TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2417/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2417 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
cod. fiscale , nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Porto Empedocle (AG) Piazza Raffaello n. 5, elettivamente domiciliata in Porto Empedocle, Via IV
Novembre N.4, presso lo studio dell'Avv. Valentina Fiorilli (c.f. ), FAX: 0922 C.F._2
601273- TEL 345 0613612, PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
ATTRICE contro c.f. , in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1
nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato, al fini del CodiceFiscale_3 presente giudizio, in Agrigento Via Imera n. 149/o presso lo studio dell'Avv. Salvatore Bongiorno che lo rappresenta e difende giusta determina dirigenziale n. 115 del 4/12/2019 in forza ed in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “chiede che il Giudice voglia Reiettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare che l'incidente di cui in premessa è da ascrivere totalmente alla sussistenza di insidia stradale/trabocchetto, non visibile, né prevedibile;
Ritenere e dichiarare la pagina 1 di 6 sussistenza di una responsabilità in capo al ex art. 2051 c.c., in persona Controparte_1
de Sindaco pro tempore, quale Ente proprietario e, quindi, quale custode della strada, in subordine ritenere e dichiarare il in persona del Sindaco pro-tempore, responsabile Controparte_1
ex art. 2043 c.c., di tutti i danni patrimoniali patiti e patendi dalla IG.ra ; Parte_1
Conseguentemente, condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dall' attrice in conseguenza dell'incidente allo stesso occorso in data 10/10/2017, che si quantificano in €. 15.451,12 corrispondente alla I.T.P., I.T.T. , spese mediche, danno biologico, danno morale nella misura di ½ come da prospetto della relazione di consulenza tecnica medico legale di parte, o in quella maggiore o minore che risulterà a seguito di nominanda C.T.U., oltre €. ed € 1.000,00 per l'attività svolta dalla
per l'attività stragiudiziale volta ad ottenere il risarcimento del danno;
Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita prevista come obbligatoria nella fattispecie in esame ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in L. n. 162 il 10/11/2014 e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
- nel merito e in via principale, rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti del
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi in narrativa;
in via subordinata, Controparte_1 nella temuta ipotesi in cui sia ritenuta, in tutto o in parte, la responsabilità dell'Ente locale in ordine al sinistro per cui è causa, accertare e ritenere negligente la condotta di parte attrice e per l'effetto dichiararne responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. Con vittoria di spese competenze e onorari”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/7/2019, ha convenuto Parte_1
in giudizio il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 patiti in conseguenza del sinistro occorso all'odierna attrice in data 10/10/2017, danni che ha quantificato in € 15.451,12 per danno biologico, da invalidità temporanea, spese mediche e danno morale oltre ad € 1.000,00 per i costi sostenuti per assistenza legale in fase stragiudiziale.
2. A sostegno della domanda, ha riferito:
a. che in data 10/10/2017, intorno alle ore 19,00, l'odierna attrice, uscendo dal portone del palazzo in Piazza Raffaello, civio 5, e scendendo i gradini del marciapiedi ivi presente, inciampava in una buca presente sul manto stradale e non segnalata, cadendo a terra e pagina 2 di 6 riportando danni fisici;
b. che, recatasi in ospedale alle ore 11/10/2017, veniva accertata l'esistenza di una frattura composta del malleolo peroneale destro con la conseguente necessità di ingessatura e con una prognosi di trenta giorni;
c. che, rimossa l'ingessatura, si rendeva necessario un ciclo di “MFKT”;
d. che erano residuati postumi permanenti;
e. che il comune di Porto Empedocle, in seguito a richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, si rendeva inadempiente nonostante l'ammissione dell'esistenza della buca
“dovuta ad un ripristino fatto male in seguito alla realizzazione di uno scavo per la collocazione di cavi elettrici”.
3. Costituendosi in giudizio, il ha innanzitutto eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per l'omesso tentativo di negoziazione assistita. Nel merito, il comune ha contestato la fondatezza della domanda affermando che la buca era ben visibile e che la caduta sarebbe stata causata esclusivamente dalla disattenzione dell'odierna attrice che ben conosceva i luoghi, posti nell'immediata vicinanza dell'abitazione del figlio, e che, prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto evitare di inciampare. L'ente convenuto ha inoltre contestato la quantificazione del danno contenuta in citazione che ha affermato essere eccessiva.
4. Assegnato all'attrice il termine per l'espletamento dell'invito alla negoziazione assistita di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 132/2014 e verificato l'avveramento della condizione di procedibilità, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata assunta la prova orale ammessa, è stata disposta una CTU medico-legale e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
6. La fattispecie in esame dev'essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, che stabilisce un'ipotesi di responsabilità di natura oggettiva con la conseguenza che il danneggiato è onerato di provare esclusivamente la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del responsabile (Cass. Sez. pagina 3 di 6 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024 (Rv. 671797 - 01)). Quest'ultimo è invece ammesso a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che incide, escludendolo, sul nesso di causa. La ricorrenza del caso fortuito è peraltro da escludere a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento. La mera disattenzione del danneggiato può invece rilevare, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c. (Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022 (Rv. 666289 - 01).
7. Facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati al caso di specie, va innanzitutto evidenziato che non è contestato il rapporto di custodia tra l'ente locale convenuto e la strada ove si è verificato il sinistro. La parte attrice ha inoltre dimostrato la derivazione causale del danno dalla cosa ed infatti dalla documentazione fotografica e medica depositata e dalle testimonianze assunte è emerso che effettivamente l'odierna attrice, inciampando sulla buca presente sul manto stradale, all'altezza del civico 5 di Piazza Raffaello, in Porto Empedocle, è caduta a terra riportando un trauma distorsivo della caviglia destra, con conseguente frattura del malleolo peroneale. La dinamica del sinistro è stata confermata, infatti, da entrambi i testi sentiti ed in particolare dalla teste , che ha riferito di aver assistito direttamente ST
alla caduta. La compatibilità con la dinamica del sinistro è stata anche ampiamente confermata dal CTU nominato. I testi sentiti hanno inoltre confermato che la buca non era in alcun modo segnalata.
8. La disattenzione della danneggiata, che non ha prestato la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada in questione, non costituisce caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale tra la res e il danno, trattandosi di condotta evidentemente priva dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Ritiene tuttavia il Tribunale che la condotta colposa della parte odierna attrice, che è inciampata nonostante le buone condizioni di visibilità, rilevi nel senso della riduzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura, ritenuta congrua, del 40 %. Va infatti posto in evidenza che il sinistro si è verificato alle ore 19,00, nel mese di ottobre. La testimone ha chiaramente affermato che v'era ancora luce naturale;
il teste ST
, figlio dell'odierna attrice, ha riferito che era pomeriggio, ha aggiunto che NE
“era un pochino buio”, senza escludere tuttavia che permanesse luce naturale sufficiente a vedere l'ostacolo. Inoltre, il luogo ove si è verificato il sinistro è risultato collocato nei pressi pagina 4 di 6 dell'abitazione dell'odierna attrice e del figlio di quest'ultima, trattandosi dunque di luoghi ben conosciuti dalla danneggiata.
9. Passando al quantum, ritiene il Tribunale che debbano essere condivise le conclusioni raggiunte dal CTU nominato che, operando nel contraddittorio delle parti e con argomentazioni complete, accurate e immuni da vizi logici, ha riconosciuto a. 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%;
b. 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%;
c. 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
10. Per quanto attiene alla sofferenza soggettiva, il CTU ne ha accertato il grado lieve.
11. Il CTU ha inoltre accertato che dalle lesioni riportate sono residuati postumi permanenti quantificabili quali danno biologico nella misura del 4% mentre il grado di sofferenza psico- fisica direttamente consequenziale è stato valutato dal CTU come minimo e occasionale.
12. Le spese mediche sostenute, necessarie e congrue sono state accertate dal CTU in Euro 394,00.
13. Ritiene il Tribunale che paiano congrui, nel caso di specie, gli importi standard previsti dalla tabella milanese per il danno biologico temporaneo e permanente, dinamico-relazionale e da sofferenza interiore media presumibile.
14. Ne consegue che, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (48 anni), delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dev'essere liquidato,
a. per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma già rivalutata di Euro 6.329,00;
b. a titolo di danno di danno biologico temporaneo, la somma di euro 5.462,50, già rivalutata;
c. a titolo di rimborso delle spese mediche, la somma di euro 394,00.
15. Devono inoltre aggiungersi le spese sostenute in via stragiudiziale documentate da parte attrice in Euro 1.000,00 (doc. 14 all. citazione).
16. In definitiva il danno complessivamente subito dall'attore è pari ad euro 13185,50. Il danno risarcibile, per l'effetto della riduzione ex art. 1227 c.c. del 40 %, è pertanto di € 7911,30.
17. Spettano alla parte attrice gli interessi compensativi al tasso legale dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione. pagina 5 di 6 18. Le spese di lite devono essere compensate per la metà in ragione dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore rispetto al petitum.
19. La restante metà delle spese va posta a carico del . Controparte_2
20. Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste a carico del nella Controparte_2 misura del 75 %; a carico dello Stato, in ragione dell'ammissione della parte attrice al PSS, per l'ulteriore 25 %. Va infatti ricordato che nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. gravanti sulla parte ammessa sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2417/2019 promossa da Pt_1
contro il con atto di citazione notificato il 10/7/2019 disattesa
[...] Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 7.911,30 oltre interessi al tasso legale dalla data della produzione del danno al soddisfo;
- compensa le spese di lite per la metà;
- condanna il al pagamento in favore dell'Erario dell'ulteriore metà Controparte_1
delle spese, che liquida nella misura già dimezzata di Euro 2030,80, oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge.;
- pone le spese di CTU per il 75 % a carico del e per il 25 % a carico Controparte_1 dell'Erario.
Agrigento, 08/04/2025 .
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2417 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
cod. fiscale , nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Porto Empedocle (AG) Piazza Raffaello n. 5, elettivamente domiciliata in Porto Empedocle, Via IV
Novembre N.4, presso lo studio dell'Avv. Valentina Fiorilli (c.f. ), FAX: 0922 C.F._2
601273- TEL 345 0613612, PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio;
ATTRICE contro c.f. , in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1
nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato, al fini del CodiceFiscale_3 presente giudizio, in Agrigento Via Imera n. 149/o presso lo studio dell'Avv. Salvatore Bongiorno che lo rappresenta e difende giusta determina dirigenziale n. 115 del 4/12/2019 in forza ed in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “chiede che il Giudice voglia Reiettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare che l'incidente di cui in premessa è da ascrivere totalmente alla sussistenza di insidia stradale/trabocchetto, non visibile, né prevedibile;
Ritenere e dichiarare la pagina 1 di 6 sussistenza di una responsabilità in capo al ex art. 2051 c.c., in persona Controparte_1
de Sindaco pro tempore, quale Ente proprietario e, quindi, quale custode della strada, in subordine ritenere e dichiarare il in persona del Sindaco pro-tempore, responsabile Controparte_1
ex art. 2043 c.c., di tutti i danni patrimoniali patiti e patendi dalla IG.ra ; Parte_1
Conseguentemente, condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dall' attrice in conseguenza dell'incidente allo stesso occorso in data 10/10/2017, che si quantificano in €. 15.451,12 corrispondente alla I.T.P., I.T.T. , spese mediche, danno biologico, danno morale nella misura di ½ come da prospetto della relazione di consulenza tecnica medico legale di parte, o in quella maggiore o minore che risulterà a seguito di nominanda C.T.U., oltre €. ed € 1.000,00 per l'attività svolta dalla
per l'attività stragiudiziale volta ad ottenere il risarcimento del danno;
Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita prevista come obbligatoria nella fattispecie in esame ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in L. n. 162 il 10/11/2014 e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
- nel merito e in via principale, rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti del
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi in narrativa;
in via subordinata, Controparte_1 nella temuta ipotesi in cui sia ritenuta, in tutto o in parte, la responsabilità dell'Ente locale in ordine al sinistro per cui è causa, accertare e ritenere negligente la condotta di parte attrice e per l'effetto dichiararne responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. Con vittoria di spese competenze e onorari”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/7/2019, ha convenuto Parte_1
in giudizio il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 patiti in conseguenza del sinistro occorso all'odierna attrice in data 10/10/2017, danni che ha quantificato in € 15.451,12 per danno biologico, da invalidità temporanea, spese mediche e danno morale oltre ad € 1.000,00 per i costi sostenuti per assistenza legale in fase stragiudiziale.
2. A sostegno della domanda, ha riferito:
a. che in data 10/10/2017, intorno alle ore 19,00, l'odierna attrice, uscendo dal portone del palazzo in Piazza Raffaello, civio 5, e scendendo i gradini del marciapiedi ivi presente, inciampava in una buca presente sul manto stradale e non segnalata, cadendo a terra e pagina 2 di 6 riportando danni fisici;
b. che, recatasi in ospedale alle ore 11/10/2017, veniva accertata l'esistenza di una frattura composta del malleolo peroneale destro con la conseguente necessità di ingessatura e con una prognosi di trenta giorni;
c. che, rimossa l'ingessatura, si rendeva necessario un ciclo di “MFKT”;
d. che erano residuati postumi permanenti;
e. che il comune di Porto Empedocle, in seguito a richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, si rendeva inadempiente nonostante l'ammissione dell'esistenza della buca
“dovuta ad un ripristino fatto male in seguito alla realizzazione di uno scavo per la collocazione di cavi elettrici”.
3. Costituendosi in giudizio, il ha innanzitutto eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per l'omesso tentativo di negoziazione assistita. Nel merito, il comune ha contestato la fondatezza della domanda affermando che la buca era ben visibile e che la caduta sarebbe stata causata esclusivamente dalla disattenzione dell'odierna attrice che ben conosceva i luoghi, posti nell'immediata vicinanza dell'abitazione del figlio, e che, prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto evitare di inciampare. L'ente convenuto ha inoltre contestato la quantificazione del danno contenuta in citazione che ha affermato essere eccessiva.
4. Assegnato all'attrice il termine per l'espletamento dell'invito alla negoziazione assistita di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 132/2014 e verificato l'avveramento della condizione di procedibilità, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata assunta la prova orale ammessa, è stata disposta una CTU medico-legale e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
6. La fattispecie in esame dev'essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, che stabilisce un'ipotesi di responsabilità di natura oggettiva con la conseguenza che il danneggiato è onerato di provare esclusivamente la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del responsabile (Cass. Sez. pagina 3 di 6 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024 (Rv. 671797 - 01)). Quest'ultimo è invece ammesso a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che incide, escludendolo, sul nesso di causa. La ricorrenza del caso fortuito è peraltro da escludere a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento. La mera disattenzione del danneggiato può invece rilevare, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c. (Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022 (Rv. 666289 - 01).
7. Facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati al caso di specie, va innanzitutto evidenziato che non è contestato il rapporto di custodia tra l'ente locale convenuto e la strada ove si è verificato il sinistro. La parte attrice ha inoltre dimostrato la derivazione causale del danno dalla cosa ed infatti dalla documentazione fotografica e medica depositata e dalle testimonianze assunte è emerso che effettivamente l'odierna attrice, inciampando sulla buca presente sul manto stradale, all'altezza del civico 5 di Piazza Raffaello, in Porto Empedocle, è caduta a terra riportando un trauma distorsivo della caviglia destra, con conseguente frattura del malleolo peroneale. La dinamica del sinistro è stata confermata, infatti, da entrambi i testi sentiti ed in particolare dalla teste , che ha riferito di aver assistito direttamente ST
alla caduta. La compatibilità con la dinamica del sinistro è stata anche ampiamente confermata dal CTU nominato. I testi sentiti hanno inoltre confermato che la buca non era in alcun modo segnalata.
8. La disattenzione della danneggiata, che non ha prestato la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada in questione, non costituisce caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale tra la res e il danno, trattandosi di condotta evidentemente priva dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Ritiene tuttavia il Tribunale che la condotta colposa della parte odierna attrice, che è inciampata nonostante le buone condizioni di visibilità, rilevi nel senso della riduzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura, ritenuta congrua, del 40 %. Va infatti posto in evidenza che il sinistro si è verificato alle ore 19,00, nel mese di ottobre. La testimone ha chiaramente affermato che v'era ancora luce naturale;
il teste ST
, figlio dell'odierna attrice, ha riferito che era pomeriggio, ha aggiunto che NE
“era un pochino buio”, senza escludere tuttavia che permanesse luce naturale sufficiente a vedere l'ostacolo. Inoltre, il luogo ove si è verificato il sinistro è risultato collocato nei pressi pagina 4 di 6 dell'abitazione dell'odierna attrice e del figlio di quest'ultima, trattandosi dunque di luoghi ben conosciuti dalla danneggiata.
9. Passando al quantum, ritiene il Tribunale che debbano essere condivise le conclusioni raggiunte dal CTU nominato che, operando nel contraddittorio delle parti e con argomentazioni complete, accurate e immuni da vizi logici, ha riconosciuto a. 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%;
b. 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%;
c. 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
10. Per quanto attiene alla sofferenza soggettiva, il CTU ne ha accertato il grado lieve.
11. Il CTU ha inoltre accertato che dalle lesioni riportate sono residuati postumi permanenti quantificabili quali danno biologico nella misura del 4% mentre il grado di sofferenza psico- fisica direttamente consequenziale è stato valutato dal CTU come minimo e occasionale.
12. Le spese mediche sostenute, necessarie e congrue sono state accertate dal CTU in Euro 394,00.
13. Ritiene il Tribunale che paiano congrui, nel caso di specie, gli importi standard previsti dalla tabella milanese per il danno biologico temporaneo e permanente, dinamico-relazionale e da sofferenza interiore media presumibile.
14. Ne consegue che, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (48 anni), delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dev'essere liquidato,
a. per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma già rivalutata di Euro 6.329,00;
b. a titolo di danno di danno biologico temporaneo, la somma di euro 5.462,50, già rivalutata;
c. a titolo di rimborso delle spese mediche, la somma di euro 394,00.
15. Devono inoltre aggiungersi le spese sostenute in via stragiudiziale documentate da parte attrice in Euro 1.000,00 (doc. 14 all. citazione).
16. In definitiva il danno complessivamente subito dall'attore è pari ad euro 13185,50. Il danno risarcibile, per l'effetto della riduzione ex art. 1227 c.c. del 40 %, è pertanto di € 7911,30.
17. Spettano alla parte attrice gli interessi compensativi al tasso legale dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione. pagina 5 di 6 18. Le spese di lite devono essere compensate per la metà in ragione dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore rispetto al petitum.
19. La restante metà delle spese va posta a carico del . Controparte_2
20. Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste a carico del nella Controparte_2 misura del 75 %; a carico dello Stato, in ragione dell'ammissione della parte attrice al PSS, per l'ulteriore 25 %. Va infatti ricordato che nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. gravanti sulla parte ammessa sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2417/2019 promossa da Pt_1
contro il con atto di citazione notificato il 10/7/2019 disattesa
[...] Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 7.911,30 oltre interessi al tasso legale dalla data della produzione del danno al soddisfo;
- compensa le spese di lite per la metà;
- condanna il al pagamento in favore dell'Erario dell'ulteriore metà Controparte_1
delle spese, che liquida nella misura già dimezzata di Euro 2030,80, oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge.;
- pone le spese di CTU per il 75 % a carico del e per il 25 % a carico Controparte_1 dell'Erario.
Agrigento, 08/04/2025 .
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 6 di 6