Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 4369/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4369/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 5.3.2025
e vertente
TRA
P.IVA n. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante sig. corrente per la carica in Frasso CP_1
Telesino (BN) alla località Rotabile Frasso-Cautano, s.n.c., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Rosario
Carmine Rossi, c.f.: , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1
presso il suo studio in Piedimonte Matese alla via Cila n. 55. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
o n. fax: 0823.913613.
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del Presidente pro - Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, con indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it. Email_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente come da conclusioni Parte_1
rassegnate con note depositate in data 29.3.2024 e, quindi, riportandosi al ricorso introduttivo:
“
1. Accertare veri i fatti così come dedotti dalla ricorrente, per
l'effetto, dichiarare la , in persona del l.r.p.t., responsabile Controparte_2
dei danni sofferti dalla ricorrente Parte_2
a causa delle inondazioni provenienti dal UM Volturno per gli eventi
verificati il 21-22 Dicembre 2019;
2. Per l'effetto condannare ex art 2051 c.c. la convenuta CP_2
in persona del legale rapp.te Presidente p.t., al risarcimento di
[...]
tutti i danni subiti dalla società ricorrente, come individuati e quantificati
nella Consulenza Tecnica di Parte, per la somma complessiva di Euro
225.003,85, ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta equa o di giustizia 3
oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino al soddisfo;
3. In subordine, condannare ex art 2043 cc. - per violazione del
principio del neminem laedere - la convenuta , in persona Controparte_2
del legale rapp.te Presidente p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
società ricorrente come individuati e quantificati nella Consulenza Tecnica di
Parte per complessivi Euro 225.003,85 ovvero nella diversa somma che verrà
ritenuta equa o di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino al
soddisfo;
4. Condannare altresì la convenuta al pagamento Controparte_2
delle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi a procuratore antistatario
ex art. 93 c.p.c.”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 11.11.2020 alla , in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 13.7.2021, la società Parte_1
deduceva di essere titolare di un parco turistico sito nel Comune di
[...]
Amorosi (BN), denominato “ ”, suddiviso in diverse aree Parte_3
tematiche - al cui interno erano presenti diversi punti di ristoro, un'ampia area pic-nic, una zona alberata con tavoli e postazioni barbecue, una fattoria didattica, un'ampia area giochi e un'area solarium - e sviluppato su una serie di particelle di terreno, tutte condotte in forza di regolari contratti di affitto,
che si estendevano per una superficie totale pari a ha 03.86.34.
Piu specificamente, tali fondi erano contraddistinti al catasto terreni al foglio 2, particelle nn. 104, 185, 186, 478, 480, 481, 483, 484, 486, 487, 489. 4
Deduceva, ancora, che detti fondi erano fiancheggiati dal UM
, un corso d'acqua naturale caratterizzato da un percorso tormentoso Pt_1
che nasceva dai Monti della Meta, in Molise, attraversava buona parte del terreno della e sfociava nel Mar Tirreno, nei pressi di Controparte_2
Castel Volturno.
Ciò premesso, essa ricorrente rappresentava che, nei giorni 21 e 22
dicembre 2019, a causa delle abbondanti piogge abbattutesi sulla zona, si era verificata un'esondazione del UM Volturno che era uscito dal proprio alveo,
inondando completamente l'intero parco turistico, rimasto inaccessibile per svariati giorni.
In conseguenza di tale evento esondativo, la società ricorrente lamentava quindi di aver subito danni di varia natura.
In primo luogo, la detta esondazione aveva generato un'importante erosione ed alterazione dei suoli, seppur distribuita in modo disomogeneo.
Inoltre, molte delle infrastrutture presenti, quali staccionate, aree parcheggio,
alberature varie tra cui alcune di altro fusto, e tutte le stradine interne erano state seriamente danneggiate. I manufatti e le attrezzatture a servizio delle varie aree tematiche, come ad esempio aree gioco, piste da ballo, chioschi,
barbecue, tavolini, erano stati completamente distrutte e anche gli automezzi di varia natura, tra cui furgoni e mezzi d'opera, presenti nell'area, erano stati seriamente compromessi dalla sommersione subita.
Più nel dettaglio, la ricorrente deduceva che i danni patiti in conseguenza degli episodi esondativi citati ammontavano complessivamente ad € 225.003,83, come stimati nella perizia tecnica di parte a firma dell'ing.
, allegata al ricorso ed in esso espressamente richiamata. Persona_1 5
Quanto alle cause, l'esondazione del fiume Volturno era da imputare,
secondo la società ricorrente, alla carente manutenzione e pulizia dell'alveo e delle sponde del medesimo protrattasi negli anni, tanto che nel letto del fiume si poteva riscontrare la presenza di alberi e di vere e proprie isole di detriti sulle quali erano nate piante erbacee ed arboree, che avevano ridotto la capacità di portata del fiume, rendendolo inidoneo non solo a contenere le acque in caso di aumento dei volumi idrici ma anche a garantire il regolare deflusso delle stesse in occasione delle tipiche precipitazioni invernali.
Rappresentava, infine, che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile alla per l'omessa manutenzione dell'alveo e Controparte_2
degli argini del fiume che erano in evidente stato di abbandono e degrado,
oltre che per la insussistenza di tutti i necessari interventi idraulici di prevenzione.
Da ultimo, rilevava che, nonostante i solleciti a mezzo PEC del
25.2.2020, 20.5.2020 e 28.7.2020, l'odierna convenuta non aveva provveduto al risarcimento dei danni subiti dall'istante.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente conveniva la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque, chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 12.1.2021, il giudice designato, rilevando la mancata comparizione della CP_2
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176
[...]
R.D. n. 1775/33 nei suoi confronti.
All'udienza del 7.9.2021, il giudice designato, accertata la regolarità
della notifica e della rinotifica del ricorso introduttivo, dichiarava la 6
contumacia della e ammetteva la prova testimoniale Controparte_2
richiesta dalla ricorrente, previa delega al Tribunale di Benevento ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33.
Acquisita la prova delegata, all'udienza del 12.7.2022, il giudice designato disponeva c.t.u., nominando allo scopo il dott. . Persona_2
Depositata la relativa relazione e precisate le conclusioni, all'udienza del 2.4.2024 la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del
5.3.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.2.2025,secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note di parte, il
Tribunale all'udienza collegiale del 5.3.2025 riservava la causa in decisione.
***********************
La domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati.
La legittimazione attiva della ricorrente risulta provata dalla documentazione versata in atti (contratto di affitto di fondo rustico del
30.5.2018, registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento al n. 4629 in data
31.5.2020, e contratto di affitto di fondo rustico del 30.5.2018, registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento al n. 4632 in data 31.5.2020) e, stante la mancata costituzione dell'ente convenuto, non è stata oggetto di contestazione.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla stessa a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, 7
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016),
la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che, alla stregua dell'esame testimoniale, svoltosi innanzi al Tribunale di Benevento, delegato ex art. 203 c.p.c., è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente, che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 il fiume Pt_1
esondava, andando ad invadere tutti i fondi circostanti, ivi compresi quelli condotti dalla ricorrente.
Inoltre, va rilevato che tale ultima circostanza è provata in via cartolare dal verbale della Polizia Municipale del Comune di Amorosi redatto il
6.1.2020, prodotto dalla ricorrente, dal quale si evince che “nella notte tra il
21/22 dicembre u.s. (…) a seguito dell'ondata di piena e la conseguente
esondazione del fiume Volturno iniziata dalla tarda serata del 21 dicembre
u.s., in località ”, si accertava il completo allagamento Parte_1
di tutto il Parco ed il territorio circostante” (sul punto cfr. allegato n. 9 della produzione di parte ricorrente).
Deve quindi ritenersi che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del fiume in questione, considerato il ripetersi di 8
tali fenomeni inondativi.
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione della parte ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere ricavata dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dall'Ing.
il quale, ascoltato come teste, ne ha confermato il contenuto - Persona_1
dalle deposizioni dei testi e dalle risultanze della relazione tecnica depositata dal c.t.u. dott. agronomo . Persona_2
A tal proposito, si osserva che, rispondendo al primo quesito, il c.t.u.,
previa acquisizione presso l'Ufficio tecnico del Comune di Amorosi del certificato di destinazione urbanistica e delle autorizzazioni (per attività e strutture) per la società ricorrente, ha precisato che l'area condotta dalla medesima “ricade in zona agricola E1 ed è interessata dal vincolo in fascia
“A” del Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni - Bacino ” e in tale Pt_1
fascia è vietata (art. 8 del P.S.D.A.) qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio.
Inoltre, secondo l'art. 22 del detto P.S.D.A., le zone ricadenti in fascia
A, se non sono utilizzate ai fini agricoli, possono essere destinate alla realizzazione di parchi fluviali con la realizzazione di attrezzature amovibili
e/o precarie e zone di radure destinabili ad attività di tempo libero, con chioschi in aree appositamente attrezzate, postazioni per il bird watching ed altre attrezzature leggere, tutte amovibili o completamente smontabili e comunque compatibili con l'ambiente circostante, con la precisazione che
“tutte le installazioni temporanee devono potersi rimuovere per tempo,
prima dell'arrivo della piena senza danno a persone o cose né al sito 9
inondato, né a valle”.
Ancora, il c.t.u. ha evidenziato che nella SCIA sanitaria dell'1.6.2018
si dichiara un'unica attività mobile (temporanea dal 2.6.2018 al 30.9.2018)
consistente in ristorazione temporanea in ambito di fiere, sagre,
manifestazioni religiose, tradizionali, culturali o eventi locali straordinari.
Pertanto, stanti anche le segnalazioni di allerta meteo da parte dei
Bollettini della Protezione Civile della per il periodo dal Controparte_2
19 al 22 dicembre 2019, il dott. ha ritenuto che, dalla circostanza Persona_2
che l'attività fosse temporanea (con scadenza al 30 settembre di ogni anno, in virtù delle ulteriori SCIA sanitarie presentate per attività di ristorazione temporanea rispettivamente con scadenza al 30.9.2019 e 30.9.2020), in considerazione delle prescrizioni di cui all'art.22 del P.S.D.A., le suppellettili,
gli arredi, i prefabbricati, i mezzi, le attrezzature dovevano essere rimossi per
tempo, prima dell'arrivo della piena, senza danno a persone o cose.
Orbene, considerato altresì che nei progetti presentati per le autorizzazioni l'unico mezzo presente (dichiarato nell'attività autorizzata) era la “paninoteca trainante” (chiamato punto di ristoro su carrello), con la installazione di un monoblocco prefabbricato per bagni pubblici - a differenza di quanto indicato nella relazione di stima del c.t.p. con un elenco di varie attrezzature, non indicate nei progetti presentati per le autorizzazioni (sul punto cfr. CTU pagg. 23, 24, 28, 37, 42) - il nominato c.t.u., sulla base di un accurato esame della documentazione in atti allegata, con ragionamento logico ed immune da censure, ha provveduto a calcolare i seguenti danni, prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non ritenuti condivisibili, anche in virtù delle valutazioni sopra 10
richiamate.
1) Danni a manufatti e attrezzatture.
Il tecnico nominato ha proceduto ad un dettagliato esame della stima di tali danni contenuta nella perizia di parte e, in particolare, in un prospetto riassuntivo riportante solo il quantitativo e il prezzo unitario dei relativi beni
(cfr. pag. 4 della CTP).
Si condividono le considerazioni espresse dal c.t.u., in base alle quali
“per i macchinari e per le attrezzature, nella relazione tecnica di parte
ricorrente mancano le indicazioni indispensabili per un corretto calcolo degli
eventuali risarcimenti: l'età di ciascuno di essi, la tipologia di danno.
Principio fondamentale estimativo per il calcolo di un indennizzo per un bene
strumentale è la conoscenza dell'età, della sua durata economica e tecnica
(legate ad usura, stato di manutenzione, obsolescenza tecnologica) per cui
segue il criterio del valore deprezzato” (v. relazione tecnica, pag. 28).
Difatti, la perizia tecnica di parte non fornisce alcuna indicazione in merito al modello dei beni andati distrutti, al loro grado di vetustà e al loro singolo valore economico.
Né tali informazioni sono state fornite dai testi escussi che hanno confermato genericamente, limitandosi a rispondere testualmente “è vero”, i vari capi del ricorso introduttivo - riportando, nello specifico, che “l'acqua ha
portato via tutto quello che c'era, in particolare la casetta del custode con
tutto quello che c'era dentro, i bagni, i recinti, il bar, la pista, i tavoli, i giochi
dei bambini e persino una stradina” - senza confermare che i beni presenti erano andati persi e senza riferire specificamente della loro quantità, della loro specifica tipologia e del loro grado di danneggiamento. 11
Né tali lacune sono state colmate dalla documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente che certamente prova l'ondata di piena, ma non il danneggiamento di tutte le strutture e le attrezzature, mostrando solo alcuni prefabbricati, tavoli, alcune panchine, un furgone galleggiante, una cucina.
Pertanto, il CTU ha riconosciuto e calcolato i seguenti danni:
- danno alla casetta in legno del custode (confermato genericamente in sede di prova testimoniale), pari a € 2.015,10, in assenza di indicazione delle relative misure e di foto esplicative, applicando un coefficiente del 10%
per vetustà al prezzo (€ 2.239,00) di una casetta in legno di mq. 12, rinvenuto a seguito di indagini compiute in rete;
- danno al prefabbricato WC (confermato genericamente in sede di prova testimoniale), pari a € 3.600,00, valore che può essere considerato congruo, anche alla luce della sua indicazione nei progetti presentati per le autorizzazioni;
- danno alle attrezzature per giochi (confermato genericamente in sede di prova testimoniale), pari a € 467,66, applicando un coefficiente del 10% per vetustà all'importo imponibile (€ 519,63) riportato nella fattura di acquisto n.
15/C del 31.5.2018;
- danno a n. 53 tavoli picnic (confermato genericamente in sede di prova testimoniale), pari a € 10.860,23: vi è in atti una fattura di acquisto
(fattura n. 244 del 31.5.2018) per 100 tavoli per un importo imponibile di €
20.491,80, quindi per tavolo per € 204,91, ridotto a sua volta ad un valore deprezzato pari ed € 184,42 (applicando un coefficiente del 10% per vetustà);
- danno a 10 fioriere in legno, 8 panchine in legno, 1 tendostruttura
gazebo, 32 lettini prendisole, 8 ombrelloni in legno, 12 tavolini in legno, pari 12
complessivamente a € 7.100,00, ricavato a seguito di indagini compiute in rete.
Il medesimo CTU non ha invece riconosciuto alcuna somma per i danni subiti dall'ape car, dal trattore dall'escavatore, da due furgoni Pt_4
Daily e dal camion con impianto musicale, non avendo la ricorrente provato
ex ante la titolarità dei veicoli asseritamente danneggiati, per i quali non vi sono nemmeno i libretti di circolazione né gli eventuali certificati di rottamazione o di perdita di possesso per la stima del danno.
Del pari, l'esperto non ha riconosciuto alcuna somma per i danni subiti da 8 frigoriferi professionali, 6 congelatori professionali, 2 macchine
professionali da bar, 4 granitori professionali, 2 yogurtiere, 1 cucina
industriale, 2 friggitrici professionali, 1 bollitore e 1 casetta in legno
friggitoria, il cui quantitativo è evidentemente incompatibile con l'attività
oggetto della SCIA sanitaria (ristorazione temporanea), e dunque rispetto al semovente punto di ristoro, presupponendo strutture ed attività di somministrazione per le quali non si trova traccia nella richiamata SCIA.
Infine, il CTU non ha riconosciuto alcuna somma per i danni subiti da
Part 30 set di quattro sedie-tavolo-ombrellone e 35 tavoli di birreria in legno,
non rivenendosi fatture di acquisto né sussistendo traccia nelle autorizzazioni.
Orbene, va rilevato che appaino condivisibili - in termini generali - le cifre indicate dal perito per i suddetti danni nonché le valutazioni in ordine al mancato riconoscimento di taluni danni.
Tuttavia, si osserva che vanno altresì riconosciuti i danni alla
paninoteca trainante, essendo l'unico mezzo presente nei progetti (dichiarato nell'attività autorizzata) ma, in assenza di prova certa riguardo il suo valore 13
economico al momento dell'evento dannoso, l'importo indicato dal perito di parte (€ 6.000,00) va equitativamente ridotto, riconoscendo l'importodi €
5.400,00.
Inoltre, per quanto riguarda i danni al prefabbricato WC ed a 10
fioriere in legno, 8 panchine in legno, 1 tendostruttura gazebo, 32 lettini
prendisole, 8 ombrelloni in legno, 12 tavolini in legno, va rilevato che occorre ancorare, come fatto per altre voci di danno, il calcolo operato dal
CTU alla decurtazione del coefficiente del 10% per vetustà, ottenendo così
rispettivamente per i primi danni l'importo di € 3.240,00 e per i secondi l'importo di € 6.390,00.
In conclusione, il danno totale per la perdita di manufatti ed
attrezzatture può essere quantificato nella misura complessiva di € 28.372,99.
2) Lavori di ripristino area sedime del parco.
Il tecnico nominato, come detto, ha proceduto ad un dettagliato esame della stima dei danni elencati nel computo metrico allegato alla perizia di parte, basato sul Prezzario dei Lavori Pubblici della Controparte_2
vigente alla data in cui si è verificata l'esondazione.
Anche in tal caso, si condividono le considerazioni espresse dal c.t.u.,
in base alle quali “non esistono fatture dei lavori eseguiti per il ripristino dei
luoghi né sono esibiti certificati o modulistica di trasporto a discarica di
quanto inutilizzabile è rimasto sul posto dopo l'allontanamento delle acque”
(v. relazione tecnica, pag. 26).
Ancora, allorquando il consulente di parte indica nei propri rilievi
“opere di riparazione in economia diretta”, il CTU ha ritenuto che “se le
riparazioni sono state eseguite in economia diretta ciò poteva essere 14
specificato con le ore di manodopera necessarie per l'installazione
indicandole nel computo metrico estimativo, ma ciò non è stato mai fatto” (v.
relazione tecnica, pag. 38).
Pertanto, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa.
Orbene, va rilevato che il tecnico di parte ha calcolato una somma pari a € 90.633,83, tenendo conto dei costi dei lavori di riparazione e sostituzione di materiali che sarebbero stati necessari in seguito all'evento, indicati nel computo metrico allegato, quali “Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi
meccanici, Trasporto a discarica autorizzata, Smaltimento di materiale da
scavo, Onere e corpo per la rimozione di elementi in legno, Staccionata
realizzata a croce di Sant'Andrea, Recinzione provvisionale costituita da rete
in acciaio zincata, Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
materiali idonei, Compattazione del piano di posa della fondazione stradale,
Strato di fondazione in misto granulare, Tavolato in legno di abete, Messa a
dimora di alberi a foglia caduca, Fornitura e posa in opera di segnaletica in
legno, Nolo di pompa centrifuga, Compenso a corpo per i servizi tecnici
funzionali all'espletamento delle pratiche amministrative, Compenso a corpo
per la revisione e ripristino dell'impianto fognario, Compenso a corpo per la
revisione e ripristino dell'impianto idrico, Compenso a corpo per la revisione
e ripristino dell'impianto elettrico”.
Pertanto, il CTU ha riconosciuto e calcolato i seguenti danni:
- scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, adiacente sovrappasso zona laterale a 15
confine tra particella 482 e particella 483, pari a € 1.032,00, calcolato moltiplicando la quantità (opportunamente ridotta) per il prezzo unitario, a fronte della somma stimata di € 4.433,30;
- trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a
deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di
aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata, pari a € 2.270,40, calcolato moltiplicando la quantità (opportunamente ridotta) per il prezzo unitario, a fronte della somma stimata di € 9.753,26;
- smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie
e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata avvenuto autorizzando la corresponsione
degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto contro trovanti superiori a
0,2 m, pari a € 319,20, calcolato moltiplicando la quantità (opportunamente ridotta) per il prezzo unitario, a fronte della somma stimata di € 1.371,23;
- rifacimento pista da ballo (la cui perdita è stata confermata genericamente in sede di prova testimoniale), tavolato in legno di abete dello
spessore di 2,5 cm a fili paralleli, fornito e posto in opera all'esterno ecc. m
8 x m 16 = 128 mq x € 28,37, pari a € 3.631,36, a cui applicare un coefficiente di vetustà del 20%, ottenendo una somma pari ad € 2.905,08;
- fornitura e posa in opera di segnaletica di legno, pari ad € 750,00, 16
non essendo indicate nella relazione di parte le relative dimensioni;
- rimozione dei tre alberi abbattuti, pari ad € 549,00, mancando la relativa fattura giustificativa e ricorrendo ai prezziari regionali;
- staccionata di delimitazione interna area solarium m 135 x €11,24,
pari ad € 1.517,40; staccionata di delimitazione lato N area parcheggio m 114
x 11,24, pari ad € 1.281,36; recinzione provvisionale costituita da rete in
acciaio zincata a maglia romboidale con sostegni in paletti di legno fornita in
opera per la delimitazione dell'area pic-nic 180 m x € 17,23, pari ad €
3.173,40, per un totale di € 5.972,16, mancando anche in tal caso le fatture giustificative dei lavori di sostituzione;
- compattazione del piano di posa della fondazione stradale per mq
1360 x €1,86, pari ad € 2.529,60;
- strato in misto granulare stabilizzato con legante, per il cui acquisto
è stata prodotta la fattura n. 45/2020 per 650 quintali di materiale al prezzo di
€1,50/quintale, con un prezzo finale di € 975,00 da ritenersi congruo.
Per ciò che concerne i compensi a corpo, ribadendo che non esiste repertorio fotografico dettagliato né fatture delle riparazioni indicate, il CTU:
- non ha riconosciuto i compensi a corpo per i servizi tecnici funzionali
all'espletamento delle pratiche amministrative, in assenza della lettera di incarico al professionista e relativa fattura;
- per la revisione dell'impianto fognario a servizio del Pt_1
consistente in sostituzione dei tratti di tubazione e pozzetti danneggiati,
considerato che nei progetti è descritto un solo monoblocco prefabbricato per bagni pubblici servito da vasca interrata (a svuotamento periodico) e che è
allegata una fattura (n. 807/2018) di acquisto di materiale per € 215,18, ha 17
riconosciuto, a fronte della somma stimata di € 3.500,00, una somma pari ad
€ 700,00;
- per la revisione dell'impianto idrico a servizio del parco consistente
in sostituzione dei tratti di tubazione e pozzetti danneggiati, considerato che l'impianto idrico doveva servire il monoblocco prefabbricato dei servizi, il punto di ristoro, ed eventuali fontanelle per il pubblico, ha riconosciuto, a fronte della somma stimata di € 2.000,00, una somma pari ad € 1.500,00;
- per la revisione e ripristino dell'impianto elettrico a servizio del
parco consistente in sostituzione dei collegamenti elettrici e dei pozzetti
danneggiati, considerato che manca una descrizione dell'impianto preesistente con indicazione dei punti da servire e che sono allegate due fatture di acquisto di materiale elettrico pari rispettivamente ad € 127,23 e ad €
640,78, ha riconosciuto, a fronte della somma stimata di € 8.000,00, una somma pari ad € 1.750,00, alla luce altresì della distanza dalla strada principale di circa 350 m fino al lato ovest dell'appezzamento e del costo di ripristino di € 5,00/m.
Orbene, va rilevato che appaino condivisibili le cifre indicate dal CTU
per le opere di ripristino dello stato antecedente l'evento nonché le valutazioni in ordine al mancato riconoscimento di alcune opere.
Difatti, la realizzazione di tali attività è stata oggetto di una valutazione del c.t.p. basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto dei materiali occorrenti per la loro esecuzione (salvo le richiamate fatture indicate dal CTU), né è prodotta alcuna attestazione inerente allo smaltimento 18
dei rifiuti che necessariamente avrebbero dovuto essere rimossi per il compimento delle predette opere.
Inoltre, nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita dal consulente tecnico di parte in sede di escussione riguardo i costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione dei lavori dell'area, lo stato pregresso della stessa ed i soggetti che si sono occupati dell'esecuzione delle opere di ripristino.
In assenza della richiamata documentazione e in presenza di dichiarazioni generiche rese dai testi, alla luce delle logiche e condivisibili valutazioni effettuate dal nominato CTU, appare equo riconoscersi alla ricorrente per le opere di ripristino dell'area la somma complessiva di €
21.252,44.
L'importo dei danni subiti dalla società per Parte_1
la causale sopra indicata può quindi essere determinato nella misura complessiva di € 49.625,43 (di cui € 28.372,99 quale danno totale per la perdita di manufatti ed attrezzatture ed € 21.252,44 per le opere di ripristino dell'area).
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_2
Si ribadiscono, infatti, principi costantemente espressi dal Tribunale
adìto (cfr. ex multis sentenza n. 4823/15 e sentenza n. 1226/23), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente,
affermando che correttamente la al quale è stata imputata la CP_2
responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Nel merito, in linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante,
Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017; 19
T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043
c.c.
In base all'art. 2051 c.c. l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà
dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo. La natura oggettiva della responsabilità, infatti,
trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può
entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/18).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà
altresì dimostrare la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Non costituendosi in giudizio, la convenuta non ha fornito CP_2
alcuna prova del carattere eccezionale dell'evento in questione, circostanza peraltro smentita in re ipsa dal ripetersi ciclico delle esondazioni.
Orbene, il fiume Volturno è un corso d'acqua naturale, il cui corso si 20
svolge per lo più nel territorio della Regione: in virtù degli artt. 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10 lett. f) della legge 183/1989 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque, di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141
e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque,
per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge
15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23
dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio
2003.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli 21
stessi termini: la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla CP_2
delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa,
ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti consortili, per i danni CP_3
derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara,
nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_2
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità
della sono stati recentemente affermati dal TSAP: la Controparte_2
è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria CP_2
relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale,
senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e CP_2
risponde, secondo la regola generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti CP_2
istituzionali scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso 22
d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la CP_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, va condannata al
[...]
pagamento in favore della ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(21-22 dicembre 2019) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì,
riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 63.304,05.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
stante il parziale accoglimento della domanda per infondatezza di una misura rilevante della stessa, sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione di 1\2, sulla base del criterio della soccombenza, va posta a carico della CP_2
e si liquida di ufficio, come da dispositivo che segue, sulla base
[...]
dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei 23
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Avv. Rosario Carmine Rossi, dichiaratosi antistatario.
Sempre per i medesimi motivi, le spese di c.t.u., come liquidate dal
Giudice Designato con separato decreto del 22.4.2024 in favore del dott.
[...]
, vanno poste definitivamente per 1\2 a carico della Persona_2 CP_2
in persona del Presidente pro tempore, rimanendo la residua
[...]
porzione a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società
in persona del legale rapp.te pro tempore, con Parte_1
ricorso notificato in data 11.11.2020 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 13.7.2021, nei confronti della CP_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, disattesa ogni ulteriore
[...]
eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_2
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore della società in persona del legale rapp.te pro Parte_1
tempore, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di €
63.304,05, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
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2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone a carico della , in persona del Controparte_2
pro tempore, liquidando la stessa, in favore della società CP_4
in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1
in complessivi € 6.786,00, di cui € 786,00 per spese vive ed € 6.000,00
per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Rosario Carmine Rossi, dichiaratosi antistatario.
3) Pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto del 22.4.2024 in favore del dott. , per 1\2 Persona_2
a carico della , in persona del Presidente pro Controparte_2
tempore, restando la residua di 1\2 a carico della parte ricorrente.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo