Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 2 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2333/2024 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Parte_1 C.F._1 Parte_2
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: Fondo di Garanzia INPS
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.07.2024, l'odierna ricorrente chiede – previo accertamento del proprio diritto all'erogazione del TFR al lordo e non già al netto delle ritenute fiscali - condannarsi l' CP_1 alla corresponsione, in suo favore, dell'importo pari a 8.136,90 euro, ossia alla differenza tra il TFR spettante al lordo e la somma erogata al netto dal Fondo di Garanzia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
indi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
________________________
Va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 297/1982, “E' istituito presso l' sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento Controparte_1
di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Sulla scorta di tale previsione, il Fondo di garanzia istituito presso l' si sostituisce, quindi, al CP_1
datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del TFR, assumendo la medesima obbligazione rimasta inadempiuta, previo accertamento del credito del lavoratore mediante insinuazione nello stato passivo della procedura concorsuale.
Tanto premesso, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità “ha sempre affermato che le spettanze del lavoratore maturano al lordo (Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14 settembre 2015, Rv.
636824 - 01; Sez. L, Sentenza n. 21010 del 13 settembre 2013, Rv.627984- 01; Sez. L, Sentenza n.
3375 del 11 febbraio 2011, Rv.615995- 01;Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07 luglio 2008,
Rv.604756- 01; Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07 luglio 2008, Rv. 604756 - 01), e ciò in quanto il meccanismo delle ritenute inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Come precisato da questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21211 del 05 ottobre 2009,
Rv. 610447 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1486 del 23 marzo 1989, Rv. 462296 - 01 ed altre),
l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale (così anche, per la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 Stat. Lavoratori, Sez. L, Sentenza n. 585 del 22 gennaio 1987, Rv. 450310 -
01). Questa Corte è consapevole che l'obbligazione di pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia ha natura previdenziale e non va considerata identica all'obbligazione di pagamento delle relative somme a carico del datore di lavoro, avente natura retributiva, e, per altro verso, che l' in qualità di sostituto di imposta debba operare tutte le CP_1
dovute trattenute. Sotto il primo profilo, si è detto (Sez. VI - L, Ordinanza n. 17643 del 25 agosto
2020, Rv. 658937 - 02; Sez. VI - L, Ordinanza n. 12971 del 09 giugno 2014, Rv. 631654-01; Sez. L,
Sentenza n. 20547 del 13 ottobre 2015, Rv. 636990 - 01) che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello CP_1
speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Sotto il secondo profilo, per Sez. L -, Sentenza n. 25016 del 23 ottobre 2017 (Rv. 646109 - 01) e Sez. L, Sentenza n. 25663 del 07 giugno 2017, il Fondo di Garanzia, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, ove ciò non sia stato già operato in sede di ammissione al passivo fallimentare. La stessa sentenza ha peraltro escluso che l' possa operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo CP_1
effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' CP_1
a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alle medesima trattenuta di natura fiscale. Le dette sentenze (vedi massima Rv. 646109 - 01 in particolare) hanno affermato che, in tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia, che hanno natura previdenziale, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo (v. pure Sez. V, Sentenza n. 22516 del 02 ottobre 2013, Rv. 628721 - 01, con riferimento all'insinuazione al passivo del Fondo di Garanzia ed alla sua ricomprensione anche delle ritenute fiscali operate al momento del pagamento). Benché autonoma rispetto alla obbligazione datoriale, l'intervento del Fondo di Garanzia presuppone l'infruttuosa esecuzione dei crediti relativi alla prima ed il venir meno delle garanzie inerenti agli stessi, sicché l'obbligazione del Fondo si commisura all'obbligazione datoriale (che, come si è detto, ha ad oggetto somme al lordo), e - fermo restando la necessità del verificarsi dei presupposti di intervento del Fondo ex l. n.
297 del 1982, art.
2 - non si commisura invece necessariamente al titolo esecutivo ottenuto per quella. Nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia ottenuto per somme nette, come nella specie,
l'intervento del Fondo si commisura in ogni caso alla somma lorda dovuta al lavoratore, rispetto alla quale sono venute meno le garanzie, e non può limitarsi alle somme portate dal titolo esecutivo: invero, se il titolo rimasto ineseguito reca somme nette, a fortiori esso è espressione d'incapienza anche per le maggiori somme relative comprensive dell'imposta. Nel calcolo della prestazione previdenziale dovuta l' deve fare riferimento, dunque, alle somme lorde dovute CP_1
al lavoratore, e ciò sia nel caso in cui la richiesta di intervento faccia espresso riferimento a quelle, sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento ad un titolo contenente le somme al netto, rispetto alle quali l' deve provvedere alla conversione al lordo, per poi operare, in un momento CP_1
successivo alla determinazione delle somme dovute, la trattenuta. L'obbligo dell' CP_1
naturalmente, viene meno ove l'ente - soggetto onerato della relativa prova in quanto tenuto per legge alle ritenute - dimostri che le ritenute siano state già operate e versate in precedenza per le somme in questione (ad esempio, più che nell'ipotesi inverosimile che il datore le abbia operate e versate, pur non pagando poi il lavoratore, nell'ipotesi in cui le somme per ritenute siano state oggetto di ammissione al passivo di un fallimento almeno parzialmente capiente per le stesse). Può dunque affermarsi che, in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell' anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore CP_1
di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e CP_ trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l' nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario” (cfr. Cass. 24 marzo 2023, n. 8517).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che è documentato (e, ancor più, incontestato) che – a fronte di una somma ammessa allo stato passivo al netto delle ritenute fiscali - il Fondo di Garanzia non abbia provveduto alla conversione della stessa al lordo, per poi operare, in un momento successivo alla sua determinazione, la relativa trattenuta, ma abbia liquidato all'odierna ricorrente, a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la società cooperativa Casa Amica Onlus, l'importo netto ammesso allo stato passivo, operando sullo stesso anche la trattenuta Irpef.
Alla luce di tali considerazioni, va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della differenza tra il TFR spettante al lordo e la somma erogata al netto dal Fondo di Garanzia e, per l'effetto, in mancanza di specifica contestazione sull'ammontare dell'importo rivendicato, va disposta la condanna dell' al pagamento dell'importo pari a 8.136,90 euro, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto. Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della differenza tra il TFR spettante al lordo e la somma erogata al netto dal Fondo di Garanzia e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 8.136,90 euro, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1
in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo