Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 21 luglio 2022
Ordinanza collegiale 22 luglio 2022
Ordinanza collegiale 12 settembre 2022
Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/01/2023, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00019/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mml.Hv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Graziano Chimienti e Lariana Sagrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
U.T.G. - Prefettura di Verona, non costituita in giudizio ;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
del provvedimento del Comune di Verona di diniego della domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale in via Brigata Cuneo 14 (Pratica n. 06.03/000066/2020 Protocollo Istanza n. 437077/2019) a firma del Dirigente Direzione Attività Edilia SUAP- SUEP datato 22/06/2021;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa la comunicazione datata 27/04/2021 (P.G. n. 145182 del 30/04/2021 inviata altresì il 5/05/2021 con medesimo protocollo ad un'altra casella PEC), con la quale il responsabile del procedimento rendeva noti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento;
nonché del provvedimento con il quale R.F.I. S.p.a., su richiesta del Comune di Verona, si è pronunciata sul progetto in questione, esprimendo parere negativo quanto alla compatibilità delle opere con la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e la natura dei terreni e le particolari circostanze locali, con riferimento all'art. 60 del D.P.R. 753/1980 (con nota n. 0001515 del 20.04.2021 P.G. 131634 in allegato alla comunicazione dei motivi ostativi);
e per la condanna
del Comune di Verona, ex artt. 30 primo comma, e 34 primo comma, lett. c) ultimo periodo del c.p.a., al rilascio entro congruo termine del permesso di costruire per cui è stata presentata istanza dall'odierna ricorrente in data 30/12/2019;
nonché per il risarcimento del danno da inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, danno da ritardo o da mero ritardo, di permesso di costruire da parte del Comune di Verona;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MML.HV S.r.l. il 2 agosto 2022 :
- per l'ottemperanza dell'ordinanza cautelare n. 560/2021 pubblicata il 29/10/2021, che ha ordinato “ad RF di rideterminarsi entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, o se anteriore dalla sua notificazione, in conformità alle indicazioni di cui in motivazione”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche in relazione all'ordinanza n. 278/2022 pubblicata in data 11/02/2022;
nonché
- per la declaratoria di nullità e/o inefficacia, ovvero in subordine per l'annullamento, del provvedimento, asseritamente emesso in esecuzione dell'ordinanza n. 560/2021, con il quale R.F.I. S.p.a. si è pronunciata confermando parere NEGATIVO al rilascio di un'eventuale deroga alle distanze previste dall'art. 60 del D.P.R. 753/1980 (nota UA 1/6/2022 RF-DOI.DOIT.VR\A0011\P\2022\0002176 PEC del 1/06/2022);
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
e per la condanna di RF S.p.a., ex artt. 30 primo comma, e 34 primo comma, lett. c) ultimo periodo del c.p.a., all'adozione del provvedimento favorevole alla deroga ovvero, in via gradata, per l’ordine a RF S.p.a. di provvedere entro un termine non superiore a giorni 30 o la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo della Società intimata;
conseguentemente per la condanna del Comune di Verona, ex artt. 30 primo comma, e 34 primo comma, lett. c) ultimo periodo del c.p.a., al rilascio entro congruo termine del permesso di costruire per cui è stata presentata istanza dall'odierna ricorrente in data 30/12/2019 (Pratica n. 06.03/000066/2020 Protocollo Istanza n. 437077/2019);
- nonché per il risarcimento del danno da inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, danno da ritardo o da mero ritardo, da parte di RF S.p.a.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 30/12/2019 MML.HV S.r.l., odierna ricorrente, presentava istanza di permesso di costruire per la realizzazione nel Comune Verona di un nuovo fabbricato residenziale di tre piani previa demolizione integrale dell’edificio residenziale esistente, adibito a garage, e la sua ricostruzione con ampliamento, con posizionamento ad una distanza di mt. 9,68 dalla linea ferroviaria Bologna-Verona, ovvero nella fascia di rispetto ferroviario di 30 metri (vincolo indicato nella Tavola 1 “Vincoli” del Piano degli Interventi - art. 52 N.T.O).
L’istante produceva in allegato l’autorizzazione in deroga datata 8 maggio 2012 ottenuta per analogo intervento edilizio dalla TT AN TA (sua dante causa), sostenendone la perdurante validità; tale atto d’assenso era stato rilasciato da RF ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, secondo cui “ Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 .”
Il Comune chiedeva a RF S.p.a. di pronunciarsi ai sensi di tale disposizione anche sul nuovo progetto, sospendendo nelle more il procedimento per il rilascio del titolo edilizio; dopo ripetuti solleciti, RF negava l’autorizzazione in deroga, sicché il procedimento si concludeva con il diniego del permesso di costruire.
Entrambi gli atti (parere e diniego) venivano impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale la deducente assume l’illegittimità del parere negativo in merito alla deroga per insufficienza di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà rispetto ai precedenti pareri del 2009 e del 2012. Rispetto al provvedimento comunale deduce i medesimi vizi, oltre alle censure di incompetenza, violazione di legge e contraddittorietà, con le quali stigmatizza la richiesta di un nuovo parere a conferma del precedente, in quanto non scaduto né revocato e quindi ancora valido, nonché la formazione del silenzio assenso sulla richiesta di parere a RF a termini dell’articolo 17 bis della legge 241/1990.
Si costituivano per resistere al ricorso RF S.p.a. e il Comune di Verona.
RF eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardività perché il diniego della deroga era stato comunicato e allegato (e pertanto conosciuto) in data 30 aprile 2021, quindi il ricorso avverso lo stesso andava notificato entro la data del 29 giugno 2021, mentre l’atto introduttivo del presente giudizio era stato notificato il 17 settembre 2021, e altresì in quanto il parere ai fini della deroga alla fascia di rispetto ferroviaria costituisce espressione di un elevato grado di discrezionalità tecnica.
Con ordinanza n. 560/2021 la Sezione accoglieva l’istanza cautelare formulata dalla società MML.HV S.r.l. nel ricorso introduttivo, ed ordinava a RF S.p.a. di pronunciarsi nuovamente sulla deroga al rispetto delle distanze, “ dando conto in motivazione sia del precedente favor per il progetto che delle ragioni di diniego ad esso sopravvenute, con riferimento alla fattispecie concreta ”; rilevava infatti il Collegio che, “se per principio generale solo la deroga esige una specifica e puntuale motivazione, e non anche il diniego, ponendosi l'una rispetto all' altro in rapporto di regola ad eccezione, nella fattispecie la preesistenza del parere favorevole, benché risalente, non può, nell'invarianza dello stato di fatto e di progetto e delle risultanze istruttorie, non aggravare l'onere motivo dell'opposto orientamento ”.
Attesa l’inottemperanza a tale remand , la ricorrente formulava una prima istanza di esecuzione della decisione cautelare a termini dell’art. 59 c.p.a., che la Sezione accoglieva con ordinanza 278 di data 11 febbraio 2022, recante l’ordine a RF di dare immediata esecuzione alla menzionata ordinanza propulsiva e la contestuale nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Solo a seguito del sollecito del Commissario, RF in data 1 giugno 2022 esprimeva un nuovo motivato parere negativo sull’istanza di rilascio del titolo edilizio in deroga.
In data 11 giugno 2022 la ricorrente depositava una seconda istanza di esecuzione dell’ordinanza n. 560/2021, allegando che il provvedimento assunto da RF era sostanzialmente omissivo ed elusivo delle prescrizioni contenute nella decisione cautelare.
Con ordinanza collegiale 21 luglio 2022, n. 1205 la Sezione motivatamente respingeva tale istanza ex art. 59 c.p.a., “avendo l’Amministrazione deliberato il nuovo provvedimento, esplicando, nel dettaglio, le valutazioni tecnico-giuridiche sottese ” ed evidenziando che “ il nuovo Parere, se non condiviso, è suscettibile di impugnazione da parte del privato o con motivi aggiunti (in relazione al ricorso già incardinato) oppure tramite nuovo ricorso principale, nel rispetto degli ordinari termini decadenziali ”.
In data 2 agosto 2022 la ricorrente depositava motivi aggiunti con i quali censurava il parere negativo espresso da RF in sede di riedizione del potere; inoltre nuovamente richiedeva l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 560/2021.
L’ordinanza 12 settembre 2022, n. 1361 dichiarava inammissibile l’istanza ex articolo 59 c.p.a. formulata con i motivi aggiunti, perché costituente la mera riproposizione dell’istanza sulla quale la Sezione si era già motivatamente pronunciata con la menzionata ordinanza collegiale n. 1205 del 2022, non essendo intervenute modifiche in fatto o in diritto che ne giustificassero la riproposizione.
Nei motivi aggiunti, oltre alla riproposizione della richiesta di ottemperanza al giudicato cautelare, sono formulate le censure di seguito sintetizzate rispetto al nuovo parere di RF:
I. Nullità o inefficacia per violazione dell’articolo 21 septies della legge 241/1990 sotto il profilo della violazione e/o elusione del giudicato cautelare, del difetto assoluto di attribuzione (per contrarietà dell’atto al decisum cautelare) e infine dello sviamento di potere, perché RF avrebbe emesso un nuovo parere in ordine alla deroga alle distanze, disattendendo la prescrizione cautelare. Avrebbe quindi esercitato nuovamente la medesima potestà pubblica per un interesse diverso o incompatibile con il contenuto precettivo del giudicato.
II. Eccesso di potere sotto il profilo dell’insufficienza di motivazione, violazione di legge, carenza di istruttoria, contraddittorietà, sviamento e travisamento dei fatti. Sostiene infatti la deducente:
- che il parere è stato formulato senza aderire alle prescrizioni del TAR, sicché è affetto dai medesimi vizi che affliggevano il precedente;
- che il parere costituisce la terza versione del diniego, dopo quello impugnato con il ricorso introduttivo e quello contenuto nelle argomentazioni difensive di RF;
- che il parere non esplicita le ragioni di sicurezza che in concreto impediscono di concedere il nulla osta in deroga, tenendo in considerazione lo stato dei luoghi e la presenza di numerosi edifici lungo la medesima linea ferroviaria edificati grazie a deroghe alla fascia di rispetto concesse nei decenni passati;
- nello specifico la ricorrente sostiene, inoltre, che la situazione dello stato dei luoghi è immutata rispetto all’anno 2012 e che le modifiche delle tratte ferroviarie per l’adeguamento alla percorrenza del traffico ad alta velocità AV/AC verranno realizzate su altra tratta, sicché gli interventi sul raccordo non sono in prossimità della proprietà della ricorrente, ma a notevole distanza.
Contesta poi i singoli profili di interferenza con l’infrastruttura evidenziati nel parere di RF.
La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento dell’atto impugnato, la condanna delle resistenti al rilascio del permesso di costruire in deroga, nonché la condanna di RF al risarcimento dei danni da inosservanza dei termini di conclusione del procedimento -danno da ritardo o da mero ritardo- in relazione al procedimento avviato su iniziativa del Comune di Verona, quantificando il pregiudizio patito in 212.468,64 euro (di cui 18.316,64 euro per lo sviluppo e la presentazione nel progetto di cui al permesso di costruire e spese legali per la consulenza relativa al procedimento amministrativo e 194.152 euro quale perdita di valore dell’area passata da edificabile a non edificabile).
Nella memoria finale la ricorrente precisava che la domanda di risarcimento svolta nel ricorso principale verso il Comune di Verona era invece da intendersi rinunciata.
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2022 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene a decisione il ricorso con cui Mml.Hv S.r.l. impugna il diniego del permesso di costruire in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria opposto dal Comune di Verona in conformità al parere negativo del gestore dell’infrastruttura a termini dell’articolo 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Va anzitutto disattesa la preliminare eccezione di tardività sollevata dalla difesa di RF in quanto, ancorché il parere espresso da RF sia vincolante e quindi ostativo rispetto al rilascio del titolo edilizio, lo stesso costituisce un atto endo-procedimentale che la ricorrente aveva la facoltà e non l’onere di impugnare autonomamente, sicché i termini decadenziali per l’impugnazione decorrono dall’adozione dell’atto conclusivo del procedimento e non dalla conoscenza del diniego della deroga espresso dal gestore dell’infrastruttura.
Parimenti va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del medesimo parere per insindacabilità delle scelte effettuate da RF, connotate da elevata discrezionalità tecnica, fermo restando che il sindacato giurisprudenziale deve arrestarsi ad uno scrutinio ab externo dell’esercizio della discrezionalità, riservata all’amministrazione, come di seguito puntualizzato.
Sotto il profilo del merito, occorre premettere anzitutto che l’autorizzazione a costruire in deroga alle distanze ai sensi del nominato articolo 60 non costituisce un obbligo per il gestore dell’infrastruttura ma è un'ipotesi del tutto eccezionale, in quanto gli interessi di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di incolumità delle persone hanno rilevanza prioritaria rispetto alla realizzazione dell’intervento edilizio.
Infatti la regola generale è quella posta dall’articolo 49 del medesimo D.P.R., secondo cui “ Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia .”
RF è tenuta pertanto a svolgere una puntuale istruttoria rispetto alle istanze di deroga alla fascia di rispetto, prendendo in considerazione gli elementi indicati dalla norma, ovvero sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali, ed adottando una motivata decisione finale.
Si tratta di valutazioni tecnico discrezionali inerenti la sicurezza pubblica dell'esercizio ferroviario e quindi come tali insindacabili sotto il profilo del merito delle scelte operate dall'amministrazione; RF è infatti chiamata a svolgere un apprezzamento tecnico circa la sussistenza delle condizioni tipizzate per la concessione della deroga.
Tanto premesso, con riferimento al ricorso introduttivo risultano infondate le censure mosse avverso l’operato del Comune e, in particolare, l’asserita illegittimità della richiesta di un nuovo nulla osta alla deroga delle distanze nonostante la validità formale del precedente atto di assenso nonché l’asserita formazione del silenzio-accoglimento, in relazione al tardivo pronunciamento di RF.
Sotto il primo profilo occorre rilevare che il precedente nulla osta era stato rilasciato nell’anno 2012 e a diverso istante (dante causa dell’odierno ricorrente) e non è stato mai utilizzato per realizzare il previsto intervento edilizio.
Il Comune bene ha fatto quindi a chiedere a RF un nuovo pronunciamento, atteso che la valutazione tecnica prevista dall’articolo 60 è necessariamente condizionata non solo dalle caratteristiche dell’intervento edilizio da realizzare, ma anche dalla situazione in fatto che riguarda l’infrastruttura e il traffico ferroviario, inevitabilmente mutevoli nel tempo, nonché dalle disposizioni normative in vigore ratione temporis .
Né può ritenersi applicabile la previsione di cui all’articolo 17 bis della legge 241/1990, in relazione al tardivo pronunciamento di RF, non essendo il relativo parere riconducibile agli atti di assenso indicati dalla norma (assensi, concerti o nulla osta), costituendo per contro una deroga al principio generale del divieto di edificazione, che l’amministrazione ha la facoltà e non l’obbligo di rilasciare.
Infatti la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’articolo 60 del D.P.R. 753/1980 va interpretato nel senso che in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l'amministrazione non è affatto obbligata a rilasciare l'autorizzazione in deroga, bensì semplicemente facoltizzata a valutare discrezionalmente l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione stessa. (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 20 ottobre 2022, n.2768; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 13 agosto 2022, n.347; Cons. Stato, Sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 4658; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 gennaio 2015, n.151).
Il ricorso è improcedibile con riferimento al primo parere negativo reso da RF, che è stato integralmente sostituito dal parere di data 1 giugno 2022, espresso in esecuzione dell’ordinanza propulsiva e che ha comunque nuovamente motivato il diniego di nulla osta; su tale atto deve intendersi trasferito l’interesse della ricorrente.
Tale nuovo pronunciamento si fonda sulle seguenti considerazioni:
- che l’intervento edificatorio oggetto dell’istanza di Mml.Hv andrebbe realizzato su un terreno sito nel comune di Verona e posizionato al Km 1+000 della tratta ferroviaria “Raccordo bivio Santa Lucia – Verona Porta Nuova”, tratta a doppio binario ed elettrificata della linea ferroviaria Bologna – Verona, ad una distanza di 9,68 metri dalla rotaia oggi esistente;
- che l’intera linea è parte del Corridoio Scandinavo Mediterraneo, ovvero uno dei 9 Corridoi prioritari a livello comunitario nella strategia Trans European Network Transport (Ten – Net), sul quale è previsto un incremento del 25% di merci trasportate in 10 anni;
- che sul raccordo limitrofo all’area de qua sono previsti importanti interventi di potenziamento infrastrutturale. Il CIPESS, con delibera 11 del 15 maggio 2020, pubblicata in GU n. 263 del 23 novembre 2020, ha approvato il progetto preliminare di potenziamento del nodo AV/AC (alta velocità/alta capacità) di Verona ingresso Est;
- che i due binari più prossimi alla proprietà della ricorrente sono binari merci (Alta Capacità) sui quali è previsto un significativo aumento della frequenza dei treni;
- che il piano particellare di esproprio prevede l’espropriazione di una porzione di proprietà della ditta proponente funzionale agli interventi di progetto e che, in prossimità dell’area, verrà installata una barriera antirumore dell’altezza di 7,53 metri dal piano del ferro, della lunghezza di 234 metri, a schermatura degli edifici esistenti; la barriera non era prevista nel progetto preliminare approvato dal CIPE, ma è contemplata in quello definitivo adattato proprio in ottemperanza di una specifica prescrizione del Comitato Interministeriale (la numero 22) a seguito dell’aggiornamento dello studio acustico. La distanza del nuovo edificio e detta barriera non rispetta i limiti inderogabili ai sensi del D.M. 1444/1968 (art.9); sono poi evidenti le interferenze tra la rampa carrabile per l’accesso al piano seminterrato del nuovo edificio e i lavori di realizzazione della nuova barriera antirumore; la stretta adiacenza del previsto edificio risulterebbe critica anche per gli aspetti vibrazionali;
- che le sopravvenute Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente in vigore (D.M. 17 febbraio 2018) prevedono specifiche verifiche strutturali dei manufatti posti a meno di 15 metri dall’asse del binario, nonché l’introduzione di dettagliate analisi di rischio, considerata le possibilità di collisione dei veicoli ferroviari deragliati.
Sulla scorta delle indicate considerazioni le doglianze formulate dalla ricorrente nei motivi aggiunti vanno disattese.
Risultano anzitutto inammissibili le censure che si appuntano sulla pretesa violazione del giudicato cautelare, perché già motivatamente respinte per due volte con le ordinanze collegiali indicate nella parte in fatto.
La ricorrente ha poi formulato specifiche contestazioni rispetto a tutte le argomentazioni allegate nel parere di RF; si tratta di censure infondate, alla luce dei rilievi formulati dalla parte resistente, come di seguito sinteticamente richiamati.
Risulta destituito di fondamento l’argomento secondo cui la situazione in fatto sarebbe invariata rispetto al 2012 (epoca di rilascio della precedente deroga), atteso che i due binari più prossimi alla proprietà della ricorrente sono binari merci ad Alta Capacità in relazione ai quali è previsto un potenziamento in termini di aumento di traffico.
RF ha evidenziato poi come nel Piano Particellare di esproprio previsto ai fini del potenziamento del Progetto Nodo di Verona - Ingresso Est, che interesserà anche il raccordo Venezia Santa Lucia, siano campite solo le aree da espropriare e non le occupazioni temporanee necessaria, che verranno dettagliate nella progettazione esecutiva, sicché non sono presenti le aree di cantierizzazione, che andranno ulteriormente ad incidere anche sui mappali della ricorrente.
La barriera antirumore si sviluppa peraltro non solo in adiacenza ma proprio in corrispondenza della proprietà del ricorrente, tanto da determinare l’occupazione definitiva di parte della proprietà, con il conseguente esproprio rappresentato nel Piano Particellare; la barriera inoltre non verrà interrotta sul mappale 62, in corrispondenza dei garage seminterrati esistenti, i quali peraltro non sono di proprietà della ricorrente.
Sul punto va ricordato che la giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza, nell’ambito delle valutazioni rimesse al gestore dell’infrastruttura, anche delle presumibili necessità di costruzione di opere a servizio della linea ferroviaria, circostanza che “ costituisce di per sé una motivazione congrua e del tutto esaustiva al fine della complessiva legittimità del diniego opposto, posto che anche tale pur non ancora definitivamente concretata possibilità di realizzare la nuova opera pubblica costituisce comunque presupposto per vietare il mantenimento della situazione presente e che, più in generale, la valutazione della compatibilità delle opere realizzate dal privato con le esigenze del servizio ferroviario, ossia di un pubblico servizio, avviene mediante l'espressione di una valutazione complessivamente contraddistinta dall'assoluta preminenza di profili di indole tecnica che la sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità se non per motivi di palese abnormità o di eclatante illegittimità (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011 n. 5923), nella specie in alcun modo ravvisabili ” (Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 2013 n. 1902; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 aprile 2022, n. 551).
Né sussiste infine la dedotta disparità di trattamento.
In disparte l’impossibilità di configurare tale vizio se non in presenza di situazioni del tutto identiche, va evidenziato infatti che, con riferimento allo specifico intervento edilizio menzionato dalla ricorrente, insistente sul medesimo tratto ferroviario, RF ha rilasciato una deroga alla fascia di rispetto in data 12 dicembre 2016 (quindi prima della nominata delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo del Nodo Verona Est) e che la stessa riguarda un edificio residenziale unifamiliare che si trova a distanza di 15 metri dalla più vicina rotaia, il cui piano campagna è ad una quota maggiore rispetto al piano della ferrovia (e non inferiore come nel caso di specie) e che lo stesso viene realizzato con la riduzione di volume e l’arretramento del fabbricato preesistente posto a circa 7,30 metri dalla più vicina rotaia.
Anche tale censura va quindi disattesa.
Per le esposte considerazioni la domanda di annullamento è infondata e va respinta così come le conseguenti domande di condanna al rilascio del titolo edilizio.
Va parimenti respinta la domanda di risarcimento del danno da ritardo.
In disparte ogni questione sulla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministrazione a termini dell’articolo 2043 c.c., della quale la ricorrente non ha dato prova, va rilevato -infatti- che nel caso di interessi legittimi pretensivi il risarcimento del danno da ritardo è subordinato alla spettanza del bene della vita, che qualifica come ingiustizia il danno derivante sia dal provvedimento illegittimo che dall’inerzia dell’amministrazione, rendendoli risarcibili.
L'ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell'azione amministrativa sono configurabili pertanto solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, o avrebbe dovuto essere adottato in base ad un giudizio prognostico, effettuabile sia in caso di provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1437; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 6 aprile 2022, n. 2356; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 22 marzo 2022, n. 1903; Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7; Cons. Stato, Sez. IV, 1 luglio 2021, n. 5033 Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2022, n.7754; T.A.R. Veneto, Sez. II, 8 agosto 2022, n. 1288).
Detta spettanza in specie non può essere riconosciuta, sulla scorta del disposto rigetto della domanda di annullamento del parere di RF e del diniego comunale.
Né risulta risarcibile il danno da mero ritardo, parimenti richiesto dall’esponente, in quanto neppure l’entrata in vigore dell’art. 2 bis della legge 241/1990 ha elevato a bene della vita l’interesse procedimentale al rispetto dei termini dell’azione amministrativa, avulso da ogni riferimento alla spettanza dell’interesse sostanziale, non potendo lo stesso essere suscettibile di autonoma protezione attraverso il risarcimento del danno. (Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4260; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 16 ottobre 2018, n. 2113; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 22 marzo 2022, n.1903).
Le spese di lite sono a carico della ricorrente soccombente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li respinge.
Condanna Mml. Hv S.r.l. a rifondere le spese di lite alle parti resistenti, che liquida in 2.000,00 (duemila/0) euro in favore di RF e in 2.000,00 (duemila/0) euro in favore del Comune di Verona, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO