TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 52/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. IOLE VANNUCCI (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'avv. FRANCESCO FALSO (C.F. ) CP_1 P.IVA_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
/
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente ha adito il Tribunale di Pistoia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “voglia annullare in quanto illegittimo l'accertamento di indebito emesso da
con sede in Roma, in persona del suo Presidente pro- Controparte_2 tempore, domiciliato presso la Sede di Pistoia, Viale Adua, 123, ricevuto dalla Sig.ra il 20/4/2023 di € Parte_1
3.457,61 e conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Sig.ra a per i motivi Parte_1 CP_1 di cui alla narrativa del ricorso, ordinando la restituzione della somma indebitamente trattenuta per il medesimo titolo sulla pensione di cui la ricorrente è titolare. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
In estrema sintesi, il ricorrente ha dedotto: di essere titolare di pensione superstiti n.20047133 Cat. SO erogata da stituto Previdenza Sociale) sede di Pistoia;
di aver ricevuto il 20 aprile CP_1 Controparte_2
2023 la lettera raccomandata A.R., datata 30 marzo 2023, con cui l' le comunicava la “revoca CP_2 definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019” e le richiedeva la restituzione della somma di € 3.457,61 a titolo di indebito, importo successivamente recuperato tramite trattenute per 18 mensilità sulle pensioni in godimento;
di aver presentato ricorso in via amministrativa tramite il Patronato EPACA di CP_ Pistoia in data 7/7/2023, all'esito del quale il Comitato provinciale con decisione del 1.08.2023, rigettava il ricorso insistendo nel richiamare “solleciti e avvisi di sospensione” da parte dell' ; che il CP_2 suindicato provvedimento del 20.04.2023 sarebbe illegittimo, in quanto la ricorrente non avrebbe ricevuto CP_ né la lettera raccomandata con cui le doveva essere comunicato da il termine ultimo del 15 settembre
2022 per la produzione della documentazione reddituale aggiornata né il successivo provvedimento di sospensione della prestazione.
Si è ritualmente costituito in giudizio il quale ha eccepito la non debenza della pensione di CP_1 reversibilità in favore della ricorrente nella misura erogata dall'ente previdenziale nell'anno 2020, nonché la tempestività della comunicazione del 20.04.2023 di recupero delle somme indebitamente percepite. L'Ente, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito respingere integralmente la domanda avversaria con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
La causa è stata istruita in via documentale e viene decisa mediante deposito del dispositivo di sentenza e della contestuale motivazione all'esito del termine per note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
I fatti rilevanti di seguito esposti sono pacifici e/o documentali.
La sig.ra è titolare di pensione superstiti n.20047133 Cat. SO erogata dall' di Pistoia. Parte_1 CP_1
Con lettera raccomandata A.R., datata 30.3.2023, ricevuta il 20.4.2023, l' ha comunicato la “revoca CP_2 definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019”, chiedendo la restituzione della somma di €
3.457,61 a titolo di indebito (cfr. doc. 3 fasc. . CP_1
Detto importo veniva recuperato tramite trattenute per 18 rate mensili sulle pensioni in godimento (doc. 1 fasc. ric.).
La sig.ra ha proposto ricorso in via amministrativa tramite il Patronato EPACA di Pistoia in data Parte_1
7/7/2023. (doc. 2 fasc. ric.).
Il Comitato Provinciale con decisione del 1/8/2023 ha rigettato il ricorso, insistendo nel richiamare CP_1
“solleciti e avvisi di sospensione” da parte dell'Istituto (doc. 4 fasc. ric.).
Tanto rilevato in fatto la domanda è fondata per quanto di ragione.
L'indebito pensionistico di cui è causa scaturisce dal provvedimento di revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019 goduta dalla ricorrente, operata ai sensi dell' art. 35 co. 10-bis. D.L. 207/208, conv. L. 14/2009 , in quanto “nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2019 non è pervenuta entro il previsto termine del
15 settembre 2022” (cfr. doc. 3 fasc. CP_1
Il disposto normativo recita: “ Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Occorre anzitutto rilevare che, a fronte dell'allegazione attorea relativa alla mancata ricezione di alcuna richiesta di comunicazione della propria situazione reddituale e di alcun provvedimento cautelativo di CP_ sospensione, l' costituendosi in giudizio, non ha prodotto alcuna prova di avvenuta spedizione, né tantomeno di avvenuta ricezione, della missiva datata 7.1.2022 recante l'oggetto “Prestazioni collegate al reddito erogate dall' Obbligo di comunicazione di redditi rilevanti”, ove veniva intimata la CP_1 comunicazione dei redditi rilevanti percepiti nell'anno 2019 entro il 28 febbraio 2022 (cfr. doc. 2 fasc.
. CP_1
Deve poi ritenersi infondato l'assunto dell'ente convenuto secondo cui l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali era stato specificato nella comunicazione di liquidazione della pensione di reversibilità datata
18.10.2018 (cfr. doc. 1 fasc. . CP_1
Invero, nella missiva richiamata si precisava quanto segue: “OBBLIGO DI COMUNICAZIONI. Le CP_ ricordo che lei è tenuto a comunicare all' qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura della pensione l'omessa o incompleta comunicazione comporta oltre alle responsabilità previste dalla legge il recupero delle somme percepite indebitamente” (cfr. pag. 3 doc. cit.). Orbene, in alcun punto della richiamata missiva vengono precisati “i tempi e le modalità” per la CP_ comunicazione dei dati reddituali all previdenziale prevista a pena di revoca del trattamento dal citato art. 35 co. 10-bis. D.L. 207/208, conv. L. 14/2009.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta non può ritenersi imputabile alla ricorrente, la quale senza dubbio versava in condizione di buona fede per non essere stata messa nelle condizioni da parte dell' come previsto dal citato disposto, di conoscere tempi e modalità per provvedere a tale CP_1 adempimento.
CP_ In definitiva, la revoca del trattamento in questione operata dall' con missiva del 30.3.2023 è intervenuta in difetto dei presupposti dettati dall'art. 35 co. 10-bis. D.L. 207/208, conv. L. 14/2009 e, pertanto, vanno ritenuti insussistenti i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione di indebito vantato dall' CP_1
Conseguentemente l' va condannato alla restituzione della somma indebitamente trattenuta per il CP_1 medesimo titolo sulla pensione di cui la ricorrente è titolare.
CP_
2. Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (scaglione da euro 1.100 ad euro 5.200). Si giustifica la liquidazione di un compenso professionale inferiore ai valori medi di scaglione con riferimento a tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della non elevata difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto trattate, esclusa la fase istruttoria (assenza di istruttoria orale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell a ripetere nei confronti della CP_1 ricorrente l'importo di € 3.457,61 di cui al provvedimento di revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019 comunicato con raccomandata A.R., datata 30.3.2023, ricevuta il 20.4.2023,
- condanna l'Istituto alla restituzione in favore della ricorrente della somma indebitamente trattenuta per il medesimo titolo sulla pensione di cui la ricorrente è titolare;
-condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in euro 886,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 16 maggio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 52/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. IOLE VANNUCCI (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'avv. FRANCESCO FALSO (C.F. ) CP_1 P.IVA_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
/
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente ha adito il Tribunale di Pistoia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “voglia annullare in quanto illegittimo l'accertamento di indebito emesso da
con sede in Roma, in persona del suo Presidente pro- Controparte_2 tempore, domiciliato presso la Sede di Pistoia, Viale Adua, 123, ricevuto dalla Sig.ra il 20/4/2023 di € Parte_1
3.457,61 e conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Sig.ra a per i motivi Parte_1 CP_1 di cui alla narrativa del ricorso, ordinando la restituzione della somma indebitamente trattenuta per il medesimo titolo sulla pensione di cui la ricorrente è titolare. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
In estrema sintesi, il ricorrente ha dedotto: di essere titolare di pensione superstiti n.20047133 Cat. SO erogata da stituto Previdenza Sociale) sede di Pistoia;
di aver ricevuto il 20 aprile CP_1 Controparte_2
2023 la lettera raccomandata A.R., datata 30 marzo 2023, con cui l' le comunicava la “revoca CP_2 definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019” e le richiedeva la restituzione della somma di € 3.457,61 a titolo di indebito, importo successivamente recuperato tramite trattenute per 18 mensilità sulle pensioni in godimento;
di aver presentato ricorso in via amministrativa tramite il Patronato EPACA di CP_ Pistoia in data 7/7/2023, all'esito del quale il Comitato provinciale con decisione del 1.08.2023, rigettava il ricorso insistendo nel richiamare “solleciti e avvisi di sospensione” da parte dell' ; che il CP_2 suindicato provvedimento del 20.04.2023 sarebbe illegittimo, in quanto la ricorrente non avrebbe ricevuto CP_ né la lettera raccomandata con cui le doveva essere comunicato da il termine ultimo del 15 settembre
2022 per la produzione della documentazione reddituale aggiornata né il successivo provvedimento di sospensione della prestazione.
Si è ritualmente costituito in giudizio il quale ha eccepito la non debenza della pensione di CP_1 reversibilità in favore della ricorrente nella misura erogata dall'ente previdenziale nell'anno 2020, nonché la tempestività della comunicazione del 20.04.2023 di recupero delle somme indebitamente percepite. L'Ente, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito respingere integralmente la domanda avversaria con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
La causa è stata istruita in via documentale e viene decisa mediante deposito del dispositivo di sentenza e della contestuale motivazione all'esito del termine per note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
I fatti rilevanti di seguito esposti sono pacifici e/o documentali.
La sig.ra è titolare di pensione superstiti n.20047133 Cat. SO erogata dall' di Pistoia. Parte_1 CP_1
Con lettera raccomandata A.R., datata 30.3.2023, ricevuta il 20.4.2023, l' ha comunicato la “revoca CP_2 definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019”, chiedendo la restituzione della somma di €
3.457,61 a titolo di indebito (cfr. doc. 3 fasc. . CP_1
Detto importo veniva recuperato tramite trattenute per 18 rate mensili sulle pensioni in godimento (doc. 1 fasc. ric.).
La sig.ra ha proposto ricorso in via amministrativa tramite il Patronato EPACA di Pistoia in data Parte_1
7/7/2023. (doc. 2 fasc. ric.).
Il Comitato Provinciale con decisione del 1/8/2023 ha rigettato il ricorso, insistendo nel richiamare CP_1
“solleciti e avvisi di sospensione” da parte dell'Istituto (doc. 4 fasc. ric.).
Tanto rilevato in fatto la domanda è fondata per quanto di ragione.
L'indebito pensionistico di cui è causa scaturisce dal provvedimento di revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019 goduta dalla ricorrente, operata ai sensi dell' art. 35 co. 10-bis. D.L. 207/208, conv. L. 14/2009 , in quanto “nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2019 non è pervenuta entro il previsto termine del
15 settembre 2022” (cfr. doc. 3 fasc. CP_1
Il disposto normativo recita: “ Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Occorre anzitutto rilevare che, a fronte dell'allegazione attorea relativa alla mancata ricezione di alcuna richiesta di comunicazione della propria situazione reddituale e di alcun provvedimento cautelativo di CP_ sospensione, l' costituendosi in giudizio, non ha prodotto alcuna prova di avvenuta spedizione, né tantomeno di avvenuta ricezione, della missiva datata 7.1.2022 recante l'oggetto “Prestazioni collegate al reddito erogate dall' Obbligo di comunicazione di redditi rilevanti”, ove veniva intimata la CP_1 comunicazione dei redditi rilevanti percepiti nell'anno 2019 entro il 28 febbraio 2022 (cfr. doc. 2 fasc.
. CP_1
Deve poi ritenersi infondato l'assunto dell'ente convenuto secondo cui l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali era stato specificato nella comunicazione di liquidazione della pensione di reversibilità datata
18.10.2018 (cfr. doc. 1 fasc. . CP_1
Invero, nella missiva richiamata si precisava quanto segue: “OBBLIGO DI COMUNICAZIONI. Le CP_ ricordo che lei è tenuto a comunicare all' qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura della pensione l'omessa o incompleta comunicazione comporta oltre alle responsabilità previste dalla legge il recupero delle somme percepite indebitamente” (cfr. pag. 3 doc. cit.). Orbene, in alcun punto della richiamata missiva vengono precisati “i tempi e le modalità” per la CP_ comunicazione dei dati reddituali all previdenziale prevista a pena di revoca del trattamento dal citato art. 35 co. 10-bis. D.L. 207/208, conv. L. 14/2009.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta non può ritenersi imputabile alla ricorrente, la quale senza dubbio versava in condizione di buona fede per non essere stata messa nelle condizioni da parte dell' come previsto dal citato disposto, di conoscere tempi e modalità per provvedere a tale CP_1 adempimento.
CP_ In definitiva, la revoca del trattamento in questione operata dall' con missiva del 30.3.2023 è intervenuta in difetto dei presupposti dettati dall'art. 35 co. 10-bis. D.L. 207/208, conv. L. 14/2009 e, pertanto, vanno ritenuti insussistenti i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione di indebito vantato dall' CP_1
Conseguentemente l' va condannato alla restituzione della somma indebitamente trattenuta per il CP_1 medesimo titolo sulla pensione di cui la ricorrente è titolare.
CP_
2. Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (scaglione da euro 1.100 ad euro 5.200). Si giustifica la liquidazione di un compenso professionale inferiore ai valori medi di scaglione con riferimento a tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della non elevata difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto trattate, esclusa la fase istruttoria (assenza di istruttoria orale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell a ripetere nei confronti della CP_1 ricorrente l'importo di € 3.457,61 di cui al provvedimento di revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019 comunicato con raccomandata A.R., datata 30.3.2023, ricevuta il 20.4.2023,
- condanna l'Istituto alla restituzione in favore della ricorrente della somma indebitamente trattenuta per il medesimo titolo sulla pensione di cui la ricorrente è titolare;
-condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in euro 886,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 16 maggio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo