Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 31.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.4051 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
Avv. PETRUZZI E Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio CP_ CP_ l' chiedendo: di accertare l'illegittimità del recupero attivato dall' della somma di euro 279,02 del debito residuo di euro 837,07 nei termini ivi in dettaglio indicati. Instaurato ritualmente il CP_ contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda anche in rito. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte istante ha dedotto: di essere erede di che nel 2002 ha ricevuto Persona_1 euro 837,07 quale somma in più per indennità di disoccupazione agricola non spettante;
con nota del CP_ 29.2.2024 l' reclamava la restituzione della somma di euro 279,02 del debito residuo di euro 837,07 quale quota a lei spettante come erede.
2. Costituisce circostanza pacifica che il presunto indebito de quo si riferisce all'anno 2002 e che in atti non vi è la prova del compimento di atti interruttivi sicchè deve ritenersi che in concreto sia maturata la prescrizione decennale, ritualmente dedotta dalla parte istante. In definitiva, l'indebito CP_ reclamato dall' non è inesigibile.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art.
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
4. Le spese di causa, nella misura individuata in dispositivo, vanno poste a carico dell secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'istante in relazione all'indebito di cui CP_ alla nota del 29.2.2024, nei termini di cui in motivazione;
condanna l' al pagamento il favore dell'istante delle spese processuali nella misura complessiva di CP_1 euro 250,00 oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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