Articolo 77 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 76Articolo 78
Versione
30 luglio 1978
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Versione
30 dicembre 1998
Art. 77. (Integrazione del canone)

L'integrazione del canone di locazione consistera' nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80% per cento dell'aumento del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, secondo l'entita' e le modalita' definite dalla presente legge.
Il contributo di cui al comma precedente non puo' in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.
Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo e' fatto divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1998
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