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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 2020/2020 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di Contratti bancari
(deposito bancario, etc), promossa
DA 2
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Fortunato C.F._1
Tescione e dall'Avv. Simona Alvares, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Siracusa, via Malta n. 23
ATTORE
CONTRO
con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio Controparte_1
n. 8, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Guglielmino, P.IVA_1
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Vittoria (RG), via Principe Umberto n. 79,
CONVENUTA
e con sede in Parma, via Università n. Controparte_2
1, P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Guglielmino, P.IVA_2
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Vittoria (RG), via Principe Umberto n. 79
INTERVENIENTE ex art. 111 c.p.c. 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 30/06/2020, Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di
[...] Controparte_1 deducendo di intrattenere con quest'ultimo (già Controparte_3 nonché, prima ancora, ) “rapporti di conto Controparte_4
corrente (All. 1) e di apertura di credito in via chirografaria (All. 2, 3 e 4)”, di avere richiesto al medesimo “Con pec del 20.01.2020 (All. 21) […] copia del contratto di apertura di conto corrente, di apertura di credito e degli estratti conto completi (movimenti e scalari) dall'inizio del rapporto alla data di richiesta, nonché copia delle comunicazioni ex art. 118 TUB”, e di avere riscontrato, “da un esame della documentazione in tal modo ottenuta dalla
[…] che le somme da questa reclamate a titolo di interessi passivi, CP_4
c.m.s. ed a diverso titolo, hanno determinato l'ampio superamento del c.d.
“tasso soglia”, incorrendo così nella violazione del disposto normativo di cui l'art. 644 c.p. e di cui alla L. n. 108/1996 sancito in tema di usura, nonché del disposto normativo, vigente in tema di trasparenza bancaria, di cui alla L.
17.02.1992 e al D.lgs. del 01.09.1993 n. 385”, e “Tanto senza considerare che la banca non ha consegnato l'originario contratto di conto corrente, atteso che la documentazione contrattuale dalla medesima trasmessa ai sensi dell'art. 119 TUB è riferibile all'anno 2006, quando invece il rapporto ha avuto origine ben precedente (All. 5 e 6).”. L'attore chiedeva dunque dichiararsi “la nullità del contratto di apertura del conto corrente e di quelli citati in narrativa”, nonché “la nullità dell'anatocismo e della capitalizzazione ex art. 1283 c.c.”, “la nullità dell'applicazione di interessi ultralegali”, “la nullità di tutte le annotazioni per differenze di valuta”, “la nullità delle variazioni in peius del tasso debitore”, “la nullità del computo e dell'addebito di commissione di massimo scoperto e di ogni altra commissione comunque denominata”; conseguentemente, chiedeva accertarsi “che il conto corrente di corrispondenza n. 1000967 […] avente saldo debitorio apparente di € 1.408,25 alla data del 31.12.2019 una volta 4
riclassificato risulterà avere un saldo pari ad € 51.515,72 o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa”; inoltre, chiedeva dichiararsi “risolti il contratto di c/c in narrativa indicato per grave inadempimento contrattuale della e per violazione delle norme CP_4
contrattuali ed extracontrattuali, di conseguenza condannare la a CP_4 corrispondere al correntista l'eventuale saldo accertato a favore del medesimo, oltre ad interessi legali e maggior danno da ritardato pagamento dalla data della domanda al saldo effettivo”; chiedeva altresì condannarsi
“la in conseguenza e per effetto di quanto esposto nelle precedenti CP_4 conclusioni, al risarcimento di tutti i danni materiali e morali, ed in genere di ogni danno di natura non patrimoniale […] cagionati”.
Nel giudizio così introdotto si costituiva la quale Controparte_1
preliminarmente chiedeva di “dichiarare inammissibile la domanda [di ripetizione d'indebito] essendo il rapporto regolato in conto corrente ancora in corso”, nonché di “rigettare, in ogni caso, con qualunque statuizione tutte le richieste e le domande formulate dall'attore perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto”, e “in via del tutto subordinata, qualora il decidente dovesse ritenere la domanda avversaria in tutto o in parte fondata, [di] ritenerla contenuta nei limiti della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., con ricalcolo del rapporto contestato, a far data dai dieci anni antecedenti la data del 17 gennaio 2020, dichiarando estinto ogni diritto di parte attrice per il periodo antecedente a causa dell'intervenuta prescrizione”.
Si costituiva, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.,
[...]
a tal fine deducendo che “con atto di fusione 12 aprile Controparte_2
2022 […] si è proceduto all'incorporazione di Controparte_5
o “ in
[...] Controparte_1 Controparte_6
(doc.3)”, che pertanto, “in virtù del precitato atto l'incorporante
[...]
[…] ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della Controparte_2 5
società incorporata […] proseguendo in tutti i suoi Controparte_1
rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”, e che “fra i predetti rapporti è ricompreso il presente giudizio iscritto al n. 2020/2020 R.G. promosso dal sig. contro il . Ciò Parte_1 Controparte_1
posto, la parte così intervenuta dichiarava “di costituirsi nell'intestato giudizio iscritto al n. 2020/2020 R.G., quale società incorporante il
[...]
per far proprie tutte le difese svolte da quest'ultima e Controparte_1 resistere alla domanda proposta dal sig. ”. Parte_1
Ciò premesso, la domanda di accertamento negativo/ripetizione di indebito esercitata dall'attore deve essere rigettata, sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte del medesimo, del relativo onere deduttivo e probatorio su di lui incombente.
Ed invero, deve evidenziarsi, in via generale, che “Nei rapporti bancari in conto corrente il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente annotate è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi.” (ex multis, Cass., sez. I, 14/12/2022 n. 36585).
Deve altresì rilevarsi che l'azione di accertamento negativo “condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure mancanza di patto), che esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell'azione di ripetizione;
soltanto per agire in ripetizione, infatti, il cliente ha l'onere di allegare e provare non soltanto l'indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa c.d. solutoria.” (Trib.
Torino, sez. I, 03/10/2022 n. 3821), mentre, nel caso in cui eserciti l'azione di accertamento negativo, dovrà unicamente dimostrare l'esistenza dell'indebito (che, come detto, “esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo”).
Ne discende, pertanto, che, a prescindere da come si qualifichi l'azione esercitata dall'attore (in termini di ripetizione di indebito o di mero 6
accertamento negativo), e dunque anche nel caso in cui si ritenesse inammissibile l'azione di ripetizione di indebito proposta, in quanto l'attore non abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, sub specie di chiusura del conto corrente per cui è causa, comunque sarebbe ammissibile quella di accertamento negativo ad essa sottesa (cfr., in tal senso, Cass., sez. VI,
05/09/2018 n. 21646); in relazione a quest'ultima l'attore, sebbene esonerato dal dimostrare l'avvenuto pagamento, dovrebbe, però, fornire la prova della mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa.
Orbene, deve ritenersi che nella fattispecie in esame non sia stata fornita dall'attore la prova della mancanza di causa debendi.
È stato infatti precisato che “il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole” (Cass. sez. VI, 13/12/2019 n.33009).
Tale principio è stato confermato anche più di recente, ribadendosi che “Il contrario assunto […] si scontra col rilievo per cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”, e che (conformemente a quanto in precedenza esposto) “La medesima regola, opera, del resto, nelle azioni di accertamento negativo, in cui è sempre la parte attrice in giudizio ad essere onerata della relativa prova” (Cass., sez. I, 22/05/2024 , n. 18227).
Inoltre, è stato affermato che “il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass., 7
sez. III, 20/09/2022 n. 27477; nello stesso senso, Cass., sez. I, 28/11/2018, n.
30822).
Ed ancora, “ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, […] è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio
2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n.
24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi.” (Cass., sez. I, 02/05/2019 n. 11543).
Ciò premesso, l'attore non ha prodotto né il contratto di conto corrente originario, né la serie continua e completa dei relativi estratti conto, in difformità rispetto alla giurisprudenza citata.
Ne discende, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che la domanda di accertamento negativo/ripetizione di indebito dallo stesso esercitata è infondata, e deve dunque essere rigettata.
Né, del resto, tale carenza documentale è da imputare all'operato del convenuto che, a fronte della richiesta ex art. 119 T.u.b. ad esso formulata da parte dell'attore, prima dell'inizio del presente giudizio (vd. all. n. 21 dell'atto di citazione), ha consegnato solo parte della documentazione richiesta (vd. all. nn. 22 e 23 dell'atto di citazione).
Al riguardo, infatti, l'attore rilevava specificamente “che la documentazione contrattuale dalla medesima [la banca convenuta] trasmessa ai sensi dell'art. 119 TUB è riferibile all'anno 2006, quando invece il rapporto ha avuto origine ben precedente (All. 5 e 6).”, tale ultima circostanza traendosi appunto dagli estratti conto prodotti in allegato ai suddetti nn. 5 e 6 dell'atto di citazione, e relativi l'uno al I trimestre 2002, e l'altro al III trimestre 2002.
E tuttavia, com'è noto, “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, 8
comma 4, t.u.b. […] copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039).
Pertanto, posto che la richiesta ex art. 119 T.u.b. formulata dall'attore risaliva al 17/01/2020, non era configurabile, in capo alla convenuta, un obbligo di ostensione relativo a documentazione contrattuale e contabile anteriore al 17/01/2010 (ovvero al decennio anteriore al 17/01/2020).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve essere rigettata, in quanto infondata, la domanda di accertamento negativo/ripetizione di indebito esercitata dall'attore.
Dall'infondatezza della domanda in questione discende, altresì,
l'inconfigurabilità di una responsabilità, anche risarcitoria, della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa.
Rigetta le domande esercitate da . Parte_1
Condanna a rifondere alla controparte le spese di lite, che Parte_1 si liquidano in €.5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 15 aprile 2025. 9
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo