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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/10/2025, n. 5060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5060 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1902/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1902/2021 R.G., promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elett. Controparte_1 P.IVA_1 dom. in CATANIA, VIA ALBERTO MARIO N. 23, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LENZO GUGLIELMO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._1
10/03/1962, elett. dom. in TREMESTIERI ETNEO (CT), VIA CARNAZZA N. 53, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SCUDERI MAURIZIO;
, (C.F. ), in persona del Sindaco, p.t., elett. dom. presso Parte_1 P.IVA_2
l'Avvocatura Comunale, sita in , PIAZZA MARINA N. 39 ”, Pt_1 Controparte_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. SILVANA CELESIA;
, in persona del legale rappresentante p.t. – Controparte_4
CONTUMACE;
, in persona del legale rappresentante p.t. - CONTUMACE;
Controparte_5
APPELLATI
Con provvedimento del 01.04.2025, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 12.02.2021, proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 19/2021, proc. n. 1071/2020 R.G., depositata in data 13.01.2021 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Acireale accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla dichiarando estinte le obbligazioni pecuniarie di cui al preavviso di fermo n. Controparte_2
29380201900002587, relativo a tre cartelle di pagamento (n. 2932016005316981, n.
29320160063537406 e n. 29320180008758647) emesse per violazioni al Codice della Strada, e compensava le spese di lite.
Con il primo motivo, l'odierna appellante lamentava il vizio di ultrapetizione, avendo errato il Giudice di Pace nel porre a fondamento della decisione di annullamento delle cartelle impugnate non ciò che l'attrice aveva eccepito ai fini di ottenere quanto richiesto (mancata notifica delle cartelle che avrebbe determinato l'intervenuta prescrizione), bensì il mancato deposito, da parte degli enti impositori, delle
“notifiche dei verbali di riferimento”, eccezione, questa, mai sollevata dall'attrice.
Con il secondo motivo di appello, deduceva la regolare notifica delle cartelle Controparte_1 di pagamento, provata nel corso del giudizio di primo grado, e, pertanto, l'inammissibilità della citazione per avvenuta decorrenza del termine di 60 giorni dalla data di notifica delle stesse, ex art. 21, comma 1, del D. Lgs. 546/92.
Infine, con il terzo motivo, l'odierna appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse errato nel compensare le spese di lite, stante la legittimità e la correttezza dell'attività di Controparte_1
[...]
Pertanto, per i suddetti motivi, in riforma della sentenza impugnata, domandava: “1. riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando legittima e pienamente efficace, ai fini probatori, la documentazione prodotta dalla e comprovante la notifica della cartella di Controparte_1 pagamento, per i motivi esposti ai superiori punti, rigettando l'opposizione formulata dalla Sig.ra
;
2. In accoglimento della istanza di inibitoria, sospendere l'efficacia Controparte_2 esecutiva della impugnata sentenza, ricorrendone i presupposti;
3. riformare la sentenza relativamente alla condanna alle spese legali e ponendole a carico della parte soccombente;
4. condannare parte avversa al pagamento delle spese dell'odierno giudizio”.
Si costituiva , che contestava l'appello avanzato in fatto ed in diritto, Controparte_2 domandando di rigettare integralmente l'appello avversario, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva, altresì, il , rilevando di aver regolarmente provveduto alla Parte_1 notifica di tutti i verbali di accertamento delle infrazioni contestate alla e sottese alla CP_2 pagina 2 di 4 cartella di pagamento dalla stessa impugnata e ribadendo la propria estraneità alla procedura esecutiva intrapresa da per il recupero del credito. Pertanto, per i suddetti motivi, Controparte_1 domandava di: “ritenere e dichiarare che il è creditore nei confronti della sig.ra Parte_1
delle somme di cui ai provvedimenti impugnati, con esclusione, in ogni caso, Controparte_2 dell'Amministrazione comparente da ogni responsabilità e da ogni eventuale conseguenza negativa della lite. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa, come per legge, oltre spese generali (15%) CPDEL (23,80%) ed (0,606%)”. CP_6
Il e il Controparte_4 Controparte_5 nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano e rimanevano contumaci.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni come in atti precisate, con provvedimento del
01.04.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per i motivi di cui si dirà.
In accoglimento del primo motivo di appello, deve anzitutto rilevarsi che ha errato il Giudice di Pace a dichiarare la prescrizione delle cartelle di pagamento n. 2932016005316981, n. 29320160063537406 e n. 29320180008758647 in considerazione del mancato deposito delle notifiche dei verbali di accertamento, stante che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la AM contestava esclusivamente la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento summenzionate – ma non dei verbali ad esse presupposti – e che l'irregolarità della notifica dei verbali non è stata eccepita da alcuna delle altre parti costituite in giudizio.
Il secondo motivo di appello è solo parzialmente fondato, stante che, dall'esame della documentazione prodotta dall'odierna appellante nel corso del giudizio di prime cure, risulta regolare soltanto la notifica della cartella di pagamento n. 29320160063537406 (all. 2), relativa a contravvenzioni risalenti all'anno
2015, che veniva personalmente notificata alla destinataria in data 26.01.2017, Controparte_2 nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320180008758647 (all. 3), relativa a contravvenzioni risalenti all'anno 2014, sebbene risulti dagli atti processuali che sia stata notificata per compiuta giacenza in data 25.06.2018, tramite poste private, di cui non si ha prova della titolarità della prevista licenza individuale, in ogni caso, in mancanza di prove circa la regolare comunicazione alla destinataria dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale (cd. CAD), non può considerarsi ritualmente notificata.
Infine, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320160053159818 (all. 1) – erroneamente indicata sin dal primo grado di giudizio come cartella n. 2932016005316981 – relativa a pagina 3 di 4 contravvenzioni per l'anno 2012, deve osservarsi che, in assenza della destinataria presso il suo domicilio, si notificava alla madre in data 29.12.2016. Tuttavia, anche in questo caso non risulta raggiunta la prova circa l'invio della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN), nemmeno risultante dalla relativa relata, sicché la notifica non può considerarsi valida.
Con riguardo alle deduzioni sollevate dal , nel caso in esame devono considerarsi Parte_1 assorbite, essendo stata accertata la rituale notifica della cartella di pagamento n. 29320160063537406
e non essendo stata contestata la regolarità della notifica dei verbali di accertamento ad essa presupposti.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'impugnata sentenza va riformata e, in parziale accoglimento dell'atto di opposizione depositato da in data 30.11.2020 nel giudizio di primo Controparte_2 grado, le cartelle esattoriali n. 29320180008758647 e n. 29320160053159818 (quest'ultima erroneamente indicata come cartella n. 2932016005316981), vanno annullate, rigettando per il resto.
Stante la reciproca soccombenza, nonché la contumacia del e del Controparte_4
sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali di Controparte_5 entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello depositato in data
16.02.2021, previa dichiarazione di contumacia del , in persona del Controparte_4
Sindaco p.t., e del in persona del Sindaco p.t., disattesa ogni contraria Controparte_5 istanza ed azione:
-Riforma la sentenza n. 19/2021 del Giudice di Pace di Acireale, depositata in data 13.01.2021,
e, in parziale accoglimento dell'atto di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., depositato da in data 30.11.2020 nel giudizio di primo grado, annulla le cartelle Controparte_2 esattoriali n. 29320180008758647 e n. 29320160053159818 (quest'ultima erroneamente indicata come cartella n. 2932016005316981), rigettando per il resto;
-Spese processuali compensate.
Così deciso in Catania, il 17.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1902/2021 R.G., promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elett. Controparte_1 P.IVA_1 dom. in CATANIA, VIA ALBERTO MARIO N. 23, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LENZO GUGLIELMO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._1
10/03/1962, elett. dom. in TREMESTIERI ETNEO (CT), VIA CARNAZZA N. 53, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SCUDERI MAURIZIO;
, (C.F. ), in persona del Sindaco, p.t., elett. dom. presso Parte_1 P.IVA_2
l'Avvocatura Comunale, sita in , PIAZZA MARINA N. 39 ”, Pt_1 Controparte_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. SILVANA CELESIA;
, in persona del legale rappresentante p.t. – Controparte_4
CONTUMACE;
, in persona del legale rappresentante p.t. - CONTUMACE;
Controparte_5
APPELLATI
Con provvedimento del 01.04.2025, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 12.02.2021, proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 19/2021, proc. n. 1071/2020 R.G., depositata in data 13.01.2021 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Acireale accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla dichiarando estinte le obbligazioni pecuniarie di cui al preavviso di fermo n. Controparte_2
29380201900002587, relativo a tre cartelle di pagamento (n. 2932016005316981, n.
29320160063537406 e n. 29320180008758647) emesse per violazioni al Codice della Strada, e compensava le spese di lite.
Con il primo motivo, l'odierna appellante lamentava il vizio di ultrapetizione, avendo errato il Giudice di Pace nel porre a fondamento della decisione di annullamento delle cartelle impugnate non ciò che l'attrice aveva eccepito ai fini di ottenere quanto richiesto (mancata notifica delle cartelle che avrebbe determinato l'intervenuta prescrizione), bensì il mancato deposito, da parte degli enti impositori, delle
“notifiche dei verbali di riferimento”, eccezione, questa, mai sollevata dall'attrice.
Con il secondo motivo di appello, deduceva la regolare notifica delle cartelle Controparte_1 di pagamento, provata nel corso del giudizio di primo grado, e, pertanto, l'inammissibilità della citazione per avvenuta decorrenza del termine di 60 giorni dalla data di notifica delle stesse, ex art. 21, comma 1, del D. Lgs. 546/92.
Infine, con il terzo motivo, l'odierna appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse errato nel compensare le spese di lite, stante la legittimità e la correttezza dell'attività di Controparte_1
[...]
Pertanto, per i suddetti motivi, in riforma della sentenza impugnata, domandava: “1. riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando legittima e pienamente efficace, ai fini probatori, la documentazione prodotta dalla e comprovante la notifica della cartella di Controparte_1 pagamento, per i motivi esposti ai superiori punti, rigettando l'opposizione formulata dalla Sig.ra
;
2. In accoglimento della istanza di inibitoria, sospendere l'efficacia Controparte_2 esecutiva della impugnata sentenza, ricorrendone i presupposti;
3. riformare la sentenza relativamente alla condanna alle spese legali e ponendole a carico della parte soccombente;
4. condannare parte avversa al pagamento delle spese dell'odierno giudizio”.
Si costituiva , che contestava l'appello avanzato in fatto ed in diritto, Controparte_2 domandando di rigettare integralmente l'appello avversario, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva, altresì, il , rilevando di aver regolarmente provveduto alla Parte_1 notifica di tutti i verbali di accertamento delle infrazioni contestate alla e sottese alla CP_2 pagina 2 di 4 cartella di pagamento dalla stessa impugnata e ribadendo la propria estraneità alla procedura esecutiva intrapresa da per il recupero del credito. Pertanto, per i suddetti motivi, Controparte_1 domandava di: “ritenere e dichiarare che il è creditore nei confronti della sig.ra Parte_1
delle somme di cui ai provvedimenti impugnati, con esclusione, in ogni caso, Controparte_2 dell'Amministrazione comparente da ogni responsabilità e da ogni eventuale conseguenza negativa della lite. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa, come per legge, oltre spese generali (15%) CPDEL (23,80%) ed (0,606%)”. CP_6
Il e il Controparte_4 Controparte_5 nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano e rimanevano contumaci.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni come in atti precisate, con provvedimento del
01.04.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per i motivi di cui si dirà.
In accoglimento del primo motivo di appello, deve anzitutto rilevarsi che ha errato il Giudice di Pace a dichiarare la prescrizione delle cartelle di pagamento n. 2932016005316981, n. 29320160063537406 e n. 29320180008758647 in considerazione del mancato deposito delle notifiche dei verbali di accertamento, stante che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la AM contestava esclusivamente la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento summenzionate – ma non dei verbali ad esse presupposti – e che l'irregolarità della notifica dei verbali non è stata eccepita da alcuna delle altre parti costituite in giudizio.
Il secondo motivo di appello è solo parzialmente fondato, stante che, dall'esame della documentazione prodotta dall'odierna appellante nel corso del giudizio di prime cure, risulta regolare soltanto la notifica della cartella di pagamento n. 29320160063537406 (all. 2), relativa a contravvenzioni risalenti all'anno
2015, che veniva personalmente notificata alla destinataria in data 26.01.2017, Controparte_2 nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320180008758647 (all. 3), relativa a contravvenzioni risalenti all'anno 2014, sebbene risulti dagli atti processuali che sia stata notificata per compiuta giacenza in data 25.06.2018, tramite poste private, di cui non si ha prova della titolarità della prevista licenza individuale, in ogni caso, in mancanza di prove circa la regolare comunicazione alla destinataria dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale (cd. CAD), non può considerarsi ritualmente notificata.
Infine, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320160053159818 (all. 1) – erroneamente indicata sin dal primo grado di giudizio come cartella n. 2932016005316981 – relativa a pagina 3 di 4 contravvenzioni per l'anno 2012, deve osservarsi che, in assenza della destinataria presso il suo domicilio, si notificava alla madre in data 29.12.2016. Tuttavia, anche in questo caso non risulta raggiunta la prova circa l'invio della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN), nemmeno risultante dalla relativa relata, sicché la notifica non può considerarsi valida.
Con riguardo alle deduzioni sollevate dal , nel caso in esame devono considerarsi Parte_1 assorbite, essendo stata accertata la rituale notifica della cartella di pagamento n. 29320160063537406
e non essendo stata contestata la regolarità della notifica dei verbali di accertamento ad essa presupposti.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'impugnata sentenza va riformata e, in parziale accoglimento dell'atto di opposizione depositato da in data 30.11.2020 nel giudizio di primo Controparte_2 grado, le cartelle esattoriali n. 29320180008758647 e n. 29320160053159818 (quest'ultima erroneamente indicata come cartella n. 2932016005316981), vanno annullate, rigettando per il resto.
Stante la reciproca soccombenza, nonché la contumacia del e del Controparte_4
sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali di Controparte_5 entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello depositato in data
16.02.2021, previa dichiarazione di contumacia del , in persona del Controparte_4
Sindaco p.t., e del in persona del Sindaco p.t., disattesa ogni contraria Controparte_5 istanza ed azione:
-Riforma la sentenza n. 19/2021 del Giudice di Pace di Acireale, depositata in data 13.01.2021,
e, in parziale accoglimento dell'atto di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., depositato da in data 30.11.2020 nel giudizio di primo grado, annulla le cartelle Controparte_2 esattoriali n. 29320180008758647 e n. 29320160053159818 (quest'ultima erroneamente indicata come cartella n. 2932016005316981), rigettando per il resto;
-Spese processuali compensate.
Così deciso in Catania, il 17.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli.
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