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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 652/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AN ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2348/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007092425000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-NE e della Agenzia delle Entrate, l'intimazione di pagamento n.
29520249007092425000, notificata in data 21.1.25, relativa alla cartella n. 2952017001607061000 per tassa auto 2013, deducendo che la medesima pretesa era stata oggetto di altra intimazione, n.
29520229003246661000, notificata in data 24/05/2022, impugnata dinanzi a questa Corte nel giudizio definito con sentenza n. 346/24, favorevole all'ufficio, e gravata da appello tuttora pendente dinanzi alla
Corte tributaria di II grado (n. 1349/24 RGA).
2. Ha eccepito la violazione dell'art. 19 co. 3 d.lgs. 546/92 e l'illegittimità della reiterazione dell'intimazione, come stabilito da Cass. n. 14566/24, il difetto di motivazione, la “litispendenza e pregiudizialità”, e l'illegittimità degli interessi, non essendo specificato il criterio di calcolo.
3. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, instando per il rigetto del ricorso, mentre l'ADER è rimasta contumace.
4. Alla camera di consiglio odierna, è stata assunta la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
6. È pacifico ed incontestato che il titolo sottostante l'intimazione di pagamento impugnata, costituito dalla cartella sopra menzionata, non sia stato in alcun modo caducato. Viceversa, la legittimità della pretesa
è stata riaffermata dalla sentenza n. 346/24, la cui efficacia esecutiva non risulta sospesa nel corso del giudizio di appello.
7. A fronte di ciò, l'agente della riscossione è ben legittimato ad intraprendere, nella pendenza del giudizio, iniziative finalizzate all'escussione del credito, segnatamente notificando altra intimazione di pagamento, avente una natura assimilabile ad un precetto, prodromico all'avvio dell'esecuzione forzata, secondo il disposto dell'art. 50 co. 2 DPR 602/73.
8. La presta tributaria resta, ovviamente, unica, nonostante la pluralità delle intimazioni e, in merito, il contribuente che sia tuttora inadempiente rispetto a tale unica pretesa, non ha titolo alcuno per lamentare una duplicazione impositiva.
9. Il precedente di legittimità impropriamente richiamato dalla difesa (Cass. n. 14566/24) non sancisce affatto l'illegittimità delle intimazioni di pagamento successive alla prima, limitandosi a risolvere, in termini affermativi, una mera questione di ammissibilità del ricorso proposto avverso tali intimazioni, evidenziando che può ben insorgere avverso tali intimazioni, al fine di denunciarne gli eventuali vizi.
10. Nella specie, tuttavia, non è dato ravvisare vizi di sorta. 11. L'atto risulta compiutamente motivato, mediante rinvio alla sottostante cartella, previamente notificata e conosciuta dal contribuente. Quanto agli interessi, basti ricordare che “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.” (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza
n. 6288 del 09/03/2025).
12. Tale orientamento interpretativo si pone, del resto, nella scia dell'arresto delle Sez. U, Sentenza
n. 22281 del 14/07/2022, secondo cui “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.”.
13. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
14. Il regime delle spese di lite si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni che possano legittimare una deroga al riguardo. La relativa liquidazione, operata attenendosi ai vigenti parametri tariffari ed al disposto dell'art. 15 d.lgs. 546/92, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 300,00.
Nulla per le spese in relazione all'Agenzia delle Entrate NE, contumace.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il giudice unico EA AG
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AN ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2348/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007092425000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-NE e della Agenzia delle Entrate, l'intimazione di pagamento n.
29520249007092425000, notificata in data 21.1.25, relativa alla cartella n. 2952017001607061000 per tassa auto 2013, deducendo che la medesima pretesa era stata oggetto di altra intimazione, n.
29520229003246661000, notificata in data 24/05/2022, impugnata dinanzi a questa Corte nel giudizio definito con sentenza n. 346/24, favorevole all'ufficio, e gravata da appello tuttora pendente dinanzi alla
Corte tributaria di II grado (n. 1349/24 RGA).
2. Ha eccepito la violazione dell'art. 19 co. 3 d.lgs. 546/92 e l'illegittimità della reiterazione dell'intimazione, come stabilito da Cass. n. 14566/24, il difetto di motivazione, la “litispendenza e pregiudizialità”, e l'illegittimità degli interessi, non essendo specificato il criterio di calcolo.
3. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, instando per il rigetto del ricorso, mentre l'ADER è rimasta contumace.
4. Alla camera di consiglio odierna, è stata assunta la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
6. È pacifico ed incontestato che il titolo sottostante l'intimazione di pagamento impugnata, costituito dalla cartella sopra menzionata, non sia stato in alcun modo caducato. Viceversa, la legittimità della pretesa
è stata riaffermata dalla sentenza n. 346/24, la cui efficacia esecutiva non risulta sospesa nel corso del giudizio di appello.
7. A fronte di ciò, l'agente della riscossione è ben legittimato ad intraprendere, nella pendenza del giudizio, iniziative finalizzate all'escussione del credito, segnatamente notificando altra intimazione di pagamento, avente una natura assimilabile ad un precetto, prodromico all'avvio dell'esecuzione forzata, secondo il disposto dell'art. 50 co. 2 DPR 602/73.
8. La presta tributaria resta, ovviamente, unica, nonostante la pluralità delle intimazioni e, in merito, il contribuente che sia tuttora inadempiente rispetto a tale unica pretesa, non ha titolo alcuno per lamentare una duplicazione impositiva.
9. Il precedente di legittimità impropriamente richiamato dalla difesa (Cass. n. 14566/24) non sancisce affatto l'illegittimità delle intimazioni di pagamento successive alla prima, limitandosi a risolvere, in termini affermativi, una mera questione di ammissibilità del ricorso proposto avverso tali intimazioni, evidenziando che può ben insorgere avverso tali intimazioni, al fine di denunciarne gli eventuali vizi.
10. Nella specie, tuttavia, non è dato ravvisare vizi di sorta. 11. L'atto risulta compiutamente motivato, mediante rinvio alla sottostante cartella, previamente notificata e conosciuta dal contribuente. Quanto agli interessi, basti ricordare che “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.” (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza
n. 6288 del 09/03/2025).
12. Tale orientamento interpretativo si pone, del resto, nella scia dell'arresto delle Sez. U, Sentenza
n. 22281 del 14/07/2022, secondo cui “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.”.
13. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
14. Il regime delle spese di lite si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni che possano legittimare una deroga al riguardo. La relativa liquidazione, operata attenendosi ai vigenti parametri tariffari ed al disposto dell'art. 15 d.lgs. 546/92, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 300,00.
Nulla per le spese in relazione all'Agenzia delle Entrate NE, contumace.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il giudice unico EA AG