Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 30/05/2025, n. 10557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10557 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Securtex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A01F69A35D, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Valori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
C.S. GE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Nieddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Siggi Group S.P.A., ST Protect S.P.A. e ST Service S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di esclusione n. 54 del 13.12.2024, ai sensi dell'art. 105 e AII. 11.8 del D.lgs. 36/2023 dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, degli artt. 15 e 12 del Disciplinare di gara- Lotto 1, reso dalla Associazione della Croce Rossa Italiana in riferimento alla gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 e 59 del D.LGS. 36/2023, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di un accordo quadro, per singolo lotto, per la fornitura di uniformi, capi di vestiario, accessori, DPI e distintivi, comprensiva di trasporto e consegna per l'Associazione della Croce Rossa Italiana -OdV gara n. 9383038 lotto 1 - CIG A01F69A35D, nonché avverso i verbali di gara, e la proposta di aggiudicazione formulata in data 16.12.2024, di cui al verbale di gara n.6 del 16.12.2024 – Commissione Giudicatrice e di ogni atto successivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SECURTEX S.R.L. il 24\2\2025:
del provvedimento di esclusione n. 54 del 13.12.2024 ai sensi dell'art. 105 e AII. 11.8 del D.lgs. 36/2023, dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, degli artt. 15 e 12 del Disciplinare di gara- Lotto 1, reso dalla Associazione della Croce Rossa Italiana in riferimento alla gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 e 59 del D.LGS. 36/2023, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di un accordo quadro, per singolo lotto, per la fornitura di uniformi, capi di vestiario, accessori, DPI e distintivi, comprensiva di trasporto e consegna per l'Associazione della Croce Rossa Italiana -OdV gara n. 9383038 lotto 1 - CIG A01F69A35D, nonché dei verbali di gara, e della proposta di aggiudicazione formulata in data 16.12.2024, di cui al verbale di gara n.6 del 16.12.2024 – Commissione Giudicatrice e di ogni atto successivo e di conseguenza riammettere la Securtex alla predetta gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato e di Cs GE S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente impugna il provvedimento relativo alla sua esclusione dalla gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 e 59 del D.lgs. n. 36 del 2023 relativa alla sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di uniformi, capi di vestiario, accessori, DPI e distintivi, comprensiva di trasporto e consegna per l'Associazione della Croce Rossa Italiana (lotto n. 1).
In particolare la ricorrente è stata esclusa per non aver presentato nell’offerta tecnica i rapporti di prova “ attestanti la rispondenza dei requisiti chimico-fisici minimi prescritti dalla relativa scheda tecnica dei tessuti impiegati per i capi indicati nel capitolato di ciascun lotto e norma UNI ” di cui all’art. 15 lett. b) del del Disciplinare di gara.
2. Sostiene l’illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto basato su una clausola indeterminata, generica e ambigua del capitolato.
3. Si sono costituite la controinteressata C.S. GE SR e la resistente Associazione della Croce rossa italiana chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile per mancata impugnazione della presupposta clausola del disciplinare di gara e comunque infondato.
4. Con ordinanza del 28 gennaio 2025 n. 701 l’istanza cautelare è stata respinta, “ Considerato che, ad un sommario esame, la domanda cautelare appare sprovvista del fumus boni iuris, risultando sufficientemente chiaro l’art. 15 del disciplinare e non conforme a quanto da esso richiesto il rapporto di prova presentato dalla società ricorrente”.
5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 febbraio 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accogliento del ricorso evidenziando che dopo il deposito documentale nel corso del giudizio sarebbe emerso che i rapporti di prova presentati da C.S.GE non potrebbero ritenersi conformi ai parametri indicati negli atti di gara e dunque ciò dimostrerebbe la fondatezza della tesi della ricorrente sull’impossibilità di produrre i rapporti di prova richiesti e l’illegittimità sia dell’esclusione sia della proposta di aggiudicazione nei confronti della controinteressata C.S.GE.
6.In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti in data 27 marzo 2025.
Il 1° aprile 2025 la ricorrente e la controinteressata hanno depositato memoria con cui hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive ragioni. Anche l’Associazione Croce rossa italiana ha, il giorno dopo. depositato memoria.
7. In data 7 aprile 2025 le parti hanno depositato memorie di replica. La ricorrente ha allegato alla propria memoria due documenti depositati in pari data (7 aprile 2025). La C.S. GE risulta aver effettuato il deposito della propria memoria alle ore 13.36.
8. All’udienza pubblica del 18 aprile 2025 nel corso della discussione l’avvocato di parte resistente ha chiesto lo stralcio della documentazione depositata dalla ricorrente in data 7 aprile 2025 eccependone la tardività, a sua volta il legale della controinteressata ha eccepito l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per mancata impugnazione degli atti del 31 marzo 2025 e del 3 aprile 2025. Il difensore di parte ricorrente di contro ha eccepito la tardività della memoria di replica del controinteressato in quanto depositata successivamente alle ore 13.00, al riguardo l’avvocato della ricorrente ha rappresentato che lo sforamento delle ore 12.00 è imputabile, come documentabile, a disservizio del sistema. La causa è stata infine trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente ritiene il Collegio di accogliere entrambe le istanze di stralcio poiché il deposito documentale effettuato dalla ricorrente in data 7 aprile 2025 è palesemente tardivo, quanto invece al deposito della memoria di replica da parte della controinteressata ritiene il Collegio che la giustificazione, pure depositata agli atti da cui si evincerebbe un errore nel sistema, sembra più propriamente imputabile ad un errore nell’invio dell’atto.
10. Nel merito, la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara in questione per il lotto 1 poiché non ha prodotto i rapporti di prova colore e dell’attività antibatterica.
La mancata produzione dei rapporti di prova da parte della ricorrente non è in dubbio nel presente giudizio, contestandosi piuttosto la legittimità della esclusione e più in generale dell’adempimento richiesto.
10.1 Con un unico motivo di ricorso parte ricorrente sostiene l’illegittimità di tale esclusione perché i rapporti di prova non potrebbero essere considerati come parte dell’offerta tecnica, stante la indeterminatezza/ambiguità/genericità della clausola del disciplinare che ne richiamava l’applicazione senza fornire il minimo dettaglio della tipologia di prove che dovevano essere effettuate. L’ambiguità del dato testuale avrebbe dovuto portare l’Amministrazione, in applicazione del principio del favor partecipationis, ad ammettere la Secutex alla gara per consentire il massimo confronto concorrenziale.
Si sarebbe realizzata una chiara disparità di trattamento nella presente procedura rispetto a quella relativa alla gara n. 9047380, tenutasi sempre a cavallo del biennio 2023/2024, nel cui disciplinare venivano previsti analoghi rapporti di prova a pena di inammissibilità, ma che tuttavia non venivano considerati in tal senso atteso che la Securtex, pur non avendoli prodotti, non veniva esclusa dalla procedura,
Per ottenere un colore più simile possibile ad un pantone grafico e non tessile sarebbero necessari numerose prove per ottenere le ricette simili al colore e poi applicare le stesse sul tessuto campione, per cui ogni azienda partecipante avrebbe dovuto nei pochi giorni messi a disposizione dalla gara, effettuare delle prove per ottenere le ricette colore su ogni tipo di tessuto.
Tale tempistica sarebbe stata incompatibile con quella stabilita per presentare l’offerta, di qui l’irragionevolezza del provvedimento di esclusione.
11. Il motivo è infondato.
11.1 All’art. 15 del Disciplinare di gara si legge testualmente che “ L’offerta …deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Documentazione tecnica
Le imprese concorrenti nell’offerta tecnica dovranno presentare:…b) I rapporti di prova in originale, che devono essere stati rilasciati in data successiva alla pubblicazione del bando da istituto o laboratorio accreditato secondo la normativa ACCREDIA, o equivalente, attestanti la rispondenza dei requisiti chimico-fisici minimi prescritti dalla relativa scheda tecnica dei tessuti impiegati per i capi indicati nel capitolato di ciascun lotto e norma UNI;… L’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà contenere i rapporti di prova, provenienti da Laboratori accreditati, certificanti tutte le prove richieste in conformità al capitolato Tecnico –Allegato B, B1, B2 e B3 in relazione allo specifico lotto oggetto di offerta.
Dovrà contenere il dettaglio di Qualità e pregio tecnico dei prodotti offerti e la specifica e dettagliata descrizione della campionatura consegnata entro i termini richiesti dalla lex specialis.
Si precisa che i rapporti di prova dovranno essere corredati da una dichiarazione, a firma del responsabile del laboratorio che emette il rapporto di prova, che attesti che le prove sono state tutte effettuate su campioni ricavati da un unico tratto di tessuto.
Il costo dei rapporti di prova è a carico dei singoli concorrenti.”
Il Capitolato di gara riportava poi l’indice analitico del vestiario ed equipaggiamento della Croce Rossa Italiana, riferibile a tutti gli ITEM oggetto di gara, indicando per ciascun di essi sia i requisiti tecnici e le caratteristiche da soddisfare, sia i requisiti tecnici minimi delle materie prime e degli accessori, nonché le Schede tecniche recanti le caratteristiche e valori prescritti su qualità e composizione materiali, con relative tolleranze e norme tecniche di riferimento.
La previsione della legge di gara appare chiara nella sua portata: era previsto, a pena di esclusione, che i concorrenti presentassero i rapporti di prova in conformità al capitolato tecnico –Allegato B, B1, B2 e B3 in relazione allo specifico lotto oggetto di offerta (colore dei tessuti e tolleranza antibatterica). I rapporti avrebbero dovuto altresì essere prodotti in originale e avere determinate caratteristiche (essere stati rilasciati in data successiva alla pubblicazione del bando da istituto o laboratorio accreditato secondo la normativa ACCREDIA, o equivalente, e corredati da una dichiarazione, a firma del responsabile del laboratorio che emette il rapporto di prova, che attesti che le prove sono state tutte effettuate su campioni ricavati da un unico tratto di tessuto, attestanti la rispondenza dei requisiti chimico-fisici minimi prescritti dalla relativa scheda tecnica dei tessuti...).
Pertanto la censura sulla ambiguità della clausola non trova rispondenza nel dato testuale della previsione che invece appare preciso e dettagliato.
11.2 L’eccessiva gravosità dell’adempimento richiesto e l’impossibilità materiale di procurarsi, negli stringenti tempi per partecipare alla gara, i rapporti di prova richiesti, al più avrebbe potuto configurarsi quale clausola impeditiva della partecipazione alla gara, come tale da impugnarsi nei termini di legge, ed in tal senso il ricorso sarebbe inammissibile come eccepito dalla resistente e dalla controinteressata.
11.3 Quanto poi all’invocata applicazione del principio di favor partecipationis , rileva il Collegio come questo non possa comportare una discriminazione tra i concorrenti. Come affermato dallo stesso ricorrente la produzione dei rapporti di prova colore costituisce un onere non indifferente, sia in termini di tempo, sia in termini di costi posti a carico dei concorrenti, pertanto consentire ad uno dei concorrenti di sanarlo successivamente realizzerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento.
12.Pertanto il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
13. L’infondatezza del ricorso principale e dunque la legittimità dell’esclusione disposta nei confronti della ricorrente rende improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso per motivi aggiunti con i quali parte ricorrente sostiene che la proposta di aggiudicazione nei confronti di C.S. GE dovrebbe essere annullata perché questa avrebbe prodotto, in riferimento all’offerta tecnica, documentazione non idonea (rapporti di prova non conformi per
gli Item 16 e 17).
13.1 Rileva il Collegio che la graduatoria per l’aggiudicazione del lotto 1 indica al primo posto la C.S. GE SR ed al secondo la Siggi Group spa, per cui l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti della prima in graduatoria non sarebbe di alcuna utilità per la ricorrente, essendoci un altro concorrente in graduatoria e non residuando lo spazio per una riedizione della gara (per vero interesse neppure dichiarato dalla ricorrente).
Inconferenti difatti, ai fini della esclusione anche della seconda in graduatoria, appaiono le considerazioni svolte dalla ricorrente nella memoria di replica del 7 aprile 2025 poiché non sostanziatesi in motivi di ricorso avverso la graduatoria e proposta l’aggiudicazione del lotto 1 del 3 aprile 2025.
In questi termini deve trovare accoglimento dunque l’eccezione, sollevata in udienza dalla difesa della controinteressata, di improcedibilità dei motivi aggiunti per mancata impugnazione degli atti del 31 marzo 2025 e del 3 aprile 2025.
15. In conclusione il ricorso principale deve essere respinto in quanto infondato ed i motivi aggiunti dichiarati improcedibili.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso e dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e della controinteressata C.S. GE SR che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila,00), da ripartirsi in parti uguali tra le stesse, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO