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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro - Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 547/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Irene Iacovella, Parte_1 elettivamente domiciliato presso la sede comunale, in Piazza Municipio, Palazzo San Pt_1
Giacomo
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti il proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 1387 del Parte_1
2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta da , funzionario informatico, cat. D., lo condannava al Controparte_1
pagamento, in favore del predetto, della complessiva somma di euro 6.398,40, oltre interessi di legge, a titolo di danno professionale, per svuotamento delle funzioni assegnate, dal giugno 2017 al giugno 2018.
Censurava detta pronuncia, per insussistenza di una lesione alla professionalità. Il Tribunale, infatti, non aveva considerato che la IX municipalità, ove il aveva chiesto di essere trasferito, era privo di CP_1
un posto della professionalità corrispondente a quella di funzionario informatico e la riassegnazione al posto precedentemente occupato non era possibile, perchè medio tempore coperto da altro dipendente.
Rimarcava, comunque, che nl pubblico impiego, ai sensi dell'art. 52 del d.l.vlo n. 165 del 2001,
l'equivalenza delle mansioni era data dalle declaratorie della contrattazione collettiva, senza rilevanza dell'effettivo contenuto professionale dell'attività svolta.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'integrale rigetto della domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado,.
Non si costituiva , nonostante la regolare notifica. Controparte_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
La vicenda in esame parte dalla sentenza n. 4532 del 2022 della Corte di Appello di Napoli, con la quale il odierno appellante era stato condannato al risarcimento del danno alla professionalità subito Pt_1 dal , in seguito al trasferimento disposto, su richiesta del medesimo, funzionario informatico, CP_1 alla IX municipalità. La pronuncia copriva il periodo agosto 2015-giugno 2017, mentre in questa sede il ha agito per la medesima causale, ma per il periodo successivo, sino al giugno 2018, allorchè CP_1 veniva collocato in quiescenza.
Va premesso che è incontestato che tra i due periodi è rimasta invariata la collocazione e la tipologia di attività lavorativa svolta dall'odierno appellato e, infatti, le parti hanno espresso in primo grado il consenso a utilizzare le deposizioni rese dai testi nel precedente procedimento, che pur in sede di discussione hanno letto in modo diverso e opposto.
Al riguardo il primo Giudice, sulla linea di quanto già ritenuto da questa Corte Territoriale sopra cit., ha analizzato le deposizioni dei testi , e per concludere non solo che il , Tes_1 Tes_2 Tes_3 CP_1 nella nuova postazione lavorativa, non veniva impiegato in funzioni attinenti alle competenze informatiche proprie del profilo rivestito, ma che le stesse funzioni amministrative che avrebbe dovuto svolgere erano sostanzialmente inesistenti, estemporanee, di risibile interesse e di breve durata. Il
2 Tribunale, in altri termini, ha concluso per l'integrazione di un sostanziale svuotamento di mansioni, non riconducendo le attività svolte dal lavoratore alla cat. D, pur esaminata nel corpo della sentenza.
Come ci insegna la S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820) è' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Questa Corte, condivide il coerente ragionamento probatorio del Giudice di prime cure, preliminarmente e in via assorbente osservando che esso non è stato nemmeno oggetto di specifica censura nell'atto di gravame, incentrato invece su considerazioni diverse, date dal fatto che il trasferimento avveniva su richiesta del lavoratore e che la ricollocazione nel posto precedente non era possibile, perché nel frattempo occupato da altro dipendente, per poi tracciare la peculiarità del concetto di equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego.
Orbene, da un lato non vi è un obbligo del lavoratore di conoscere anzitempo le specifiche condizioni lavorative del posto oggetto della sua richiesta di trasferimento, quasi come se dovesse fare una personale istruttoria per escludere e prevenire qualsivoglia demansionamento, né la situazione di dequalificazione professionale può prolungarsi solo perché l'Amministrazione ritenga l'impossibilità dell'utile collocazione in un posto confacente alla professionalità del lavoratore. In altri termini, la salvaguardia della professionalità è interesse non disponibile, che il datore di lavoro deve garantire senza possibili eccezioni.
Infine, alcuna attinenza con il caso di specie presente il concetto di equivalenza formale delle mansioni, da rapportare esclusivamente alle declaratorie della contrattazione collettiva. Infatti, nella fattispecie al vaglio non si discute meramente di mansioni non equivalenti alle precedenti svolte, ma di svuotamento di mansioni, di inattività quasi totale, profilo che certamente fonda una responsabilità per il danno, indiziariamente definito, alla professionalità, anche nel pubblico impiego c.d. “privatizzato” (arg. Cass.,
Sez. Lav., 26.11.2008 n. 28274).
Ne discende che l'impostazione della sentenza impugnata appare corretta, con l'adozione di un criterio risarcitorio che non è stato oggetto di censura e che si pone in assoluta continuità con quello già adottato, per il periodo precedente, da questa Corte.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Nulla va disposto per le spese di lite del grado, stante la contumacia di parte appellata.
3 Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 3 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dott. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro - Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 547/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Irene Iacovella, Parte_1 elettivamente domiciliato presso la sede comunale, in Piazza Municipio, Palazzo San Pt_1
Giacomo
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti il proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 1387 del Parte_1
2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta da , funzionario informatico, cat. D., lo condannava al Controparte_1
pagamento, in favore del predetto, della complessiva somma di euro 6.398,40, oltre interessi di legge, a titolo di danno professionale, per svuotamento delle funzioni assegnate, dal giugno 2017 al giugno 2018.
Censurava detta pronuncia, per insussistenza di una lesione alla professionalità. Il Tribunale, infatti, non aveva considerato che la IX municipalità, ove il aveva chiesto di essere trasferito, era privo di CP_1
un posto della professionalità corrispondente a quella di funzionario informatico e la riassegnazione al posto precedentemente occupato non era possibile, perchè medio tempore coperto da altro dipendente.
Rimarcava, comunque, che nl pubblico impiego, ai sensi dell'art. 52 del d.l.vlo n. 165 del 2001,
l'equivalenza delle mansioni era data dalle declaratorie della contrattazione collettiva, senza rilevanza dell'effettivo contenuto professionale dell'attività svolta.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'integrale rigetto della domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado,.
Non si costituiva , nonostante la regolare notifica. Controparte_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
La vicenda in esame parte dalla sentenza n. 4532 del 2022 della Corte di Appello di Napoli, con la quale il odierno appellante era stato condannato al risarcimento del danno alla professionalità subito Pt_1 dal , in seguito al trasferimento disposto, su richiesta del medesimo, funzionario informatico, CP_1 alla IX municipalità. La pronuncia copriva il periodo agosto 2015-giugno 2017, mentre in questa sede il ha agito per la medesima causale, ma per il periodo successivo, sino al giugno 2018, allorchè CP_1 veniva collocato in quiescenza.
Va premesso che è incontestato che tra i due periodi è rimasta invariata la collocazione e la tipologia di attività lavorativa svolta dall'odierno appellato e, infatti, le parti hanno espresso in primo grado il consenso a utilizzare le deposizioni rese dai testi nel precedente procedimento, che pur in sede di discussione hanno letto in modo diverso e opposto.
Al riguardo il primo Giudice, sulla linea di quanto già ritenuto da questa Corte Territoriale sopra cit., ha analizzato le deposizioni dei testi , e per concludere non solo che il , Tes_1 Tes_2 Tes_3 CP_1 nella nuova postazione lavorativa, non veniva impiegato in funzioni attinenti alle competenze informatiche proprie del profilo rivestito, ma che le stesse funzioni amministrative che avrebbe dovuto svolgere erano sostanzialmente inesistenti, estemporanee, di risibile interesse e di breve durata. Il
2 Tribunale, in altri termini, ha concluso per l'integrazione di un sostanziale svuotamento di mansioni, non riconducendo le attività svolte dal lavoratore alla cat. D, pur esaminata nel corpo della sentenza.
Come ci insegna la S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820) è' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Questa Corte, condivide il coerente ragionamento probatorio del Giudice di prime cure, preliminarmente e in via assorbente osservando che esso non è stato nemmeno oggetto di specifica censura nell'atto di gravame, incentrato invece su considerazioni diverse, date dal fatto che il trasferimento avveniva su richiesta del lavoratore e che la ricollocazione nel posto precedente non era possibile, perché nel frattempo occupato da altro dipendente, per poi tracciare la peculiarità del concetto di equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego.
Orbene, da un lato non vi è un obbligo del lavoratore di conoscere anzitempo le specifiche condizioni lavorative del posto oggetto della sua richiesta di trasferimento, quasi come se dovesse fare una personale istruttoria per escludere e prevenire qualsivoglia demansionamento, né la situazione di dequalificazione professionale può prolungarsi solo perché l'Amministrazione ritenga l'impossibilità dell'utile collocazione in un posto confacente alla professionalità del lavoratore. In altri termini, la salvaguardia della professionalità è interesse non disponibile, che il datore di lavoro deve garantire senza possibili eccezioni.
Infine, alcuna attinenza con il caso di specie presente il concetto di equivalenza formale delle mansioni, da rapportare esclusivamente alle declaratorie della contrattazione collettiva. Infatti, nella fattispecie al vaglio non si discute meramente di mansioni non equivalenti alle precedenti svolte, ma di svuotamento di mansioni, di inattività quasi totale, profilo che certamente fonda una responsabilità per il danno, indiziariamente definito, alla professionalità, anche nel pubblico impiego c.d. “privatizzato” (arg. Cass.,
Sez. Lav., 26.11.2008 n. 28274).
Ne discende che l'impostazione della sentenza impugnata appare corretta, con l'adozione di un criterio risarcitorio che non è stato oggetto di censura e che si pone in assoluta continuità con quello già adottato, per il periodo precedente, da questa Corte.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Nulla va disposto per le spese di lite del grado, stante la contumacia di parte appellata.
3 Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 3 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dott. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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