Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/05/2025, n. 10552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10552 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2022, proposto da Rent & Mobility Solution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Gagliardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Canos S.r.l.s, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi al contributo sotto forma di credito di imposta pubblicata mediante avviso sul sito istituzionale dell'ente il 12 ottobre 2021 nonchè di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e conseguenziale, tra cui, per quanto di ragione b) del regolamento di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 - adottato ai sensi dell'art. 17 comma 3 legge 400 del 1999 in attuazione dell'art. 81 D.L. 104/2020 n. 126 contenente le disposizioni necessarie alla concessione del "contributo sotto forma di credito di imposta finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie a favore di leghe e società professionistiche e di società ed associazioni sportive dilettantistiche".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 11.12.2021 e depositato in data 7.01.2022, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: con regolamento di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 - adottato ai sensi dell’art. 17 comma 3 legge 400 del 1999 in attuazione dell’art 81 D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, contenente le disposizioni necessarie alla concessione del “contributo sotto forma di credito d’imposta finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società ed associazioni sportive dilettantistiche” – è stata disciplinata la “procedura di concessione del contributo sotto forma di credito di imposta”; solo in data 24 febbraio 2021, l’amministrazione ha reso disponibile sul proprio sito il modulo per la presentazione della domanda; in data 07/04/2021, alle ore 11.45, avendone i requisiti di legge, ha presentato istanza per l’ammissione al contributo di cui all’oggetto corredata da tutti i documenti richiesti; in data 07/04/2021, alle ore 13.10, l’ufficio ha rifiutato l’accettazione dell’istanza in quanto depositata fuori termine; pertanto, in data 08/04/2021, ha inoltrato, sempre a mezzo p.e.c., istanza di riammissione in termini; detta istanza non è stata mai riscontrata; in data 12 ottobre 2021, è stata pubblicata graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi al contributo sotto forma di credito di imposta, determinando per l’effetto un implicito rigetto della istanza di riammissione in termini; in data 29/10/2021, è stata notificata all’amministrazione istanza di riesame della domanda, significando la necessità di ottenere una risposta entro e non oltre il termine decadenziale per l’impugnazione della graduatoria.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente società ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità degli atti gravati, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
I. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE - REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 DICEMBRE 2020 (ART. 3 COMMA 1) – SVIAMENTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CARENZA DI ISTRUTTORIA – MANFESTA INGIUSTIZIA - – MANIFESTA ERRONEITÀ – IRRAGIONEVOLEZZA – INVALIDITÀ – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – ARBITRARIETÀ – GENERICITÀ – SVIAMENTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST, in quanto mancherebbe, sia nella legge, che nel regolamento attuativo, una norma che qualifichi il termine di presentazione della domanda quale termine perentorio tale da determinare una causa di esclusione in caso di mancato rispetto del termine stesso.
II – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE – ART 3 DPCM DEL 30/12/2020 - CARENZA DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE PRINCIPIO MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE GARE – SVIAMENTO – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI CRITERI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, in quanto il regolamento di attuazione concede ai richiedenti un lasso temporale per l’istruttoria della propria domanda di 60 giorni intercorrenti tra la data di pubblicazione del modulo per la presentazione della domanda (entro il 1° febbraio) e la presentazione della domanda (entro il 1° aprile).
A dire di parte ricorrente, proprio su tale lasso temporale, i richiedenti hanno formato il proprio specifico affidamento e, dunque, la mancata rimessione in termini della domanda della Rent & Mobility Solutions S.r.l. costituisce violazione e/o lesione di diversi principi che devono sempre informare l’actio amministrativa, oltre ad essere in contrasto con il valore e la ratio della disposizione.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento del 23 maggio 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili d’irricevibilità del ricorso per mancata notifica tempestiva dello stesso nonché possibili di improcedibilità, in quanto non risulta impugnata la graduatoria definitiva.
6. All’esito, la presente causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. Il ricorso all’esame del Collegio deve essere dichiarato irricevibile, tenuto conto che il provvedimento di diniego della richiesta di ammissione al contributo di cui all’oggetto è stato comunicato alla società ricorrente in data 8.04.2021, laddove, invece, la notifica del presente ricorso è intervenuta in data 11.12.2021 e, dunque, con tutta evidenza, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a..
8. Ferme le considerazioni assorbenti di cui sopra, va detto che la domanda avanzata si rivela, altresì, improcedibile, non essendo stata impugnata la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al contributo sotto forma di credito di imposta pubblicata mediante avviso sul sito istituzionale dell'ente il 12 ottobre 2021.
Invero, come statuito dalla consolidata giurisprudenza, la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l’atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso.
8.1. Pertanto, il ricorrente che ha impugnato l’esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l’onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa (ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 8 novembre 2024, n. 8935).
9. Alla luce delle superiori osservazioni, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, oltre improcedibile.
10. Stante la natura in rito della presente decisione, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e improcedibile nei termini indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO