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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nelle cause di lavoro riunite e iscritte ai nn. 417/2024 e 418/2024 R.G.L. promosse da: in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. E. Zani del foro di Email_1
Alessandria che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE CONTRO
e elettivamente domiciliati presso Controparte_1 Controparte_2
l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. A. Veggiari del foro di Verona Email_2
che li rappresenta e difende per procura in atti
PARTI APPELLATE
Oggetto: riconoscimento anzianità di servizio.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorsi depositati in data 12/09/2024.
Per parte appellata: come da memorie depositate in data 27/01/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato, ritualmente notificato e iscritto al n. 417/24 R.G.L., la impugnava la sentenza n. 139/24 in data Parte_1
10/04-10/06/2024 del Tribunale di Vercelli, che, sulla scorta dei numerosi precedenti di merito e dei principi eurounionali sulla parità di trattamento tra lavoratori a termine e
1 quelli a tempo indeterminato, aveva accolto la domanda spiegata da CP_1
(dipendente dal 1°/01/2004 a tempo indeterminato e parziale con mansioni di
[...]
esattore inquadrate nel livello C ccnl Autostrade e Trafori) di riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei relativi aumenti stipendiali previsti dall'art. 26 ccnl e maturati (come precisato dal ricorrente nel verbale dell'udienza del 18/12/2023) in occasione del rapporto lavorativo a tempo determinato intercorso dal 1°01/1997 al
31/12/1997 con l'Autostrada Torino-Milano S.p.A. (cedente il ramo d'azienda alla
, che lo aveva poi definitivamente assunto dal 16/11/1999 con Parte_1
anzianità decorrente dal 1°/02/1998.
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente:
- ritenuto ammissibile la domanda attorea, nonostante il chiaro ed esplicito contenuto dell'accordo conciliativo sindacale sottoscritto tra le parti il 5/05/2017 a tacitazione anche delle «domande derivanti da una diversa anzianità» (doc. n. 6);
- applicato i principi eurounionali di non discriminazione di cui alla dir. 1999/70/CE e all'Accordo Quadro del 18/03/1999, nonostante essi fossero entrati in vigore prima della maturazione della pretesa avversaria e fossero privi di clausole di retroattività;
- respinto l'eccezione di prescrizione del presunto credito avversario nella parte maturata prima dei cinque anni a ritroso rispetto alla lettera di messa in mora del
1°/09/2022, nonostante il rapporto di lavoro avesse sempre goduto della tutela reale e fosse stata comunque accertata nella parte motiva della sentenza la prescrizione dei crediti sorti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della l. n. 92/12
(18/07/2007), senza che però ciò risultasse nella parte dispositiva.
Si è costituito ribadendo l'eccezione di nullità dell'accordo Controparte_1
conciliativo del 5/05/2017, in quanto sottoscritto non in sede sindacale ma presso una sede aziendale (la barriera autostradale di Rondissone) in violazione dell'art. 411, co. 3,
c.p.c., precisando, quanto all'eccezione di prescrizione, che le differenze retributive erano state chieste a decorrere dal luglio 2007 e contestando nel resto la fondatezza dell'appello avversario.
1.2. Con distinto ricorso tempestivamente depositato, ritualmente notificato e iscritto al n. 418/24 R.G.L., la società appellava altresì la sentenza n. 140/24 in data 10/04-
10/06/2024 dello stesso Tribunale, che aveva accolto con identica motivazione la medesima domanda spiegata da di riconoscimento Controparte_2
2 dell'anzianità di servizio e dei relativi aumenti stipendiali maturati in occasione dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi dal 1°/01/1996 al 30/11/1997 e dal
1°/01/1998 al 9/07/1998 con l'Autostrada Torino-Milano S.p.A., che lo aveva poi definitivamente assunto dal 16/11/1999 con anzianità decorrente dal 1°/01/1998.
Parte appellante replicava le stesse ragioni impugnatorie dell'altro ricorso, così come l'appellato, costituendosi in giudizio, replicava le ragioni difensive di cui all'altra comparsa.
All'udienza del 6/02/2025, riuniti i due procedimenti ex art. 151, co. 1, disp. att. c.p.c., la causa, dopo la discussione (nel corso della quale parte appellante rinunciava al secondo motivo di gravame), è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il primo motivo d'appello non può essere accolto a fronte della fondatezza dell'eccezione di nullità dell'accordo conciliativo del 5/05/2017 sollevata da entrambi i lavoratori.
