Sentenza 4 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6404 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPO06:404 / 02 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 13391/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 18366 Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud.30/01/02 Dott. Florindo Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ER DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GASPARE SALERNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLOCCA GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO 492 MERCANTI, ALESSANDRO RICCIO, giusta copia notificata -1- del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 17758/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/10/98 R.G.N. 19647/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito 1'Avvocato MICHELE DI LULLO per delega VALERIO MERCANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso chiedendo che venga dich prata la nullità della sentenza. -2- R.G. 13391/99 Rilevato in fatto che RL LI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 9 ottobre 1998 {resa fra la RL, appellante, e l'INPS, appellato), la quale, non definitivamente pronunciando e in parziale riforma dell'appellata decisione del Pretore della stessa città, ha condannato l'Istituto al pagamento, in favore della RL, di una somma pari all'importo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, sulle somme già corrispostele dall'INPS ex art. 19 legge 1978/n. 843, a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1985 n.787, convertito in legge 1986/n. 45, sino alla data del pagamento della sorte capitale, oltre accessori da determinarsi nel prosieguo del giudizio;
che nell'intestazione di détta sentenza il collegio è indicato come composto dal dottor Silvio SO, presidente, il cui nome risulta sovrapposto a penna a quello dattiloscritto della dottoressa IL TT, nonché dai dottori Giuseppe Bronzini (relatore) e Filabozzi Antonio;
che, invece, la stessa sentenza, oltre che dall'estensore dottor Bronzini, è stata sottoscritta dalla dottoressa TT, anziché dal dottor SO, il quale risulta essere stato l'effettivo presidente del Collegio dell'udienza di discussione Fly 3 del 14 ottobre 1997, come risulta dal relativo verbale e dall'allegato dispositivo, contenuti nel fascicolo d'ufficio del quale la Corte ritenne necessaria l'acquisizione all'udienza del 4 luglio 2001; considerato in diritto che indipendentemente dall'ulteriore questione relativa al nell'indicazione del terzo giudice (dottor Antoniocontrasto Filabozzi, secondo l'intestazione della sentenza qui prodotta in copia autentica, anziché dottoressa IL TT, secondo le risultanze del verbale di udienza e dal dispositivo sopra menzionati)- il difetto di firma del presidente del collegio determina, anche nel rito del lavoro, la nullità insanabile (rilevabile anche d'ufficio) della sentenza impugnata (v. Cass. 19 novembre 2001 n. 14481; 23 maggio 2001 n.7059; 13 gennaio 2001 n.423; 10 gennaio 2001 n.260; 4 dicembre 2000 n.15424; 14 febbraio 1996 n.1122); che il doveroso rilievo della nullità determinata dall'indicato difetto di sottoscrizione (preclusivo dell'esame delle censure proposte dalla ricorrente) comporta la cassazione causa a seguito dell'impugnata sentenza, con rinvio della della riforma di cui al d.lgs. n. 51 del 1998- alla Corte potere-dovere did'appello di Roma, cui spetterà il riesaminare il merito della controversia (cfr., in particolare, Fey н le già citate sentenze n.423 del 2001 e n.1122 del 1996 nonché Cass. 21 dicembre 2000 n.16045), provvedendo anche in ordine alla spese del giudizio di legittimità (art. 385, comma terzo, cod. proc. civ.);
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso, in Roma, il 30 gennaio 2002 Il Presidente Il Cons. -est. Florinds leficitulls lumini. Pravingman ANC IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 4 MAG.2002 oggi, F CANCELLCELLIERERelle 5