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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 4096/2024
Il Tribunale di Pavia, SEZIONE TERZA, in persona del Giudice Andrea Francesco
Forcina all'udienza del 31 marzo 2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
appellante e
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
COMINI FABRIZIO
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: Voglia codesto Tribunale, previa emanazione del decreto di fissazione di udienza di cui all'art. 415 co. 2 c.p.c., accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione spiegata in primo grado, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese;
per parte appellata: in principalità, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
• in ogni caso, condannare l'appellante alle spese ed ai compensi per il presente grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3315/2024 del 9 ottobre 2024 il Giudice di Pace di ha Pt_1 accolto l'opposizione di annullando il decreto prefettizio n. Controparte_1
2012/2023 con il quale era stata disposta la sospensione della sua patente.
La ha impugnato la sentenza rassegnando le conclusioni Controparte_2
dianzi evidenziate.
2. L'appello deve essere accolto per le seguenti ragioni.
2.1. È documentato che , in data 6 aprile 2023, era stato Controparte_1
fermato alla guida del veicolo targato FL161RS con un tasso alcolemico pari a 0,63 g/l, superiore, quindi, a 0,5 g/l (cfr. verbale di accertamento sub doc. n. 1 fascicolo parte appellante) di modo che gli era stata contestata la violazione dell'art. 186 comma 2 lettera A del D.lgs. n. 285 del 1992; in data 9 maggio 2023 la Prefettura di Pavia, in applicazione della norma in ultimo citata aveva disposto la sospensione della patente
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte appellante); in data 6 luglio 2024 la patente è stata ritirata
(cfr. doc. n. 3 fascicolo parte appellante); in data 8 luglio 2023 l'appellato aveva richiesto alla prefettura il rilascio di un permesso di guida nella fascia oraria dalle ore
7,30 alle ore 15,00 e in orario serale per poter rincasare dal proprio posto di lavoro (cfr. doc. n. 9 fascicolo primo grado appellato).
È incontestato che la non ha risposto all'istanza in ultimo Controparte_2
menzionata e, pertanto, in data 2 agosto 2023 ha depositato il ricorso Controparte_1 di primo grado rassegnando le seguenti conclusioni “Chiede al Giudice di Pace di Pt_1
adito di ammettere il ricorrente, rigettata ogni avversa contestazione e deduzione, al permesso di guida ai sensi dell'art. 218 C.d.S. secondo le seguenti specificazioni 1. in orario diurno, per la conduzione del mezzo aziendale, dalle ore 7,30 alle ore 15,00; 2. in orario serale/notturno per il tragitto dalla propria abitazione in Linarolo alla sede di lavoro in Stradella, a partire dalle ore 19 e sino all'arrivo a destinazione ed a seguire in orario variabile a fine turno per il rientro dal posto di lavoro alla propria abitazione”.
Ciò che viene in immediata evidenza è la circostanza per la quale il provvedimento qui impugnato ha disposto l'annullamento del decreto di sospensione della patente, nonostante ciò, non sia stato espressamente richiesto. La decisione si fonda poi sull'errato presupposto dell'avvenuta sospensione della patente di guida pag. 2/5 dell'appellato in forza della norma prevista dall'art. 186 comma 9 del D.lgs. n. 285 del
1992.
Invero, nel caso di specie, come si deduce dalla documentazione dianzi menzionata, la sospensione della patente è stata disposta in forza dell'art. 186 comma 2 il quale prevede che “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”.
Essendo stato l'odierno appellato sanzionato per aver guidato con un tasso alcolemico pari a 0,63 g/l è stata disposta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Pertanto, tale ultima misura era stata adottata in conformità alle disposizioni normative.
In ogni caso, il ricorrente non avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto il permesso richiesto con il ricorso di primo grado.
L'art. 218 del D.lgs. n. 285 del 1992 dispone che “Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di quindici giorni dal ritiro, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei pag. 3/5 quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché' al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare”.
La richiesta del permesso di guida durante il periodo di sospensione si pone fuori dai limiti normativi anzidetti, individuati dal legislatore in una misura massima di tre ore al giorno. Pertanto, il ricorso di primo grado non sarebbe stato comunque meritevole di accoglimento.
3. All'accoglimento dell'appello segue la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
le spese vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M.
n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio, fatta eccezione per quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso entro la somma di euro 1.100, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 3315/2024 del 9 ottobre 2024 il Giudice di Pace di così Pt_1
provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza, rigetta il ricorso avverso il decreto prefettizio n. 2012/2023 data 8 maggio 2023;
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 777 per anticipazioni ed in € 793 per compensi professionali, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Pavia 02/04/2025.
Il Giudice
pag. 4/5
Andrea Francesco Forcina
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 4096/2024
Il Tribunale di Pavia, SEZIONE TERZA, in persona del Giudice Andrea Francesco
Forcina all'udienza del 31 marzo 2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
appellante e
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
COMINI FABRIZIO
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: Voglia codesto Tribunale, previa emanazione del decreto di fissazione di udienza di cui all'art. 415 co. 2 c.p.c., accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione spiegata in primo grado, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese;
per parte appellata: in principalità, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
• in ogni caso, condannare l'appellante alle spese ed ai compensi per il presente grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3315/2024 del 9 ottobre 2024 il Giudice di Pace di ha Pt_1 accolto l'opposizione di annullando il decreto prefettizio n. Controparte_1
2012/2023 con il quale era stata disposta la sospensione della sua patente.
La ha impugnato la sentenza rassegnando le conclusioni Controparte_2
dianzi evidenziate.
2. L'appello deve essere accolto per le seguenti ragioni.
2.1. È documentato che , in data 6 aprile 2023, era stato Controparte_1
fermato alla guida del veicolo targato FL161RS con un tasso alcolemico pari a 0,63 g/l, superiore, quindi, a 0,5 g/l (cfr. verbale di accertamento sub doc. n. 1 fascicolo parte appellante) di modo che gli era stata contestata la violazione dell'art. 186 comma 2 lettera A del D.lgs. n. 285 del 1992; in data 9 maggio 2023 la Prefettura di Pavia, in applicazione della norma in ultimo citata aveva disposto la sospensione della patente
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte appellante); in data 6 luglio 2024 la patente è stata ritirata
(cfr. doc. n. 3 fascicolo parte appellante); in data 8 luglio 2023 l'appellato aveva richiesto alla prefettura il rilascio di un permesso di guida nella fascia oraria dalle ore
7,30 alle ore 15,00 e in orario serale per poter rincasare dal proprio posto di lavoro (cfr. doc. n. 9 fascicolo primo grado appellato).
È incontestato che la non ha risposto all'istanza in ultimo Controparte_2
menzionata e, pertanto, in data 2 agosto 2023 ha depositato il ricorso Controparte_1 di primo grado rassegnando le seguenti conclusioni “Chiede al Giudice di Pace di Pt_1
adito di ammettere il ricorrente, rigettata ogni avversa contestazione e deduzione, al permesso di guida ai sensi dell'art. 218 C.d.S. secondo le seguenti specificazioni 1. in orario diurno, per la conduzione del mezzo aziendale, dalle ore 7,30 alle ore 15,00; 2. in orario serale/notturno per il tragitto dalla propria abitazione in Linarolo alla sede di lavoro in Stradella, a partire dalle ore 19 e sino all'arrivo a destinazione ed a seguire in orario variabile a fine turno per il rientro dal posto di lavoro alla propria abitazione”.
Ciò che viene in immediata evidenza è la circostanza per la quale il provvedimento qui impugnato ha disposto l'annullamento del decreto di sospensione della patente, nonostante ciò, non sia stato espressamente richiesto. La decisione si fonda poi sull'errato presupposto dell'avvenuta sospensione della patente di guida pag. 2/5 dell'appellato in forza della norma prevista dall'art. 186 comma 9 del D.lgs. n. 285 del
1992.
Invero, nel caso di specie, come si deduce dalla documentazione dianzi menzionata, la sospensione della patente è stata disposta in forza dell'art. 186 comma 2 il quale prevede che “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”.
Essendo stato l'odierno appellato sanzionato per aver guidato con un tasso alcolemico pari a 0,63 g/l è stata disposta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Pertanto, tale ultima misura era stata adottata in conformità alle disposizioni normative.
In ogni caso, il ricorrente non avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto il permesso richiesto con il ricorso di primo grado.
L'art. 218 del D.lgs. n. 285 del 1992 dispone che “Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di quindici giorni dal ritiro, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei pag. 3/5 quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché' al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare”.
La richiesta del permesso di guida durante il periodo di sospensione si pone fuori dai limiti normativi anzidetti, individuati dal legislatore in una misura massima di tre ore al giorno. Pertanto, il ricorso di primo grado non sarebbe stato comunque meritevole di accoglimento.
3. All'accoglimento dell'appello segue la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
le spese vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M.
n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio, fatta eccezione per quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso entro la somma di euro 1.100, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 3315/2024 del 9 ottobre 2024 il Giudice di Pace di così Pt_1
provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza, rigetta il ricorso avverso il decreto prefettizio n. 2012/2023 data 8 maggio 2023;
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 777 per anticipazioni ed in € 793 per compensi professionali, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Pavia 02/04/2025.
Il Giudice
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Andrea Francesco Forcina
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