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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 09/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2883/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
n persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. TRUPPI MICHELE e con Parte_1
lo stesso elettivamente domiciliata in BENEVENTO PIAZZA RISORGIMENTO N 13
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CURATOLO Controparte_1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIA F. FLORA 7
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello depositato il 24.11.2023, l'appellante società impugnava la sentenza pubblicata il 29.5.23 dal Tribunale di Benevento, con cui è stata accolta la domanda di
[...]
e dichiarata l'illegittimità della sospensione dei lavoratori in CIGS per il Controparte_1
periodo da giugno 2018 a marzo 2020, condannando la al pagamento della Parte_1
differenza tra quanto avrebbe percepito, moltiplicando la retribuzione oraria indicata in busta paga per il numero di ore di sospensione per CIGS, e quanto percepito a titolo di indennità per cassa integrazione guadagni, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo.
Il primo Giudice ha ritenuto l'illegittimità della procedura di integrazione salariale per mancata indicazione specifica dei criteri di rotazione. Ha precisato che il richiamo a non meglio precisate esigenze “tecnico, organizzative e produttive aziendali” e ad altrettanto generici concetti di
1 infungibilità e di livelli professionali dei lavoratori (“tenendo conto della fungibilità delle mansioni in relazione al background sullo specifico programma”) risultava del tutto inidoneo a dare una compiuta informazione circa i criteri in base ai quali sarebbero stati individuati i lavoratori da sospendere o in ordine ai meccanismi di rotazione.
Parte L'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c.: a fronte di una domanda che fondava la illegittimità della sospensione sulla violazione dell'art. 1 della legge 223/1991, infatti, il primo Giudice aveva non solo applicato una diversa disciplina, l'art. 24 del D. lvo
148/2015, ma era giunto ad affermare il diritto dei ricorrenti sulla scorta di una causa petendi neppure prospettata con il ricorso.
Ha denunziato, altresì, la violazione dell'art. 11, comma 1 delle Preleggi poiché il primo
Giudice aveva sostenuto l'ultrattività dell'art. 1, comma 7, L. 223/1991 pur a fronte della espressa abrogazione contenuta nell'art. 46 del D.lvo 148 cit..
Ha, infine, dedotto che l'esame globale e complessivo di tutti i verbali degli incontri sindacali avrebbe consentito la corretta ricostruzione della fattispecie ed in particolare la precisa
Co valutazione delle informazioni trasmesse alle oo. anche in tema di infungibilità delle prestazioni dei lavoratori e di modalità di attuazione della rotazione.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha sostenuto la correttezza del ragionamento decisorio del primo Giudice ed hanno concluso per la conferma della gravata sentenza.
Trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto, in conformità all'orientamento espresso da talune pronunce di questa Corte (sent. n. 3143/23; n. 2760/24; n. 2899/2024), pur dando atto dell'esistenza di un pronunciamento contrario (sent. n. 328/23). Parte Con il primo motivo la censura la gravata sentenza per avere ritenuto sussistente un obbligo di comunicazione preventiva dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e dei criteri di rotazione non previsto dalla norma dell'art. 24 del D. Lvo 148/2015.
Sostiene, in altri termini, che il primo Giudice, pur avendo correttamente individuato la disciplina applicabile al caso di specie, la abbia, poi, interpretata nel senso della riaffermazione in capo al datore di lavoro dei medesimi obblighi già previsti dall'art. 1 della legge 223/1991, norma espressamente abrogata dall'art. del citato D. Lvo 148.
La censura è, sia pure in parte, fondata.
Ratione temporis, come è pacifico tra le parti, la procedura per cui è causa è disciplinata dal D.
Lvo 148/2015 nella versione precedente alle modifiche di cui alla legge 234/2021.
2 Pertanto, a mente dell'art. 24, per il caso, come quello che qui ne occupa, di integrazione salariale straordinaria per riorganizzazione ovvero per crisi aziendale, il datore di lavoro “deve comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,
l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale… Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.”
La disposizione, letta in combinato disposto con la lettera m) dell'art. 46 del medesimo decreto legislativo che espressamente abroga l'art. 1 della legge 223/1991, è evidentemente diretta a sostituire agli oneri formali imposti al datore di lavoro dal previgente art. 1 un obbligo a trattare che, sulla scorta dei principi generali in materia di buona fede e correttezza, presuppone che alle oo.ss. che partecipano venga resa nota la effettiva situazione economico finanziaria e gestionale del datore di lavoro.
