Articolo 81 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 80Articolo 82
Versione
4 maggio 1973
Art. 81.
Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni

E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume.
Il mittente e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 80.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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