Basta richiamare quanto statuito in merito dalla Suprema Corte, per cui, in tema di conciliazione in sede sindacale ex art. 411, co. 3, c.p.c., «la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere. […] Le citate disposizioni del codice di procedura civile individuano infatti non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire, come emerge in modo inequivoco dal tenore letterale delle stesse. L'art. 410 prevede che il tentativo di conciliazione possa avvenire “presso la commissione di conciliazione” e l'art. 411, terzo comma, fa riferimento alla conciliazione “in sede sindacale”. […] I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale (non depone in senso contrario Cass. n. 1975 del 2024, concernente una conciliazione ai sensi dell'art.
412 ter c.p.c.) […] dovendosi ribadire che la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il
3 carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore» (Cass., ord., n. 10065/24, in motivazione;
sottolineature dell'estensore).
Non c'è dubbio che tale insegnamento sia sovrapponibile alla fattispecie, nel momento in cui l'accordo conciliativo invocato dall'appellante, pacificamente, era stato sottoscritto, sia pure alla presenza dei componenti della r.s.u., presso la barriera stradale di Rondissone, e, pertanto, non nella sede protetta sindacale indicata dall'art. 411, co. 3, c.p.c. secondo l'interpretazione datane dalla suesposta pronuncia di legittimità.
In ogni caso, quand'anche ci si dovesse interrogare sulla piena consapevolezza, da parte dei lavoratori, delle dichiarazioni negoziali da loro sottoscritte, la relativa prova sarebbe gravata sul datore di lavoro, il quale, appunto, avrebbe dovuto provare ch'essi erano stati previamente ed esaustivamente informati dai rappresentati sindacali che l'accordo conciliativo e, segnatamente, la clausola di rinuncia «a domande derivanti da una diversa anzianità» si riferivano anche ai pregressi contratti a termine – in carenza di un'esplicita indicazione in tal senso nel tenore dell'accordo suddetto, ove, in verità, si fa limitante e perimetrante riferimento soltanto al «rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale dal 01/01/2004».
3. Non può accogliersi neppure il terzo motivo di gravame (il secondo, come si è detto,
è stato rinunciato).
3.1. Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'insegnamento di legittimità per cui «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass. n. 26246/22).
In effetti, per quanto sia vero che, a seguito di varie pronunce della Corte
Costituzionale, l'area della stabilità ex legibus n. 92/12 e n. 23/15 è stata rafforzata con l'ampliamento delle ipotesi di reintegrazione, ciò, in ogni caso, non ha risolutivamente inciso sul fatto che continuino a mancare ex ante i «presupposti di predeterminazione
4 certa delle fattispecie di risoluzione»; pertanto, le argomentazioni spese dall'appellante, pur interessanti, non sono percorribili e finirebbero per determinare, in concreto, disparità e (inutili) complicazioni sul trattamento prescrizionale a seconda del tipo di tutela pronosticabile per lo specifico rapporto di lavoro coinvolto – sicché appare senz'altro opportuno che in quest'ambito sussista un'unica e ragionevole regola valevole per tutte le fattispecie.
3.2. Ciò chiarito, nelle sentenze impugnate si era riconosciuto che «la L 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, [sicché,] applicando il termine di prescrizione quinquennale proprio dei crediti di lavoro, ne discende che risultano prescritti i crediti sorti anteriormente al 18 luglio 2007» (pagg. 11 e 9); ciò in quanto, prima dell'entrata in vigore della “legge Fornero” (18/07/2012), i rapporti di lavoro di e di Controparte_1
(che, peraltro, hanno aderito all'argomento: cfr. comparse, pag. Controparte_2
8) aveva goduto di stabilità reale piena e inderogata, con conseguente applicazione della precedente regola della prescrizione decorrente in corso di rapporto.
Tale chiara indicazione della parte motiva si riverbera inevitabilmente sui dispositivi, che, in tutta evidenza, saranno da leggersi – quanto alla condanna della Parte_1
a riconoscere ai ricorrenti «il livello stipendiale corrispondente alla anzianità di
[...]
servizio maturata in virtù dei contratti a termine oggetto di causa ed al pagamento in
[loro] favore delle differenze retributive dovute a tale titolo» – come aventi decorrenza dal 18/07/2007.
4. Alla luce di tutte le superiori osservazioni, che assorbono ogni altra doglianza ed eccezione, gli appelli devono essere respinti, e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima al pagamento delle spese del grado (liquidate, riguardo al secondo ricorso, con esclusione della fase decisionale), oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge gli appelli;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado liquidate in euro
6.200,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
5 dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Clotilde Fierro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nelle cause di lavoro riunite e iscritte ai nn. 417/2024 e 418/2024 R.G.L. promosse da: in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. E. Zani del foro di Email_1
Alessandria che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE CONTRO
e elettivamente domiciliati presso Controparte_1 Controparte_2
l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. A. Veggiari del foro di Verona Email_2
che li rappresenta e difende per procura in atti
PARTI APPELLATE
Oggetto: riconoscimento anzianità di servizio.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorsi depositati in data 12/09/2024.
Per parte appellata: come da memorie depositate in data 27/01/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato, ritualmente notificato e iscritto al n. 417/24 R.G.L., la impugnava la sentenza n. 139/24 in data Parte_1
10/04-10/06/2024 del Tribunale di Vercelli, che, sulla scorta dei numerosi precedenti di merito e dei principi eurounionali sulla parità di trattamento tra lavoratori a termine e
1 quelli a tempo indeterminato, aveva accolto la domanda spiegata da CP_1
(dipendente dal 1°/01/2004 a tempo indeterminato e parziale con mansioni di
[...]
esattore inquadrate nel livello C ccnl Autostrade e Trafori) di riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei relativi aumenti stipendiali previsti dall'art. 26 ccnl e maturati (come precisato dal ricorrente nel verbale dell'udienza del 18/12/2023) in occasione del rapporto lavorativo a tempo determinato intercorso dal 1°01/1997 al
31/12/1997 con l'Autostrada Torino-Milano S.p.A. (cedente il ramo d'azienda alla
, che lo aveva poi definitivamente assunto dal 16/11/1999 con Parte_1
anzianità decorrente dal 1°/02/1998.
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente:
- ritenuto ammissibile la domanda attorea, nonostante il chiaro ed esplicito contenuto dell'accordo conciliativo sindacale sottoscritto tra le parti il 5/05/2017 a tacitazione anche delle «domande derivanti da una diversa anzianità» (doc. n. 6);
- applicato i principi eurounionali di non discriminazione di cui alla dir. 1999/70/CE e all'Accordo Quadro del 18/03/1999, nonostante essi fossero entrati in vigore prima della maturazione della pretesa avversaria e fossero privi di clausole di retroattività;
- respinto l'eccezione di prescrizione del presunto credito avversario nella parte maturata prima dei cinque anni a ritroso rispetto alla lettera di messa in mora del
1°/09/2022, nonostante il rapporto di lavoro avesse sempre goduto della tutela reale e fosse stata comunque accertata nella parte motiva della sentenza la prescrizione dei crediti sorti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della l. n. 92/12
(18/07/2007), senza che però ciò risultasse nella parte dispositiva.
Si è costituito ribadendo l'eccezione di nullità dell'accordo Controparte_1
conciliativo del 5/05/2017, in quanto sottoscritto non in sede sindacale ma presso una sede aziendale (la barriera autostradale di Rondissone) in violazione dell'art. 411, co. 3,
c.p.c., precisando, quanto all'eccezione di prescrizione, che le differenze retributive erano state chieste a decorrere dal luglio 2007 e contestando nel resto la fondatezza dell'appello avversario.
1.2. Con distinto ricorso tempestivamente depositato, ritualmente notificato e iscritto al n. 418/24 R.G.L., la società appellava altresì la sentenza n. 140/24 in data 10/04-
10/06/2024 dello stesso Tribunale, che aveva accolto con identica motivazione la medesima domanda spiegata da di riconoscimento Controparte_2
2 dell'anzianità di servizio e dei relativi aumenti stipendiali maturati in occasione dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi dal 1°/01/1996 al 30/11/1997 e dal
1°/01/1998 al 9/07/1998 con l'Autostrada Torino-Milano S.p.A., che lo aveva poi definitivamente assunto dal 16/11/1999 con anzianità decorrente dal 1°/01/1998.
Parte appellante replicava le stesse ragioni impugnatorie dell'altro ricorso, così come l'appellato, costituendosi in giudizio, replicava le ragioni difensive di cui all'altra comparsa.
All'udienza del 6/02/2025, riuniti i due procedimenti ex art. 151, co. 1, disp. att. c.p.c., la causa, dopo la discussione (nel corso della quale parte appellante rinunciava al secondo motivo di gravame), è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il primo motivo d'appello non può essere accolto a fronte della fondatezza dell'eccezione di nullità dell'accordo conciliativo del 5/05/2017 sollevata da entrambi i lavoratori.
Basta richiamare quanto statuito in merito dalla Suprema Corte, per cui, in tema di conciliazione in sede sindacale ex art. 411, co. 3, c.p.c., «la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere. […] Le citate disposizioni del codice di procedura civile individuano infatti non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire, come emerge in modo inequivoco dal tenore letterale delle stesse. L'art. 410 prevede che il tentativo di conciliazione possa avvenire “presso la commissione di conciliazione” e l'art. 411, terzo comma, fa riferimento alla conciliazione “in sede sindacale”. […] I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale (non depone in senso contrario Cass. n. 1975 del 2024, concernente una conciliazione ai sensi dell'art.
412 ter c.p.c.) […] dovendosi ribadire che la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il
3 carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore» (Cass., ord., n. 10065/24, in motivazione;
sottolineature dell'estensore).
Non c'è dubbio che tale insegnamento sia sovrapponibile alla fattispecie, nel momento in cui l'accordo conciliativo invocato dall'appellante, pacificamente, era stato sottoscritto, sia pure alla presenza dei componenti della r.s.u., presso la barriera stradale di Rondissone, e, pertanto, non nella sede protetta sindacale indicata dall'art. 411, co. 3, c.p.c. secondo l'interpretazione datane dalla suesposta pronuncia di legittimità.
In ogni caso, quand'anche ci si dovesse interrogare sulla piena consapevolezza, da parte dei lavoratori, delle dichiarazioni negoziali da loro sottoscritte, la relativa prova sarebbe gravata sul datore di lavoro, il quale, appunto, avrebbe dovuto provare ch'essi erano stati previamente ed esaustivamente informati dai rappresentati sindacali che l'accordo conciliativo e, segnatamente, la clausola di rinuncia «a domande derivanti da una diversa anzianità» si riferivano anche ai pregressi contratti a termine – in carenza di un'esplicita indicazione in tal senso nel tenore dell'accordo suddetto, ove, in verità, si fa limitante e perimetrante riferimento soltanto al «rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale dal 01/01/2004».
3. Non può accogliersi neppure il terzo motivo di gravame (il secondo, come si è detto,
è stato rinunciato).
3.1. Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'insegnamento di legittimità per cui «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass. n. 26246/22).
In effetti, per quanto sia vero che, a seguito di varie pronunce della Corte
Costituzionale, l'area della stabilità ex legibus n. 92/12 e n. 23/15 è stata rafforzata con l'ampliamento delle ipotesi di reintegrazione, ciò, in ogni caso, non ha risolutivamente inciso sul fatto che continuino a mancare ex ante i «presupposti di predeterminazione
4 certa delle fattispecie di risoluzione»; pertanto, le argomentazioni spese dall'appellante, pur interessanti, non sono percorribili e finirebbero per determinare, in concreto, disparità e (inutili) complicazioni sul trattamento prescrizionale a seconda del tipo di tutela pronosticabile per lo specifico rapporto di lavoro coinvolto – sicché appare senz'altro opportuno che in quest'ambito sussista un'unica e ragionevole regola valevole per tutte le fattispecie.
3.2. Ciò chiarito, nelle sentenze impugnate si era riconosciuto che «la L 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, [sicché,] applicando il termine di prescrizione quinquennale proprio dei crediti di lavoro, ne discende che risultano prescritti i crediti sorti anteriormente al 18 luglio 2007» (pagg. 11 e 9); ciò in quanto, prima dell'entrata in vigore della “legge Fornero” (18/07/2012), i rapporti di lavoro di e di Controparte_1
(che, peraltro, hanno aderito all'argomento: cfr. comparse, pag. Controparte_2
8) aveva goduto di stabilità reale piena e inderogata, con conseguente applicazione della precedente regola della prescrizione decorrente in corso di rapporto.
Tale chiara indicazione della parte motiva si riverbera inevitabilmente sui dispositivi, che, in tutta evidenza, saranno da leggersi – quanto alla condanna della Parte_1
a riconoscere ai ricorrenti «il livello stipendiale corrispondente alla anzianità di
[...]
servizio maturata in virtù dei contratti a termine oggetto di causa ed al pagamento in
[loro] favore delle differenze retributive dovute a tale titolo» – come aventi decorrenza dal 18/07/2007.
4. Alla luce di tutte le superiori osservazioni, che assorbono ogni altra doglianza ed eccezione, gli appelli devono essere respinti, e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima al pagamento delle spese del grado (liquidate, riguardo al secondo ricorso, con esclusione della fase decisionale), oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge gli appelli;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado liquidate in euro
6.200,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
5 dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Clotilde Fierro
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