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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/07/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9370/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva all'udienza di discussione orale del 29.5.2025; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
23.11.2023.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 13.7.2023 nell'interesse del ricorrente SI. _1
, cittadino del Pakistan, nato in [...] il [...], CUI: avverso il
[...] Pt_2 provvedimento del Questore di Modena, emesso il 14.3.2023, notificatogli il 13.6.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI, presentata in data 20.5.2022, il medesimo chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 TUI.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1 data 3.10.2022 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di potere dimostrare di essere giunto in Italia nell'anno 2014; di avere sempre lavorato, sia come dipendente che in autonomia, avendo avviato una propria ditta individuale poi fallita, e di essere titolare di una promessa di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro;
di avere una stabile relazione sentimentale con una cittadina italiana e di parlare la lingua italiana.
Con decreto del 18.7.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 23.11.2023 con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo- sulla scorta della relazione della Questura del 17.11.2023- il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato, rilevata la pendenza avanti la Questura di Avellino della medesima domanda in questa sede presentata.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 29.11.2023, fissata per la comparizione delle parti, comparivano il ricorrente e il suo Procuratore. In tal sede, il Difensore si riportava alla documentazione prodotta, relativa anche al contratto di locazione e ai contratti di lavoro del ricorrente, il quale veniva sentito dal
Giudice senza necessità di un interprete, comprendendo e parlando egli molto bene la lingua italiana.
Come si evince dal verbale della citata udienza, le dichiarazioni del ricorrente venivano in tal senso trascritte: “il ricorrente vive in Italia ormai da 13 anni;
vive in autonomia in locazione con contratto anche a sé intestato a Napoli;
ha sempre lavorato dal 2015; dal 2017 al 2020 ha aperto una sua ditta individuale di lavori edili poi chiusa in data 11.6.2020; ha ricominciato a lavorare alle dipendenze dal 2022 e lavora tuttora con due contratti part time a tempo indeterminato, con buoni guadagni, con buste paga nette pari a circa euro 750/800,00 per ciascuno dei due lavori;
parla la lingua italiana in modo molto corretto e fluente;
il ricorrente è titolare di patente di guida italiana che esibisce al giudice;
in Patria ha la seguente situazione: ha la sua famiglia d'origine, composta dai genitori e dai fratelli e sorelle con i quali è in contatto;
qui in Italia convive con la SInora cittadina Persona_1 italiana”. Quanto alla domanda di protezione internazionale depositata in data 11.11.2021 presso la
Questura di Avellino, la Difesa dichiarava che nel maggio 2022 il ricorrente aveva rinunziato a tale domanda innanzi alla Questura di Modena, rinuncia che pareva non essere stata ritenuta valida dalla
CT di Avellino, che in data 18.8.2023 aveva convocato il ricorrente, il quale aveva reso la sua audizione, e che non era ancora stato notificato il provvedimento della CT;
in ordine, invece, ai precedenti penali del ricorrente, il Procuratore rilevava di avere prodotto sia i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, che risultavano nulli, e sia il dispositivo di una sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti del ricorrente, con la precisazione che i fatti a lui contestati risalivano al 2011; insisteva, quindi, nel ricorso, formulando “domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, contestando quanto dedotto dalla controparte”.
All'esito, il Giudice, confermata la sospensiva già accordata inaudita altera parte, non essendo emersi nuovi e rilevanti elementi di giudizio dalla costituzione della parte convenuta, fissava nuova udienza in presenza per la sola comparizione dei Procuratori delle parti per il giorno 8 maggio 2024, disponendo che parte ricorrente depositasse per allora copia della motivazione della sentenza penale appena richiamata, estratto contributivo aggiornato e decisione della CT di Avellino, documentazione CP_2 indispensabile ai fini del decidere, essendo allo stato pendente in sede amministrativa la stessa domanda qui formulata.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 22.5.2025, celebratasi innanzi al GOP delegato, il Procuratore di parte ricorrente rappresentava che il proprio assistito al momento non ancora aveva ricevuto la notifica del provvedimento da parte della CT di Avellino, che peraltro lo aveva convocato per la seconda audizione svoltasi in data 5.03.2024; rilevava, inoltre, di aver nuovamente sollecitato la CT perché provvedesse a notificare la decisione, ove assunta, ma senza successo, dichiarando che avrebbe quanto prima sollecitato ancora una volta la CT, depositando la documentazione relativa alla corrispondenza, unitamente a copia integrale della sentenza penale N. 10675/2023 (di assoluzione per un capo di imputazione, di accertamento della mancanza di querela per altro capo di imputazione e di estinzione per prescrizione per ulteriore capo di imputazione – fatti del 2011), come già disposto alla udienza del
29.11.2023.
Rimessi gli atti al presente Giudice, all'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c. per la sola comparizione dei Procuratori delle parti con provvedimento del 17.11.2025, tenutasi il 29.5.2025, il Difensore, invitato alla discussione, si riportava alla documentazione già prodotta e a quanto già verbalizzato all'udienza del 29.11.2023, non essendosi da allora la situazione modificata, atteso che il ricorrente stava lavorando con gli stessi contratti di lavoro a tempo indeterminato, come da estratto in atti, CP_2 ed era incensurato, come da certificati penali depositati e sentenza versata in atti con anche la parte motiva in tale data. Quanto, poi, all'esito della domanda di protezione internazionale presentata alla
Questura di Avellino, questa era allo stato ancora pendente, avendo la CT, a seguito delle richieste di definizione del procedimento, comunicato che la domanda doveva ancora essere esaminata dopo l'audizione svoltasi in data 29.11.2023, come da documentazione prodotta. La Difesa, quindi, insisteva nel ricorso formulando “domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
* * * Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena del giorno 14.3.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 20.5.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, dall'istruzione orale e documentale del presente procedimento si evince che il ricorrente: è giunto in Italia nel 2010 (cfr. allegati alla memoria difensiva di parte convenuta), conosce e parla molto bene la lingua italiana (cfr. verbale del 29.11.2023); vive in autonomia, conducendo in locazione un immobile sito a Napoli insieme a un connazionale (cfr. contratto di locazione del tipo “4 più 4” decorrente dal 4.9.2017); ha svolto regolare attività lavorativa dal 2015, sia come dipendente che in autonomia, avendo egli avviato un'impresa edile individuale nel 2017, poi chiusa nel 2020 (cfr. comunicazione di cessazione attività del 11.6.2020), riprendendo a lavorare con continuità come dipendente dal 21.7.2022 (cfr. estratto contributivo ), lavorando tuttora con due CP_2 diversi contratti a tempo parziale e indeterminato decorrenti, rispettivamente, dal 20.7.2023 e dal
21.7.2023, come commesso di banco presso il negozio del fratello, SI. soggiornante di Parte_3 lungo periodo, e quello del cugino, SI. regolarmente soggiornante, come indicato nel Persona_2 ricorso, che trova conferma nella documentazione versata in atti (si vedano, in particolare, le comunicazioni obbligatorie di assunzione e i titoli di soggiorno facenti capo uno al fratello e l'altro al cugino); ha conseguito redditi lavorativi pari complessivamente a euro 1.850,00 circa nel 2015, euro
6.340,00 circa nel 2016, euro 9.000,00 circa nel 2017, euro 6.000,00 circa nel 2018, euro 6.000,00 circa nel 2019, euro 6.000,00 nel 2020, euro 6.500,00 circa nel 2022, euro 13.970,00 nel 2023, euro
20.736,00 nel 2024 ed euro 5.300,00 nel 2025 (per i redditi da lavoro dipendente, cfr. estratto contributivo , aggiornato al 27.5.2025 e fermo al mese di marzo 2025, e una busta paga di aprile CP_2
2025; per i redditi da lavoro autonomo, cfr. dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2017, 2018,
2019 e 2020); ha una stabile relazione con la cittadina italiana SI. come indicato nel Persona_1 ricorso e dal medesimo confermato in udienza.
Quanto alla situazione giudiziaria penale del ricorrente in Italia, come attestano i certificati penali- casellario giudiziario e carichi pendenti- prodotti dalla parte attrice e aggiornati al mese di maggio
2025, il ricorrente è incensurato e non è gravato da procedimenti penali in corso.
Proseguendo nella disamina, dalla sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 3.10.2023 a seguito di giudizio immediato depositata da parte ricorrente, risulta che questi veniva chiamato a rispondere del delitto di maltrattamenti in famiglia, p. e p. dall'art. 572 c.p., contestato al capo 1) della rubrica, perché, dal 5.1.2010, mediante plurime aggressioni fisiche e verbali, poneva la moglie, SI. e la figlia di quest'ultima, SI. Controparte_3 Parte_4
(classe 1997), in uno stato di sofferenza morale e psichica da renderne la vita impossibile, e del
[...] delitto di lesioni personali, p. e p. dall'art. 582, aggravato ex artt. 585, 576, comma 1, nr.1) c.p., ascritto al capo 2) della rubrica, perché, al fine di realizzare il reato di cui al capo 1), cagionava in tempi diversi traumi e contusioni multiple alle medesime (nella specie, procurava: in data 2.2.2011, alla moglie, trauma cranico e frattura della IV costa sinistra, con prognosi di 30 giorni, tramite pugni e calci;
in data 16.5.2011, alla moglie, contusioni multiple su tutto il corpo , con prognosi di 8 giorni, tramite pugni e calci;
in data 14.6.2011, alla moglie, contusioni multiple al torace, tramite pugni e calci;
in data 27.3.2012, alla moglie, contusioni multiple al cranio e forte cefalea, tramite pugni e calci;
in data 15.8.2016, rispettivamente all'una e all'altra persona offesa, trauma cranico non commotivo e contusioni multiple per il corpo, con prognosi di 4 giorni, tramite pugni, calci, schiaffi e spintoni); fatti avvenuti a Napoli fino al 15.8.2016.
Come traspare dalla parte motiva della citata Sentenza, il ricorrente veniva assolto ex art. 530, comma
1, c.p.p. dal reato di cui al capo 1) della rubrica, limitatamente alla condotta commessa dal 28.3.2012 al 15.8.2016, con la formula “perchè il fatto non sussiste”, osservandosi, al riguardo, che il racconto offerto dalla SI. costituitasi parte civile, in ordine ai maltrattamenti subiti ad Controparte_3 opera del ricorrente, risultava attendibile soltanto per l'arco temporale 5.1.2010- 27.3.2012, trovando esso riscontro nei referti medici acquisiti.
Diversamente, per il periodo successivo (28.3.2012- 15.8.2016), le dichiarazioni fornite dalla medesima venivano giudicate non solo “intrinsecamente inattendibili per la loro genericità e contraddittorietà”, ma anche “prive di qualsivoglia elemento oggettivo di conferma”.
Si riteneva, infine, accertato l'episodio del 15.8.2016, sfociato nell'arresto del ricorrente, avendo le deposizioni rese dalle costituite parti civili superato il vaglio critico di credibilità.
Considerata, quindi, la condotta maltrattante cessata in data 27.3.2012, “non potendo l'unico episodio del 15.8.2016, per quanto grave, costituire manifestazione della medesima sequenza fattuale, essendo decorsi oltre quattro anni”, ai sensi dell'art. 531, comma 1, c.p.p., il reato di cui al capo 1) veniva dichiarato estinto- al pari delle lesioni commesse in data 2.2.2011, 16.5.2011, 14.6.2011 e 27.3.2012, nonché delle lesioni commesse in data 15.8.2016 ai danni della SI. di cui al Controparte_3 capo 2) della rubrica - per intervenuta prescrizione.
Quanto, infine, alle lesioni commesse in data 15.8.2016 ai danni della SI. di Parte_4 cui al capo 2) della rubrica, ai sensi dell'art. 529, comma 1, c.p.p., il Giudicante dichiarava di non doversi procedere nei confronti del ricorrente per difetto di querela, “dovendosi escludere – per effetto della pronuncia assolutoria intervenuta per il capo 1), per il lasso temporale 28.3.2012-15.8.2016,
l'aggravante della connessione teleologica, che determina la procedibilità d'ufficio”. Ebbene, la Commissione Territoriale esprimeva parere sfavorevole, rilevando che il ricorrente non aveva dato prova della sua integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, non avendo prodotto documentazione al riguardo, trovandosi, peraltro, i suoi familiari in patria.
Né la CT né la Questura davano atto di altri precedenti penali a carico del ricorrente.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, deve essere valutato positivamente il percorso del ricorrente- pur se non dei più brillanti- che soggiorna in Italia da ormai quindici anni;
conosce e parla molto bene la lingua italiana;
vive in autonomia con un contratto di locazione anche a sé intestato;
ha sempre svolto attività lavorativa in regola dal 2015 con buona continuità, lavorando dal 2023 con due diversi contratti a tempo parziale e indeterminato a favore della ditta del fratello e di quella del cugino;
ha una stabile relazione con una cittadina italiana;
inoltre, è incensurato e non è gravato da carichi pendenti, dando tutto ciò dimostrazione di aver stabilito in Italia la sua vita personale, mantenendo una buona condotta dopo la commissione dei reati per cui è stato prosciolto con Sentenza di non doversi procedere ex artt. 529 e 531, comma 1, c.p.p., fatti, peraltro, rimasti isolati e risalenti nel tempo, che non portavano ad alcuna condanna. Testi Ai sensi dell'art.19, comma 1.1, parte seconda, l diritto alla vita privata e familiare deve trovare tutela, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale - che potrebbe comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare - non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, fatta dunque salva la valutata ed accertata pericolosità sociale del richiedente.
Orbene, nel caso di specie, non può negarsi una risalente pericolosità del ricorrente, il quale si è reso autore di gravi reati contro la persona (maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ex art. 576 c.p. in riferimento all'art. 61, comma 1, nr. 1 c.p.), perpetrati ai danni dell'allora moglie e della figlia maggiorenne di quest'ultima, per i quali è stato prosciolto nel 2023 con pronuncia di non doversi procedere ex artt. 529 e 531, comma 1, c.p.p.
Tuttavia, deve valorizzarsi sia il tempo trascorso dai fatti commessi (più di 13 anni con riferimento ai maltrattamenti in famiglia e 9 anni con riguardo all'ultimo episodio di lesioni personali accertato), peraltro rimasti isolati (come risulta dai certificati penali), sia la buona condotta mantenuta negli anni successivi dal ricorrente, il quale, oltre ad essersi astenuto dalla commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti, ha dato prova di essersi pienamente integrato sul territorio nazionale, dedicandosi allo svolgimento di regolare attività lavorativa e alla costruzione di una vita affettiva. Trattasi di elementi che, valutati congiuntamente, anche alla luce della lunghissima permanenza del ricorrente sul territorio nazionale (15 anni), consentono di esprimere un giudizio in concreto di attuale assenza di pericolosità specifica per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si chiarisce che il diritto del ricorrente qui riconosciuto a vedersi rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale non preclude una eventuale revoca di tale permesso di soggiorno nel caso di commissione di qualsiasi altro reato, anche se nella attuale valutazione fra pericolosità sociale ex artt.
4, comma 3, e 19, comma 1.1, parte seconda, TUI e tutela della vita privata e familiare prevale ora la vita privata.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei quindici anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana, integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente SInor al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 30 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva all'udienza di discussione orale del 29.5.2025; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
23.11.2023.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 13.7.2023 nell'interesse del ricorrente SI. _1
, cittadino del Pakistan, nato in [...] il [...], CUI: avverso il
[...] Pt_2 provvedimento del Questore di Modena, emesso il 14.3.2023, notificatogli il 13.6.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI, presentata in data 20.5.2022, il medesimo chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 TUI.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1 data 3.10.2022 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di potere dimostrare di essere giunto in Italia nell'anno 2014; di avere sempre lavorato, sia come dipendente che in autonomia, avendo avviato una propria ditta individuale poi fallita, e di essere titolare di una promessa di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro;
di avere una stabile relazione sentimentale con una cittadina italiana e di parlare la lingua italiana.
Con decreto del 18.7.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 23.11.2023 con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo- sulla scorta della relazione della Questura del 17.11.2023- il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato, rilevata la pendenza avanti la Questura di Avellino della medesima domanda in questa sede presentata.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 29.11.2023, fissata per la comparizione delle parti, comparivano il ricorrente e il suo Procuratore. In tal sede, il Difensore si riportava alla documentazione prodotta, relativa anche al contratto di locazione e ai contratti di lavoro del ricorrente, il quale veniva sentito dal
Giudice senza necessità di un interprete, comprendendo e parlando egli molto bene la lingua italiana.
Come si evince dal verbale della citata udienza, le dichiarazioni del ricorrente venivano in tal senso trascritte: “il ricorrente vive in Italia ormai da 13 anni;
vive in autonomia in locazione con contratto anche a sé intestato a Napoli;
ha sempre lavorato dal 2015; dal 2017 al 2020 ha aperto una sua ditta individuale di lavori edili poi chiusa in data 11.6.2020; ha ricominciato a lavorare alle dipendenze dal 2022 e lavora tuttora con due contratti part time a tempo indeterminato, con buoni guadagni, con buste paga nette pari a circa euro 750/800,00 per ciascuno dei due lavori;
parla la lingua italiana in modo molto corretto e fluente;
il ricorrente è titolare di patente di guida italiana che esibisce al giudice;
in Patria ha la seguente situazione: ha la sua famiglia d'origine, composta dai genitori e dai fratelli e sorelle con i quali è in contatto;
qui in Italia convive con la SInora cittadina Persona_1 italiana”. Quanto alla domanda di protezione internazionale depositata in data 11.11.2021 presso la
Questura di Avellino, la Difesa dichiarava che nel maggio 2022 il ricorrente aveva rinunziato a tale domanda innanzi alla Questura di Modena, rinuncia che pareva non essere stata ritenuta valida dalla
CT di Avellino, che in data 18.8.2023 aveva convocato il ricorrente, il quale aveva reso la sua audizione, e che non era ancora stato notificato il provvedimento della CT;
in ordine, invece, ai precedenti penali del ricorrente, il Procuratore rilevava di avere prodotto sia i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, che risultavano nulli, e sia il dispositivo di una sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti del ricorrente, con la precisazione che i fatti a lui contestati risalivano al 2011; insisteva, quindi, nel ricorso, formulando “domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, contestando quanto dedotto dalla controparte”.
All'esito, il Giudice, confermata la sospensiva già accordata inaudita altera parte, non essendo emersi nuovi e rilevanti elementi di giudizio dalla costituzione della parte convenuta, fissava nuova udienza in presenza per la sola comparizione dei Procuratori delle parti per il giorno 8 maggio 2024, disponendo che parte ricorrente depositasse per allora copia della motivazione della sentenza penale appena richiamata, estratto contributivo aggiornato e decisione della CT di Avellino, documentazione CP_2 indispensabile ai fini del decidere, essendo allo stato pendente in sede amministrativa la stessa domanda qui formulata.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 22.5.2025, celebratasi innanzi al GOP delegato, il Procuratore di parte ricorrente rappresentava che il proprio assistito al momento non ancora aveva ricevuto la notifica del provvedimento da parte della CT di Avellino, che peraltro lo aveva convocato per la seconda audizione svoltasi in data 5.03.2024; rilevava, inoltre, di aver nuovamente sollecitato la CT perché provvedesse a notificare la decisione, ove assunta, ma senza successo, dichiarando che avrebbe quanto prima sollecitato ancora una volta la CT, depositando la documentazione relativa alla corrispondenza, unitamente a copia integrale della sentenza penale N. 10675/2023 (di assoluzione per un capo di imputazione, di accertamento della mancanza di querela per altro capo di imputazione e di estinzione per prescrizione per ulteriore capo di imputazione – fatti del 2011), come già disposto alla udienza del
29.11.2023.
Rimessi gli atti al presente Giudice, all'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c. per la sola comparizione dei Procuratori delle parti con provvedimento del 17.11.2025, tenutasi il 29.5.2025, il Difensore, invitato alla discussione, si riportava alla documentazione già prodotta e a quanto già verbalizzato all'udienza del 29.11.2023, non essendosi da allora la situazione modificata, atteso che il ricorrente stava lavorando con gli stessi contratti di lavoro a tempo indeterminato, come da estratto in atti, CP_2 ed era incensurato, come da certificati penali depositati e sentenza versata in atti con anche la parte motiva in tale data. Quanto, poi, all'esito della domanda di protezione internazionale presentata alla
Questura di Avellino, questa era allo stato ancora pendente, avendo la CT, a seguito delle richieste di definizione del procedimento, comunicato che la domanda doveva ancora essere esaminata dopo l'audizione svoltasi in data 29.11.2023, come da documentazione prodotta. La Difesa, quindi, insisteva nel ricorso formulando “domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
* * * Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena del giorno 14.3.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 20.5.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, dall'istruzione orale e documentale del presente procedimento si evince che il ricorrente: è giunto in Italia nel 2010 (cfr. allegati alla memoria difensiva di parte convenuta), conosce e parla molto bene la lingua italiana (cfr. verbale del 29.11.2023); vive in autonomia, conducendo in locazione un immobile sito a Napoli insieme a un connazionale (cfr. contratto di locazione del tipo “4 più 4” decorrente dal 4.9.2017); ha svolto regolare attività lavorativa dal 2015, sia come dipendente che in autonomia, avendo egli avviato un'impresa edile individuale nel 2017, poi chiusa nel 2020 (cfr. comunicazione di cessazione attività del 11.6.2020), riprendendo a lavorare con continuità come dipendente dal 21.7.2022 (cfr. estratto contributivo ), lavorando tuttora con due CP_2 diversi contratti a tempo parziale e indeterminato decorrenti, rispettivamente, dal 20.7.2023 e dal
21.7.2023, come commesso di banco presso il negozio del fratello, SI. soggiornante di Parte_3 lungo periodo, e quello del cugino, SI. regolarmente soggiornante, come indicato nel Persona_2 ricorso, che trova conferma nella documentazione versata in atti (si vedano, in particolare, le comunicazioni obbligatorie di assunzione e i titoli di soggiorno facenti capo uno al fratello e l'altro al cugino); ha conseguito redditi lavorativi pari complessivamente a euro 1.850,00 circa nel 2015, euro
6.340,00 circa nel 2016, euro 9.000,00 circa nel 2017, euro 6.000,00 circa nel 2018, euro 6.000,00 circa nel 2019, euro 6.000,00 nel 2020, euro 6.500,00 circa nel 2022, euro 13.970,00 nel 2023, euro
20.736,00 nel 2024 ed euro 5.300,00 nel 2025 (per i redditi da lavoro dipendente, cfr. estratto contributivo , aggiornato al 27.5.2025 e fermo al mese di marzo 2025, e una busta paga di aprile CP_2
2025; per i redditi da lavoro autonomo, cfr. dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2017, 2018,
2019 e 2020); ha una stabile relazione con la cittadina italiana SI. come indicato nel Persona_1 ricorso e dal medesimo confermato in udienza.
Quanto alla situazione giudiziaria penale del ricorrente in Italia, come attestano i certificati penali- casellario giudiziario e carichi pendenti- prodotti dalla parte attrice e aggiornati al mese di maggio
2025, il ricorrente è incensurato e non è gravato da procedimenti penali in corso.
Proseguendo nella disamina, dalla sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 3.10.2023 a seguito di giudizio immediato depositata da parte ricorrente, risulta che questi veniva chiamato a rispondere del delitto di maltrattamenti in famiglia, p. e p. dall'art. 572 c.p., contestato al capo 1) della rubrica, perché, dal 5.1.2010, mediante plurime aggressioni fisiche e verbali, poneva la moglie, SI. e la figlia di quest'ultima, SI. Controparte_3 Parte_4
(classe 1997), in uno stato di sofferenza morale e psichica da renderne la vita impossibile, e del
[...] delitto di lesioni personali, p. e p. dall'art. 582, aggravato ex artt. 585, 576, comma 1, nr.1) c.p., ascritto al capo 2) della rubrica, perché, al fine di realizzare il reato di cui al capo 1), cagionava in tempi diversi traumi e contusioni multiple alle medesime (nella specie, procurava: in data 2.2.2011, alla moglie, trauma cranico e frattura della IV costa sinistra, con prognosi di 30 giorni, tramite pugni e calci;
in data 16.5.2011, alla moglie, contusioni multiple su tutto il corpo , con prognosi di 8 giorni, tramite pugni e calci;
in data 14.6.2011, alla moglie, contusioni multiple al torace, tramite pugni e calci;
in data 27.3.2012, alla moglie, contusioni multiple al cranio e forte cefalea, tramite pugni e calci;
in data 15.8.2016, rispettivamente all'una e all'altra persona offesa, trauma cranico non commotivo e contusioni multiple per il corpo, con prognosi di 4 giorni, tramite pugni, calci, schiaffi e spintoni); fatti avvenuti a Napoli fino al 15.8.2016.
Come traspare dalla parte motiva della citata Sentenza, il ricorrente veniva assolto ex art. 530, comma
1, c.p.p. dal reato di cui al capo 1) della rubrica, limitatamente alla condotta commessa dal 28.3.2012 al 15.8.2016, con la formula “perchè il fatto non sussiste”, osservandosi, al riguardo, che il racconto offerto dalla SI. costituitasi parte civile, in ordine ai maltrattamenti subiti ad Controparte_3 opera del ricorrente, risultava attendibile soltanto per l'arco temporale 5.1.2010- 27.3.2012, trovando esso riscontro nei referti medici acquisiti.
Diversamente, per il periodo successivo (28.3.2012- 15.8.2016), le dichiarazioni fornite dalla medesima venivano giudicate non solo “intrinsecamente inattendibili per la loro genericità e contraddittorietà”, ma anche “prive di qualsivoglia elemento oggettivo di conferma”.
Si riteneva, infine, accertato l'episodio del 15.8.2016, sfociato nell'arresto del ricorrente, avendo le deposizioni rese dalle costituite parti civili superato il vaglio critico di credibilità.
Considerata, quindi, la condotta maltrattante cessata in data 27.3.2012, “non potendo l'unico episodio del 15.8.2016, per quanto grave, costituire manifestazione della medesima sequenza fattuale, essendo decorsi oltre quattro anni”, ai sensi dell'art. 531, comma 1, c.p.p., il reato di cui al capo 1) veniva dichiarato estinto- al pari delle lesioni commesse in data 2.2.2011, 16.5.2011, 14.6.2011 e 27.3.2012, nonché delle lesioni commesse in data 15.8.2016 ai danni della SI. di cui al Controparte_3 capo 2) della rubrica - per intervenuta prescrizione.
Quanto, infine, alle lesioni commesse in data 15.8.2016 ai danni della SI. di Parte_4 cui al capo 2) della rubrica, ai sensi dell'art. 529, comma 1, c.p.p., il Giudicante dichiarava di non doversi procedere nei confronti del ricorrente per difetto di querela, “dovendosi escludere – per effetto della pronuncia assolutoria intervenuta per il capo 1), per il lasso temporale 28.3.2012-15.8.2016,
l'aggravante della connessione teleologica, che determina la procedibilità d'ufficio”. Ebbene, la Commissione Territoriale esprimeva parere sfavorevole, rilevando che il ricorrente non aveva dato prova della sua integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, non avendo prodotto documentazione al riguardo, trovandosi, peraltro, i suoi familiari in patria.
Né la CT né la Questura davano atto di altri precedenti penali a carico del ricorrente.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, deve essere valutato positivamente il percorso del ricorrente- pur se non dei più brillanti- che soggiorna in Italia da ormai quindici anni;
conosce e parla molto bene la lingua italiana;
vive in autonomia con un contratto di locazione anche a sé intestato;
ha sempre svolto attività lavorativa in regola dal 2015 con buona continuità, lavorando dal 2023 con due diversi contratti a tempo parziale e indeterminato a favore della ditta del fratello e di quella del cugino;
ha una stabile relazione con una cittadina italiana;
inoltre, è incensurato e non è gravato da carichi pendenti, dando tutto ciò dimostrazione di aver stabilito in Italia la sua vita personale, mantenendo una buona condotta dopo la commissione dei reati per cui è stato prosciolto con Sentenza di non doversi procedere ex artt. 529 e 531, comma 1, c.p.p., fatti, peraltro, rimasti isolati e risalenti nel tempo, che non portavano ad alcuna condanna. Testi Ai sensi dell'art.19, comma 1.1, parte seconda, l diritto alla vita privata e familiare deve trovare tutela, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale - che potrebbe comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare - non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, fatta dunque salva la valutata ed accertata pericolosità sociale del richiedente.
Orbene, nel caso di specie, non può negarsi una risalente pericolosità del ricorrente, il quale si è reso autore di gravi reati contro la persona (maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ex art. 576 c.p. in riferimento all'art. 61, comma 1, nr. 1 c.p.), perpetrati ai danni dell'allora moglie e della figlia maggiorenne di quest'ultima, per i quali è stato prosciolto nel 2023 con pronuncia di non doversi procedere ex artt. 529 e 531, comma 1, c.p.p.
Tuttavia, deve valorizzarsi sia il tempo trascorso dai fatti commessi (più di 13 anni con riferimento ai maltrattamenti in famiglia e 9 anni con riguardo all'ultimo episodio di lesioni personali accertato), peraltro rimasti isolati (come risulta dai certificati penali), sia la buona condotta mantenuta negli anni successivi dal ricorrente, il quale, oltre ad essersi astenuto dalla commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti, ha dato prova di essersi pienamente integrato sul territorio nazionale, dedicandosi allo svolgimento di regolare attività lavorativa e alla costruzione di una vita affettiva. Trattasi di elementi che, valutati congiuntamente, anche alla luce della lunghissima permanenza del ricorrente sul territorio nazionale (15 anni), consentono di esprimere un giudizio in concreto di attuale assenza di pericolosità specifica per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si chiarisce che il diritto del ricorrente qui riconosciuto a vedersi rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale non preclude una eventuale revoca di tale permesso di soggiorno nel caso di commissione di qualsiasi altro reato, anche se nella attuale valutazione fra pericolosità sociale ex artt.
4, comma 3, e 19, comma 1.1, parte seconda, TUI e tutela della vita privata e familiare prevale ora la vita privata.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei quindici anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana, integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente SInor al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 30 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso