TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/10/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1045/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU LA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1045/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CROCITTI RAFFAELLA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza de 07.10.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, di cui alla L. 104/1992.
1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva la sussistenza dei presupposti sanitari in questione.
1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi pagina1 di 4
alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è fondata per le motivazioni dappresso indicate.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992. Per tale ragione, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità dalla data della visita peritale
(30.06.2025).
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Sulla base di tutti gli elementi anamnestici, degli accertamenti clinico-strumentali in possesso e dell'obiettività rilevata in sede di visita peritale, è possibile porre la seguente diagnosi m.l. “Malattia di Alzheimer di grado lieve con funzioni frontali borderline, grave deficit dell'attenzione, grave deficit della memoria episodica, della memoria
a lungo termine e di quella spaziale a lungo termine, deficit delle funzioni esecutive. Disturbi sfinterici in esito a pregressa resezione anteriore del retto con emicolectomia per adenocarcinoma di basso grado, moderatamente differenziato, già chemiotrattato. Remota resezione del III segmento epatico per HC (epatocarcinoma) con successiva termoablazione in RF per recidiva su VII segmento epatico”.
Trattasi di soggetto con anamnesi positiva per malattie neurogenetiche
(un fratello affetto da M. di Alzheimer) in apparenti buone condizioni di salute ed attività motoria conservata, con storia clinica di pregresse gravi patologie. Infatti in epoca remota è stata posta
pagina2 di 4
diagnosi di cirrosi epatica HCV correlata, trattata con Interferone, ed ha subito interventi chirurgici di resezione di segmenti epatici per epatocarcinoma con successiva termoablazione in RF per recidiva su
VII segmento epatico. Nell'Ottobre 2022 è stato sottoposto ad intervento chirurgico laparoscopico di resezione anteriore del retto con emicolectomia sx associata, per adenocarcinoma, con successivo trattamento chemioterapico con Capecitabina, interrotto dopo qualche ciclo per disfunzione epatica. Da quell'epoca sono residuati disturbi sfinterici con alternanza di stipsi e diarrea. Da qualche anno il sig.
ha cominciato ad accusare vuoti di memoria, ritiro sociale, Pt_1 difficoltà di attenzione, confusione mentale e disturbi comportamentali, quali la necessità di essere stimolato ed assistito per provvedere all'igiene personale ed alla vestizione. Per tale motivo ha effettuato visite specialistiche neurologiche con diagnosi di
Malattia di Alzheimer di grado lieve con funzioni frontali borderline, grave deficit della memoria episodica, della memoria a lungo termine
e di quella spaziale a lungo termine, disorientamento e deficit delle funzioni esecutive. All'esame clinico il ricorrente ha evidenziato vuoti di memoria, anomie, rallentamento psichico, depressione dell'umore, tendenza al ritiro sociale, apatia e scarsa capacità di programmazione. E' stato riferito che deve essere stimolato per
l'igiene personale (presenta irregolarità dell'alvo) e per la vestizione in maniera adeguata. Non riesce a seguire con attenzione i programmi televisivi e che, pur essendo in passato un buon lettore di libri, non ha la capacità di seguire il filo e la trama del testo, per cui ha abbandonato anche la lettura.”
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che parte ricorrente è portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L.
104/1992, conseguentemente sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento in suo capo dello status di handicap in condizioni gi gravità ai sensi della predetta disposizione dal
30.06.2025.
pagina3 di 4
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 2.900,00, comprensive della fase di ATPO, a titolo di compensi professionali, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che parte ricorrente possiede il requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 dal 30.06.2025;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in euro 49,00 per spese documentate ed euro
2.900,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari;
PONE definitivamente in capo all' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati provvedimenti.
Palmi, 08/10/2025
Il giudice
LU LA
pagina4 di 4