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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1722/2024, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso _1 C.F._1 dall'Avv. FILECCIA ANNA,
E
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ALTESE FABIO MARIA,
Ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 7/5/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la resistente chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Trapani pubblicata l'8.9.2014, (n. 838/2014 R.G.), formulando le seguenti conclusioni:
“- disporre in capo al ricorrente l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne nella misura inferiore di €.150,00 mensili (entro il 5 di ogni Persona_1
mese per 12 mensilità, adeguato secondo gli indici Istat;
- disporre l'erogazione diretta, da parte del ricorrente, nelle mani del di lui figlio, maggiorenne, dell'assegno di mantenimento in questione, anche nell'ipotesi Persona_1
che non venga accolta la richiesta di riduzione del contributo de quo, con le modalità sopra indicate, e ciò a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, e con effetto a partire dalla data della presente domanda.
Vinte le spese di giudizio.”,
Tale modifica veniva richiesta deducendo che il figlio, oggi venticinquenne, svolga delle attività lavorative stagionali e gestisca autonomamente le proprie spese, circostanza questa atta a far sorgere la necessità di modificare le statuizioni economiche che erano state disposte in sede di divorzio.
Si costituiva aderendo alla domanda di modifica delle condizioni Controparte_1 di divorzio e chiedendo quanto segue:
“disporre la modifica delle condizioni della separazione previste nella sentenza n.
838/2014 emessa dal Tribunale di Trapani in data 16/07/2014, pubblicata in data 08/09/2014
e, conseguentemente, ridurre il contributo al mantenimento che il padre, OR _1
, dovrà versare al figlio, OR , nella misura di € 200,00 da rivalutarsi
[...] Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da corrispondere, come previsto dalla legge, direttamente al figlio maggiorenne;
confermando per il resto le condizioni disposte nella citata sentenza di divorzio, segnatamente, con riguardo all'obbligo a carico del padre di versare il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, . Persona_1
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
*****
All'udienza del 2/4/2025 veniva formulata la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con effetti sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c.:
“1) obbligo in capo a di contribuzione al mantenimento del figlio _1
, nella misura di 170,00 euro mensili, da versarsi direttamente allo stesso figlio Per_1 entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
2) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
3) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti;” All'udienza del 7/5/2025 dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e chiedevano di definire il giudizio alle condizioni in essa espresse.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritenuto l'accordo tra le parti pienamente conforme alla legge e non contrario a norma imperative, si dispone la modifica del precedente regolamento in conformità alle condizioni di cui alla seguente proposta conciliativa:
“1) obbligo in capo a di contribuzione al mantenimento del figlio , _1 Per_1
nella misura di 170,00 euro mensili, da versarsi direttamente allo stesso figlio entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
2) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
3) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti;”
Le spese del giudizio si compensano come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 838/2014 pronunciata dal Tribunale di Trapani, e riduce l'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di 170,00 Per_1
euro mensili, da versarsi direttamente allo stesso figlio entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente rel.
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1722/2024, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso _1 C.F._1 dall'Avv. FILECCIA ANNA,
E
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ALTESE FABIO MARIA,
Ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 7/5/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la resistente chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Trapani pubblicata l'8.9.2014, (n. 838/2014 R.G.), formulando le seguenti conclusioni:
“- disporre in capo al ricorrente l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne nella misura inferiore di €.150,00 mensili (entro il 5 di ogni Persona_1
mese per 12 mensilità, adeguato secondo gli indici Istat;
- disporre l'erogazione diretta, da parte del ricorrente, nelle mani del di lui figlio, maggiorenne, dell'assegno di mantenimento in questione, anche nell'ipotesi Persona_1
che non venga accolta la richiesta di riduzione del contributo de quo, con le modalità sopra indicate, e ciò a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, e con effetto a partire dalla data della presente domanda.
Vinte le spese di giudizio.”,
Tale modifica veniva richiesta deducendo che il figlio, oggi venticinquenne, svolga delle attività lavorative stagionali e gestisca autonomamente le proprie spese, circostanza questa atta a far sorgere la necessità di modificare le statuizioni economiche che erano state disposte in sede di divorzio.
Si costituiva aderendo alla domanda di modifica delle condizioni Controparte_1 di divorzio e chiedendo quanto segue:
“disporre la modifica delle condizioni della separazione previste nella sentenza n.
838/2014 emessa dal Tribunale di Trapani in data 16/07/2014, pubblicata in data 08/09/2014
e, conseguentemente, ridurre il contributo al mantenimento che il padre, OR _1
, dovrà versare al figlio, OR , nella misura di € 200,00 da rivalutarsi
[...] Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da corrispondere, come previsto dalla legge, direttamente al figlio maggiorenne;
confermando per il resto le condizioni disposte nella citata sentenza di divorzio, segnatamente, con riguardo all'obbligo a carico del padre di versare il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, . Persona_1
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
*****
All'udienza del 2/4/2025 veniva formulata la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con effetti sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c.:
“1) obbligo in capo a di contribuzione al mantenimento del figlio _1
, nella misura di 170,00 euro mensili, da versarsi direttamente allo stesso figlio Per_1 entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
2) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
3) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti;” All'udienza del 7/5/2025 dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e chiedevano di definire il giudizio alle condizioni in essa espresse.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritenuto l'accordo tra le parti pienamente conforme alla legge e non contrario a norma imperative, si dispone la modifica del precedente regolamento in conformità alle condizioni di cui alla seguente proposta conciliativa:
“1) obbligo in capo a di contribuzione al mantenimento del figlio , _1 Per_1
nella misura di 170,00 euro mensili, da versarsi direttamente allo stesso figlio entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
2) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
3) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti;”
Le spese del giudizio si compensano come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 838/2014 pronunciata dal Tribunale di Trapani, e riduce l'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di 170,00 Per_1
euro mensili, da versarsi direttamente allo stesso figlio entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente rel.
Michele Ruvolo