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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/05/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5319/2024
\
TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA AI SENSI ALL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 22/05/2025, alle ore 10.15, chiamato il procedimento n.
5319/2024 R.G., sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Simona Maria
Cipitì
- per parte attrice: l'Avv. SEMINARA PAOLO;
- per parte convenuta: l'Avv. TRINGALI SERGIO;
I procuratori delle parti insistono ciascuno nelle rispettive domande ed eccezioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi. Chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice spedisce la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
*°*°*
All'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
1 R.G. n. 5319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Simona Maria Cipitì, con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5319/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.08.1972 ed ivi residente in Vicolo Mazzara n. 14, elettivamente domiciliato in Palermo, via Volturno n. 25, presso lo studio dell'avv. Paolo Seminara (pec:
giusta procura rilasciata su foglio separato da Email_1 intendersi allegata al presente atto
- opponente -
CONTRO
TRINGALI SERGIO (C.F. ) nato a [...] il C.F._2
03.08.1943, costituito in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale sito in Palermo, via Monti
Iblei n. 51
- opposto -
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato in data 5 aprile 2024, l'Avv. Sergio
NG ha intimato a il pagamento della Parte_1 complessiva somma di euro 12.190,71, di cui euro 11.416,00 portata a titolo di sorte capitale, dal titolo esecutivo posto a fondamento dell'intima esecuzione forzata, e costituito da decreto ingiuntivo n. 3373/2023 emesso dal Tribunale
2 R.G. n. 5319/2024
di Palermo il 9 maggio 2023, notificato il 7 giugno 2023, e dichiarato definitivamente esecutivo, in mancanza di opposizione, con decreto del 30 dicembre 2023.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'esecuzione del detto decreto ingiuntivo predetto come sopra preannunciata, lamentando: - incidentalmente, l'erronea indicazione in seno al precetto del nominativo, del codice fiscale e del numero civico dell'abitazione dell'intimato; - nel merito, l'insussistenza del diritto dell'intimante opposto a procedere esecutivamente in forza del titolo esecutivo predetto, dall'attore non conosciuto a motivo di presumibili vizi della notifica
(si legge invero in seno all'atto di citazione a pag. 3: “occorre ancora precisare che il decreto ingiuntivo indicato nell'atto di precetto con il numero 3373/2023 del 09.05.2023, asseritamente notificato il 07.06.2023 e dichiarato definitivamente esecutivo il 30.12.2023, posto a fondamento dello stesso, non è stato mai ricevuto dal sig. e Parte_1 probabilmente sarà stato notificato in un domicilio diverso da quello dell'opponente” affermazione evidentemente finalizzata a sollevare profili di invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, piuttosto che di sua inesistenza) - ancora nel merito, l'inesistenza del credito per compensi professionali azionato dall'avv.
NG Sergio nei suoi confronti a motivo della mancanza di qualsivoglia incarico professionale da egli conferito all'intimante.
Previa sospensione dell'efficacia del precetto (rectius del titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimazione esecuzione coattiva), l'opponente ha dunque chiesto che fosse accertata l'insussistenza del credito vantato nei suoi confronti da NG Sergio in forza del titolo da questi azionato in giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio
NG Sergio, eccependo l'irrilevanza dei vizi formali del precetto lamentati da parte opponente, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di opposizione rassegnati dall'opponente e delle domande da egli proposte, di cui ha chiesto il rigetto.
Rigettata l'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nell'ambito del sub procedimento n. 5319-1/2024, spirati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.; disattese le istanze di prova avanzate dalle parti, il Giudice ha fissato udienza per la discussione orale e la decisione della controversia
3 R.G. n. 5319/2024
nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Indi, all'odierna udienza, sentita la discussione orale dei procuratori delle parti, questo giudicante ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'opposizione proposta da con l'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio è infondata per le ragioni di seguito spiegate.
2.1 Occorre in primo luogo evidenziare che le doglianze concerni l'erronea indicazione: 1) del nominativo del destinatario in “ Controparte_1 anziché 2) del suo codice fiscale in Parte_1
, anziché quello corretto: C.F._3 C.F._1
3) del numero civico del suo indirizzo in n. 10 anziché in 14; poiché attengo ad irregolarità formali del precetto e della sua notificazione sono sussumibili nell'alveo dell'art. 617 c.p.c.
Sul punto si ricorda che secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi va coordinata con la normativa in materia di sanatoria degli atti nulli, sicché se con l'opposizione agli atti esecutivi vengono fatti valere vizi di carattere formale – quali la nullità della notificazione del precetto – questi sono suscettibili di essere sanati in base al generale principio del raggiungimento dello scopo sancito nell'art. 156
c.p.c..
In particolare, l'opposizione all'atto di precetto costituisce prova del conseguimento della finalità di invitare il debitore ad adempiere rendendolo, in tal modo, edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
Nel caso di specie, poiché la sussistenza dei rilevati errori non ha impedito che il precetto e la sua notifica raggiungessero lo scopo che gli è proprio, di consentire all'intimato la conoscenza dell'intimazione e dunque dell'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti e la proposizione del presente rimedio processuale, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., gli stessi non sono idonei a determinare la nullità del precetto, né della sua notificazione.
2.2 Con riguardo alle ulteriori doglianze mosse dall'opponente, sussumibili nell'alveo di cui all'art. 615 c.p.c., giova preliminarmente ricordare
4 R.G. n. 5319/2024
che, secondo principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, in sede di opposizione all'esecuzione fondata su titolo di formazione giudiziale, il giudice dell'opposizione non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo, né tantomeno sul processo di sua formazione;
essendo preclusa in questa fase la deduzione di fatti che, verificatisi in epoca antecedente alla formazione del titolo esecutivo
(in questo caso decreto ingiuntivo munito di definitiva esecutività poiché non opposto), dovevano essere dedotti nell'ambito del relativo giudizio di merito, ovvero mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, e comunque in sede di cognizione.
Sicchè a fondamento dell'opposizione all'esecuzione forzata fondata su titoli di formazione giudiziale, come è nel caso di specie, possono essere fatti valere esclusivamente vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo;
o altrimenti fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria successivi alla formazione del titolo, che come tali non implichino un riesame, da parte del Giudice dell'esecuzione, della legittimità (sia relativa al merito sia relativa al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo (ex multis: Cass. civ. n. 12911/2012; cass. civ. n. 24752/2008; Cass. n. 9912/2007;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009).
Rimane pertanto preclusa in questa sede la possibilità di far valere doglianze relative tanto al merito del rapporto consacrato nel titolo, quanto al rispetto delle regole processuali di formazione del titolo giudiziario (Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014); giacchè, lo si ribadisce, innanzi al giudice investito della cognizione della questione attinente alla sussistenza del diritto del creditore ad agire esecutivamente in forza di un titolo di formazione giudiziale, la contestazione della pretesa creditoria può essere affidata esclusivamente a cause di estinzione o ad impedimenti (avvenuto pagamento,
o altra causa di sua estinzione) verificatisi successivamente rispetto alla formazione del titolo esecutivo.
Alla luce dei principi sopra compendiati, la contestazione mossa da parte opponente attinente, non già all'inesistenza (comunque smentita dalla produzione di parte convenuta allegata alla memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c. del 2.10.2024 avente ad oggetto copia del decreto ingiuntivo notificato ai sensi
5 R.G. n. 5319/2024
dell'art. 140 c.p.c. all'opponente), bensì dell'adombrata nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 33373/2023 del Tribunale di Palermo
(costituente titolo giudiziale dell'intimata opposizione) costituisce doglianza inammissibile in questa, poiché deducibile nell'ambito di specifico rimedio giudiziale di cognizione all'uopo predisposto dall'ordinamento.
Ed invero, la cognizione della suddetta censura è riservata dall'Ordinamento alla competenza funzionale del Giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. non determinando in sé
l'inesistenza del titolo esecutivo e non potendo, pertanto, essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. (Cass. 15.11.2019 n. 29729).
Gli eventuali vizi della notifica del decreto ingiuntivo, posto a fondamento dell'intimata opposizione, asseritamente impeditivi della tempestiva proposizione del rimedio di cui all'art. 65 c.p.c., avrebbero dovuto essere dedotti (pur a seguito della notifica del precetto), mediante lo specifico rimedio processuale all'uopo previsto dall'art. 650 c.p.c., a mente del quale:
“L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore;
In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
Peraltro, nel caso di specie, il rimedio (esperibile entro dieci giorni dal compimento del primo atto dell'esecuzione ovvero dal pignoramento) non era certamente precluso all'attore all'epoca della notifica, nei suoi confronti, del precetto, coincidente, secondo la sua prospettazione, con il momento in cui egli ha avuto notizia per la prima volta del decreto ingiuntivo notificatogli in precedenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Parimenti inammissibile nella presente sede è la contestazione relativa all'affermata insussistenza del rapporto professionale sul quale è fondato il credito, trattandosi di contestazione che avrebbe dovuta essere dedotta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero ex art. 650 c.p.c. ricorrendone i presupposti.
Le doglianze sollevate da parte opponente circa l'inesistenza del credito
6 R.G. n. 5319/2024
per compensi professionali azionato dall'avv. NG Sergio, a motivo dell'insussistenza di un incarico professionale conferito nei suoi confronti sono dunque inammissibili in questa sede, poiché idonee ad integrare censure di erroneità della pronuncia, che possono essere dedotti esclusivamente nei termini dalla legge, con lo specifico rimedio processuale dell'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., ovvero di quella tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo posto a fondamento della preannunciata esecuzione;
e sono pertanto coperte dal giudicato formatosi sul titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo n. 3373/2023 emesso dal Tribunale di Palermo, non opposto tempestivamente ai sensi dell'art. 645 c.p.c., né tantomeno tardivamente ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
Per le ragioni sopra compendiate, l'opposizione, poiché infondata, deve essere rigettata e deve essere dichiarata inammissibile l'azione di merito espressamente proposta da parte opponente intesa all'accertamento negativo del credito vantato dall'opposto in forza del decreto ingiuntivo n. 3373/2023 emesso dal Tribunale di Palermo il 9 maggio 2023, notificato il 7 giugno 2023,
e dichiarato definitivamente esecutivo, in mancanza di opposizione, in data 30 dicembre 2023.
3. In ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico di parte di parte opponente e si liquidano nella misura di euro 4.227,00, determinati tenuto conto dell'entità della causa - con riguardo al valore del credito oggetto di intima esecuzione - e delle questioni trattate, e l'attività concretamente svolta dalle parti secondo valori corrispondenti ai medi previsti dalle tabelle recate dall'art. D.M. n.
147/2022, ad eccezione della fase decisoria, liquidata secondo valori tendenti ai valori minimi;
oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al precetto proposta come in epigrafe così provvede:
1 Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2 Dichiara inammissibile ogni domanda di merito proposta da
7 R.G. n. 5319/2024
; Parte_1
3 Condanna alla rifusione, in favore di TRINGALI Pt_1
SERGIO, degli oneri di lite da quest'ultimo sostenuti, liquidati in euro 4.227,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge.
Così deciso in Palermo lì 22 maggio 2025
Il Giudice
(Simona Maria Cipitì)
8
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TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA AI SENSI ALL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 22/05/2025, alle ore 10.15, chiamato il procedimento n.
5319/2024 R.G., sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Simona Maria
Cipitì
- per parte attrice: l'Avv. SEMINARA PAOLO;
- per parte convenuta: l'Avv. TRINGALI SERGIO;
I procuratori delle parti insistono ciascuno nelle rispettive domande ed eccezioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi. Chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice spedisce la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
*°*°*
All'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
1 R.G. n. 5319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Simona Maria Cipitì, con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5319/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.08.1972 ed ivi residente in Vicolo Mazzara n. 14, elettivamente domiciliato in Palermo, via Volturno n. 25, presso lo studio dell'avv. Paolo Seminara (pec:
giusta procura rilasciata su foglio separato da Email_1 intendersi allegata al presente atto
- opponente -
CONTRO
TRINGALI SERGIO (C.F. ) nato a [...] il C.F._2
03.08.1943, costituito in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale sito in Palermo, via Monti
Iblei n. 51
- opposto -
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato in data 5 aprile 2024, l'Avv. Sergio
NG ha intimato a il pagamento della Parte_1 complessiva somma di euro 12.190,71, di cui euro 11.416,00 portata a titolo di sorte capitale, dal titolo esecutivo posto a fondamento dell'intima esecuzione forzata, e costituito da decreto ingiuntivo n. 3373/2023 emesso dal Tribunale
2 R.G. n. 5319/2024
di Palermo il 9 maggio 2023, notificato il 7 giugno 2023, e dichiarato definitivamente esecutivo, in mancanza di opposizione, con decreto del 30 dicembre 2023.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'esecuzione del detto decreto ingiuntivo predetto come sopra preannunciata, lamentando: - incidentalmente, l'erronea indicazione in seno al precetto del nominativo, del codice fiscale e del numero civico dell'abitazione dell'intimato; - nel merito, l'insussistenza del diritto dell'intimante opposto a procedere esecutivamente in forza del titolo esecutivo predetto, dall'attore non conosciuto a motivo di presumibili vizi della notifica
(si legge invero in seno all'atto di citazione a pag. 3: “occorre ancora precisare che il decreto ingiuntivo indicato nell'atto di precetto con il numero 3373/2023 del 09.05.2023, asseritamente notificato il 07.06.2023 e dichiarato definitivamente esecutivo il 30.12.2023, posto a fondamento dello stesso, non è stato mai ricevuto dal sig. e Parte_1 probabilmente sarà stato notificato in un domicilio diverso da quello dell'opponente” affermazione evidentemente finalizzata a sollevare profili di invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, piuttosto che di sua inesistenza) - ancora nel merito, l'inesistenza del credito per compensi professionali azionato dall'avv.
NG Sergio nei suoi confronti a motivo della mancanza di qualsivoglia incarico professionale da egli conferito all'intimante.
Previa sospensione dell'efficacia del precetto (rectius del titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimazione esecuzione coattiva), l'opponente ha dunque chiesto che fosse accertata l'insussistenza del credito vantato nei suoi confronti da NG Sergio in forza del titolo da questi azionato in giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio
NG Sergio, eccependo l'irrilevanza dei vizi formali del precetto lamentati da parte opponente, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di opposizione rassegnati dall'opponente e delle domande da egli proposte, di cui ha chiesto il rigetto.
Rigettata l'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nell'ambito del sub procedimento n. 5319-1/2024, spirati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.; disattese le istanze di prova avanzate dalle parti, il Giudice ha fissato udienza per la discussione orale e la decisione della controversia
3 R.G. n. 5319/2024
nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Indi, all'odierna udienza, sentita la discussione orale dei procuratori delle parti, questo giudicante ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'opposizione proposta da con l'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio è infondata per le ragioni di seguito spiegate.
2.1 Occorre in primo luogo evidenziare che le doglianze concerni l'erronea indicazione: 1) del nominativo del destinatario in “ Controparte_1 anziché 2) del suo codice fiscale in Parte_1
, anziché quello corretto: C.F._3 C.F._1
3) del numero civico del suo indirizzo in n. 10 anziché in 14; poiché attengo ad irregolarità formali del precetto e della sua notificazione sono sussumibili nell'alveo dell'art. 617 c.p.c.
Sul punto si ricorda che secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi va coordinata con la normativa in materia di sanatoria degli atti nulli, sicché se con l'opposizione agli atti esecutivi vengono fatti valere vizi di carattere formale – quali la nullità della notificazione del precetto – questi sono suscettibili di essere sanati in base al generale principio del raggiungimento dello scopo sancito nell'art. 156
c.p.c..
In particolare, l'opposizione all'atto di precetto costituisce prova del conseguimento della finalità di invitare il debitore ad adempiere rendendolo, in tal modo, edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
Nel caso di specie, poiché la sussistenza dei rilevati errori non ha impedito che il precetto e la sua notifica raggiungessero lo scopo che gli è proprio, di consentire all'intimato la conoscenza dell'intimazione e dunque dell'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti e la proposizione del presente rimedio processuale, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., gli stessi non sono idonei a determinare la nullità del precetto, né della sua notificazione.
2.2 Con riguardo alle ulteriori doglianze mosse dall'opponente, sussumibili nell'alveo di cui all'art. 615 c.p.c., giova preliminarmente ricordare
4 R.G. n. 5319/2024
che, secondo principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, in sede di opposizione all'esecuzione fondata su titolo di formazione giudiziale, il giudice dell'opposizione non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo, né tantomeno sul processo di sua formazione;
essendo preclusa in questa fase la deduzione di fatti che, verificatisi in epoca antecedente alla formazione del titolo esecutivo
(in questo caso decreto ingiuntivo munito di definitiva esecutività poiché non opposto), dovevano essere dedotti nell'ambito del relativo giudizio di merito, ovvero mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, e comunque in sede di cognizione.
Sicchè a fondamento dell'opposizione all'esecuzione forzata fondata su titoli di formazione giudiziale, come è nel caso di specie, possono essere fatti valere esclusivamente vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo;
o altrimenti fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria successivi alla formazione del titolo, che come tali non implichino un riesame, da parte del Giudice dell'esecuzione, della legittimità (sia relativa al merito sia relativa al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo (ex multis: Cass. civ. n. 12911/2012; cass. civ. n. 24752/2008; Cass. n. 9912/2007;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009).
Rimane pertanto preclusa in questa sede la possibilità di far valere doglianze relative tanto al merito del rapporto consacrato nel titolo, quanto al rispetto delle regole processuali di formazione del titolo giudiziario (Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014); giacchè, lo si ribadisce, innanzi al giudice investito della cognizione della questione attinente alla sussistenza del diritto del creditore ad agire esecutivamente in forza di un titolo di formazione giudiziale, la contestazione della pretesa creditoria può essere affidata esclusivamente a cause di estinzione o ad impedimenti (avvenuto pagamento,
o altra causa di sua estinzione) verificatisi successivamente rispetto alla formazione del titolo esecutivo.
Alla luce dei principi sopra compendiati, la contestazione mossa da parte opponente attinente, non già all'inesistenza (comunque smentita dalla produzione di parte convenuta allegata alla memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c. del 2.10.2024 avente ad oggetto copia del decreto ingiuntivo notificato ai sensi
5 R.G. n. 5319/2024
dell'art. 140 c.p.c. all'opponente), bensì dell'adombrata nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 33373/2023 del Tribunale di Palermo
(costituente titolo giudiziale dell'intimata opposizione) costituisce doglianza inammissibile in questa, poiché deducibile nell'ambito di specifico rimedio giudiziale di cognizione all'uopo predisposto dall'ordinamento.
Ed invero, la cognizione della suddetta censura è riservata dall'Ordinamento alla competenza funzionale del Giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. non determinando in sé
l'inesistenza del titolo esecutivo e non potendo, pertanto, essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. (Cass. 15.11.2019 n. 29729).
Gli eventuali vizi della notifica del decreto ingiuntivo, posto a fondamento dell'intimata opposizione, asseritamente impeditivi della tempestiva proposizione del rimedio di cui all'art. 65 c.p.c., avrebbero dovuto essere dedotti (pur a seguito della notifica del precetto), mediante lo specifico rimedio processuale all'uopo previsto dall'art. 650 c.p.c., a mente del quale:
“L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore;
In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
Peraltro, nel caso di specie, il rimedio (esperibile entro dieci giorni dal compimento del primo atto dell'esecuzione ovvero dal pignoramento) non era certamente precluso all'attore all'epoca della notifica, nei suoi confronti, del precetto, coincidente, secondo la sua prospettazione, con il momento in cui egli ha avuto notizia per la prima volta del decreto ingiuntivo notificatogli in precedenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Parimenti inammissibile nella presente sede è la contestazione relativa all'affermata insussistenza del rapporto professionale sul quale è fondato il credito, trattandosi di contestazione che avrebbe dovuta essere dedotta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero ex art. 650 c.p.c. ricorrendone i presupposti.
Le doglianze sollevate da parte opponente circa l'inesistenza del credito
6 R.G. n. 5319/2024
per compensi professionali azionato dall'avv. NG Sergio, a motivo dell'insussistenza di un incarico professionale conferito nei suoi confronti sono dunque inammissibili in questa sede, poiché idonee ad integrare censure di erroneità della pronuncia, che possono essere dedotti esclusivamente nei termini dalla legge, con lo specifico rimedio processuale dell'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., ovvero di quella tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo posto a fondamento della preannunciata esecuzione;
e sono pertanto coperte dal giudicato formatosi sul titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo n. 3373/2023 emesso dal Tribunale di Palermo, non opposto tempestivamente ai sensi dell'art. 645 c.p.c., né tantomeno tardivamente ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
Per le ragioni sopra compendiate, l'opposizione, poiché infondata, deve essere rigettata e deve essere dichiarata inammissibile l'azione di merito espressamente proposta da parte opponente intesa all'accertamento negativo del credito vantato dall'opposto in forza del decreto ingiuntivo n. 3373/2023 emesso dal Tribunale di Palermo il 9 maggio 2023, notificato il 7 giugno 2023,
e dichiarato definitivamente esecutivo, in mancanza di opposizione, in data 30 dicembre 2023.
3. In ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico di parte di parte opponente e si liquidano nella misura di euro 4.227,00, determinati tenuto conto dell'entità della causa - con riguardo al valore del credito oggetto di intima esecuzione - e delle questioni trattate, e l'attività concretamente svolta dalle parti secondo valori corrispondenti ai medi previsti dalle tabelle recate dall'art. D.M. n.
147/2022, ad eccezione della fase decisoria, liquidata secondo valori tendenti ai valori minimi;
oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al precetto proposta come in epigrafe così provvede:
1 Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2 Dichiara inammissibile ogni domanda di merito proposta da
7 R.G. n. 5319/2024
; Parte_1
3 Condanna alla rifusione, in favore di TRINGALI Pt_1
SERGIO, degli oneri di lite da quest'ultimo sostenuti, liquidati in euro 4.227,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge.
Così deciso in Palermo lì 22 maggio 2025
Il Giudice
(Simona Maria Cipitì)
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