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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n proc 458/2025
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori Magistrati :
1) dr.ssa Patrizia Morabito Presidente relatrice
2) dr. Natalino Sapone Consigliere
3) dr.ssa Viviana Cusolito Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul reclamo ex art. 51 D.Lgs. 14/2019 iscritto al n. 458 /2025 R.G., tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.08.1974 e residente a Varapodio alla Via Rimembranze snc, in proprio e nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della società “ Controparte_1
(P.IVA. n. ), con sede legale in Varapodio - RC), difeso dagli Avv. Elena TRINCI (C.F. P.IVA_1
), del Foro di Palmi, che lo rappresenta e difende, unitamente e C.F._2 disgiuntamente, all'Avv. Riccardo Misaggi (C.F. , del Foro di Locri ai C.F._3 indirizzi pec e Email_1 Email_2
Reclamante
Contro
Controparte_2
“ ”, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale
[...] CP_3
e numero iscrizione nel registro delle imprese , in persona del suo procuratore speciale P.IVA_2
Avv. , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato dall'Avv. Controparte_4
Andrea Bellenchi del Foro di Roma (Codice Fiscale;
pec: C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il seguente domicilio Email_3 telematico: Reclamato Email_3
E contro
AVV. nq di curatore della procedura di liquidazione giudiziale n. Controparte_5
63/24 Reclamato non costituito con l'intervento PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO Interventore ex lege
OGGETTO: RECLAMO alla sentenza n. 7/25 del Tribunale di Palmi, emessa il 18 giugno 2025 e notificata 26 giugno 2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di .f. e p.iva Controparte_1 P.IVA_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
In esito all'istanza proposta innanzi al Tribunale di Palmi Sezione Procedure fallimentari da perché fosse dichiarata l'insolvenza della , veniva emessa CP_6 CP_7 sentenza n.7/2025 pubblicata e notificata in data 26/06/2025.
La decisione , assunta in contumacia della citata debitrice, prendeva atto dell'esistenza di un debito superiore a 30.000 euro per spese di lite relative a vari gradi di un giudizio fra le parti, nonché dell'esistenza dei requisiti dimensionali dettati dall'art 2 del D. Legisl 14/2019, avendo il Tribunale valorizzato il dato contabile dell'attivo superiore ad Euro 300.000,00
La società posta in liquidazione ha proposto reclamo fondandolo su tre argomenti, ovvero:
1. la nullità della sentenza impugnata per mancata notifica alla del CP_1 ricorso con la fissazione della udienza per la trattazione dell'istanza innanzi al Tribunale di Palmi;
in particolare secondo la reclamante, la notifica eseguita presso il Portale WEB era stata eseguita in data antecedente all'attivazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ( in data 11.03.2025) dell'indirizzo di posta elettronica certificata assegnato alla CP_1
2. La nullità della notifica dell'atto di precetto del 25.09.2024, dal quale parte creditrice faceva derivare la inadempienza , sintomatica dello stato di insolvenza;
3. l'insussistenza dei presupposti dimensionali, soggettivi ed oggettivi , richiesti dall'art 2 del D. Legisl 14/2019, erroneamente ritenuti dal Tribunale, che ha valorizzato che la documentazione acquisita d'ufficio evidenzia il superamento del requisito dimensionale con riferimento all'attivo >>> , dal momento che il dato contabile dell'attivo superiore a Euro 300.000,00, considerato dal Tribunale, sarebbe stato “fittizio non reale, atteso che in esso risulta compresa ed inglobata la somma di Euro 327.584,00 oltre iva che parte creditrice avrebbe dovuto corrispondere alla società reclamante” A tal fine è stata chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 51 comma 10 del D.Lgs. 14/2019, sussistendo gravi e fondati motivi;
e nel merito la revoca della sentenza n.7/2025.
Fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione in data 28 agosto 2025, sostituita dalla trattazione scritta, si è costituita la creditrice istante
[...]
” , precisando : Controparte_8
- Che la notifica del ricorso per la trattazione dell'istanza di liquidazione era stata effettuata a termini di legge, e presso il portale WEB previsto dall'art 40 comma 7^ del D. Legisl 14/2019 proprio per l'inadempienza della all'obbligo di dotarsi di CP_1 indirizzo di Posta Elettronica Certificata, e che la notifica risultava perfezionata, come da attestato del Portale Informatico, versato in atti dalla cancelleria del Tribunale di Pami;
- Parimenti infondata era la eccezione di nullità della notifica dell'atto di precetto, che comunque era stata eseguita per posta ai sensi dell'art 140 cpc , la cui cartolina risultava sottoscritta dal Sig. , che aveva ricevuto l'atto notificato nella qualità di Parte_2 legale rapp.te di CP_1
- Gli argomenti espressi dalla reclamante per affermare l'inattendibilità dei bilanci si ritorcevano contro la stessa, perché se i bilanci non erano veritieri , allora la reclamante non aveva assolto all'onere della prova che le incombeva, ovvero di dimostrare che non era in possesso dei requisiti dimensionali.
Nella comparsa la reclamata ha concluso per il rigetto del reclamo nel merito, oltre che per il rigetto dell'istanza di sospensione, e per quest'ultima richiesta ha insistito nelle note depositate in vista dell'udienza di sospensione.
L'istanza di sospensione è stata respinta con ordinanza del 29-31 agosto 2025, con la quale è stata fissata l'udienza del 27 ottobre 2025 per la trattazione del merito del reclamo , espressamente assegnando termine per rinnovare la notifica al Curatore della liquidazione, avv , che non si CP_5 era costituito per la fase cautelare.
Nella motivazione del provvedimento di rigetto della sospensiva, era così precisato:
<… Deve fissarsi l'udienza per la trattazione del merito del reclamo , alla quale va riservata ogni determinazione anche sulle istanze istruttorie avanzate.
A tal fine va invitata parte reclamante a rinnovare la notifica del reclamo e del presente provvedimento alla AT , depositando in atti la prova della notifica a mezzo dei files telematici (e non della mera stampa della ricevuta in pdf ….>>
Infatti pur avendo il difensore della depositato relata di notifica , attestando di avere CP_1 notificato all'indirizzo @pec del curatore nonché al suo Email_4 domicilio digitale aveva versato soltanto le stampe in Email_5 formato . pdf delle ricevute
A scioglimento di riserva , con ordinanza del 29 ottobre 2025, la Corte ha preso atto che nonostante il tenore della precedente ordinanza il difensore della reclamante non aveva provveduto a versare i files della notifica dell'originario ricorso all'avv nella qualità di curatore;
e poiché non CP_5 risultava documentata la notifica al predetto curatore neppure dell'ordinanza che fissava l'udienza per la trattazione del merito, ha assegnato termine perentorio fino al 14 novembre 2025 per integrare il contraddittorio (ovvero eseguire e documentare regolare notifica) al curatore, quale litisconsorte necessario nel procedimento .
Ciò nonostante, in vista dell'ultima udienza , permanendo assente il curatore , non costituitosi, il difensore della reclamante ha depositato files informatici in formato .xml attestanti l'invio di una missiva elettronica all'indirizzo del curatore: tuttavia tali files non consentono di verificare se la notifica sua stata correttamente eseguita
La notifica con modalità telematiche impone che la prova sia fornita attraverso i files da cui sia possibile trarre e verificare non solo l'indirizzo del destinatario e l'avvenuta consegna, ma l'esistenza e validità degli allegati , ovvero i documenti che devono essere portati a conoscenza del destinatario per la realizzazione del contradditorio .
Sul punto, la più recente Cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025 afferma “ In tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante).”
Conformemente, sotto altro aspetto, Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 chiarisce che “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.”
Invece non risultano rispettate le modalità di documentazione e prova della notifica dell'atto introduttivo ai fini dell'esame del merito: i files da ultimo depositati – ricevute di accettazione e consegna al curatore avv non sono in formato . eml , né in formato . msg, ma in CP_5 formato .xml ( come si vede dall'estensione dei files allegati alla nota versata dal reclamante il 6.11.2025). Ma a questi non sono stati associati i documenti che sarebbero stati inviati al destinatario , ed è pertanto impossibile verificare se tali documenti siano stati portati a conoscenza del curatore, se si potessero aprire, se fossero leggibili.
Poichè il Curatore non si è costituito, deve prendersi atto che non è stato correttamente integrato il contraddittorio nel termine perentorio assegnato con l'ordinanza del 27.10.2025, da cui consegue la declaratoria di improcedibilità del reclamo.
Le spese del presente grado vanno conseguentemente poste a carico del reclamante soccombente in proprio e nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante Parte_1 pro-tempore della società “ . Controparte_1
La controversia deve ritenersi di valore indeterminabile (avendo ad oggetto sentenza dichiarativa di fallimento- o di liquidazione- cfr. Cass. civ. SU n. 16300/2007) e di bassa complessità, dato che l'esame nel merito si è fermato agli aspetti preliminari,.
Adottando i parametri minimi del DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, le somme che a tal titolo la parte reclamante dovrà corrispondere alla difesa di costituita sono pari CP_3 ad euro 4.996,00 ( di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00) oltre spese forfetarie, IVA e CPA da calcolarsi come per legge .
Nulla per le spese rispetto alla AT non costituita
Attesta - ai fini e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002- di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione
PQM
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto in proprio e nella Parte_1 qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della società “ CP_1
alla sentenza n. 7/25 del Tribunale di Palmi, emessa il 18 giugno 2025 e notificata 26 giugno
[...]
2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1 così provvede :
- Dichiara improcedibile il reclamo.
- Pone a carico di parte reclamante le spese di questo grado, che liquida -ai sensi del DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 – in favore della società per CP_3 euro 4.996,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA da calcolarsi come per legge .
- Nulla per le spese rispetto alla AT – avv n. q. - non costituita CP_5
- Attesta ai fini e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl. N. 115 del 2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione
- Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento
Reggio Calabria, così deciso il 16.12.2025
La Presidente rel est dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori Magistrati :
1) dr.ssa Patrizia Morabito Presidente relatrice
2) dr. Natalino Sapone Consigliere
3) dr.ssa Viviana Cusolito Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul reclamo ex art. 51 D.Lgs. 14/2019 iscritto al n. 458 /2025 R.G., tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.08.1974 e residente a Varapodio alla Via Rimembranze snc, in proprio e nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della società “ Controparte_1
(P.IVA. n. ), con sede legale in Varapodio - RC), difeso dagli Avv. Elena TRINCI (C.F. P.IVA_1
), del Foro di Palmi, che lo rappresenta e difende, unitamente e C.F._2 disgiuntamente, all'Avv. Riccardo Misaggi (C.F. , del Foro di Locri ai C.F._3 indirizzi pec e Email_1 Email_2
Reclamante
Contro
Controparte_2
“ ”, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale
[...] CP_3
e numero iscrizione nel registro delle imprese , in persona del suo procuratore speciale P.IVA_2
Avv. , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato dall'Avv. Controparte_4
Andrea Bellenchi del Foro di Roma (Codice Fiscale;
pec: C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il seguente domicilio Email_3 telematico: Reclamato Email_3
E contro
AVV. nq di curatore della procedura di liquidazione giudiziale n. Controparte_5
63/24 Reclamato non costituito con l'intervento PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO Interventore ex lege
OGGETTO: RECLAMO alla sentenza n. 7/25 del Tribunale di Palmi, emessa il 18 giugno 2025 e notificata 26 giugno 2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di .f. e p.iva Controparte_1 P.IVA_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
In esito all'istanza proposta innanzi al Tribunale di Palmi Sezione Procedure fallimentari da perché fosse dichiarata l'insolvenza della , veniva emessa CP_6 CP_7 sentenza n.7/2025 pubblicata e notificata in data 26/06/2025.
La decisione , assunta in contumacia della citata debitrice, prendeva atto dell'esistenza di un debito superiore a 30.000 euro per spese di lite relative a vari gradi di un giudizio fra le parti, nonché dell'esistenza dei requisiti dimensionali dettati dall'art 2 del D. Legisl 14/2019, avendo il Tribunale valorizzato il dato contabile dell'attivo superiore ad Euro 300.000,00
La società posta in liquidazione ha proposto reclamo fondandolo su tre argomenti, ovvero:
1. la nullità della sentenza impugnata per mancata notifica alla del CP_1 ricorso con la fissazione della udienza per la trattazione dell'istanza innanzi al Tribunale di Palmi;
in particolare secondo la reclamante, la notifica eseguita presso il Portale WEB era stata eseguita in data antecedente all'attivazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ( in data 11.03.2025) dell'indirizzo di posta elettronica certificata assegnato alla CP_1
2. La nullità della notifica dell'atto di precetto del 25.09.2024, dal quale parte creditrice faceva derivare la inadempienza , sintomatica dello stato di insolvenza;
3. l'insussistenza dei presupposti dimensionali, soggettivi ed oggettivi , richiesti dall'art 2 del D. Legisl 14/2019, erroneamente ritenuti dal Tribunale, che ha valorizzato che la documentazione acquisita d'ufficio evidenzia il superamento del requisito dimensionale con riferimento all'attivo >>> , dal momento che il dato contabile dell'attivo superiore a Euro 300.000,00, considerato dal Tribunale, sarebbe stato “fittizio non reale, atteso che in esso risulta compresa ed inglobata la somma di Euro 327.584,00 oltre iva che parte creditrice avrebbe dovuto corrispondere alla società reclamante” A tal fine è stata chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 51 comma 10 del D.Lgs. 14/2019, sussistendo gravi e fondati motivi;
e nel merito la revoca della sentenza n.7/2025.
Fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione in data 28 agosto 2025, sostituita dalla trattazione scritta, si è costituita la creditrice istante
[...]
” , precisando : Controparte_8
- Che la notifica del ricorso per la trattazione dell'istanza di liquidazione era stata effettuata a termini di legge, e presso il portale WEB previsto dall'art 40 comma 7^ del D. Legisl 14/2019 proprio per l'inadempienza della all'obbligo di dotarsi di CP_1 indirizzo di Posta Elettronica Certificata, e che la notifica risultava perfezionata, come da attestato del Portale Informatico, versato in atti dalla cancelleria del Tribunale di Pami;
- Parimenti infondata era la eccezione di nullità della notifica dell'atto di precetto, che comunque era stata eseguita per posta ai sensi dell'art 140 cpc , la cui cartolina risultava sottoscritta dal Sig. , che aveva ricevuto l'atto notificato nella qualità di Parte_2 legale rapp.te di CP_1
- Gli argomenti espressi dalla reclamante per affermare l'inattendibilità dei bilanci si ritorcevano contro la stessa, perché se i bilanci non erano veritieri , allora la reclamante non aveva assolto all'onere della prova che le incombeva, ovvero di dimostrare che non era in possesso dei requisiti dimensionali.
Nella comparsa la reclamata ha concluso per il rigetto del reclamo nel merito, oltre che per il rigetto dell'istanza di sospensione, e per quest'ultima richiesta ha insistito nelle note depositate in vista dell'udienza di sospensione.
L'istanza di sospensione è stata respinta con ordinanza del 29-31 agosto 2025, con la quale è stata fissata l'udienza del 27 ottobre 2025 per la trattazione del merito del reclamo , espressamente assegnando termine per rinnovare la notifica al Curatore della liquidazione, avv , che non si CP_5 era costituito per la fase cautelare.
Nella motivazione del provvedimento di rigetto della sospensiva, era così precisato:
<… Deve fissarsi l'udienza per la trattazione del merito del reclamo , alla quale va riservata ogni determinazione anche sulle istanze istruttorie avanzate.
A tal fine va invitata parte reclamante a rinnovare la notifica del reclamo e del presente provvedimento alla AT , depositando in atti la prova della notifica a mezzo dei files telematici (e non della mera stampa della ricevuta in pdf ….>>
Infatti pur avendo il difensore della depositato relata di notifica , attestando di avere CP_1 notificato all'indirizzo @pec del curatore nonché al suo Email_4 domicilio digitale aveva versato soltanto le stampe in Email_5 formato . pdf delle ricevute
A scioglimento di riserva , con ordinanza del 29 ottobre 2025, la Corte ha preso atto che nonostante il tenore della precedente ordinanza il difensore della reclamante non aveva provveduto a versare i files della notifica dell'originario ricorso all'avv nella qualità di curatore;
e poiché non CP_5 risultava documentata la notifica al predetto curatore neppure dell'ordinanza che fissava l'udienza per la trattazione del merito, ha assegnato termine perentorio fino al 14 novembre 2025 per integrare il contraddittorio (ovvero eseguire e documentare regolare notifica) al curatore, quale litisconsorte necessario nel procedimento .
Ciò nonostante, in vista dell'ultima udienza , permanendo assente il curatore , non costituitosi, il difensore della reclamante ha depositato files informatici in formato .xml attestanti l'invio di una missiva elettronica all'indirizzo del curatore: tuttavia tali files non consentono di verificare se la notifica sua stata correttamente eseguita
La notifica con modalità telematiche impone che la prova sia fornita attraverso i files da cui sia possibile trarre e verificare non solo l'indirizzo del destinatario e l'avvenuta consegna, ma l'esistenza e validità degli allegati , ovvero i documenti che devono essere portati a conoscenza del destinatario per la realizzazione del contradditorio .
Sul punto, la più recente Cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025 afferma “ In tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante).”
Conformemente, sotto altro aspetto, Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 chiarisce che “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.”
Invece non risultano rispettate le modalità di documentazione e prova della notifica dell'atto introduttivo ai fini dell'esame del merito: i files da ultimo depositati – ricevute di accettazione e consegna al curatore avv non sono in formato . eml , né in formato . msg, ma in CP_5 formato .xml ( come si vede dall'estensione dei files allegati alla nota versata dal reclamante il 6.11.2025). Ma a questi non sono stati associati i documenti che sarebbero stati inviati al destinatario , ed è pertanto impossibile verificare se tali documenti siano stati portati a conoscenza del curatore, se si potessero aprire, se fossero leggibili.
Poichè il Curatore non si è costituito, deve prendersi atto che non è stato correttamente integrato il contraddittorio nel termine perentorio assegnato con l'ordinanza del 27.10.2025, da cui consegue la declaratoria di improcedibilità del reclamo.
Le spese del presente grado vanno conseguentemente poste a carico del reclamante soccombente in proprio e nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante Parte_1 pro-tempore della società “ . Controparte_1
La controversia deve ritenersi di valore indeterminabile (avendo ad oggetto sentenza dichiarativa di fallimento- o di liquidazione- cfr. Cass. civ. SU n. 16300/2007) e di bassa complessità, dato che l'esame nel merito si è fermato agli aspetti preliminari,.
Adottando i parametri minimi del DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, le somme che a tal titolo la parte reclamante dovrà corrispondere alla difesa di costituita sono pari CP_3 ad euro 4.996,00 ( di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00) oltre spese forfetarie, IVA e CPA da calcolarsi come per legge .
Nulla per le spese rispetto alla AT non costituita
Attesta - ai fini e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002- di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione
PQM
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto in proprio e nella Parte_1 qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della società “ CP_1
alla sentenza n. 7/25 del Tribunale di Palmi, emessa il 18 giugno 2025 e notificata 26 giugno
[...]
2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1 così provvede :
- Dichiara improcedibile il reclamo.
- Pone a carico di parte reclamante le spese di questo grado, che liquida -ai sensi del DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 – in favore della società per CP_3 euro 4.996,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA da calcolarsi come per legge .
- Nulla per le spese rispetto alla AT – avv n. q. - non costituita CP_5
- Attesta ai fini e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl. N. 115 del 2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione
- Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento
Reggio Calabria, così deciso il 16.12.2025
La Presidente rel est dott.ssa Patrizia Morabito