Ordinanza cautelare 20 luglio 2020
Sentenza 20 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/05/2021, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2021
N. 00674/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2020, proposto da
Il Grillo Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Pizzato, Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Alessandro Pizzato in Padova, Piazzale Stazione, 7;
contro
Ecoambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Barioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, piazzetta G. Zorzetto, 1;
nei confronti
Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Marco Agnoli, Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ecoambiente Soc. Coop. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della determinazione a firma del Direttore Tecnico di Ecoambiente Srl datata 05/05/2020, prot. n. 0004581, ricevuta dalla ricorrente via PEC il 07/05/2020, con la quale sono stati approvati gli atti della gara ed è stato aggiudicato al costituendo RTI tra le imprese Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. e Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Soc. l'appalto per i servizi di raccolta selettiva porta a porta della frazione cellulosica del rifiuto nei Comuni della Provincia di Rovigo;
2) dei verbali della procedura di gara (datati 27/02/2019, 18/04/2019, 07/05/2019, 03/06/2019, 13/09/2019) nonché delle operazioni della Commissione giudicatrice nella parte in cui hanno ammesso e valutato l'offerta del RTI controinteressato;
3) per quanto di interesse, di ogni altro atto della procedura, ivi compresa la nota di Ecoambiente Srl in data 22/05/2019, prot. n. 4735, e la determina del RUP in data 04/05/2020, dichiarativa della congruità dell'offerta del RTI controinteressato;
4) dell'eventuale contratto che nelle more fosse stipulato tra la stazione appaltante e il RTI aggiudicatario;
nonché per il subentro nel contratto e per il risarcimento del danno;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. il 6/7/2020:
per l'annullamento di tutti gli atti in cui ECOAMBIENTE S.R.L. non ha disposto l'esclusione della società Il Grillo Soc. Coop. collocando la medesima nella graduatoria finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ecoambiente s.r.l. e di Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.;
Vista la comunicazione del 26 novembre 2020, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la società ricorrente, con comunicazione depositata il 26 novembre 2021, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del gravame;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., deve essere conseguentemente dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale;
Ritenuto che nessuna ulteriore utilità potrebbe derivare dall’accoglimento del ricorso incidentale, promosso con finalità escludente dalla controinteressata, Ciclat Trasporti Ambiente, sicché anche tale impugnazione deve essere dichiarata improcedibile;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della complessità e della parziale novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara entrambi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO