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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 805/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11831/2024 depositato il 29/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 TelefonoTelefono_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0062574981 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
contro
Camera Di Commercio Roma elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9043063759 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10708/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione limitatamente alla cartella di pagamento per € 188,38 relativa a tributi dell'anno di imposta 2009 (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura). Eccepiva
l'intervenuta prescrizione del credito avanzato essendo decorso il quinquennio tra la notifica della cartella di pagamento (15.12.2012) e la notifica dell'intimazione di pagamento (2.5.2024).
Si costituiva la Camera di Commercio e controdeduceva che l'intimazione di pagamento n. 097 2024
9043063759 000 era stata notificata in data 31.08.2023 ed era relativa ai tributi dell'anno di imposta 2009 ma l'atto principale era stato notificato in data 15.12.2012 e non impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e riscossione che evidenziava la notifica non solo dell'atto principale ma anche degli atti interruttivi della prescrizione che erano: preavviso di fermo n. 09780201400058065000, notificato in data 13.07.2015; intimazione di pagamento n. 09720169010662408000, notificata in data
18.07.2016; intimazione di pagamento n. 09720179022869041000,notificata in data 03.04.2017;intimazione di pagamento n. 09720179068177025000, notificata in data 07.06.2019; intimazione di pagamento
09720249043063759000, notificata in data 02.05.2024. Detti atti erano allegati dall'Ufficio unitamente alle relate di notifica.
Ciò posto le parti resistenti insistevano per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto.
I resistenti hanno offerto la prova delle avvenute notifiche degli atti interruttivi della prescrizione che per il pagamento degli oneri camerali è decennale.
Poiché l'unica eccezione di parte ricorrente era riferita alla prescrizione del credito camerale, posto che l'Ufficio resistente ha offerto la prova delle avvenute notifiche interruttive della prescrizione decennale;
considerato che
parte ricorrente non ha impugnato nessuno degli atti prodromici;
la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200, oltre oneri di legge se dovuti , a favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200 , oltre oneri di legge se dovuti
, a favore di ciascuna parte resistente.
Roma 27 10 2025 Il Giudice
GI OR
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11831/2024 depositato il 29/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 TelefonoTelefono_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0062574981 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
contro
Camera Di Commercio Roma elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9043063759 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10708/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione limitatamente alla cartella di pagamento per € 188,38 relativa a tributi dell'anno di imposta 2009 (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura). Eccepiva
l'intervenuta prescrizione del credito avanzato essendo decorso il quinquennio tra la notifica della cartella di pagamento (15.12.2012) e la notifica dell'intimazione di pagamento (2.5.2024).
Si costituiva la Camera di Commercio e controdeduceva che l'intimazione di pagamento n. 097 2024
9043063759 000 era stata notificata in data 31.08.2023 ed era relativa ai tributi dell'anno di imposta 2009 ma l'atto principale era stato notificato in data 15.12.2012 e non impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e riscossione che evidenziava la notifica non solo dell'atto principale ma anche degli atti interruttivi della prescrizione che erano: preavviso di fermo n. 09780201400058065000, notificato in data 13.07.2015; intimazione di pagamento n. 09720169010662408000, notificata in data
18.07.2016; intimazione di pagamento n. 09720179022869041000,notificata in data 03.04.2017;intimazione di pagamento n. 09720179068177025000, notificata in data 07.06.2019; intimazione di pagamento
09720249043063759000, notificata in data 02.05.2024. Detti atti erano allegati dall'Ufficio unitamente alle relate di notifica.
Ciò posto le parti resistenti insistevano per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto.
I resistenti hanno offerto la prova delle avvenute notifiche degli atti interruttivi della prescrizione che per il pagamento degli oneri camerali è decennale.
Poiché l'unica eccezione di parte ricorrente era riferita alla prescrizione del credito camerale, posto che l'Ufficio resistente ha offerto la prova delle avvenute notifiche interruttive della prescrizione decennale;
considerato che
parte ricorrente non ha impugnato nessuno degli atti prodromici;
la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200, oltre oneri di legge se dovuti , a favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200 , oltre oneri di legge se dovuti
, a favore di ciascuna parte resistente.
Roma 27 10 2025 Il Giudice
GI OR