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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/10/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 5137 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: azione di ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c. tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonino Parte_1
Fiondo in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione e domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Piano di Sorrento al Corso Italia 24/b -attrice- e rapp.to e difeso dall'avv. ti Donatella Raiola Controparte_1 in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il loro studio sito in Torre Annunziata alla via Maresca 49 -convenuto- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato l'istante evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, , Controparte_1 al fine di ottenere la restituzione, ex art 2041 c.c., della complessiva somma di euro 51.801,62. L'istante esponeva di aver convissuto con il convenuto
[...]
per circa 10 anni e fino al mese di Luglio 2020, CP_1
prefata convivenza si era interrotta. Evidenziava che dalla loro unione è nato un figlio . Ribadiva che Persona_1 nel corso della predetta conviv sso al
[...]
numerosi prestiti in denaro al fine di provvedere alla CP_1 zione edilizia dell'immobile di proprietà del convenuto (nello specifico per la realizzazione di opere murarie interne ed esterne, acquistare infissi esterni, persiane in alluminio, portoncini blindati, porte interne, ceramiche e piastrelle di rivestimento per la cucina e per i bagni con la realizzazione anche dell'impianto idraulico completo) nonché altre elargizioni necessarie per l'acquisto del mobilio dell'immobile dell'intera cucina, salotto e camere da letto, nonché aveva provveduto infine a saldare un debito contratto dallo stesso con la
[...]
pari ad ulteriori € 5.327,62. Il t Controparte_2 la somma complessiva di € 51.801,62.
1 Dichiarava che fosse evidente come il fosse tenuto alla CP_1 restituzione di tutte le somme anticip rappresentando obbligazioni naturali per mancanza del requisito della proporzionalità e adeguatezza, e che alcun esito ha avuto la richiesta di restituzione inviata a mezzo racc. ar in data 20/02/2021. Si costituiva il eccependo in via preliminare CP_1
l'improponibilità ed inammissibilità della domanda, evidenziando che le elargizioni effettuate dalla stessa per i lavori di ristrutturazione della casa nonché per il mobilio, rappresentavano obbligazioni naturali per cui era impossibile richiederne la ripetizione. Evidenziava inoltre di aver corrisposto alla la somma Parte_1 di euro 16.448,00, per il presunto prestito volto all'estinzione del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, spiegava quindi domanda riconvenzionale per la restituzione di tale somma o quantomeno la compensazione in caso di maggiore avere da parte della . Parte_1
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Assegnati su richiesta di parte i termini delle memorie 183 comma VI cpc, non autorizzate le istanze istruttorie, rinviata la causa per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15-03- 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo sollevando d'ufficio il contraddittorio tra le parti sull'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento;
successivamente la causa veniva nuovamente rinviata per precisazioni per le conclusioni e rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I,
2 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Tanto premesso nel merito la domanda è infondata e va rigettata. Preliminarmente va osservato che è pacifico poiché non contestato dalle parti ed inoltre risultante dalla documentazione prodotta che, l'istante ha convissuto con il convenuto
[...]
per circa dieci anni e che durante tale periodo ha CP_1
o ad effettuare la ristrutturazione edilizia dell'immobile di proprietà del convenuto nonché all'acquisto del relativo mobilio, nonché ad elargire una serie di pagamenti presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. L'attrice proponeva quindi azione di ingiustificato arricchimento per ottenere la ripetizione della somma di euro 51.081,62, ossia per la restituzione di tutte le somme anticipate in favore del
CP_1 venuto resisteva alla domanda, evidenziando che trattandosi di esborsi effettuati in costanza di convivenza, l'istante non aveva alcun diritto alla restituzione di quanto pagato, rappresentando tali elargizioni obbligazioni naturali. Aggiungeva inoltre di aver corrisposto invece, per la restituzione dei debiti personali pagati dalla presso l'Agenzia Parte_1 delle Entrate la somma di euro 16.000,00., di cui chiedeva la restituzione o l'eventuale compensazione. Tanto premesso, sulla base della prevalente giurisprudenza, cui il Tribunale ritiene di aderire, è da escludersi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, la ripetibilità delle somme pagate, rappresentando tali prestazioni come adempimento di un'obbligazione naturale ex art 2034 c.c. Invero, recente giurisprudenza ha affermato che la sussistenza dell'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (Cass. civ. 19578/2016). Inoltre “…le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia, configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per
3 la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens”(ordinanza n. 28 del 2 gennaio 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione .Cass. civ. 16864/2023). Sulla base di tali arresti giurisprudenziali si deve presumere che le spese del ménage familiare siano state effettuate nel pieno spirito solidaristico, senza verificare quanto avesse contribuito l'uno piuttosto che l'altro, per cui gli esborsi con i quali uno ha inteso partecipare ai bisogni e alle necessità domestiche e di coppia possono giustificarsi come atto di liberalità o versamenti eseguiti in attuazione di un'obbligazione naturale. Le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio configurano, , al pari di quelle eseguite tra conviventi more uxorio, l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia (Corte di Cassazione, n. 23471/2024). Nel caso di specie, trattandosi di esborsi effettuati per la ristrutturazione della casa familiare o comunque di importi pagati in virtù di un dovere di mutua assistenza morale e materiale reciproca, e rientrando in un arco temporale di 10 anni, a parere di questo giudicante si ritiene che tali pagamenti rientrino nel concetto di proporzionalità, tali da non consentire alcuna obbligazione alla restituzione, né d'altro canto parte attrice ha fornito alcuna prova contraria in tal senso, come sarebbe stato suo preciso onere fare. Alla stregua di tali considerazioni la domanda di parte attrice va rigettata. Va inoltre rigettata la domanda riconvenzionale del per la CP_1 restituzione della somma pari ad euro 16.448,00, in quanto del tutto sfornita di prova, essendo presenti solo agli atti estratti conto da cui non emerge Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei DM 55/14 e 147/22, tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei minimi in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzione;
- compensa le spese di lite. Torre Annunziata, 20 ottobre 2025.
4 Il Giudice onorario di Tribunale dott. Ambrosino Luigi
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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Fiondo in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione e domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Piano di Sorrento al Corso Italia 24/b -attrice- e rapp.to e difeso dall'avv. ti Donatella Raiola Controparte_1 in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il loro studio sito in Torre Annunziata alla via Maresca 49 -convenuto- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato l'istante evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, , Controparte_1 al fine di ottenere la restituzione, ex art 2041 c.c., della complessiva somma di euro 51.801,62. L'istante esponeva di aver convissuto con il convenuto
[...]
per circa 10 anni e fino al mese di Luglio 2020, CP_1
prefata convivenza si era interrotta. Evidenziava che dalla loro unione è nato un figlio . Ribadiva che Persona_1 nel corso della predetta conviv sso al
[...]
numerosi prestiti in denaro al fine di provvedere alla CP_1 zione edilizia dell'immobile di proprietà del convenuto (nello specifico per la realizzazione di opere murarie interne ed esterne, acquistare infissi esterni, persiane in alluminio, portoncini blindati, porte interne, ceramiche e piastrelle di rivestimento per la cucina e per i bagni con la realizzazione anche dell'impianto idraulico completo) nonché altre elargizioni necessarie per l'acquisto del mobilio dell'immobile dell'intera cucina, salotto e camere da letto, nonché aveva provveduto infine a saldare un debito contratto dallo stesso con la
[...]
pari ad ulteriori € 5.327,62. Il t Controparte_2 la somma complessiva di € 51.801,62.
1 Dichiarava che fosse evidente come il fosse tenuto alla CP_1 restituzione di tutte le somme anticip rappresentando obbligazioni naturali per mancanza del requisito della proporzionalità e adeguatezza, e che alcun esito ha avuto la richiesta di restituzione inviata a mezzo racc. ar in data 20/02/2021. Si costituiva il eccependo in via preliminare CP_1
l'improponibilità ed inammissibilità della domanda, evidenziando che le elargizioni effettuate dalla stessa per i lavori di ristrutturazione della casa nonché per il mobilio, rappresentavano obbligazioni naturali per cui era impossibile richiederne la ripetizione. Evidenziava inoltre di aver corrisposto alla la somma Parte_1 di euro 16.448,00, per il presunto prestito volto all'estinzione del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, spiegava quindi domanda riconvenzionale per la restituzione di tale somma o quantomeno la compensazione in caso di maggiore avere da parte della . Parte_1
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Assegnati su richiesta di parte i termini delle memorie 183 comma VI cpc, non autorizzate le istanze istruttorie, rinviata la causa per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15-03- 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo sollevando d'ufficio il contraddittorio tra le parti sull'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento;
successivamente la causa veniva nuovamente rinviata per precisazioni per le conclusioni e rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I,
2 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Tanto premesso nel merito la domanda è infondata e va rigettata. Preliminarmente va osservato che è pacifico poiché non contestato dalle parti ed inoltre risultante dalla documentazione prodotta che, l'istante ha convissuto con il convenuto
[...]
per circa dieci anni e che durante tale periodo ha CP_1
o ad effettuare la ristrutturazione edilizia dell'immobile di proprietà del convenuto nonché all'acquisto del relativo mobilio, nonché ad elargire una serie di pagamenti presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. L'attrice proponeva quindi azione di ingiustificato arricchimento per ottenere la ripetizione della somma di euro 51.081,62, ossia per la restituzione di tutte le somme anticipate in favore del
CP_1 venuto resisteva alla domanda, evidenziando che trattandosi di esborsi effettuati in costanza di convivenza, l'istante non aveva alcun diritto alla restituzione di quanto pagato, rappresentando tali elargizioni obbligazioni naturali. Aggiungeva inoltre di aver corrisposto invece, per la restituzione dei debiti personali pagati dalla presso l'Agenzia Parte_1 delle Entrate la somma di euro 16.000,00., di cui chiedeva la restituzione o l'eventuale compensazione. Tanto premesso, sulla base della prevalente giurisprudenza, cui il Tribunale ritiene di aderire, è da escludersi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, la ripetibilità delle somme pagate, rappresentando tali prestazioni come adempimento di un'obbligazione naturale ex art 2034 c.c. Invero, recente giurisprudenza ha affermato che la sussistenza dell'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (Cass. civ. 19578/2016). Inoltre “…le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia, configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per
3 la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens”(ordinanza n. 28 del 2 gennaio 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione .Cass. civ. 16864/2023). Sulla base di tali arresti giurisprudenziali si deve presumere che le spese del ménage familiare siano state effettuate nel pieno spirito solidaristico, senza verificare quanto avesse contribuito l'uno piuttosto che l'altro, per cui gli esborsi con i quali uno ha inteso partecipare ai bisogni e alle necessità domestiche e di coppia possono giustificarsi come atto di liberalità o versamenti eseguiti in attuazione di un'obbligazione naturale. Le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio configurano, , al pari di quelle eseguite tra conviventi more uxorio, l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia (Corte di Cassazione, n. 23471/2024). Nel caso di specie, trattandosi di esborsi effettuati per la ristrutturazione della casa familiare o comunque di importi pagati in virtù di un dovere di mutua assistenza morale e materiale reciproca, e rientrando in un arco temporale di 10 anni, a parere di questo giudicante si ritiene che tali pagamenti rientrino nel concetto di proporzionalità, tali da non consentire alcuna obbligazione alla restituzione, né d'altro canto parte attrice ha fornito alcuna prova contraria in tal senso, come sarebbe stato suo preciso onere fare. Alla stregua di tali considerazioni la domanda di parte attrice va rigettata. Va inoltre rigettata la domanda riconvenzionale del per la CP_1 restituzione della somma pari ad euro 16.448,00, in quanto del tutto sfornita di prova, essendo presenti solo agli atti estratti conto da cui non emerge Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei DM 55/14 e 147/22, tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei minimi in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzione;
- compensa le spese di lite. Torre Annunziata, 20 ottobre 2025.
4 Il Giudice onorario di Tribunale dott. Ambrosino Luigi
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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