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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 764/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24/01/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al
n°764/2023 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario PERRI, presso lo studio del quale in Lamezia
Terme (CZ) alla Via Redipuglia n°3, elegge domicilio, in virtù di procura nel ricorso introduttivo del giudizio, - Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_2
Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
PUGLIANO e Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale del Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il
20.06.2023, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°722/2022 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. pagina 1 di 3 proposto dalla parte istante e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°118/71 art. 12 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo allo stesso i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della CP_2 pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del
C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate e depositando nuova documentazione medica e Ctp.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto rinnovare la CTU della Fase di ATP.
Il nuovo CTU, sottoposto a visita medico legale la parte, ed esaminata la documentazione in atti, nonché la ulteriore certificazione medica, depositata sostegno delle patologie lamentate dalla parte istante, in realtà concludeva confermando il giudizio medico-legale del CTU della fase di ATP;
la valutazione fatta dal CTU nella fase di ATP e quello della fase di merito, hanno evidenziato che il quadro clinico funzionale e le patologie riscontrate non consentono al momento il riconoscimento di uno stato invalidante tale da poter riconoscere quanto richiesto da parte ricorrente, il tutto per come motivato nell'elaborato periziale sia della fase di
ATP ed ancor di più nella fase di merito, senza che risultino specifici rilievi da parte ricorrente sulle motivazioni e valutazioni fornite dal CTU, tali da poter pervenire a conclusioni diverse se non a quelle rassegnate ed alle quali non abbia dato risposta in modo chiaro ed esauriente;
valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nella relazione medico-legale siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte resistente, ed il cui grado invalidante non è tale da consentire un riconoscimento di quanto richiesto ed alla cui motivazioni si riporta. pagina 2 di 3 Infatti concludeva “… Per quanto fin qui detto il sottoscritto ritiene, a modifica del parere medico legale espresso in data 6/5/22 dalla Commissione Medica per
l'accertamento dell'invalidità civile dell' di Lamezia Terme (CZ), che la Sig.ra CP_2 [...]
è da considerare invalida con riduzione permanente della capacità Pt_2 lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 con percentuale dell'85% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e cioè dal 19/3/22. …”
La percentuale di invalidità riconosciuta non è tale da aver diritto al riconoscimento di cui all'art. 12 della L. 118/71.
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente risulta essere infondata e deve essere respinta allo stato degli atti.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c..
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate ex art. 152 dip. Att.
Cpc, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva, infondatezza della richiesta;
b) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, ex art. 152 disp. Att.
C.p.c., tra le parti;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e CP_2 merito liquidati come da separati decreti.
Così deciso in Lamezia Terme il 24/01/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24/01/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al
n°764/2023 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario PERRI, presso lo studio del quale in Lamezia
Terme (CZ) alla Via Redipuglia n°3, elegge domicilio, in virtù di procura nel ricorso introduttivo del giudizio, - Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_2
Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
PUGLIANO e Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale del Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il
20.06.2023, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°722/2022 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. pagina 1 di 3 proposto dalla parte istante e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°118/71 art. 12 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo allo stesso i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della CP_2 pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del
C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate e depositando nuova documentazione medica e Ctp.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto rinnovare la CTU della Fase di ATP.
Il nuovo CTU, sottoposto a visita medico legale la parte, ed esaminata la documentazione in atti, nonché la ulteriore certificazione medica, depositata sostegno delle patologie lamentate dalla parte istante, in realtà concludeva confermando il giudizio medico-legale del CTU della fase di ATP;
la valutazione fatta dal CTU nella fase di ATP e quello della fase di merito, hanno evidenziato che il quadro clinico funzionale e le patologie riscontrate non consentono al momento il riconoscimento di uno stato invalidante tale da poter riconoscere quanto richiesto da parte ricorrente, il tutto per come motivato nell'elaborato periziale sia della fase di
ATP ed ancor di più nella fase di merito, senza che risultino specifici rilievi da parte ricorrente sulle motivazioni e valutazioni fornite dal CTU, tali da poter pervenire a conclusioni diverse se non a quelle rassegnate ed alle quali non abbia dato risposta in modo chiaro ed esauriente;
valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nella relazione medico-legale siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte resistente, ed il cui grado invalidante non è tale da consentire un riconoscimento di quanto richiesto ed alla cui motivazioni si riporta. pagina 2 di 3 Infatti concludeva “… Per quanto fin qui detto il sottoscritto ritiene, a modifica del parere medico legale espresso in data 6/5/22 dalla Commissione Medica per
l'accertamento dell'invalidità civile dell' di Lamezia Terme (CZ), che la Sig.ra CP_2 [...]
è da considerare invalida con riduzione permanente della capacità Pt_2 lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 con percentuale dell'85% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e cioè dal 19/3/22. …”
La percentuale di invalidità riconosciuta non è tale da aver diritto al riconoscimento di cui all'art. 12 della L. 118/71.
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente risulta essere infondata e deve essere respinta allo stato degli atti.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c..
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate ex art. 152 dip. Att.
Cpc, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva, infondatezza della richiesta;
b) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, ex art. 152 disp. Att.
C.p.c., tra le parti;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e CP_2 merito liquidati come da separati decreti.
Così deciso in Lamezia Terme il 24/01/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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