Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 652
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Reiterazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione sia legittimato a notificare una nuova intimazione di pagamento, assimilabile a un precetto, anche in pendenza di giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado favorevole all'ufficio, purché il titolo sottostante non sia stato caducato e la sua esecutività non sia sospesa. La prestazione tributaria resta unica e non vi è duplicazione impositiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'atto compiutamente motivato mediante rinvio alla cartella sottostante, precedentemente notificata e conosciuta dal contribuente.

  • Rigettato
    Illegittimità degli interessi

    La Corte ha affermato che l'avviso di intimazione non ha natura di atto impositivo sostanziale e che, se la cartella sottostante è stata notificata correttamente e contiene criteri determinabili ex lege per il calcolo degli interessi, il contribuente è in grado di conoscerli. In caso di contestazione, spetta al contribuente provare l'eventuale errore di calcolo.

  • Rigettato
    Litispendenza e pregiudizialità

    La Corte ha ritenuto che la pendenza del giudizio di appello non impedisce all'agente della riscossione di procedere con l'intimazione di pagamento, in quanto la legittimità della pretesa è stata riaffermata dalla sentenza di primo grado e la sua efficacia esecutiva non risulta sospesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 652
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 652
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo