Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1980, n. 885
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 gennaio 1981
Art. 4.
Al personale ferroviario, escluso il personale dirigente, e' corrisposto un compenso una tantum di lire diecimila mensili per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1979.
Per il primo semestre 1980, a tutto il personale, compreso quello dei ruoli dirigenti, e' corrisposto un compenso una tantum di lire quindicimila mensili.
I compensi di cui ai commi precedenti sono attribuiti per ogni mese o frazione di mese di servizio.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1981