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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 5350/22 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, nella causa
T R A
(nata a [...], il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Saronno 38, presso lo studio dell'Avv. Chiara Correnti che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
- ricorrente –
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Sangemini n. 42, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Massimiliano Lanari che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
- resistente -
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Roccasalva in virtù di delega in atti
- resistente all'esito della trattazione della camera di consiglio dell'udienza del 4.3.2025, ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che ha lavorato continuativamente presso il Parte_1
supermercato a marchio “Carrefour” di Castelnuovo di Porto di via Montefiore n.
51 nel periodo dal 2.4.2013 al 30.6.2022 instaurando con le compagini societarie che si sono succedute nella gestione di detto esercizio nel periodo sopraindicato un 1 rapporto di lavoro subordinato ordinario, con orario di lavoro a tempo pieno e diritto ad essere inquadrata nel IV° livello del Ccnl Commercio;
condanna la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 54.864,39, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
dichiara improcedibili le domande proposte da nei confronti della Parte_1
Controparte_1
condanna la alla rifusione, in favore del Controparte_2
procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in euro 13.395,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
DISPONE la trasmissione alla Procura della Repubblica in sede della presente sentenza, di copia del ricorso e delle memorie difensive presentate dalle convenute nonché delle buste paga depositate nel fascicolo di parte ricorrente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha dedotto di aver lavorato presso il supermercato a marchio Parte_1
“Carrefour” di Castelnuovo di Porto interrottamente dal 2.8.2005 al 30.6.2022, provvedendo a svolgere, per l'intero periodo lavorativo, mansioni riconducibili al
III livello del Ccnl Commercio e osservando sempre un orario di lavoro full time, sebbene le compagini societarie che si sono avvicendate nella gestione dell'esercizio commerciale ( CP_3 Controparte_4 Controparte_2
e – da ultimo a decorrere dal 3.7.2019 – la avessero
[...] Controparte_1
formalmente regolarizzato il rapporto con contratti recanti l'inquadramento nell'inferiore V livello cit. Ccnl (oppure nel livello IV) e un orario a tempo parziale
(20 o 30 ore settimanali).
La ha aggiunto che, nel periodo dal 2.4.2013 al 27.6.2015, il rapporto è Pt_1
stato illegittimamente regolarizzato con un contratto di apprendistato professionalizzante sebbene ella fosse già da anni inserita nella struttura aziendale e comunque senza aver ricevuto alcuna formazione teorica e pratica.
2 Sulla base di tali deduzioni, la denunciata la nullità dell'apprendistato Pt_1
ed esposto di non aver percepito l'intero dovuto per la quantità e qualità del lavoro prestato, ha chiesto la condanna in solido della e della Controparte_2
quali cessionarie del rapporto di rapporto, al pagamento di Controparte_1
differenze retributive per paga base, mensilità aggiuntive e tfr maturate limitatamente al periodo dal 2.4.2013 al 30.6.2022 (poiché il periodo anteriore interessato da una conciliazione in sede sindacale con la quale aveva transatto ogni rivendicazione), come da allegati conteggi al ricorso.
Con due distinte memorie difensive si sono costituite in giudizio la
[...]
e la le quali hanno entrambe contestato la Controparte_2 Controparte_1
fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ordinato ex art. 423 cod. proc alla l'immediato pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di euro 4.796.14. a titolo di tfr ed istruito il giudizio mediante l'escussione di testimoni, la causa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note finali, è stata rinviata all'udienza di discussione del 14.1.2024.
Alla predetta udienza è stata dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 143 comma 3 d.lgs. n. 14 del 2019, stante l'intervenuta liquidazione giudiziale della Controparte_1
La parte ricorrente ha tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti della e della in liquidazione Controparte_2 Controparte_1
giudiziale.
All'odierna udienza la causa è stata quindi discussa e viene decisa con la presente sentenza.
All'esito del giudizio, la domanda della ricorrente deve ritenersi fondata nei termini di seguito esposti.
Sulla legittimità del contratto di apprendistato
La ricorrente ha sostenuto che, sebbene fosse stata assunta alle dipendenze dalla con un contratto di apprendistato nel periodo dal 2.4.2013 al Controparte_1
27.6.2015, il datore di lavoro non avrebbe mai predisposto un piano formativo e non
3 le avrebbe impartito in concreto alcun tipo di formazione, né assegnato un tutor, anche in considerazione dell'insussistenza della necessità di provvedere ad un suo addestramento professionale avendo ella già prestato servizio nell'ambito della medesima struttura aziendale.
Orbene, deve rammentarsi che, in tema di contratto di formazione e lavoro,
l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza (cfr. Cass. n. 1324 del 2015).
Invero, lo scopo del contratto di apprendistato è quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità. Il datore di lavoro, nel realizzare il programma di formazione, può alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa. Tale discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali.
Dunque, il datore di lavoro, oltre alle normali obbligazioni connesse al rapporto di lavoro (corresponsione della retribuzione, ecc.), deve adempiere a quelle inerenti alla formazione, ossia redigere il piano formativo individuale per iscritto, individuare un tutor o referente aziendale, registrare la formazione sul libretto dell'apprendista e – soprattutto - garantire lo svolgimento della formazione da parte dell'apprendista.
A tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da
4 parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica (Cass. n. 14754 del
2014).
Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adempiuto le obbligazioni a suo carico, non soltanto di natura retributiva bensì anche di natura formativa;
insomma è il datore di lavoro che deve dimostrare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di farlo diventare qualificato (cfr., Cass. n. 16571 del 2018).
Nel caso di specie, la ricorrente ha compiutamente indicato l'inadempimento del datore di lavoro rispetto alla sua obbligazione di fornirle una adeguata formazione professionale.
A fronte di tale specifica allegazione, sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare di aver adempiuto alle obbligazioni contrattuali a suo carico.
Tuttavia, tale onere non è stato concretamente assolto.
Invero, dalle risultanze processuali non emerge la prova del fatto che la lavoratrice abbia svolto attività formativa sia teorica che pratica.
A tale proposito, va evidenziato, in primo luogo, che parte convenuta non ha prodotto il piano formativo relativo al contratto di apprendistato, né ha depositato attestati di partecipazione della lavoratrice a corsi di formazione.
Dal punto di vista documentale non vi è traccia, quindi, del fatto che il datore di lavoro abbia curato la formazione professionale del lavoratore – apprendista.
Inoltre, è pacifico (e comunque confermato dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio, infra) che la ricorrente, prima della sottoscrizione del contratto di apprendistato in questione, avesse prestato servizio presso il medesimo punto vendita “Carrefour” di Castelnuovo di Porto a partire dal 2.8.2005, svolgendo le
5 medesime mansioni di addetta al banco gastronomia, seppur alle dipendenze di altre società che avevano in gestione il supermercato.
La pregressa esperienza di circa 8 anni maturata nella medesima posizione lavorativa esclude in radice che vi fosse la necessità di impartire alla ad un Pt_1
addestramento professionale.
A ciò si aggiunga che dall'esame del contenuto delle narrazioni dei testi ascoltati può decisamente escludersi che l'odierna convenuta abbia provveduto alla formazione della lavoratrice.
I testi hanno chiarito che la lavoratrice era dotata di una discreta esperienza nel settore della gastronomia ed era decisamente autonoma nell'esecuzione dei compiti di assegnateli.
Inoltre, i testi hanno escluso che la fosse affiancata da un tutor. Pt_1
In proposito, la teste che ha lavorato presso il punto vendita Testimone_1
dal giugno 2001 sino a luglio 2022, ha dichiarato: “La ricorrente non è stata mai affiancata da un tutor. La ricorrente ha sempre lavorato in autonomia, non ho mai notato un supporto, né tantomeno un addestramento professionale”; mentre la teste ha affermato che: “La ricorrente non era affiancata da un tutor Testimone_2
ma dal capo reparto. Non ha ricevuto addestramento professionale anche perché lavorava in quel settore da venti anni. Era autonoma nello svolgimento delle incombenze lavorative assegnatele”; infine, il teste il quale ha Testimone_3 lavorato presso il “Carrefour” dal 2006/2007 sino al mese di dicembre 2019, ha riferito quanto segue: “La ricorrente era addetta al banco gastronomia. La ricorrente non aveva un tutor, io le ho insegnato a lavorare perché all'inizio lei non conosceva bene il mestiere. Io ero il caporeparto e quindi supervisionavo l'attività della ricorrente, la quale era autonoma nell'esecuzione della sua prestazione. Le ho insegnato il taglio del parmigiano ed il disosso del prosciutto, anche se erano attività più faticose che per lo più svolgevano gli uomini ma che la ricorrente comunque svolgeva. Per quel che ricordo la ricorrente non ha svolto corsi professionali”.
6 Ebbene, da quanto riferito dei testi emerge l'assenza di una tipica attività di formazione, in quanto non può dirsi che le indicazioni fornite dal Tes_3
avessero natura prettamente formativa, quanto piuttosto si collocavano nell'ordinaria dinamica di istruzioni lavorative impartite dal datore di lavoro al lavoratore.
In definitiva, in base a quanto esposto, deve affermarsi che l'assenza di attività formativa rivolta in favore della ricorrente e tale inadempimento riveste carattere di particolare gravità, poiché la formazione è stata inesistente.
Ne consegue che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, deve essere dichiarata la nullità del contratto di apprendistato intercorso tra le parti, difettando la prova, che incombeva sul datore di lavoro della sussistenza di tutti i presupposti per il regolare svolgimento del rapporto di apprendistato.
Deve ritenersi pertanto essere intercorso tra le parti un ordinario rapporto di lavoro subordinato dal 2.4.2013 al 27.6.2015, con inquadramento e orario come indicati in proseguo.
Sull'inquadramento contrattuale spettante alla ricorrente.
La ha sostenuto che, in ragione delle mansioni concretamente espletate, Pt_1
avrebbe avuto diritto ad essere inquadrata nel III livello Ccnl Commercio oppure – in subordine - nel IV di detto Ccnl.
Orbene, va premesso che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (per tutte,
Cass. 27.9.2010, n. 20272).
Ebbene, quanto alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa svolta dalla dall'agosto 2005 in avanti, l'espletata prova per testimoni ha Pt_1
consentito di accertare le seguenti circostanze.
7 Presso il supermercato “Carrefour” di Castelnuovo di Porto, la è stata Pt_1
addetta al banco gastronomia, ove si è occupata, sin dal 2005, di servire i clienti, di predisporre gli impiattamenti di salumi, formaggi e cibi freddi, di apporre i cartellini dei prezzi, di effettuare il taglio e la pesatura di formaggi, affettati e salumi, nonché della pulizia del banco.
La ricorrente segnalava, inoltre, i prodotti in scadenza. Ella non aveva il potere di determinare il prezzo dei prodotti in vendita, né poteva decidere autonomamente di applicare sconti sulla merce;
al massimo, poteva praticare sconti sui c.d. “prodotti finali” e ciò sulla base di una direttiva generale data dall'azienda e applicando una percentuale stabilita a monte. In ogni caso, la scelta in merito al prodotto da classificare “in scadenza” oppure “finito” era rimessa al capo reparto.
Nel corso del tempo, la posizione di capo reparto è stata ricoperta da diverse figure, tra cui – principalmente - (escusso nel presente Testimone_3
procedimento), e . Persona_1 Persona_2
Il compito di gestire gli ordini dei prodotti era svolto dal capo reparto e la ricorrente poteva occuparsi di tale incombenza solo in assenza del responsabile.
Nella esecuzione delle suddette attività, la ha comunque operato “in Pt_1
maniera autonoma”.
Accertato ciò, va rilevato che il Ccnl Commercio per i dipendenti da aziende del commercio stabilisce che appartengono al livello III (quello reclamato dalla ricorrente) “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque acquisita”. Tra i profili esemplificativi di tale livello è indicato, tra l'altro, il “commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere
8 congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni
l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
… macellaio specializzato provetto:
è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano
e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco” (n. 16).
Sono ricompresi invece nel IV livello (rivendicato dalla ricorrente in via subordinata) “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. Il IV livello peraltro, prevede tra i profili della categoria proprio la figura del “commesso alla vendita al pubblico;
commesso di gastronomia, specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita”.
Al V livello (formalmente assegnato alla ricorrente) appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite” quali “l'aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati)…l'aiutante commesso, …addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni
9 ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio”.
Come si evince dall'esame delle declaratorie contrattuali appena trascritte, ciò che sostanzialmente differenzia le attività descritte nei livelli di inquadramento in comparazione è innanzitutto la natura delle mansioni espletate dal lavoratore (di concetto nel III livello;
operative di vendita nel IV livello;
ed esecutive nel V livello) e conseguentemente il grado di capacità professionale per svolgere tali mansioni (“particolare conoscenze tecniche” acquisite con una “approfondita preparazione teorica e tecnico pratica” nel III livello;
“specifiche conoscenze tecnico pratiche” nel IV livello;
“normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche” nel V livello).
Inoltre, ai fini dell'inquadramento nel cit. III livello, le mansioni di concetto del “commesso specializzato provetto” devono tradursi nello svolgimento congiunto di compiti quali – tra l'altro - “fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale”, intervenire sulla “composizione degli stocks
e sulla determinazione dei prezzi”, “intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali”.
Ebbene, in base a quanto sopra riportato sull'attività svolta dalla deve Pt_1
escludersi che questa abbia svolto mansioni di concetto. Inoltre, la ricorrente non ha allegato alcunché in ordine alla “preparazione teorica” posseduta. Non è risultato che la avesse mai attuato “attive azioni di consulenza per il buon andamento Pt_1 dell'attività commerciale”, non potendosi ciò indentificare con il servire e consigliare la clientela nell'acquisto di prodotti, attività questa che è prettamente riconducibile a normali operazioni di vendita.
Né è emerso che la potesse intervenire sulla “composizione degli stocks Pt_1
e sulla determinazione dei prezzi” ed infatti i testi escussi hanno decisamente escluso che la ricorrente avesse il potere di fissare i prezzi e di applicare autonomamente sconti;
le attività di prezzare la merce, di apporre i cartellini delle
10 offerte e di praticare lo sconto in base ad una direttiva generale aziendale ed alle indicazioni del capo reparto si traducono in compiti operativi di vendita che non implicano mansioni di concetto e autonomia di iniziativa. Parimente va escluso che la intrattenesse “rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche Pt_1 attraverso opportune azioni promozionali”, in quanto gli ordini erano effettuati direttamente dal responsabile del reparto e le campagne promozionali era ideate e lanciate dall'azienda.
Le mansioni di addetta al banco gastronomia cui è stata adibita la ricorrente comportavano l'esecuzione autonoma di compiti operativi di vendita e richiedevano specifiche conoscenze tecniche nell'ambito della gastronomia.
Esse sono quindi riconducibili al IV livello del Ccnl in parola che annovera – appunto - la figura del “commesso alla vendita al pubblico;
commesso di gastronomia, specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita”.
Va escluso, quindi, che l'attività svolta dalla ricorrente sia stata esattamente inquadrata nel meno elevato livello 5.
Come detto, nel compiere l'attività sopra descritta la ha sviluppato un Pt_2
grado di autonomia nell'eseguire compiti operativi di vendita e, pertanto, le sue mansioni non possono essere ricondotte a meri compiti esecutivi, come quello dell'aiuto commesso, tipiche del V livello in cui è stata formalmente inquadrata.
L'inquadramento decisamente appropriato è quello relativo al IV livello, ricorrendo di esso tutte le specifiche caratteristiche sopra richiamate.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello IV del Ccnl Commercio per l'intero periodo lavorativo in considerazione. con conseguente riparametrazione e ricalcolo di tutti gli istituti retributivi, come di seguito indicati.
Sull'orario di lavoro osservato dalla ricorrente
Parte ricorrente ha sostenuto di aver sempre osservato un orario di lavoro full time, sebbene, per alcuni periodi il rapporto fosse stato regolarizzato come contratto a tempo parziale.
11 Quanto allegato dalla stato dimostrato in giudizio. Pt_1
Invero, il teste (dipendente di parte di convenuta per tutto il periodo Tes_1 oggetto di causa) ha dichiarato quanto segue: “La ricorrente ha sempre osservato lo stesso orario di lavoro dal 2002/2003 al 2022 che era full time di 40 ore, articolato su turni di 7 o 6 ore su 6 giorni a settimana (il turno della mattina iniziava alle ore
7.00 e terminava alle 14.00; il pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00). Lavorava anche la domenica ma in tal caso aveva un giorno di riposo compensativo.”; il teste
[...] ha riferito che: “La ricorrente era addetta al banco gastronomia e aveva Tes_2
come me un orario full time su turnazione”; il teste ha dichiarato che “La Tes_4
ricorrente era addetta al banco gastronomia e aveva come me un orario full time su turnazione”.
Emerge, pertanto, che la ha sempre osservato, per tutti i periodi di Pt_1
lavoro alle dipendenze delle convenute, un orario full time.
Sulla responsabilità delle società convenute.
In definitiva, va affermato che la per tutto il periodo in considerazione, Pt_1
ha lavorato alle dipendenze delle società convenute con orario pieno e che, per l'attività svolta, avrebbe avuto diritto ad essere inquadrata nel IV livello Ccnl applicato.
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal maggiore orario di lavoro osservato e dal superiore inquadramento professionale cui aveva diritto.
Sulla base di tali parametri, parte ricorrente è stata invitata a riformulare i propri conteggi, i quali sono stati elaborati in conformità alle tabelle retributive applicabili al rapporto e comunque gli stessi non sono stati specificatamente contestati dalle convenute nella loro componente di calcolo matematico.
In proposito, si evidenzia che nel conteggio da ultimo depositato dalla ricorrente in data 18.6.2023 sono state scomputate le somme erogate in busta paga sotto la voce “Trasferta Italia” in quanto le stesse, nonostante la formale imputazione, avevano lo scopo di remunerare il lavoro ordinario della lavoratrice, essendo pacifico che quest'ultima non effettuava trasferte.
12 A questo punto, va precisato che non è possibile emettere alcuna statuizione di condanna nei confronti della convenuta di cui è stata Controparte_1
dichiarata la liquidazione giudiziale dal Tribunale di Tivoli, per cui trova applicazione l'art. 151 commi 2 e 3 d.lgs. n. 14 del 2019 secondo cui “2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150”.
Le domande proposte contro tale società sono quindi improcedibili.
La va invece condannata al pagamento delle Controparte_2
differenze retributive maturate nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato alle sue dipendenze (ossia dall'1.7.2015 al 12.2.2019). Inoltre, la stessa Controparte_2
è tenuta al pagamento delle differenze retributive riferite al periodo dal
[...]
2.4.2013 al 30.6.2015 in cui il rapporto era formalmente imputato alla CP_1
in quanto la stessa, quale cessionaria del rapporto, deve ritenersi responsabile
[...]
solidale ai sensi dell'art. 2112 cod. civ
Invero, dalle risultanze processuali risulta che il rapporto di lavoro della
è proseguito di fatto, senza soluzione continuità, in capo alla Pt_1 [...]
dopo la formale cessazione del rapporto di lavoro con la Controparte_2 CP_1
in data 27.6.2021.
[...]
Sul punto, i testi ascoltati hanno riferito che la ricorrente ha lavoro continuativamente presso il supermercato a marchio Carrefour di Castelnuovo di
Porto dal 2005 al 2022 e che, nei vari avvicendamenti societari nella gestione dell'esercizio, non si è verificata alcuna modifica organizzativa dell'attività imprenditoriale e che tutti i lavoratori, compresa la ricorrente, hanno continuato a svolgere la loro prestazione alle medesime condizioni e senza alcuna sostanziale variazione.
Deve affermarsi quindi, che si è verificata una mera modificazione soggettiva fattuale del rapporto di lavoro dal punto di vista datoriale.
13 Emerge altresì che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa sono rimaste le stesse, così come il contesto organizzativo in cui si inseriva tale prestazione.
Deve affermarsi, pertanto, la continuità del rapporto di lavorativo, ceduto di fatto dal precedente datore di lavoro alla subentrante Morlupo s.r.l.s. a far data dall'1.7.2015, a nulla rilevando le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in data
27.6.20159.
Di conseguenza, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2112 cod. civ. e, quindi, da un lato, il lavoratore ha diritto al mantenimento dei diritti discendenti dal contratto di lavoro, dall'altro, la è Controparte_2
obbligata, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo della cessione
(cioè quelli maturati dl 2.4.2013 al 27.6.2015).
Ebbene, alla stregua dei suddetti conteggi di parte ricorrente prodotti in data
18.6.2023, spetta alla in riferimento al periodo dal 2.4.2013 al 12.2.2019, la Pt_1
somma complessiva di euro 54.864,39 a titolo di differenze retributive maturate per paga ordinaria, mensilità aggiuntive e tfr.
Pertanto, la va condannata a pagare alla la Controparte_2 Pt_1
predetta somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo in epigrafe sulla scorta del criterio del decisum, seguono la soccombenza.
Considerato che è emerso (e comunque è stato dedotto dalle stesse convenute) che la retribuzione ordinaria dovuta alla lavoratrice per l'attività svolta è stata elargita anche con l'inserimento in busta paga della fittizia voce “trasferta Italia” pur non avendo mai effettuato alcuna trasferta (essendo una commessa di supermercato) e ciò al solo fine di ottenere un risparmio economico in termini di imposte e montante contributivo, occorre provvedere – per dovere d'ufficio – alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza in ordine a tali atti posti in frode alla legge per ottenere un indebito vantaggio ai danni dell'Erario e degli Istituti di previdenza.
14 Tivoli, 4.3.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
15