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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/06/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
r.g.2172/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RD ER Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. EL FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2172/2018 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( con il patrocinio dell'avv. LINDA PIERLEONI C.F._2
ATTRICI
Nei confronti di
( ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 ( ), quali eredi di AMBROSI premorto, con il patrocinio dell'avv. CodiceFiscale_4 Per_1
US RO GL
CONVENUTI
E di
), con il patrocinio dell'Avv. MARCO RAPO CP_3 C.F._5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed nella rispettiva qualità di coniuge e figlia del de cuius Parte_1 Parte_2 Per_2 nato a [...] il [...] e deceduto in Marino il 6.12.2015, hanno convenuto in
[...] giudizio e quali eredi del premorto (figlio del de CP_1 Controparte_2 Persona_3 cuius), nonché anch'egli figlio di lamentando di essere state lese CP_3 Persona_2 nella quota di legittima, per effetto delle donazioni effettuate in vita da nei riguardi Persona_2 dei figli ed come riconosciuto dal testatore in sede di redazione del testamento Per_1 CP_3 olografo del 15.11.2012, pubblicato dal Notaio in data 30.11.2016. Persona_4 Più nel dettaglio, le attrici hanno dedotto che: 1) nell'anno 2009, ha donato in favore Persona_2 di somme di denaro pari a complessivi Euro 590.000,00, poi utilizzate dal medesimo CP_3 per l'acquisto di un immobile sito in Roma, Via Veio n. 30. 2) Il de cuius ha donato in favore di tramite bonifici bancari, le seguenti somme di denaro: in data 4.08.2008 Euro Persona_3
300.000,00; in data 19.09.2011, Euro 100.000,00; in data 30.01.2012, Euro 100.000,00; inoltre Per_2 ha corrisposto al figlio l'importo di Euro 651,50 con decorrenza dal settembre
[...] Per_1
2009 al 31.10.2014, per un totale di Euro 39.090,00. Tali donazioni sono state effettuate dal conto corrente n. 400227763, cointestato tra il de cuius, e sebbene la Parte_1 Parte_3 provvista fosse interamente imputabile ad Le attrici, dopo aver prospettato la stima Persona_2 dell'asse ereditario come desumibile dalla denuncia di successione, hanno ritenuto di essere state pregiudicate dalle donazioni effettuate in vita da Elle, quindi, hanno domandato Persona_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare avvenute le donazioni indirette, da parte di Per_2
in favore dei figli per un importo di euro 590.000,00 e
[...] CP_3 Persona_3 per un importo di euro 541.664,00, o delle maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di giudizio, donazioni indirettamente attuate con l'acquisto dei rispettivi appartamenti di proprietà di e con danaro del padre CP_3 Persona_3 fornitogli a tal fine e con versamenti mensili in favore di quest'ultimo. 1.1.) per l'effetto, dichiarare e non dispensati dalla collazione, tenuti a CP_3 Persona_3 restituire alla massa ereditaria attiva le somme di denaro rispettivamente ricevute ai sensi e per gli effetti degli artt. 737c.c., oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della consegna alla restituzione effettiva. Il tutto previo accertamento e dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c., della nullità delle donazioni effettuate in favore dei figli
e perché effettuate senza la stipula dell'atto pubblico;
2) effettuata CP_3 Per_1 la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate dall'art.
750 c.c., ed accertata la lesione della quota di eredità riservata alle attrici, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima spettante alle attrici, eventualmente, mediante conguagli;
3) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di legittima, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione e valutazione dei beni immobili e mobili caduti in successione;
4) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata materiale indivisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
5) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere e/o sull'effettiva lesione della quota di legittima delle attrici, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura, oltre Iva, CPA e spese generali;
6) emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale”. (rappresentata dalla madre, in quanto minore all'epoca dell'instaurazione del Controparte_1 giudizio), nonché discendenti del premorto costituitisi, Controparte_2 Persona_3 hanno contestato le deduzioni della parte attrice eccependo: la natura non dispositiva delle dichiarazioni contenute nel testamento del de cuius; che, l'unico importo bonificato (del 30.01.2012) pari ad Euro 100.000,00, di cui rileva la minor somma di Euro 50.000,00, risultando l'ulteriore metà del denaro destinato in favore della moglie di costituisce una valida donazione indiretta;
che le somme giacenti sul conto n. Persona_3
400227763 si presumono ripartite in parti uguali tra tutti i cointestatari, non risultando provata la titolarità esclusiva degli importi in capo ad che, in ogni caso, anche a voler Persona_2 ammettere che trattasi di intera provvista del de cuius la sig.ra operando sul Parte_1 conto, ha effettuato un bonifico in favore di sé stessa per Euro 50.000,00 in data 31.10.2014; ha riscattato, nel marzo del 2009, una polizza vita sottoscritta in data 6.04.2009; ha prelevato importi dal conto per circa 60.629,25 Euro. Dovranno poi essere ugualmente computati gli affitti percepiti da in relazione ai tre immobili siti in Via L. Farini per circa 63.400,00 Euro. Parte_1 Pertanto, avendo ella ricevuto per testamento l'usufrutto della farmacia di Bologna, con valore determinato in Euro 117.450,00 non può ritenersi lesa nella quota di legittima. Che, il bonifico di
Euro 300.000,00, non proviene dal conto corrente n. 400227763 ed è stato effettuato da pertanto non è soggetto né a riduzione a collazione;
che gli importi mensili di Parte_1
Euro 651,50 costituiscono donazioni di modico valore finalizzate a coprire le spese per la baby sitter. La parte convenuta ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che e sono eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_2
loro nonno paterno, in rappresentazione del loro padre premorto sig
[...] Persona_3
2) Accertare e dichiarare che ha ricevuto in donazione in vita dal de cuius la Persona_3 sola somma di € 50.000,00, 3) Accertare e dichiarare che oggetto di detta donazione indiretta è stato il denaro 4) Accertare e dichiarare che non può essere pronunziata la nullità di una donazione indiretta effettuata dal de cuius con bonifico bancario con causale della liberalità riportata nel bonifico stesso 5) Accertare e dichiarare che in via autonoma il sig Per_3 aveva acquistato il bene immobile in separazione di beni dalla propria moglie 6)
[...] Accertare e dichiarare che la somma di € 250.000,00 ricevuta dalla sig.ra , non Controparte_4
è soggetta a riduzione né a collazione ex art 739 del c.c 2^ co 7) Accertare e dichiarare che le parti attrici non hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario con tutte le preclusioni previste in detta ipotesi dall'art 564 del c.c 8) Accertare e dichiarare che il conto n.400227763 acceso presso l' era cointestato ad e CP_5 Controparte_6 Per_3
) Accertare e dichiarare che gli importi di € 651,50 al mese prelevati dal predetto conto
[...]
n.400227763 era stati destinati al mantenimento dei nipoti e come tali non sono soggetti alla collazione ex art 742 del c.c 10) Accertare e dichiarare che il bonifico di € 300.000,00 del 4.8.2008 è stato eseguito dalla sig.ra con prelievo dal conto 3310/31 acceso Parte_1 presso la Banca di Roma 11) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha effettuato Parte_1 in suo favore dal conto n.400227763 in data 31.10.2014 un bonifico di € 50.000,00 12) CP_5
Accertare e dichiarare che la sig.ra con prelievi dal conto n.400227763 Parte_1 ha acquistato titoli intestati a sé stessa ammontanti ad € 60.629,25 13) Accertare e CP_5 dichiarare che la sig.ra ha ricevuto come donazioni indirette i denari giacenti Parte_1 sui conti n. 000103460258 e n. 400227763 14) Accertare e dichiarare che la sig.ra CP_5 ha incassato dopo la morte del marito gli affitti degli immobili siti in Bologna Parte_1 via Farini senza metterli a disposizione degli altri eredi a partire dalla data del decesso di quest'ultimo alla data di prima comparizione del presente giudizio per un ammontare di € 63.400,00 15) Accertare e dichiarare che la sig.ra , salvo miglior conteggio in Parte_1 corso di causa, allo stato ha avuto assegnata la somma di €. 459.213,00, anziché la minor somma di € 285.185,00 e quindi condannarla a restituire la somma di € 58.009,33 a ciascuno degli altri coeredi o quella somma maggiore o minore risultante dalla consulenza contabile in forza delle donazioni indirette ricevute meglio specificate ai punti 11, 12 e 13 delle conclusioni e degli affitti percepiti dagli immobili siti in Bologna via Farini meglio specificata al punto 14 16) Rigettare la domanda attrice di riduzione perché non provata la lesione 17) Rigettare la domanda di nullità nei confronti delle parti convenute e nella qualità di genitore Controparte_2 Controparte_4 della minore perché infondata in fatto e diritto in presenza di una donazione Controparte_1 indiretta 18) Rigettare tutte le domande attrici svolte nei confronti dei convenuti CP_4
nella qualità di genitore della minore e perché
[...] Controparte_1 Controparte_2 comunque infondate in fatto e diritto 19) Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria di tutti i beni de cuius e previa formazione con l'ausilio di un consulente delle Persona_2 quote ereditarie con ridistribuzione delle eccedenze ricevute con donazioni dirette e/o indirette nei confronti di ed indirette nei confronti di e solo limitatamente CP_3 Parte_1 alla somma di € 50.000 nei confronti di procedere alla divisione degli Persona_3 immobili siti in Bologna via Farini ed intestati al de cuius, con attribuzione a ciascuno dei condividenti dell'esclusiva proprietà di un bene salvo eventuale conguaglio o procedere in difetto alla vendita all'incanto dei beni immobili stessi , distribuendone il relativo ricavato pro quota , procedere anche , previa consulenza, alla contabilizzazione di tutte le somme dei diversi conti e deposito titoli del de cuius e/o intestati a , alla divisione di tutte le somme e Parte_1 titoli giacenti , procedere al conteggio di tutti i frutti medio tempore maturati dei beni immobili siti in Bologna via Farini sino al deposito della sentenza incassati dalla sig.ra con Pt_1 condanna della stessa alla loro restituzione in favore dei coeredi maggiorati della rivalutazione ed interessi. 20) Con vittoria di spese”.
si è costituito tardivamente solo in data 19.01.2022 al fine di partecipare al giudizio, CP_3 senza muovere alcuna contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. . La causa, istruita mediante acquisizione documentale e ritenuta matura per la decisione in relazione a talune domande, è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18.09.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . Tanto premesso, quanto alle donazioni effettuate da in favore di Persona_2 Persona_3 si osserva quanto segue. Con testamento del 15.11.2012, il de cuius ha così disposto: “io sottoscritto Persona_2 Per_2
nato a [...] il [...], dispongo che dopo la mia morte mia moglie
[...] Parte_1 CP_ diventi usufruttuaria della Farmacia Alberani di Via Farini a Bologna. ha avuto 590.000,00 Euro per l'acquisto della casa di Via Veio. ha avuto due bonifici uno di 300.000 e uno da Per_1 200.000. non ha avuto nulla quando dopo la mia morte dovrà dall'eredità finale Pt_2 Pt_2
500.000 Euro”. La scheda testamentaria è munita di dichiarazioni di portata confessoria in ordine alle disposte donazioni, liberamente apprezzabile dal giudice anche alla luce della documentazione in atti e da ogni ulteriore circostanza evincibile dagli atti di causa.
A tal proposito, la parte attrice ha provato in via documentale che abbia ricevuto Persona_3 le seguenti somme di danaro: Euro 300.000,00 in data 4.08.2008 a mezzo bonifico del 4.08.2008, eseguito da con causale “trasferimento fondi”; Euro 100.000,00 a mezzo bonifico Parte_1 in data 19.09.2011, con causale “giroconto per acquisto casa”; Euro 100.000,00 a mezzo bonifico del 30.01.2012 con causale ultima rata acquisto casa.
Non vi è ragione di dubitare del fatto che la provvista trasferita in favore del figlio non Per_1 provenisse dalle risorse del de cuius.
In primo luogo, ciò è desumibile, in via indiziaria, dalla portata confessoria delle dichiarazioni contenute nel testamento e perfettamente attendibili, considerato che non risulta contestato che Per_2 abbia donato al figlio l'importo di circa 590.000,00 per l'acquisto della casa sita in
[...] CP_3
Roma, Via Veio. A fronte di tal fatto, riconosciuto e pacifico, non si comprende per quale ragione debba porsi in discussione la genuinità delle dichiarazioni rese dal testatore scindendone parzialmente il contenuto. Inoltre, l'estratto conto nn. 000040022763 cointestato tra e Persona_2 Parte_1
risulta alimentato in via esclusiva dagli introiti derivanti dalla pensione di Persona_3 Per_2 nonché dai canoni di locazioni i cui contratti sono stati stipulati da e dal
[...] Persona_2 rimborso di cedole e titoli obbligazionari del de cuius. Non contestata è la circostanza che la cointestazione del conto, anche in favore di Persona_3 sia stata fatta in ragione della dipendenza di costui dal Ministero dell'Interno, con possibilità di ottenere condizioni più favorevoli, mentre alcuna provvista è allo stesso riconducibile.
A fronte della documentazione depositata in atti dalla parte attrice, le contestazioni della parte convenuta circa la provenienza della provvista in capo al solo de cuius risultano generiche, non avendo i convenuti prospettato alcun concreto indice fattuale circa la riconducibilità degli importi accreditati al patrimonio della sig.ra anzi riconoscendo che due dei tre bonifici in atti Pt_1 costituiscano delle valide donazioni indirette del de cuius.
In altri termini, la parte convenuta, non contesta (né potrebbe a fronte della prova documentale in atti) di aver percepito somme di denaro dal de cuius, limitandosi ad eccepire che trattavasi di importi destinati anche alla coniuge in quanto la provvista è confluita sul conto cointestato Controparte_4 ed eccependone la ridotta rilevanza ai fini della riunione fittizia e della collazione (cfr. deduzioni in comparsa in ordine al bonifico di Euro 300.000,00 del 6.08.2008 e di Euro 100.000,00 del
10.09.2011); mentre il bonifico di Euro 100.000,00 del 31.01.2012 è ritenuto, sebbene nei limiti del
50%, una valida donazione indiretta.
Gli atti di causa non possono che essere letti secondo logica e coerenza. In tal senso, se il convenuto ha espressamente riconosciuto (sebbene per la quota della metà), la valida donazione disposta con bonifico del 31.01.2012, per “ultima rata acquisto casa”, deve ulteriormente ritenersi che anche l'importo di Euro 100.000,00 del 19.09.2011 sia stato devoluto al figlio per l'acquisto della casa (peraltro intestata al solo , come evincibile dalla causale “giroconto per acquisto Persona_3 casa”. Egli, inoltre, non contesta specificamente di aver acquistato casa con la provvista donata dal padre. Anche la contestazione relativa al bonifico di Euro 300.000,00 è infondata risultando documentato che l'esborso provenga dal conto corrente cointestato al de cuius con provvista al medesimo imputabile (cfr. doc. all. 3 prima memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.).
Il trasferimento dei suddetti importi, in favore del figlio esclude qualsivoglia intento Per_1 donativo in favore della di lei coniuge, né rileva il regime della comunione dei beni (peraltro modificato in separazione dei beni giusto anno notarile del 26.09.2011), posto che le donazioni ricevute in costanza di matrimonio non ricadono nella comunione legale (cfr. art. 179 co. 1 lett. b)
c.c.).
Quanto al periodico versamento di Euro 651,50, con decorrenza dal settembre 2009 al 31.10.2014, per un totale di Euro 39.090,00, deve escludersi la rilevanza del suddetto importo sia ai fini dell'azione di riduzione che della collazione. A fronte delle eccezioni proposte dalla parte convenuta, l'attrice non ha contestato il fatto che i suddetti esborsi siano stati elargiti come contributo al mantenimento e alle necessità educative dei nipoti. Viene, dunque, in rilievo la fattispecie della liberalità d'uso, ai sensi dell'art. 770 co. 2, trattandosi di elargizione uniforme, sotto il profilo della proporzionalità, alle condizioni economiche dell'autore dell'atto e conforme agli usi sociali, non potendosi ritenere avulso dal contesto di stretta compagine familiare, normalmente caratterizzato da uno spiccato sentimento di solidarietà (come si evince anche per la fattispecie in esame avendo il de cuius aiutato i figli nell'acquisto degli immobili, tanto da esprimere la volontà che anche ebba Pt_2 ricevere analogo importo dalla sua eredità), l'intento del nonno, rilevante anche moralmente, di voler concorrere e contribuire periodicamente alle esigenze nei nipoti.
Quanto alla posizione di non risulta contestato che egli abbia ricevuto i suddetti CP_3 bonifici (emissione assegni circolari per Euro 474.000,00 il 27.03.2009 (oltre ad assegno per Euro
5.200,00 il 31.03.2009). La donazione delle predette somme di denaro, in quanto funzionale all'acquisto dei rispettivi immobili (come desumibili dalle causali degli esborsi), non è affetta da nullità, dovendosi considerare oggetto della donazione non direttamente il denaro, bensì indirettamente, ai sensi dell'art. 809 c.c., gli immobili rispettivamente acquistati da e con la relativa provvista (cfr. CP_3 Persona_3
Cass. n. 13619/2017). Deve poi accertarsi il diritto alla restituzione alla massa ereditaria, ai sensi dell'art. 724 c.c., l'importo di Euro 50.000,00, oggetto di giroconto da parte di per conto del de cuius. L'attrice Parte_1 ha eccepito trattarsi di adempimento dell'assegno di mantenimento dovute in forza delle statuizioni di separazione. L'assunto non è condivisibile, considerato, a dispetto del provvedimento separatizio in atti, che è pacifico che i coniugi abbiano continuato la convivenza successivamente alla separazione (tanto che,
a far data dalla separazione, alcuna adempimento delle relative condizioni è maturato), mantenendo l'utilizzo del conto cointestato, circostanza significativa del fatto che la comunione spirituale e materiale non fosse venuta meno, come ulteriormente confermato dalla disposizione testamentaria effettuata dal de cuius in favore della moglie. Appare, poi, ulteriormente anomalo il pagamento degli arretrati a titolo di assegno di mantenimento in concomitanza temporale del ricovero del figlio
(ricoverato il 30.10.2014, il giorno antecedente al giroconto, e deceduto 5 giorni dopo). Per_1 Ai fini della presente causa e stante l'eccezione sul punto della parte convenuta, sussistono gli elementi per accertare incidenter tantum l'intervenuta riconciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 154 c.c. . Quanto all'eccepito acquisto dei titoli intestati a nonché al riscatto della polizza Parte_1 assicurativa, l'attrice, con la prima memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. nulla ha dedotto. Stante l'acclarata provenienza della provvista con cui è stato disposto l'acquisto dei titoli in capo al de cuius, circostanza sostenuta in primo luogo dalla parte attrice, (cfr. doc. all. 10 comparsa di costituzione per circa 60.629,50, ottenuto dalla somma del valore di Euro 7.949,21 dei titoli intestati alla sola sig.ra ma acquistati con provvista del marito, maggiorata della quota del 50% dei Pt_1 titoli intestati alla stessa e acquistati con provvista del marito, pari ad Euro 52.680,175), dovrà qualificarsi in termini di donazione, nulla per difetto di forma, il valore acquisito da Parte_1
con conseguente obbligo di restituzione alla massa.
[...]
La causa andrà dunque rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di effettuare CTU funzionale a: stimare la massa ereditaria al momento della morte de cuius (relictum più donatum meno i documentati debiti – cfr. all. 8 atto di citazione) e identificare, ai sensi dell'art. 542 co. II c.c. la quota riservata alla coniuge e alla figlia, fornendo elementi tecnici utili a valutare la lamentata lesione in favore di ed Parte_1 Parte_2
Ai fini del progetto divisionale, le parti sono tenute alla collazione delle donazioni ricevute (per la donazione degli immobili la collazione, a scelta, può farsi in natura oppure con imputazione del valore alla propria quota, ai sensi dell'art. 746 c.c.), nonché all'imputazione dei debiti come accertati in parte motiva ai sensi dell'art. 724 c.c. . Il progetto divisionale, dovrà ulteriormente tenere conto degli emolumenti incassati dalla parte attrice per i canoni di locazione documentati in atti (che, pertanto, costituiscono un credito della massa) e detratti gli esborsi sostenuti dalla sola parte attrice che andranno imputati a ciascun coerede in ragione del disposto di cui all'art. 752 c.c. . Spese al definitivo.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara aperta la successione in parte testamentaria e in parte legittima di Persona_2 nato a [...] il [...] e deceduto in Marino il 6.12.2015.
- Accerta e dichiara che il de cuius in vita, ha indirettamente donato a Persona_2
(mediante fornitura della provvista per Euro 500.000,00) l'immobile di Persona_3 sua esclusiva titolarità.
- Accerta e dichiara che il de cuius in vita, ha indirettamente donato ad Persona_2 [...]
'immobile sito in Roma, via Veio n. 3. CP_3
- Accerta e dichiara che è debitrice in favore della massa ereditaria Parte_1 dell'importo di Euro 50.000,00, come da giroconto in data 31.10.2014.
- Accerta e dichiara che è debitrice in favore della massa del valore relativo Parte_1 all'acquisto della polizza vita sottoscritta in data 6.04.2009, nonché dell'importo titoli per un valore pari ad Euro 60.629,50 (cfr. doc. all. 10). - Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il giudice rel.
EL FA
Il Presidente
RD ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RD ER Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. EL FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2172/2018 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( con il patrocinio dell'avv. LINDA PIERLEONI C.F._2
ATTRICI
Nei confronti di
( ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 ( ), quali eredi di AMBROSI premorto, con il patrocinio dell'avv. CodiceFiscale_4 Per_1
US RO GL
CONVENUTI
E di
), con il patrocinio dell'Avv. MARCO RAPO CP_3 C.F._5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed nella rispettiva qualità di coniuge e figlia del de cuius Parte_1 Parte_2 Per_2 nato a [...] il [...] e deceduto in Marino il 6.12.2015, hanno convenuto in
[...] giudizio e quali eredi del premorto (figlio del de CP_1 Controparte_2 Persona_3 cuius), nonché anch'egli figlio di lamentando di essere state lese CP_3 Persona_2 nella quota di legittima, per effetto delle donazioni effettuate in vita da nei riguardi Persona_2 dei figli ed come riconosciuto dal testatore in sede di redazione del testamento Per_1 CP_3 olografo del 15.11.2012, pubblicato dal Notaio in data 30.11.2016. Persona_4 Più nel dettaglio, le attrici hanno dedotto che: 1) nell'anno 2009, ha donato in favore Persona_2 di somme di denaro pari a complessivi Euro 590.000,00, poi utilizzate dal medesimo CP_3 per l'acquisto di un immobile sito in Roma, Via Veio n. 30. 2) Il de cuius ha donato in favore di tramite bonifici bancari, le seguenti somme di denaro: in data 4.08.2008 Euro Persona_3
300.000,00; in data 19.09.2011, Euro 100.000,00; in data 30.01.2012, Euro 100.000,00; inoltre Per_2 ha corrisposto al figlio l'importo di Euro 651,50 con decorrenza dal settembre
[...] Per_1
2009 al 31.10.2014, per un totale di Euro 39.090,00. Tali donazioni sono state effettuate dal conto corrente n. 400227763, cointestato tra il de cuius, e sebbene la Parte_1 Parte_3 provvista fosse interamente imputabile ad Le attrici, dopo aver prospettato la stima Persona_2 dell'asse ereditario come desumibile dalla denuncia di successione, hanno ritenuto di essere state pregiudicate dalle donazioni effettuate in vita da Elle, quindi, hanno domandato Persona_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare avvenute le donazioni indirette, da parte di Per_2
in favore dei figli per un importo di euro 590.000,00 e
[...] CP_3 Persona_3 per un importo di euro 541.664,00, o delle maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di giudizio, donazioni indirettamente attuate con l'acquisto dei rispettivi appartamenti di proprietà di e con danaro del padre CP_3 Persona_3 fornitogli a tal fine e con versamenti mensili in favore di quest'ultimo. 1.1.) per l'effetto, dichiarare e non dispensati dalla collazione, tenuti a CP_3 Persona_3 restituire alla massa ereditaria attiva le somme di denaro rispettivamente ricevute ai sensi e per gli effetti degli artt. 737c.c., oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della consegna alla restituzione effettiva. Il tutto previo accertamento e dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c., della nullità delle donazioni effettuate in favore dei figli
e perché effettuate senza la stipula dell'atto pubblico;
2) effettuata CP_3 Per_1 la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate dall'art.
750 c.c., ed accertata la lesione della quota di eredità riservata alle attrici, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima spettante alle attrici, eventualmente, mediante conguagli;
3) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di legittima, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione e valutazione dei beni immobili e mobili caduti in successione;
4) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata materiale indivisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
5) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere e/o sull'effettiva lesione della quota di legittima delle attrici, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura, oltre Iva, CPA e spese generali;
6) emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale”. (rappresentata dalla madre, in quanto minore all'epoca dell'instaurazione del Controparte_1 giudizio), nonché discendenti del premorto costituitisi, Controparte_2 Persona_3 hanno contestato le deduzioni della parte attrice eccependo: la natura non dispositiva delle dichiarazioni contenute nel testamento del de cuius; che, l'unico importo bonificato (del 30.01.2012) pari ad Euro 100.000,00, di cui rileva la minor somma di Euro 50.000,00, risultando l'ulteriore metà del denaro destinato in favore della moglie di costituisce una valida donazione indiretta;
che le somme giacenti sul conto n. Persona_3
400227763 si presumono ripartite in parti uguali tra tutti i cointestatari, non risultando provata la titolarità esclusiva degli importi in capo ad che, in ogni caso, anche a voler Persona_2 ammettere che trattasi di intera provvista del de cuius la sig.ra operando sul Parte_1 conto, ha effettuato un bonifico in favore di sé stessa per Euro 50.000,00 in data 31.10.2014; ha riscattato, nel marzo del 2009, una polizza vita sottoscritta in data 6.04.2009; ha prelevato importi dal conto per circa 60.629,25 Euro. Dovranno poi essere ugualmente computati gli affitti percepiti da in relazione ai tre immobili siti in Via L. Farini per circa 63.400,00 Euro. Parte_1 Pertanto, avendo ella ricevuto per testamento l'usufrutto della farmacia di Bologna, con valore determinato in Euro 117.450,00 non può ritenersi lesa nella quota di legittima. Che, il bonifico di
Euro 300.000,00, non proviene dal conto corrente n. 400227763 ed è stato effettuato da pertanto non è soggetto né a riduzione a collazione;
che gli importi mensili di Parte_1
Euro 651,50 costituiscono donazioni di modico valore finalizzate a coprire le spese per la baby sitter. La parte convenuta ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che e sono eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_2
loro nonno paterno, in rappresentazione del loro padre premorto sig
[...] Persona_3
2) Accertare e dichiarare che ha ricevuto in donazione in vita dal de cuius la Persona_3 sola somma di € 50.000,00, 3) Accertare e dichiarare che oggetto di detta donazione indiretta è stato il denaro 4) Accertare e dichiarare che non può essere pronunziata la nullità di una donazione indiretta effettuata dal de cuius con bonifico bancario con causale della liberalità riportata nel bonifico stesso 5) Accertare e dichiarare che in via autonoma il sig Per_3 aveva acquistato il bene immobile in separazione di beni dalla propria moglie 6)
[...] Accertare e dichiarare che la somma di € 250.000,00 ricevuta dalla sig.ra , non Controparte_4
è soggetta a riduzione né a collazione ex art 739 del c.c 2^ co 7) Accertare e dichiarare che le parti attrici non hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario con tutte le preclusioni previste in detta ipotesi dall'art 564 del c.c 8) Accertare e dichiarare che il conto n.400227763 acceso presso l' era cointestato ad e CP_5 Controparte_6 Per_3
) Accertare e dichiarare che gli importi di € 651,50 al mese prelevati dal predetto conto
[...]
n.400227763 era stati destinati al mantenimento dei nipoti e come tali non sono soggetti alla collazione ex art 742 del c.c 10) Accertare e dichiarare che il bonifico di € 300.000,00 del 4.8.2008 è stato eseguito dalla sig.ra con prelievo dal conto 3310/31 acceso Parte_1 presso la Banca di Roma 11) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha effettuato Parte_1 in suo favore dal conto n.400227763 in data 31.10.2014 un bonifico di € 50.000,00 12) CP_5
Accertare e dichiarare che la sig.ra con prelievi dal conto n.400227763 Parte_1 ha acquistato titoli intestati a sé stessa ammontanti ad € 60.629,25 13) Accertare e CP_5 dichiarare che la sig.ra ha ricevuto come donazioni indirette i denari giacenti Parte_1 sui conti n. 000103460258 e n. 400227763 14) Accertare e dichiarare che la sig.ra CP_5 ha incassato dopo la morte del marito gli affitti degli immobili siti in Bologna Parte_1 via Farini senza metterli a disposizione degli altri eredi a partire dalla data del decesso di quest'ultimo alla data di prima comparizione del presente giudizio per un ammontare di € 63.400,00 15) Accertare e dichiarare che la sig.ra , salvo miglior conteggio in Parte_1 corso di causa, allo stato ha avuto assegnata la somma di €. 459.213,00, anziché la minor somma di € 285.185,00 e quindi condannarla a restituire la somma di € 58.009,33 a ciascuno degli altri coeredi o quella somma maggiore o minore risultante dalla consulenza contabile in forza delle donazioni indirette ricevute meglio specificate ai punti 11, 12 e 13 delle conclusioni e degli affitti percepiti dagli immobili siti in Bologna via Farini meglio specificata al punto 14 16) Rigettare la domanda attrice di riduzione perché non provata la lesione 17) Rigettare la domanda di nullità nei confronti delle parti convenute e nella qualità di genitore Controparte_2 Controparte_4 della minore perché infondata in fatto e diritto in presenza di una donazione Controparte_1 indiretta 18) Rigettare tutte le domande attrici svolte nei confronti dei convenuti CP_4
nella qualità di genitore della minore e perché
[...] Controparte_1 Controparte_2 comunque infondate in fatto e diritto 19) Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria di tutti i beni de cuius e previa formazione con l'ausilio di un consulente delle Persona_2 quote ereditarie con ridistribuzione delle eccedenze ricevute con donazioni dirette e/o indirette nei confronti di ed indirette nei confronti di e solo limitatamente CP_3 Parte_1 alla somma di € 50.000 nei confronti di procedere alla divisione degli Persona_3 immobili siti in Bologna via Farini ed intestati al de cuius, con attribuzione a ciascuno dei condividenti dell'esclusiva proprietà di un bene salvo eventuale conguaglio o procedere in difetto alla vendita all'incanto dei beni immobili stessi , distribuendone il relativo ricavato pro quota , procedere anche , previa consulenza, alla contabilizzazione di tutte le somme dei diversi conti e deposito titoli del de cuius e/o intestati a , alla divisione di tutte le somme e Parte_1 titoli giacenti , procedere al conteggio di tutti i frutti medio tempore maturati dei beni immobili siti in Bologna via Farini sino al deposito della sentenza incassati dalla sig.ra con Pt_1 condanna della stessa alla loro restituzione in favore dei coeredi maggiorati della rivalutazione ed interessi. 20) Con vittoria di spese”.
si è costituito tardivamente solo in data 19.01.2022 al fine di partecipare al giudizio, CP_3 senza muovere alcuna contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. . La causa, istruita mediante acquisizione documentale e ritenuta matura per la decisione in relazione a talune domande, è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18.09.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . Tanto premesso, quanto alle donazioni effettuate da in favore di Persona_2 Persona_3 si osserva quanto segue. Con testamento del 15.11.2012, il de cuius ha così disposto: “io sottoscritto Persona_2 Per_2
nato a [...] il [...], dispongo che dopo la mia morte mia moglie
[...] Parte_1 CP_ diventi usufruttuaria della Farmacia Alberani di Via Farini a Bologna. ha avuto 590.000,00 Euro per l'acquisto della casa di Via Veio. ha avuto due bonifici uno di 300.000 e uno da Per_1 200.000. non ha avuto nulla quando dopo la mia morte dovrà dall'eredità finale Pt_2 Pt_2
500.000 Euro”. La scheda testamentaria è munita di dichiarazioni di portata confessoria in ordine alle disposte donazioni, liberamente apprezzabile dal giudice anche alla luce della documentazione in atti e da ogni ulteriore circostanza evincibile dagli atti di causa.
A tal proposito, la parte attrice ha provato in via documentale che abbia ricevuto Persona_3 le seguenti somme di danaro: Euro 300.000,00 in data 4.08.2008 a mezzo bonifico del 4.08.2008, eseguito da con causale “trasferimento fondi”; Euro 100.000,00 a mezzo bonifico Parte_1 in data 19.09.2011, con causale “giroconto per acquisto casa”; Euro 100.000,00 a mezzo bonifico del 30.01.2012 con causale ultima rata acquisto casa.
Non vi è ragione di dubitare del fatto che la provvista trasferita in favore del figlio non Per_1 provenisse dalle risorse del de cuius.
In primo luogo, ciò è desumibile, in via indiziaria, dalla portata confessoria delle dichiarazioni contenute nel testamento e perfettamente attendibili, considerato che non risulta contestato che Per_2 abbia donato al figlio l'importo di circa 590.000,00 per l'acquisto della casa sita in
[...] CP_3
Roma, Via Veio. A fronte di tal fatto, riconosciuto e pacifico, non si comprende per quale ragione debba porsi in discussione la genuinità delle dichiarazioni rese dal testatore scindendone parzialmente il contenuto. Inoltre, l'estratto conto nn. 000040022763 cointestato tra e Persona_2 Parte_1
risulta alimentato in via esclusiva dagli introiti derivanti dalla pensione di Persona_3 Per_2 nonché dai canoni di locazioni i cui contratti sono stati stipulati da e dal
[...] Persona_2 rimborso di cedole e titoli obbligazionari del de cuius. Non contestata è la circostanza che la cointestazione del conto, anche in favore di Persona_3 sia stata fatta in ragione della dipendenza di costui dal Ministero dell'Interno, con possibilità di ottenere condizioni più favorevoli, mentre alcuna provvista è allo stesso riconducibile.
A fronte della documentazione depositata in atti dalla parte attrice, le contestazioni della parte convenuta circa la provenienza della provvista in capo al solo de cuius risultano generiche, non avendo i convenuti prospettato alcun concreto indice fattuale circa la riconducibilità degli importi accreditati al patrimonio della sig.ra anzi riconoscendo che due dei tre bonifici in atti Pt_1 costituiscano delle valide donazioni indirette del de cuius.
In altri termini, la parte convenuta, non contesta (né potrebbe a fronte della prova documentale in atti) di aver percepito somme di denaro dal de cuius, limitandosi ad eccepire che trattavasi di importi destinati anche alla coniuge in quanto la provvista è confluita sul conto cointestato Controparte_4 ed eccependone la ridotta rilevanza ai fini della riunione fittizia e della collazione (cfr. deduzioni in comparsa in ordine al bonifico di Euro 300.000,00 del 6.08.2008 e di Euro 100.000,00 del
10.09.2011); mentre il bonifico di Euro 100.000,00 del 31.01.2012 è ritenuto, sebbene nei limiti del
50%, una valida donazione indiretta.
Gli atti di causa non possono che essere letti secondo logica e coerenza. In tal senso, se il convenuto ha espressamente riconosciuto (sebbene per la quota della metà), la valida donazione disposta con bonifico del 31.01.2012, per “ultima rata acquisto casa”, deve ulteriormente ritenersi che anche l'importo di Euro 100.000,00 del 19.09.2011 sia stato devoluto al figlio per l'acquisto della casa (peraltro intestata al solo , come evincibile dalla causale “giroconto per acquisto Persona_3 casa”. Egli, inoltre, non contesta specificamente di aver acquistato casa con la provvista donata dal padre. Anche la contestazione relativa al bonifico di Euro 300.000,00 è infondata risultando documentato che l'esborso provenga dal conto corrente cointestato al de cuius con provvista al medesimo imputabile (cfr. doc. all. 3 prima memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.).
Il trasferimento dei suddetti importi, in favore del figlio esclude qualsivoglia intento Per_1 donativo in favore della di lei coniuge, né rileva il regime della comunione dei beni (peraltro modificato in separazione dei beni giusto anno notarile del 26.09.2011), posto che le donazioni ricevute in costanza di matrimonio non ricadono nella comunione legale (cfr. art. 179 co. 1 lett. b)
c.c.).
Quanto al periodico versamento di Euro 651,50, con decorrenza dal settembre 2009 al 31.10.2014, per un totale di Euro 39.090,00, deve escludersi la rilevanza del suddetto importo sia ai fini dell'azione di riduzione che della collazione. A fronte delle eccezioni proposte dalla parte convenuta, l'attrice non ha contestato il fatto che i suddetti esborsi siano stati elargiti come contributo al mantenimento e alle necessità educative dei nipoti. Viene, dunque, in rilievo la fattispecie della liberalità d'uso, ai sensi dell'art. 770 co. 2, trattandosi di elargizione uniforme, sotto il profilo della proporzionalità, alle condizioni economiche dell'autore dell'atto e conforme agli usi sociali, non potendosi ritenere avulso dal contesto di stretta compagine familiare, normalmente caratterizzato da uno spiccato sentimento di solidarietà (come si evince anche per la fattispecie in esame avendo il de cuius aiutato i figli nell'acquisto degli immobili, tanto da esprimere la volontà che anche ebba Pt_2 ricevere analogo importo dalla sua eredità), l'intento del nonno, rilevante anche moralmente, di voler concorrere e contribuire periodicamente alle esigenze nei nipoti.
Quanto alla posizione di non risulta contestato che egli abbia ricevuto i suddetti CP_3 bonifici (emissione assegni circolari per Euro 474.000,00 il 27.03.2009 (oltre ad assegno per Euro
5.200,00 il 31.03.2009). La donazione delle predette somme di denaro, in quanto funzionale all'acquisto dei rispettivi immobili (come desumibili dalle causali degli esborsi), non è affetta da nullità, dovendosi considerare oggetto della donazione non direttamente il denaro, bensì indirettamente, ai sensi dell'art. 809 c.c., gli immobili rispettivamente acquistati da e con la relativa provvista (cfr. CP_3 Persona_3
Cass. n. 13619/2017). Deve poi accertarsi il diritto alla restituzione alla massa ereditaria, ai sensi dell'art. 724 c.c., l'importo di Euro 50.000,00, oggetto di giroconto da parte di per conto del de cuius. L'attrice Parte_1 ha eccepito trattarsi di adempimento dell'assegno di mantenimento dovute in forza delle statuizioni di separazione. L'assunto non è condivisibile, considerato, a dispetto del provvedimento separatizio in atti, che è pacifico che i coniugi abbiano continuato la convivenza successivamente alla separazione (tanto che,
a far data dalla separazione, alcuna adempimento delle relative condizioni è maturato), mantenendo l'utilizzo del conto cointestato, circostanza significativa del fatto che la comunione spirituale e materiale non fosse venuta meno, come ulteriormente confermato dalla disposizione testamentaria effettuata dal de cuius in favore della moglie. Appare, poi, ulteriormente anomalo il pagamento degli arretrati a titolo di assegno di mantenimento in concomitanza temporale del ricovero del figlio
(ricoverato il 30.10.2014, il giorno antecedente al giroconto, e deceduto 5 giorni dopo). Per_1 Ai fini della presente causa e stante l'eccezione sul punto della parte convenuta, sussistono gli elementi per accertare incidenter tantum l'intervenuta riconciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 154 c.c. . Quanto all'eccepito acquisto dei titoli intestati a nonché al riscatto della polizza Parte_1 assicurativa, l'attrice, con la prima memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. nulla ha dedotto. Stante l'acclarata provenienza della provvista con cui è stato disposto l'acquisto dei titoli in capo al de cuius, circostanza sostenuta in primo luogo dalla parte attrice, (cfr. doc. all. 10 comparsa di costituzione per circa 60.629,50, ottenuto dalla somma del valore di Euro 7.949,21 dei titoli intestati alla sola sig.ra ma acquistati con provvista del marito, maggiorata della quota del 50% dei Pt_1 titoli intestati alla stessa e acquistati con provvista del marito, pari ad Euro 52.680,175), dovrà qualificarsi in termini di donazione, nulla per difetto di forma, il valore acquisito da Parte_1
con conseguente obbligo di restituzione alla massa.
[...]
La causa andrà dunque rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di effettuare CTU funzionale a: stimare la massa ereditaria al momento della morte de cuius (relictum più donatum meno i documentati debiti – cfr. all. 8 atto di citazione) e identificare, ai sensi dell'art. 542 co. II c.c. la quota riservata alla coniuge e alla figlia, fornendo elementi tecnici utili a valutare la lamentata lesione in favore di ed Parte_1 Parte_2
Ai fini del progetto divisionale, le parti sono tenute alla collazione delle donazioni ricevute (per la donazione degli immobili la collazione, a scelta, può farsi in natura oppure con imputazione del valore alla propria quota, ai sensi dell'art. 746 c.c.), nonché all'imputazione dei debiti come accertati in parte motiva ai sensi dell'art. 724 c.c. . Il progetto divisionale, dovrà ulteriormente tenere conto degli emolumenti incassati dalla parte attrice per i canoni di locazione documentati in atti (che, pertanto, costituiscono un credito della massa) e detratti gli esborsi sostenuti dalla sola parte attrice che andranno imputati a ciascun coerede in ragione del disposto di cui all'art. 752 c.c. . Spese al definitivo.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara aperta la successione in parte testamentaria e in parte legittima di Persona_2 nato a [...] il [...] e deceduto in Marino il 6.12.2015.
- Accerta e dichiara che il de cuius in vita, ha indirettamente donato a Persona_2
(mediante fornitura della provvista per Euro 500.000,00) l'immobile di Persona_3 sua esclusiva titolarità.
- Accerta e dichiara che il de cuius in vita, ha indirettamente donato ad Persona_2 [...]
'immobile sito in Roma, via Veio n. 3. CP_3
- Accerta e dichiara che è debitrice in favore della massa ereditaria Parte_1 dell'importo di Euro 50.000,00, come da giroconto in data 31.10.2014.
- Accerta e dichiara che è debitrice in favore della massa del valore relativo Parte_1 all'acquisto della polizza vita sottoscritta in data 6.04.2009, nonché dell'importo titoli per un valore pari ad Euro 60.629,50 (cfr. doc. all. 10). - Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il giudice rel.
EL FA
Il Presidente
RD ER