessione in termini del
28.5.2020 senza compiere alcuna attività, mentre avrebbe potuto effettuare un nuovo tentativo di notifica per rispettare il provvedimento emesso all'udienza del 8 gennaio 2020, prima della pubblicazione del decreto legge pagina 7 di 17 che aveva sospeso i termini processuali a causa dell'emergenza pandemica, nel merito riproduceva le medesime difese già sv olte dai convenuti.
Con ordinanza del 2.12.2020 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza di rimessione in termini, assegnando alle parti i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 11.03.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 11.03.2021 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, ritenuta l'irrilevanza dei mezzi di prova richiesti dalle parti ai fini della decisione, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 marzo 2022.
All'udienza cartolare del 2 marzo 2022 il Gop Dott.ssa Ferrari, in sostituzione del Giudice togato, r inviava la causa in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 ottobre 2022, in quanto la controversia non rientrava tra le controversie che potevano essere definite dai giudici onorari, poi differita per la medesima motivazione dapprima a l 5 aprile
2023 e poi al 20 settembre 2023.
Con decreto del 3.5.2023 del Presidente di Sezione Dottoressa Raffaella
Tronci il presente procedimento, previa variazione tabellare, veniva assegnato, in sostituzione del precedente GOP, al sottoscritto, il qual e con decreto del 9.5.2023 fissava per la precisazione delle conclusioni innanzi a sé l'udienza del 25.9.2023.
All'udienza del 25.9.3023 il codifensore dei convenuti chiedeva un breve rinvio a seguito del decesso dell'avvocato Francesco IC per va lutare l'opportunità di formulare una proposta transattiva alla controparte e la causa, stante la mancata opposizione dell'attrice, veniva rinviata per bonario componimento della lite all'udienza del 18 dicembre 2023, poi rinviata d'ufficio del 15 gennaio 2024.
All'udienza del 15 gennaio 2024 la causa, in assenza di alcuna proposta transattiva formulata all'attrice, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 febbraio 2024, udienza in cui veniva poi, sulle conclusioni delle parti, introitata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
pagina 8 di 17 Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per difetto di contraddittorio, atteso che l'eccepito vizio è stato sanato con l'integrazione del contraddittorio ordinato dal Giudice, e che tra l'altro il medesimo giudicante con decreto del 30.5.2020 ha – nel rimettere in termini l'attrice - autorizzato la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confron ti di per cui Controparte_3 anche l'eccezione di tardività della notifica sollevata dal litisconsorte è destituita di ogni fondamento.
Quanto all'eccezione sollevata dai convenuti di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura d i mediazione obbligatoria ex
D.Lgs 28/2010 e successive modifiche, essa è infondata, atteso che la giurisprudenza di legittimità , e anche quella di merito, (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. 2 Ordinanza n. 25855 del 23/09/2021; Sentenza
Tribunale di Venezia n.1725/2025) escludono che l'azione revocatoria – proprio perché non incide sulla validità dell'atto tra le parti originarie , ma opera esclusivamente sul piano dell'opponibilità nei confronti del creditore, che ne risulta leso – sia soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, non incidendo sui diritti reali oggetto dell'atto dispositivo e limitando esclusivamente gli effetti nei confronti del creditore procedente.
Quanto all'azione revocatoria promossa dall'attrice , va in primo luogo rilevata che la giurisprudenza non ha ma dubitato dell'ammissibilità dell'azione ex art.2901 c.c. avverso gli atti traslativi riversati negli accordi di separazione o di divorzio congiunto, allorchè tali atti siano pregiudizievole delle ragioni del creditore dell'alienante (Cfr. Cassazione
Sez.I 23/03/2004 n.5741; Cass. Sezione III 26.07.2005 n.15603;
Cassazione Sez.I 10.4.2013 n.8678; Cassazione Sez.III 5.7.2018 n.17612).
Ciò posto, sussistono nel caso di specie i presupposti dell'azione revocatoria.
Quanto all'esistenza del credito si rileva alla data del 11.10.2017 CP_1 aveva già assunto l'obbligo di pagare le cambiali emesse dalla società
[...] mediante avallo, che resta valido anche in caso di nullità -salvo i vizi di forma - dell'obbligazione cambiaria dell'emittente, atteso che alla data del pagina 9 di 17 11.10.2017 la società era già stata cancellata dal Registro delle Imprese , credito poi portato dal decreto ingiuntivo n.3045/2019 del 06/02/2019 .
Sicchè, a nulla vale osservare che al momento del l'atto dispositivo del
2.8.2018 non potesse ritenersi inadempiente, dal momento CP_1 che l'inadempimento si è conclamato solo con il mancato pagamento del primo dei titoli cambiari in scadenza al 10.8.2018, atteso che – come detto
– da un lato l'obbligazione assunta dal IC risale al 11.10.2017, cioè al momento in cui ha avallato i titoli cambiari, dall'altro è altresì pacifico come la giurisprudenza in tema di revocatoria accolga una nozione lata di credito che comprende anche la mera aspettat iva, la ragione di credito ovvero un credito eventuale, condizionale o futuro.
Sussiste altresì la consapevolezza in capo a che il CP_1 trasferimento di tutti i suoi beni alla moglie in data 2.8.2018 fosse pregiudizievole per le ragioni creditor ie, e ciò sia perché il IC era – a ben vedere - l'unico debitore verso l'attrice, stante la cancellazione della società dal Registro delle Imprese già in data 22.9.2017, ed CP_4 essendo già socio della era consapevole che la società Controparte_4 era stata già cancellata, sia perché spogliandosi della totalità dei suoi beni , tra l'altro in epoca successiva all'obbligazione assunta e prossima al primo effetto cambiario poi insoluto, il IC si è reso nullatenente per conculcare le ragioni creditorie dell'attrice . Pt_1
Anche prescindendo dalla natura effettiva o simulata della separazione personale tra e e dal rapporto CP_1 Controparte_2 investigativo prodotto dall'attrice a sostegno della natura soltanto simulata della separazione, la ritenuta ammissibilità dell'esercizio dell'azione revocatoria avverso l'atto dispositivo compiuto da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazion e consensuale non trova ostacolo né nell'omologa dell'accordo , né nel fatto che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole (cfr. Cassazione Civ. sez. III, 15/04/2019, n.10443) , ed implica – ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria - la verifica delle sussistenza dell'obbligo di mantenimento e modalità di assolvimento dell'obbligo, anche alla luce dei pagina 10 di 17 rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidi ana convivenza matrimoniale.
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. III Sezione
Civile sentenza n. 26127/2024) ha affermato che “già da tempo, le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili attuate negli accordi di sistemazione dei rapporti tra i coniugi in occasione della separazione, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio, e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa l'assenza di un prezzo corri sposto); tali attribuzioni – secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità – svelano una loro tipicità, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, ai fini della pi ù particolare e differenziata disciplina di cui all'art.2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione
“solutorio – compensativo” più ampia e complessiva di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati solo riflessi patrimoniali, maturati n el corso della quotidiana convivenza matrimoniale (cosi Cass. Sez. I
23.03.2024 n.5741; Cass. Sez. II 25.10.2019 n.27409; Cass. Sez. IIII
30.12.2023 n.36562).
L'onerosità dell'attribuzione patrimoniale – continua la Cassazione – non può dunque farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare e ristorare il contributo apportato dal coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione.
Ne consegue che la qualificazione dell'atto dispositivo come atto oneroso o gratuito – accertamento che se congruamente motivato e immune da vizi logico-giuridici sfugge al sindacato di legittimità – dipende allora dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustificasse lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.
Orbene, sotto tale profilo va da un lato ribadito che con il trasferimento del
2 agosto 2018 il IC si sia reso – addirittura – nullatenente per pagina 11 di 17 adempiere al mantenimento della moglie nell'ambito della separazione coniugale, dall'altro che la non solo era già titolare di un suo CP_2 patrimonio ma, per di più, era stata costituita dal marito e dal figlio beneficiaria, a far data dal 21.3 .2014, di un vincolo di Controparte_3 destinazione sui beni di proprietà del marito e anche su quelli del figlio, proprio - per quanto si legge nell'atto del 2014 - per le sue esigenze di mantenimento.
Sicchè alla luce dei rapporti patrimoniali già maturati, l'atto disp ositivo del
2018 è da ritenersi ultroneo rispetto alle già soddisfatte esigenze di mantenimento della , e di contro solo pregiudizievole sia per lo CP_2 stesso il IC resosi addirittura nullatenente, sia per le ragioni di credito dell' , e conseguentemente va ritenuto come atto a titolo di gratuito in Pt_1 favore della . CP_2
Non sussisteva in concreto alcun causa, neppure solutoria -compensativa, per procedere all'attribuzione patrimoniale in favore della , né CP_2
l'esigenza di provvedere al suo mantenimento, tenuto conto del quadro già maturato tra i coniugi dei loro rapporti patrimoniali.
Del resto, in ordine alla gratuità dell'atto dispositivo milita anche la volontà delle parti emergente dall'atto (non previsione della corresponsione di alcuna somma) e la stessa nota di trascrizione in cui l'atto di trasferimento
è menzionato come atto a titolo gratuito.
Ne consegue che, in tema di azione revocatoria di atto a titolo gratuito, si applica il principio secondo cui è irrilevante lo stato soggettivo del terzo, rilevando esclusivamente l'eventus damni (cioè che l'atto dispositivo che comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, oppure che determini una variazione soltanto qualitativa del suo patrimonio o che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito) e la scientia damni (che si risolve invece nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto), non occorrendo anche la partecipatio fraudis del terzo (cfr. ex multis Corte di Cassazione
Civile sentenza n. 34256 del 7 dicembre 2023; Tribunale di Torino sentenza 25.06.2020 n.1993).
pagina 12 di 17 Ciò posto in ordine alla fondatezza dell'azione revocatoria, va esaminat o la sorte del vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.c., costituito in data
21.3.2014, da e sui beni immobili di loro proprietà CP_1 Controparte_3 in favore, rispettivamente, della moglie e della madre, anche alla luce dell'atto dispositivo del 2018.
Sotto tale profilo, si osserva che l'azione proposta dall'attrice, con cui si richiede in primo luogo la declaratoria di estinzione del citato vincolo alla luce degli effetti dell'atto dispositivo del 2.8 .2018, da contenersi limitatamente ai soli beni immobili di cui la è divenuta CP_2 proprietaria, appare fondata e merita accoglimento.
L'accoglimento della domanda sul punto richiede che venga indagata la natura giuridica del diritto che sorge in capo al beneficiario con la costituzione del vincolo di destinazione.
E' stato significativamente osservato in dottrina che con il vincolo di destinazione si realizza una dissociazione tra il diritto di proprietà (che resta in capo al conferente per coloro che ammettono l'atto di destinazione puro senza trasferimento dei beni destinati ovvero deve necessariamente essere trasferita ad un terzo che l'acquista con il vincolo di destinazione, per coloro che invece ritengono ammissibile solo l'atto di destinazione traslativo della proprietà destinata ad uno sc opo meritevole di tutela in favore del beneficiario) e il valore economico del bene destinato che viene attribuito al beneficiario della destinazione.
La costituzione del vincolo quindi non crea un diritto reale diverso dalla proprietà, anche se il vincolo presenta i caratteri della realità insistendo sul bene, per la sua ambulatorietà e l'opponibilità ai terzi.
La destinazione comporta piuttosto la nascita di una obbligazione in capo al costituente, il quale è obbligato a tenere un comportamento idoneo a realizzare lo scopo dichiarato, come è confermato dal riconoscimento dell'azione per l'attuazione della destinazione a qualunque interessato.
Quanto alla posizione del beneficiario della destinazione, nonostante l'opponibilità ai terzi assicurata dalla tr ascrizione, non può essere inquadrata tra i diritti reali, atteso che la principale distinzione tra diritti reali e diritti di credito è fondata sulla possibilità per il titolare del diritto reale di esercitare facoltà e poteri direttamente sul bene, senza la necessita pagina 13 di 17 di cooperazione da parte di terzi, non dipendendo – in altri termini – il dominio del titolare del diritto reale da obblighi di fare altrui.
Laddove il beneficiario della destinazione ott iene il risultato economico previsto dal costituente, soltanto attraverso l'attività di amministrazione del soggetto attuatore/conferente, e pertanto il beneficiario diviene titolare di un diritto di credito che vanta nei confronti del conferente/gestore affinchè venga realizzata e rispettata la destinazione del bene in suo favore.
La tesi della natura obbligatoria del vincolo di destinazione è quella prevalente e anche la Cassazione ha escluso la tesi del diritto reale (cfr.
Cassazione 15 novembre 2019 n.29727).
Orbene tirando le fila di quanto innanzi consid erato, appare evidente che laddove nell'originario beneficiario del vincolo di destinazione si riunisca la qualità di proprietario, detto vincolo non può che estinguersi per confusione: essendo il beneficiario divenuto proprietario del bene non esiste più l'altro soggetto (conferente o gestore) chiamato a cooperare per garantire il soddisfacimento dello scopo destinato, e non è certamente pensabile che il diritto di credito del beneficiario venga esercitato verso sè stesso, non potendosi ritenere che un medesimo soggetto sia al contempo creditore e debitore di sè stesso.
Calando siffatta ricostruzione nel caso di specie, per effetto del trasferimento dell'agosto del 2018 eseguito da in favore della CP_1 moglie limitatamente ai beni già di sua proprietà il precedente vincolo di destinazione si è estinto, essendo la divenuta proprietaria, e CP_2 dunque titolare del diritto reale di godimento e di disposizione in maniera piena ed esclusiva sui beni trasferitigli (limitatamente a quelli già di proprietà di . CP_1
Siffatta conclusione non stride con la revoca dell'atto di trasferimento del
2018, atteso che è pacifico che l'atto revocato resta valido ed efficace tra le parti, tanto che il bene oggetto dell'atto revocato non rientra ne l patrimonio del debitore, ma consente al creditore vittorioso in revocatoria di soddisfarsi sui beni trasferiti, nel caso di specie per quanto innanzi detto liberati dal vincolo di destinazione oramai estintosi.
pagina 14 di 17 Sulla scorta di quanto sopra e in base al p rincipio della ragione più liquida, resta assorbito l'altra domanda dell'attrice volta alla declaratoria di simulazione o di nullità del vincolo per i vari motivi dedotti, atteso il citato effetto estintivo del vincolo di destinazione, sia pure limitatamen te ai beni già appartenenti a CP_1
Venendo infine all'eccezione di giudicato esterno sollevata dai convenuti e dal litisconsorte, e ritenutane l'ammissibilità in quanto l'esistenza del giudicato (sia esso interno od esterno) può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cassazione SS.UU.n.13916/2006) valgano le considerazioni che seguono.
L'invocata sentenza resa dal Tribunale di Roma del 11.5.2021 n.8388/2021 in sede di opposizione all'esecuzione, spiegata dalla vverso CP_9
l'esecuzione promossa dall'attrice ai sensi dell'art.2929 bis c.c. non può essere ritenuta idonea a precludere ogni altra esecuzione promossa dall'attrice ai danni della , né tantomeno a ritenere che la CP_2 presente sentenza sia inutilter data.
Va difatti osservato che l'art.2929 bis c.c. è norma speciale e di favore per il creditore leso da un vincolo di destinazione ovvero da un atto di trasferimento (entrambi a titolo gratuito) compiuto dal debitore in favore di un terzo, dopo l'insorgere del credito, consentendogli di agire direttamente in executivis verso il terzo, senza dover esperire precedentemente l'azione revocatoria o altra azione ammissibile a tutela del suo diritto di credito, purchè ricorrano determinati presupposti (in particolare la trascrizione del pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole).
Ciò posto, la sentenza invocata in primo luogo non ha deciso sull'azione revocatoria contro l'atto di disposizione del 2018 (che non era oggetto del giudizio come si evince dalla stessa sentenza) e quindi nessun effetto preclusivo può ad essa riconnettersi in ordine alla successiva esperibilità in un separato giudizio della predetta azione.
Ne' può ritenersi che la ritenuta insussistenza del diritto a procedere all'espropriazione forzata contro il terzo proprietario per assenza dei presupposti ai sensi dell'art.2929 bis c.c. , per quanto concerne il vincolo di destinazione del 2014, produca effetti al di fuori del giudizio svoltosi .
pagina 15 di 17 La predetta sentenza produce effetti per la sola procedura esecutiva oggetto di quel giudizio di opposizione (appunto sulla scorta dell'art.2929 bis c.c.) ma non implica il riconoscimento dell'inesistenza in assoluto del diritto di agire esecutivamente, e non preclude , né può paralizzare una nuova azione esecutiva contro il terzo, fondata sì sullo stesso credito ma alla luce della intervenuta revoca dell'atto del 2018 e dell'accertata estinzione del vincolo di destinazione (cfr. Tribunale di Taranto Sezione II
Sentenza 12 giugno 2014, n. 1922) .
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Quanto alle spese di lite tra l'attrice e il litisconsorte, l'assorbimento di ogni altra domanda, anche di nullità, in ordine all'atto di costituzione del vincolo, giustifica la compensazione integrale delle spese tra l'attrice e
Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma X Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.56332/2019 promossa da contro e Parte_1 CP_1 CP_2
, nonché così provvede:
[...] Controparte_3
- accoglie la domanda dell'attrice ex art.2901 c.c. e , per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di , dell'atto di cessione di Parte_1 immobili, individuati in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio
1017, particella 674, subalterni 507, 508 e 509) stipulato in data
02/08/2018 per atto pubblico Rep. n. 124523/14327 per Notaio Persona_1
, trascritto in data 03/08/2018;
[...]
- dichiara estinto il vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.c. costituito per atto pubblico Notaio del 21/03/2014 Rep. n. 42/34, Persona_3 trascritto in data 1.4.2014, limitatamente ai beni già di proprietà di CP_1 poi trasferiti a con l'atto di cessione del
[...] Controparte_2
02/08/2018 per atto pubblico rep. n. 124523/14327 per Notaio Persona_1
, trascritto il 03/08/2018.
[...]
pagina 16 di 17 - dichiara assorbita dalla presente decisione ogni altra domanda proposta dall'attrice;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle spese e degli onorari di lite che si liquidano – secondo i criteri medi di cui al DM 55/2014 – in complessivi € 8.195,87, di cui euro 579,87 per spese ed euro 7.616,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e Controparte_3
Cosi deciso in Roma, in data 5 settembre 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
Tommaso Del Litto
pagina 17 di 17