In altri termini, il programma che l'impresa intende attuare, la durata dello stesso, il numero dei lavoratori interessati, i criteri di scelta e quelli di rotazione, seppure non devono più essere formalmente resi noti al momento dell'apertura della procedura, devono, però, formare consapevole oggetto dell'esame congiunto.
A non diverse conclusioni giunge anche la gravata sentenza nella parte in cui afferma che l'impresa stante il tenore letterale della norma può evitare l'individuazione delle qualifiche professionali dei dipendenti considerati temporaneamente eccedentari nonché gli eventuali meccanismi di rotazione.
La gravata sentenza, poi, del tutto coerentemente afferma la sussistenza di un obbligo aziendale di fornire informazioni dettagliate e puntuali alle oo.ss. così da consentire loro un esame effettivo della proposta in campo.
3 Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dalla appellante il primo Giudice ha bene individuato ed interpretato la normativa da applicare al caso di specie.
Quel che, per contro, ad avviso della Corte, è mancata è la corretta sussunzione della fattispecie concreta nello schema procedimentale delineato dalla citata norma dell'art. 24.
Il primo Giudice, infatti, ha ritenuto che, pur a fronte di un persistente obbligo di specificazione dei criteri per individuare i lavoratori da sospendere, la datrice di lavoro, nel caso di specie, abbia fatto riferimento a generiche clausole di stile quali le esigenze tecniche organizzative e produttive e le esigenze professionali e funzionali.
Ad avviso della Corte, però, nella gravata sentenza si è del tutto omesso di considerare il contenuto della prima ed effettiva comunicazione intercorsa tra le parti.
In data 12 marzo 2018, infatti, la C.A.M. ha inoltrato una comunicazione ex artt. 4 e 24 della legge 223/1991 per l'apertura di una procedura di riduzione di personale descrivendo la propria struttura produttiva, il proprio percorso industriale e le cause di crisi finanziaria e produttiva.
In particolare, ha evidenziato che si erano fortemente ridotte le commesse del cliente
[...]
e e si erano azzerate quelle di e di . Parte_2 CP_3 Parte_3 CP_4
Ha, quindi, rappresentato la situazione di esubero del personale diretto – reparti CQ, contornatura/taglio HC, Bonding laminazione/disfacimento, Masticiatura/verniciatura, montaggio e NDI – ed indiretto - magazzino/logistica e programmazione e la connessa necessità di sopprimere le posizioni lavorative di 50 addetti allo stabilimento di Pt_4
A seguito della detta comunicazione ha avuto luogo un lungo ed articolato esame congiunto nel corso del quale sono state ampiamente illustrate le ragioni dell'esubero strutturale (cfr. in particolare il verbale del 13.4.2018, produzione di parte appellante) delle 50 figure professionali individuate nella comunicazione di apertura.
Le oo.ss., pur dando atto della effettività della crisi, non hanno mai concordato sulla impossibilità di ricorrere a strumenti alternativi ai licenziamenti ed hanno, fin dall'incontro dell'aprile 2018, proposto il ricorso al contratto di solidarietà. Parte La , nel corso del medesimo incontro, ha rappresentato la propria assoluta contrarietà alla proposta sindacale non tecnicamente praticabile a causa delle molteplici esigenze tecniche ed organizzative peculiari del settore.
Nel successivo verbale del 23 aprile 2018 l'azienda dopo approfondita analisi e ampie verifiche sulla fattibilità dello strumento contratto di solidarietà ha ribadito di non ritenere praticabile la soluzione prospettata dalle organizzazioni sindacali in considerazione delle esigenze tecniche ed organizzative oltre che delle diverse problematiche legate alla flessibilità di gestione non solo in termini di riduzione oraria ma soprattutto con riferimento alle mansioni al know how
4 specifico sul prodotto e dalle certificazioni in possesso dei singoli lavoratori che per questo motivo sono considerati infungibili ed insostituibili. Parte Nel corso del medesimo incontro la si è dichiarata, però, disponibile a valutare positivamente lo strumento della cigs per riorganizzazione aziendale per migliorare la competitività attraverso interventi finalizzati al miglioramento dei flussi di produzione e alla formazione che incrementasse la flessibilità operativa e creasse maggiori opportunità di riqualificazione e ricollocazione del personale.
Le organizzazioni sindacali non hanno contestato, nell'ambito dell'incontro, la sussistenza di causali e di situazioni oggettive che giustificavano il ricorso alla cassa integrazione limitandosi ad invocare la causale crisi aziendale in luogo di quella di riorganizzazione al fine di prefigurare una durata maggiore dell'integrazione salariale.
Ad avviso della Corte da questi verbali di incontro emerge con chiarezza che l'esame congiunto ha avuto un contenuto di effettività tanto che entrambe le parti del confronto hanno avanzato proposte di soluzione alternative a quella originariamente prospettata dal datore di lavoro - il licenziamento collettivo - proprio a testimonianza della conoscenza che entrambe avevano della Parte situazione della società .
In riferimento all'oggetto del giudizio, poi, emerge con chiarezza che sussistevano motivazioni oggettive collegate alla tipologia di produzione ed alle ragioni proprie della riorganizzazione aziendale che ben avrebbero potuto giustificare la totale esclusione del meccanismo della rotazione.
Contrariamente a quanto sostenuto nella gravata sentenza, infatti, il riferimento alle conoscenze specifiche sul prodotto e alle certificazioni in possesso dei lavoratori, se letto nel contesto di tutte le informazioni fornite e di tutti gli incontri per l'esame congiunto, consente di individuare in base ad elementi oggettivi le ragioni che escludono ovvero limitano la possibilità di rotazione.
Questa, che è sinonimo di alternanza di diversi lavoratori sulle posizioni di operaio laminatore non interessate dagli esuberi, viene limitata a coloro che muniti di analogo bagaglio di conoscenze specifiche sul prodotto posseggono, altresì, le certificazioni necessarie per
Parte realizzare le lavorazioni che ancora residuano in capo alla dopo che, come precisato nella comunicazione di apertura, la stessa ha perso integralmente le commesse di Parte_3
e di . CP_4
Nel successivo verbale di incontro del 26 Aprile 2018 l'azienda ha proposto nuovamente la cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione per la durata di 24 mesi, senza rotazione e senza anticipazione del trattamento ad opera del datore di lavoro e le organizzazioni sindacali
5 si sono opposte non allo strumento della integrazione salariale ma alle condizioni proposte dall'azienda chiedendo, in particolare, che venisse anticipato il pagamento delle competenze, in luogo che attendere le erogazioni dell'istituto, e che venisse garantita la rotazione tra i lavoratori coinvolti nel modo più equo possibile.
Ancora una volta, dunque, le organizzazioni sindacali hanno dimostrato di avere chiare e oggettive conoscenze che hanno consentito non di formulare una mera acquiescenza alle ipotesi rappresentate dal datore di lavoro ma di concorrere effettivamente alla ricerca di una soluzione
Parte per la crisi della .
In data 16 maggio 2018 le parti sindacali hanno sottoscritto verbale di accordo in materia di cigs.
Il verbale predetto, per le ragioni fin qui illustrate, non può essere letto indipendentemente dal contenuto della comunicazione di apertura e di tutti i precedenti verbali di accordo di tal che è chiaro che la previsione della rotazione in considerazione delle esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali in considerazione della fungibilità delle mansioni in relazione al background sullo specifico programma deve intendersi come previsione di un criterio di rotazione che interessa unicamente le posizioni fungibili e che le posizioni fungibili, nel caso di specie, sono soltanto quelle individuate nei verbali precedenti quelle cioè che riguardano lavorazioni per le quali è richiesta la medesima certificazione e che richiedano conoscenze specifiche acquisite mediante precedenti attività di lavoro.
Se, dunque, il contenuto dell'accordo in tema di cassa integrazione straordinaria viene valutato
Parte nel suo complesso, tenendo conto di tutte le specifiche informazioni che ha fornito fin dall'apertura della procedura di licenziamento collettivo, non appare revocabile in dubbio che siano stati rispettati i criteri di buona fede e correttezza e che alla parte sindacale siano state offerte tutte le informazioni oggettivamente necessarie per valutare la legittimità del limitatissimo ricorso alla rotazione tra i lavoratori.
Per quel che attiene, poi, alle concrete modalità di applicazione dei criteri concordati, con il ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato si duole di essere stato sospeso per un numero di ore nettamente superiore rispetto ad altri addetti al reparto laminazione con mansioni fungibili.
Si rammenta che: “grava sul dipendente interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta delle unità da sospendere, essendo a tal fine necessario, provare non solo l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro
6 dipendente, ovvero che la propria sospensione è stata determinata da motivi discriminatori."
(Cfr. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 20267 del 04/10/2011).
Dagli atti risulta pacifico che il ricorrente fosse addetto al reparto aziendale “contornatura”, con mansioni di addetto alla “rifilatura e foratura manuale” presso lo stabilimento di e con Pt_4
inquadramento professionale e retributivo nel 3° livello della disciplina classificatoria di cui al
CCNL Metalmeccanico –Piccola e Media Industria
E' documentato che il detto reparto era interessato dal denunziato esubero per un numero di 4 unità, come da prospetto facente parte della comunicazione di apertura del marzo 2018.
Le mansioni disimpegnate dal - per ammissione dell'azienda, mai contestata dal CP_1
ricorrente - erano di tipo fungibile solo con altri due operai addetti allo stesso reparto i quanto aventi il medesimo background, per aver sempre svolto le stesse mansioni ed aver acquisito, quindi, ampia abilità e manualità nel relativo espletamento.
Il criterio di rotazione con cui avrebbe dovuto esser sospeso il era, come detto e come CP_1
si evince dalla comunicazione iniziale e dal verbale sindacale successivo, quello della fungibilità delle mansioni in rapporto agli altri operai aventi il medesimo background, in relazione alle esigenze di produzione dell'azienda.
Tali esigenze - non solo, come detto innanzi, non costituiscono un criterio astratto e non verificabile ex ante siccome sufficientemente predeterminate, poichè rapportate alle commesse in atto (dato oggettivo, facilmente e documentalmente verificabile), illustrate ai sindacati in sede di esame congiunto – ma sono anche suscettibili di verifica ex post;
ebbene, l'effettività e la consistenza delle stesse non è stata neanche contestata dal ricorrente.
Inoltre, deve evidenziarsi come fin dalla memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. la odierna appellante ha analiticamente indicato le lavorazioni poste in essere nel corso del periodo di c.i.g.s. già illustrate ai sindacati;
ha eccepito l'impossibilità del di prestare lavoro, nel CP_1
periodo giugno/novembre 2018, per la fruizione delle ore di permesso giornaliere per
“allattamento” e, per l'intero periodo in esame, di permessi mensili ex L. 104/92 (in favore di familiare portatore di handicap grave) anche nel ridotto periodo di disponibilità di lavoro;
ha rilevato che tali ultime circostanze hanno condizionato, giocoforza, la ordinaria predisposizione/programmazione dei turni di lavoro.
Le suddette circostanze, atte a comprovare la correttezza della rotazione come applicata dalla
Parte
, sono state documentate mediante le buste paga allegate oltre a non essere state contestate neppure genericamente dal che neppure ha chiesto di provare fatti che consentissero CP_1
di ritenere che i criteri individuati per la rotazione ovvero le modalità di attuazione di questa fossero ispirati a logiche diverse dalle esigenze tecnico produttive e latamente discriminatorie.
7 Orbene, alla luce del consolidato orientamento interpretativo secondo il quale sul datore di lavoro grava unicamente l'onere di comprovare la coerenza tra la causa integrabile e la scelta dei lavoratori tra sospendere laddove incombe sui lavoratori medesimi la dimostrazione della violazione da parte del datore dei criteri di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e
1375 cod. civ. ed in particolare l'operare di motivi di discriminazione nei loro confronti, deve concludersi che non trovano smentita le risultanze della prova documentale e delle coerenti ed analitiche allegazioni datoriali neppure contestate.
La gravata sentenza, pertanto, deve essere riformata e la domanda proposta dagli odierni appellati integralmente rigettata.
Le spese del doppio grado, tuttavia, in considerazione del contrasto interpretativo determinatosi anche tra le sezioni di questa Corte, devono rimanere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte così decide, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza:
-rigetta la domanda originaria di;
Controparte_1
- compensa le spese del doppio grado.
Napoli 09/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Raffaella Genovese
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